CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 1937
Cassazione n. 07947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 18176del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1934, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], isolato 481 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 34R60 H224Z), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.11.1937 ed ivi residente alla via [OSCURATO:PERSONA], II tronco, 305 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 37S22 H224Y), in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21.6.1911 e deceduta in [OSCURATO:PERSONA] il 11.12.1994, [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.1.1934 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA], 18 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 34A11 H224Q), giusta procura per notar dr. [OSCURATO:PERSONA] del 20.3.2020 Rep. n. 1795, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23.10.1983, e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Fraz. Catona, alla via Romana, 12, Fraz. Catona, quale procuratore speciale, giusta procura speciale per notar dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] del 30.06.2020, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14.12.1932 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) via Fondo vivo (senza numero civico), ed attualmente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], Fraz. Catona, alla via Marra, 7 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32T14 H224P) nella qualità di eredi universali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18.2.1908 e deceduta in [OSCURATO:PERSONA] il 3.6.2004, tutti rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e tutti unitamente al prof. Delfino elettivamente domiciliati in Roma alla via Virgilio, n°1/L presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il prof avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni presso il numero [OSCURATO:TELEFONO] o al seguente indirizzo PEC lucianomaria.delfino @ avvocatirc.legalmail.it. Ricorrenti contro Aterp - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] – della Calabria (P.I.: 03479720793), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusto Decreto del Presidente della Giunta della regione Calabria n. 10/2025, legale rappresentante pro- tempore, corrente in Catanzaro alla Loc. Germaneto c/o [OSCURATO:PERSONA], piano 9, Z3 Maestrale, ivi elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’ente, rappresentata e difesa, giusta procura speciale nonché per atto pubblico del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 14.02.2025, redatta su separato foglio da intendersi unito in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 15 febbraio 2025, nonché in virtù di decreto in atti n. 18/2025, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), legale dell’Avvocatura interna dell’ente, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica p.e.c. avv.citrigno @ pec.aterpcalabria.it, presso cui dovranno essere effettuate sia le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria, sia le notificazioni ad istanza di parti private, intendendo la parte avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata suddetto, come consentito dalla normativa vigente; fax cui effettuare le notifiche in caso di non funzionamento dell’indirizzo PEC n. 0961.898420. Controricorrente nonché contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], C.F. 00136380805, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA], già via [OSCURATO:PERSONA] II tronco, [OSCURATO:PERSONA].Dir., presso l’avvocatura civica, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, quale procuratore e difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 00136380805) in virtù di procura speciale rilasciata con atto separato ed allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 83, terzo comma, cod. proc. civ. e 10 10 d.P.R. n° 123/2001, in sostituzione del precedente procuratore e difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) matricola n. 4278; (ai fini della trasmissione, ricezione, comunicazione o notificazione in forma telematica il difensore indica la p.e.c. alberto.brugnano @ avvocatirc.legalmail.it, presso il quale elegge domicilio digitale e il numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 146 depositata il 12 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], vedova di Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], sorella di quest’ultimo, convenivano in giudizio davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) di quella Provincia, onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno derivato dall’occupazione d’urgenza, disposta con d.P.G.R. della Sicilia n° 591 del 6 aprile 1981, di un terreno di circa 350 metri quadrati sito in Arghillà (RC): decreto che aveva perso efficacia sia per il superamento del termine di tre mesi dall’inizio dell’occupazione (cui si era, infatti, proceduto il 13 novembre 1981), sia per il decorso del termine quinquennale per l’esecuzione dei lavori pubblici (conclusi nel 1988), peraltro senza che mai fosse stato emesso il decreto di espropriazione. 2.- Nel contraddittorio con lo I.A.C.P., cui poi era subentrata l’[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria (Ater), il tribunale disponeva la chiamata in causa del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la prescrizione del diritto azionato dagli attori e la propria carenza di legittimazione passiva. All’esito del giudizio, il tribunale ritenne fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, rigettò la medesima eccezione sollevata da Aterp e accolse la domanda nei confronti di quest’ultima, condannandola a pagare euro 6.571,34, oltre alle spese di giudizio in favore degli attori e del Comune, terzo chiamato. 3.-Interposto appello da Aterp, la Corte (con collegio composto da due giudici togati e da un consigliere ausiliario) riformava la sentenza di primo grado e respingeva totalmente le domande attoree. Osservava, infatti, il secondo giudice che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall’Aterp, era fondata. Tra Comune e Aterp sarebbe, infatti, intercorso un rapporto di delega ai sensi dell’art. 60 della legge n° 865/1971, con la conseguenza che il beneficiario dell’esproprio era il Comune e non l’Azienda territoriale, in quanto l’Ente territoriale era l’unico destinato ad acquisire la proprietà dell’immobile, e dunque anche l’unico tenuto ad indennizzare i proprietari, come deciso da Cass.22098/2013, Cass. 9097/2003 e Cass. 6367/2001. Nemmeno poteva predicarsi una responsabilità solidale tra delegante e delegato, in quanto l’art. 60 della legge n° 865/1971 prevederebbe lo svolgimento dell’espropriazione non solo “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d’intesa” con quest’ultimo. Infine, dato che gli attori non avevano mai formulato domande nei confronti del Comune (se non nella comparsa conclusionale di primo grado), le loro istanze dovevano essere integralmente respinte. 4.- Ricorrono per cassazione i soggetti indicati in intestazione, affidando l’impugnazione a due motivi. Resistono il Comune e l’Aterp, che concludono per la reiezione dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Ricorrenti e Comune hanno depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo i ricorrenti deducono la illegittimità costituzionale degli artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72 della legge n° 98/2013, di conversione con modifiche del d.l. 69/2013 in relazione ai parametri costituzionali degli artt. 102, primo comma, e 106, primo comma, Cost. e conseguente nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n° 4, cod. proc. civ. In sostanza, deducono che il collegio d’appello sarebbe stato composto da due giudici togati e da un consigliere ausiliario e che il d.l. introduttivo di tale figura di magistrato onorario, con assegnazione di funzioni attribuite a giudici – non già «singoli», come ancora richiedeva, e tuttora richiede, l’art. 106, secondo comma, Cost. – ma tipicamente collegiali e di secondo grado, quali erano, e sono, quelle esercitate dalle corti d’appello, sarebbe contrario alla Costituzione. 6.- Il mezzo è infondato, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n° 41/2021, ha risolto la questione di costituzionalità (sollevata da questa Corte di cassazione) ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n° 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n° 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”). Ora, la completa entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria è differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) ed è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma, all’esame del Parlamento (da ultimo d.d.l. n° S1322, “Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”). Ne deriva, pertanto, che le norme di cui il ricorrente denuncia la contrarietà a costituzione devono ricevere ulteriore applicazione sino al 31 ottobre 2025, salvo ulteriori proroghe. Ne deriva, ancora, che il Collegio d’appello nella sentenza n° 146/2020 era legittimamente composto. 7.- Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la “ violazione e falsa applicazione dell'art. 60 della legge n° 865 del 1971, in relazione all'art. 360 n° 3, cod. proc. civ., con riguardo alla carenza di legittimazione passiva dell'Aterp della Regione Calabria - Distretto di [OSCURATO:PERSONA]”. Secondo i ricorrenti la Corte avrebbe male inteso il dictum di Cass.22098/2013, confondendo la domanda di indennizzo per l’occupazione legittima ed il risarcimento del danno da occupazione illegittima. Per quest’ultimo pregiudizio non aveva alcun rilievo la delega (cui si era riferita la Corte territoriale), in quanto l’illecito sarebbe attribuibile sia al delegato, sia al delegante, per non aver controllato l’operato del primo: donde la responsabilità solidale di Aterp e Comune. 8.-Il motivo è fondato. È stato infatti deciso (ex multis, oltre a Cass., sez. I, 26 settembre 2013, n° 22098, citata in atti, si veda Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n° 26766, con menzione di altri precedenti) che qualora l'amministrazione espropriante, avvalendosi dell’art. 60 della legge n° 865/1971, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un'opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito consistente nell'occupazione illegittima è ascrivibile anzitutto al soggetto che sia stato autore materiale. Ora, è ormai coperto dal giudicato che l’occupazione del suolo venne disposta con d.P.G.R. della Sicilia n° 591 del 6 aprile 1981 e che il verbale di immissione in possesso venne redatto il 13 novembre 1981 (trattasi di passaggi motivazionali della sentenza d’appello che non hanno formato oggetto di impugnazione). Dunque, l’occupazione dell’area era illegittima sin dall’inizio, in quanto, da un lato, si procedette all’esecuzione del decreto n° 591/81 oltre i tre mesi previsti dall’art. 20, primo comma, della legge n° 865/1971, dall’altro, non intervenne mai un decreto di espropriazione per pubblica utilità. Ne deriva che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale –tale illecito non è riferibile solo alla PA delegante (qui: il Comune di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche a quella delegata (qui: l’Aterp), che va qualificata come autore materiale del fatto dannoso. 9.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte dichiara inf