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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06517/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27337/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ROMITI e Sonia ROMITI, rappresentati e difes i dall' A vvocato Francesco [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo della mandataria doValue S.p.A. (già doBank S.p.A - subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA].

“società scissa” ) , rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] di Matrice (pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n.30 presso il suo studio ; –controricorrente – Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. appartenente al [OSCURATO:PERSONA] doValue (già doBank s.p.a.), rappresentata e dife sa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., CURATELAdella eredità giacente di L [OSCURATO:PERSONA] , -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1557/2021 depositata il 12/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto l'impugnazioneproposta [OSCURATO:PERSONA] MAGNANENZI, Sonia ROMITI, [OSCURATO:PERSONA] ROMITI nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Siena, con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L . e dell’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d , in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo,ha condannato gli appellanti alle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Siena, liquidandolein diversa misura e alle spese del grado in C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi favore di del [OSCURATO:PERSONA] di Sienae di UBI Banca, compensandole tra gli appellanti e la Curatela della eredità giacente, confermando nel resto la sentenza di prime cure.

2. Il T ribunale di Arezzo con sentenza n. 160 / 2017 aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA]. e della REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dei seguenti atti: - A) atto notaio Pantani del 04/08/10 , con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha venduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 di un appartamento ad uso di civile abitazione poso in [OSCURATO:PERSONA] n.13/b; - B) verbale di assemblea dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 25/06/09 redatto con atto notaio Cirianni con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato in tale occasione, hanno conferito nella società i seguenti beni immobili: - piena proprietà di un complesso immobiliare residenziale posto in Comune di Arezzo, loc.

Pieve al Bagnoro – Saccione n.10, costituito da un edificio di tipologia “casolare toscano” ad uso di civile abitazione con locali accessori in corpo separato ed ampio resede esclusivo con pertinenze costituite da fabbricati e terreni;C) verbale di assemblea dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 07/09/11 redatto con atto notaio Cirianni con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato in tale occasione, hanno conferito nella società i seguenti beni immobili: a) beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: -piena proprietà di un appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo via Mazzini n.60, b) beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: - piena proprietà di un appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo via Pescioni n.58; c ) beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: -piena proprietà per 1/2 ciascuno e quindi complessivamente per l'intero di un C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo via Mazzini n.60; aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (eredi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in solido fra loro, alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., del l’importo di € 1.115.724,56 oltre interessi ai tassi convenzionali dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, nei limiti della normativa vigente i materia di usura;aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]ed in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aveva ordinatoal competente conservatore dei registri Immobiliari la trascrizione della sentenza.

Per quel che ancorarileva, a sostegno dell ’atto di citazione in prime cure,notificato nel dicembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] di Siena ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pretendendo un creditoper complessivi € 1.115.724,56 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta trasformata in S.r.l. e poi ammessa alla procedura di concordato preventivo) in ragione dei seguenti rapporti: - c/c 900/631844 recante un passivo di € 72.768,04 al 21.05.2012; -rapporto anticipi n. 22821872 recante un passivo di € 419.865,95 al 25.05.2012; - finanziamento non ipotecario n. 8771700456,con debito residuo complessivo comprensivo di interessi pari ad € 622.990,57. [OSCURATO:PERSONA] di Siena aveva agitoin revocatoria degli atti indicati in citazione nei conf ro nti dei predetti convenuti nella loro qualità di garanti dei debiti di CMA Services in ragione di: - fideiussione generica solidale del 3.07.2008 rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] fino all’importo di € 1.300.000, poi diminuito in data 08.08.2008 ad € 800.000; -fideiussione generica solidale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rilasciata da Gianluca e [OSCURATO:PERSONA] per € 800.000; - fideiussione specifica relativa al finanziamento non ipotecario n. 8771700456 rilasciata dai Romiti e da Magnanenzi fino alla concorrenza di €

800.000. Si erano costituiti in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata; Si erano costituiti in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che al pari degli altri convenuti,chiedeva il rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA].

Con intervento volontario adesivo del 16.03.2013, si era costituita anche la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice di REV Gestione crediti S.p.A) che, dichiarandosi creditrice di CMA Services sulla base di due mutui chirografari, rispettivamente di € 750.000 e € 250.000 portati dal decreto ingiuntivo n. 674/2013 emesso dal Tribunale di Arezzo nei confronti dei fideiussori Lido, Gianluca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandava la revoca dei medesimi atti dispositivi per le stesse ragioni illustrate da MPS.

3. Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su cinque motivi .

Ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo della mandataria doValue S.p.A., e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e la CURATELA della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto di spiegare difese nel giudizio di legittimità La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. V a pregiudizialmente esaminata l’ istanza di sospensione facoltativaformulata con la memoria dai ricorrenti ai sensi dell’art. 337 , comma, 2 c.p.c . ; i ricorrenti osservano di aver lamentato con il primo motivo di ricorso per cassazione il rigetto da parte della Corte d’appello dell’istanza pure in quella sede formulata ex art. 295 c.p.c. in quanto dinanzi al Tribunale di Roma pendeva la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti; a fondamento dell’istanza qui ribaditaallegano la sentenza n . 14475 dell’11 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito ai contratti fideiussori stipulati dagli odierni ricorrenti con il [OSCURATO:PERSONA] di Siena dichiarandone la nullità parziale, in quanto contenenti le clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione) ritenuteillegittime per violazione della normativa antistrust di cui al D.Lgs. n. 287 del 1990,ed inoltre, dichiarando decaduta la B anca [OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio dell’azione per scadenza dell’obbligazione principale ex art. 1957 c.c..

L’istanza di sospensione è infondata.

Vale osservare in proposito che questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato che in caso di pendenza di controversia, avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione siastata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v.

Cass. Sez.

U, 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass. Sez. 3, 17/7/2009, n. 16722; Cass. 14/5/2013, n. 11573; Cass. Sez. 3, 10/2/2016, n. 2673, Cass., S ez. 6 - 3, 5/2/2019, n. 3369; Cass. Sez. 6 - 1, 16/6/2020 n. 11634 , [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 36916; inoltre, si veda sulla nozione lata del credito ai sensi dell’art. 2901 c.c., Cass. Sez. 3, 22/02/2022 n. 5746).

Pertanto, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stato proposto il giudizio in revocatoria , il fatto che il primosia stato definito con sentenza non passata in giudicato, non rende la sospensione del secondo né doverosaai senso dell’art. 295 c.p.c., né facoltativa ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c .; è stato per converso già chiarito che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, allorquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, equello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado( v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 29/3/2023n. 8885). 2.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 2901 E 1421 C.C.

E 295 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, N. 3C.P.C.”; in particolare, contestano che la C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi Corte d’appello non ha accolto la istanza di sospensione facoltativa del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione delladiversità del petitum tra le due cause e del fatto che la nullità dellefideiussioni non era stata eccepita in primo grado e ha ritenuto che sulla questione della validità delle fideiussione si sarebbe formato il giudicato interno perché non eccepita né in primo né in grado d’appello; deducono di aver documentato che nelle more del giudizio di appello avevanointrodotto presso la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma, con atto di citazione del 26.11.2019, un altro giudizio volto alla dichiarazione di nullità dei contratti fideiussori stipulati con MPS, in quanto contenenti le clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione) dichiarate illegittime per violazione della normativa Antistrust di cui al D.Lgs. n. 287 del 1990 da consolidata giurisprudenza.

1.1. Il motivo è in fondato .

Secondo il prevalso orientamento di questa Corte – cui il C ollegio intende dare continuità –giova richiamare il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite con le coeve sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014, secondo cui nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr., in particolare, Cass., Sez.

U., 12/12/2014,n. 26242, Rv. 633509- 01) che va coordinato con l’indirizzo, pure consolidato, secondo cui le questioni esaminabili di ufficio, che,invece, abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di merito di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o l’omessa decisione di tali questioni da parte del giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (Cass. 04/03/1998, n. 2388; Cass. 26/06/2006, n. 14755; Cass. 20/08/2009, n. 18540; Cass.10/01/2014, n. 440; Cass. 17/01/2017, n. 923).

In altre parole, il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto (Cass., Sez.

U., 14/10/2013, n. 23235; Cass.30/08/2019, n. 21906), il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l’omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione.

La necessità della proposizione di specifico motivo di gravame contro la decisione o l’omessa decisione sulla eccezione (oltre che sulla domanda) di nullità, trova conferma nell’inapplicabilità dell’art. 346 cod. proc. civ., il quale attiene alle eccezioni in senso stretto e non a quelle rilevabili d’ufficio (Cass.17/01/2017, n. 923, cit.) ( una siffatta ricostruzione degli orientamenti richiamati può trarsi,da ultimo, da Cass. Sez. 3, 03/01/2023 n. 50).

