CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 28 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione degli artt. 494 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. nonché vizi della motivazione, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non sono indicati gli elementi posti a base delle censure formulate, così che non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente