CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 33845/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9640/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1290/2022 depositata il 14/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo unico, per la cassazione della sentenza n. 1290 del 2022 della Corte di appello di Catanzaro, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - [OSCURATO:PERSONA] si era costituito parte civile nel processo penale che lo aveva visto imputato per i reati di abuso d’ufficio e truffa aggravata, nella sua qualità di sindaco di un comune campano perché, in concorso con altri, avrebbe affidato a un imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], lavori per il suddetto ente locale, con illecite modalità ed esclusione dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale penale aveva condannato il deducente, con pronuncia riformata dalla Corte di appello, la quale lo aveva invece assolto per difetto dell’elemento soggettivo necessario; - questa Corte aveva cassato il proscioglimento del sindaco, e la Corte di appello lo aveva nuovamente assolto, con pronuncia ancora cassata da questa Corte limitatamente al ricorso della costituita parte civile, rimettendo al giudice civile le statuizioni necessarie; - la Corte di appello civile aveva accolto parzialmente le domande di [OSCURATO:PERSONA], in particolare limitatamente a una sola condotta, ritenuta riferibile al sindaco, palesata dalla delibera n. 65 del 2001 con cui erano stati commissionati lavori aggiuntivi a Filippelli, eccedenti il quinto dell’originario appalto coinvolto, senza indire una nuova gara e solo per la sua posizione di già vincitore di quella per la fornitura di materiale edile, con la specificazione che era infondata la contrapposta tesi difensiva secondo la quale l’affidamento, senza bando di gara e in economia, dei suddetti lavori sarebbe stata giustificata dall’ordinanza n. 3081 del 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri trattandosi delle conseguenze di danni causati da specifiche e ivi considerate calamità alluvionali, posto che non vi era, nel provvedimento dell’ente locale, alcun riferimento agli eventi in parola. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie. Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello mancando di constatare che la delibera n. 65 del 2001 aveva menzionato espressamente gli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, sia in premessa che nelle successive determinazioni, con conseguente travisamento ovvero omesso esame, sul punto, del documento probatorio, ferma la piena legittimità complessiva della scelta amministrativa fatta. Considerato che il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; questa Corte ha chiarito che iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U., 05/03/2024, n. 5792, e succ. conf.); nel caso, i fatti storici, quello della delibera comunale e del suo contenuto, dell’ordinanza presidenziale e del suo contenuto, del riferimento ai danni alluvionali, sono stati oggetto di pronuncia in quanto sollevati da una delle tesi difensive, e quindi discussi e controversi; il Collegio di merito ha negato, con il riferimento, in parte implicito ma comunque univoco, all’ordinanza presidenziale, nonché ai danni alluvionali, che la delibera comunale avesse fatto richiamo ad entrambi per legittimare la commissione dei lavori in economia e senza gara di appalto, sicché, a cogliere compiutamente la ragione decisoria, si è trattato di una valutazione, fattuale, sulla riconducibilità di una determinata informazione probatoria al fatto probatorio su cui vi è stata pronuncia; e allora per un verso non si può dire vi sia stato omesso esame ovvero travisamento, per altro verso deve dirsi che la censura, su tale decisivo punto, non si misura compiutamente con la ratio decidendi, perché non allega né dimostra specificatamente, nel ricorso come necessario per il principio di specificità desumibile anche dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che la delibera del Comune intendesse affidare i lavori, con quelle forme, in forza di quegli eventi e dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ciò è avvalorato da un’ulteriore constatazione: i segmenti del contenuto della delibera riportati e posti a base della censura, senza richiami alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fanno invece testuale riferimento: - al fatto che «parte dei lavori eseguiti» erano stati danneggiati, a séguito degli eventi alluvionali, e «contemporaneamente [era] emersa la necessità di completare i lavori»; - alla circostanza che i suddetti eventi avevano «danneggiato alcuni lavori già eseguiti e fatto sorgere la necessità di eseguire ulteriori lavori di completamento»; quanto appena osservato rende comprensibile come si stesse comunque deliberando anche su lavori di “completamento” e “ulteriori”, in possibile tesi non riconducibili propriamente alle necessità di cui all’ordinanza n. 3081 del 2000, a conferma della considerazione che si sta discutendo della riconducibilità logica dell’informazione probatoria sostenuta al fatto probatorio discusso e su cui vi è stata pronuncia, al di fuori, pertanto, del perimetro ricostruttivo e operativo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; in memoria parte ricorrente in memoria insiste sulla correlazione tra ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delibera comunale, che, come visto, non può dirsi essere stata espressa, e sul richiamo, già presente in ricorso, agli atti del procedimento amministrativo, che palesa, una volta di più, l’inammissibile tentativo di rilettura istruttoria sotteso conclusivamente alla censura; ne consegue quanto anticipato; spese secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’