Nella fattispecie in esame, l’eccezione di nullità/validità delle fideiussioni -come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello (pag. 15 della sentenza impugnata)- non è stata sollevat a né in primo grado né in secondo grado, avendo i ricorrenti dedotto , soltanto , nella precisazione delle conclusioni in appello il fatto che era stato incardinato altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, con cui veniva chiesto dai predetti odierni ricorrenti l’accertamento della nullità delle fideiussioni contratte dagli appellanti in favore di Monte dei Paschi, e che , per tale ragione,i ricorrenti chiedevano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (p. 15 del ricorso).

A tale istanza , la Banca aveva replicato nella C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi comparsa conclusionale sostenendo che in proposito si era formato giudicato sostanziale sulla pronuncia di prime cure del Tribunale di Arezzo (pp. 19 della sentenza impugnata).

Lacorte di merito ha nell’impugnata sentenza respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo corretta la tesi del [OSCURATO:PERSONA] ordine alla formazione di un giudicato interno rispetto a tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificatamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia non più esperibili.

Deve, quindi, concludersi che, nel caso di specie, la questione relativa alla nullità dei contratti, non è stataprospettata dai ricorrenti se non per formulare istanza di sospensione (oggi ribadita nelle memoria) e su tale questione vi è stata discuss ione tra le parti – che avevano specificamente dedotto al riguardo -anche nei rispettivi atti conclusionali –questione quindi debitamente esaminata dal giudice, a conferma che in assenza di una specifica eccezione sulla validità delle fideiussioni, alla corte d’appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 2901 e 2697 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”; in particolare,osservano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che i beni conferiti dai ricorrenti in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il suddetto verbale di assemblea: a) erano stati concessi a garanzia di un credito pari ad €. 882.570,00 vantato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Montepulciano relativo ad uno scoperto di conto corrente; b) erano stati precedentemente inseriti in fondo patrimoniale.

Pertanto, tali beni non C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi costituirebbero una garanzia patrimoniale in favore di MPS ex art. 2740 c.c. in quanto tale banca comunque non avrebbe potuto aggredirli per soddisfare i propri crediti e quindi nessun danno le sarebbe derivato dall’atto di conferimento dei beni nella soc. [OSCURATO:PERSONA] srl.. 2.1.Il motivo è inammissibile.

La parte ricorrente soltanto formalmente propone una censura con cui si duole di un vizio di legittimità, nel concreto insiste ndo nel pretendere una rivisitazione dei fatti inammissibile,contrapponendo una lettura diversa dei fatti emersi nelle fasi di merito, finendo per dedurre inammissibilmente in sede di legittimità questioni di fatto.In particolare, si limita a ribadire la prospettazione già formulata con uno dei motivi di gravame, già ritenuta infondata dalla Corte di merito,la quale ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza dell’eventus damni.

In proposito la Corte d’Appello ha rilevato che « gli appellanti invocando la mancanza dell’eventus damni dagli atti dispositivi, avrebbero dovuto provare che il patrimonio residuo era in grado di soddisfare le ragioni creditorie»ed ha aggiunto correttamente che: «La costante giurisprudenza formatasi nel tempo (Ord. Cass. n. 23907/19; Sent. Cass. n.1902/15; Sent. Cass. n. 7767/07), ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento dell’azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento dell’atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni».

Lac orte fiorentina ha aggiunto che t ale prova, nella fattispecie in esame, «non solo è mancata ma non è stata neppure allegata, mentre risulta per tabulasche i fideiussori, in un breve arco temporale e con atti dispositivi delle rispettive proprietà, avevano azzerato il loro patrimonio C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi personale spogliandosi di tutti i loro beni immobili.

La Corte rileva che il corretto ragionamento del Tribunale sulla mancata prova dell’ampia residualità patrimoniale, incombente su essi fideiussori, fulcro della sentenza impugnata, inammissibilmente non è stato oggetto di alcuna specifica e contrapposta argomentazione mirante ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione da parte degli appellanti, rendendo pertanto il motivo d’appello inammissibile» (pag. 24 della sentenza impugnata).

Del resto, la Corte d’Appello di Firenze «ad abundantiam» ha anche espressamente e specificamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto pregiudizievoli alle ragioni creditorie gli atti compiuti dagli odierni ricorrenti, rappresentando, nello specifico che: «- con l’atto notaio Pantani del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 131314, racc. n. 20898, [OSCURATO:PERSONA] ha venduto alla società [OSCURATO:PERSONA] srl la piena proprietà per la quota indivisa di ½ di un appartamento ad uso civile di civile abitazione posto in [OSCURATO:PERSONA] n. 13/B.

La congruità del prezzo (volendo ritenere corretta la tesi degli appellanti) da sola non può acquisire alcun rilievo poiché gli atti vanno esaminati nel loro insieme, così come il conferimento di detti beni alla soc.

