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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08620/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assemini il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 09/11/2023, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 09/11/2023, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 07/04/2022 del Tribunale di Cagliari, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., in relazione alla identificazione vocale dell’imputato effettuata dagli operanti, senza tenere conto del fatto che gli interlocutori della conversazione parlavano in dialetto ogliastrino mentre l’imputato è campidanese.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze costituiscono pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale a pag. 13-14 della sentenza impugnata, ove si chiarisce che: - la circostanza che l’utenza telefonica del Pirastu sia stata intercettata solo successivamente alla conversazione incriminata non priva di rilievo l’affermazione dell’operante di p.g., secondo cui l’imputato era stato ascoltato in numerose occasioni parlare con il Loi nel periodo precedente; - il fatto che anche altri trattassero con il Loi la cessione di stupefacente nulla rileva in riferimento al fatto che l’imputato si fosse spesso messo in contatto con il predetto nei giorni precedenti, ed abbia potuto essere riconosciuto dagli operanti; - le espressioni dialettali ogliastrine sono state comunque profferite dal Loi, e il fatto che il Pirastu le abbia percepite e comprese non è rilevante, posto che si tratta di un dialetto che costituisce mera variante del campidanese.

Ciò porta a ritenere i motivi di ricorso non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assemini il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 09/11/2023, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 09/11/2023, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 07/04/2022 del Tribunale di Cagliari, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., in relazione alla identificazione vocale dell’imputato effettuata dagli operanti, senza tenere conto del fatto che gli interlocutori della conversazione parlavano in dialetto ogliastrino mentre l’imputato è campidanese. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze costituiscono pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale a pag. 13-14 della sentenza impugnata, ove si chiarisce che: - la circostanza che l’utenza telefonica del Pirastu sia stata intercettata solo successivamente alla conversazione incriminata non priva di rilievo l’affermazione dell’operante di p.g., secondo cui l’imputato era stato ascoltato in numerose occasioni parlare con il Loi nel periodo precedente; - il fatto che anche altri trattassero con il Loi la cessione di stupefacente nulla rileva in riferimento al fatto che l’imputato si fosse spesso messo in contatto con il predetto nei giorni precedenti, ed abbia potuto essere riconosciuto dagli operanti; - le espressioni dialettali ogliastrine sono state comunque profferite dal Loi, e il fatto che il Pirastu le abbia percepite e comprese non è rilevante, posto che si tratta di un dialetto che costituisce mera variante del campidanese. Ciò porta a ritenere i motivi di ricorso non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.