Etruria (affinché la stessa potesse svolgere la sua attività lavorativa di affittacamere).

Né l’accollo dei mutui gravanti sui beni fa ritenere lecito il trasferimento: basti pensare che l’atto di trasferimento della proprietà di Romiti - Magnanenzi a favore della soc.

Etruria, producendo un evidente depauperamento del patrimonio immobiliare di essi fideiussori, è certamente un atto che ha fatto venir meno le garanzie patrimoniali offerte originariamente ai creditori anche qualora il prezzo fosse congruo».

Ed ha pure aggiunto che «Quanto al verbale di assemblea di Etruria del 25/6/2009 e al verbale di assemblea di Etruria del 7/9/2011 con cui sono stati dismessi tutti i beni, l’assunto degli appellanti e della soc.

C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] - sull’asserita mancanza dell’ eventus damni derivanti ai creditori dalle disposizioni in parola per il fatto che i beni del primo conferimento erano gravati da ipoteca ed erano stati conferiti in un fondo patrimoniale che nel 2005 essi coniugi Romiti - Magnanenzi avevano costituito, così come i beniconferiti con il secondo verbale del 2011 alla soc.

Etruria da Sonia e [OSCURATO:PERSONA] erano anche essi gravati da ipoteche di altri istituti di crediti -è destituito di fondamento».

Anche a tal riguardo, debitamente, la Corte d’Appello ha richiamato iprincipi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, per i quali «in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presuppostoper l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass.n. 11892/16 conforme Cass. 20671/18)».

Ha proseguito evidenziando che stessa cosa è a dirsi per il conferimento nel fondo patrimoniale: «La costituzione di detto fondo non esclude che a determinate condizioni indicate nell’art. 170 c.c. i beni del fondo possano essere aggrediti in via esecutiva, ma “grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Ord. Cass. n. 1066/2020).

Tale prova non è stata fornita dagli odierni appellanti che si sono limitati a censurare in modo aspecifico quanto affermato dal Tribunalea pag. 15 della sentenza C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi “…è pacifico che i debiti contratti dalla predetta società nei confronti degli istituti di credito siano stati assunti per dare sostegno finanziario alla società in questione, da cui verosimilmente i fideiussori traessero le risorse necessarie al sostentamento della famiglia: quindi non è da escludere che il bene di cui si discute fosse comunque da ritenere assoggettato ad esecuzione forzata…” “La possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni costituiti in fondo patrimoniale solo a particolari condizioni, non esclude la sussistenza di una astratta dannosità dell’operazione per i creditori, ove si consideri che l’azione revocatoria ha solo la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c.” (pagg. 25 e 26 sentenza gravata).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano“VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 2901 e 2697 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”; nello specifico, sottolineano la Corte d’Appello non avrebbe tenuto nel debito conto con riferimento al verbale di assemblea del

7.09. 2011 il fatto che sui beni conferiti dai ricorrenti in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il suddetto verbale di assemblea gravassero già ipoteche in favore delle banche che hanno promosso l’azione revocatoria.

3.1. Il motivo , ad onta della formale intestazione, risulta invero volto a sollecitare una rivisitazione in fatto della vicenda invero inammissibilein sede di legittimità.

Anche per quanto riguarda il fatto che la presenza di ipoteche in favore di terzi sui beni oggetto di revocatoria non depone per il venir meno in linea generale del requisito dell’ eventus damni vale quanto già riportatoa proposito del secondo motivo di ricorso.

C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denuncia no “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 115 e 116 C.P.C. e 2697 C.C. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.; in particolare, La Corte d’appello ha erron e amente ritenuto che gli odierni ricorrenti non avrebbero contestato ritualmente, in primo grado, l’esistenza e l’ammontare dei crediti richiesti da MPS in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento non ipotecario. 4.1.Il motivo è in fondato per quanto già osservato a proposito del primo motivo.

La Corte d’appello, condividendo quanto rilevato dal T ribunale sul punto, ha correttamente affermato, in linea con gli orientamenti di legittimità sopra ricordati,essere onere degli odierni ricorrenti offrire una tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui desumere le dedotte nullità.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 1956 e 1357 C.C. e 112 C.P.C., NONCHE’ INSUFFICIENTE E [OSCURATO:PERSONA] DELLA CONTRO[OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c.” laddove i due giudici del merito avrebbero rigettato senza alcuna motivazione l’eccezione relativa alla estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. per avere la Banca continuato a dare credito al debitore,senza la speciale autorizzazione dei fideiussori; in particolare, evidenziano che nel corso del giudizio di primo grado MPS di aver dedottoche la sussistenza del requisito della scientia damnipoteva essere ricavato anche dal fatto che la debitrice principale ebbe a chiedere, con lettera del 29.07.2009, la sospensione dei pagamenti delle rate del finanziamento n. 8771700456 in ragione dell’accordo firmato tra le “banche aderenti” e la Regione Toscana.

In proposito, i ricorrenti evidenziano di aver resist ito, eccependo anzitutto C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi che le ragioni giustificatrici di una simile scelta non erano da individuarsi in presunte difficoltà economiche, ma esclusivamente nella possibilità di profittare di una normativa sopravvenuta che in ogni caso era vantaggiosa per le imprese e che: “diversamente opinando, infatti si dovrebbe pensare che la banca ebbe ad accogliere la richiesta e a continuare a far credito alla società pur conoscendone lo stato di crisi.

Viene alla mente l’art. 1956 c.c. che, come ben noto a tutti, stabilisce che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza specifica autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Laddove la società [OSCURATO:PERSONA] fosse stata davvero in tale stato di crisi da far preoccupare per le proprie sorti, alla concessione da parte della banca di ulteriore credito alla società, avrebbe dovuto corrispondere la richiesta di autorizzazione ai fideiussori pena – altrimenti – la liberazione degli stessi.” (comparsa di costituzione e risposta primo grado, pag. 16, doc.

C, all. 2)(si veda, in ricorso, pag. 35) .

C on riferimento a tale eccezione, aggiungono che il Tribunale di Arezzo si era limitato ad affermare: “va peraltro affermato, ad abundantiam, che con lettera del 29.7.2009 quindi nello stesso periodo cui risale il primo degli atti oggetto della domanda in esame, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva al Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] la sospensione dei pagamenti delle rate relative al finanziamento, segno evidente della situazione di difficoltà in cui già allora versava la società confermata anche dal notevole saldo passivo (superiore ad € 400.000)” (pag. 17, sentenza di primo grado)(cfr. ricorso pag. 35).

Lamentano di avere con l’atto di appello dedotto che “tra le questioni c.d.

“assorbite” rimane aperta anche una questione non da poco: se, come sostengono sia MPS che [OSCURATO:PERSONA], la situazione di [OSCURATO:PERSONA] srl era di evidente difficoltà, prova ne sarebbe C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la famosa lettera di richiesta sospensione pagamenti del finanziamento, perché le due Banche, consapevoli di ciò hanno continuato a far credito al debitore principale, consapevoli addirittura degli atti di trasferimento solo oggi impugnati, fino alla revoca degli affidamenti avvenuta per MPS il 4.05.2012 (v. doc. 6 atto citazione MPS) e per [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. doc. 2 atto intervento volontario BE)?” (atto di appello, doc.

C, all. 4, pag. 46)”(cfr. test. in ricorso pag. 36).

Sostengono di aver e pertanto coltivato in appello l’ eccezione relativa all’art. 1956 c.c., e che il g iudice di seconde cure non ha pronunziato al riguardo, limitandosi a confermare come la richiesta di sospensione dal pagamento delle rate del finanziamento costituisse indice sia delle difficoltà economiche, sia del requisito della scientia damni. 5.1.Il motivo è i nam missibile .

Non sussiste alcuna violazione del principio del chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 1956 e 1357 c.c. né dei principi di correttezza e buona fede.

Per vero gli odierni ricorrenti , come puntualmente contestato da entrambe le parti resistenti (cfr. controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. pag. 27 e controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. pag. 26) , soltanto ad colorandumavevano accennato in prime cure all’art. 1956 c.c. sul valore probatorio da dare alla richiesta di sospensione di rate del mutuo (mediante lettera del 29.7.2009 con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva al Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] la sospensione dei pagamenti delle rate relative al finanziamento), tanto che il rinvio all’art. 1956 c.c. vennefatto solo per sostenere che quanto all’elemento della scientia damni la situazione economico-finanziaria della debitrice era assolutamente tranquilla perché altrimenti l’asserito ulteriore credito concessole dalle banche avrebbe violato l’art. 1956 c.c..

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 27337/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] a quanto sostenuto dai ricorrenti nel ricorso in esame, non si tratta di una questione “assorbita” bensì di un’eccezione nonproposta nel giudizio di merito .

Correttamente la Corte d’appelloha tenuto conto della circostanza dedotta, e cioè che nel luglio 2009 vi era stata la richiesta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di sospensione di pagamento del mutuo , nel quadro deglialtri elementi presuntivi nel complesso esaminati quali sintomi sia delle difficoltà economiche, sia del requisito della scientia damni,rilevando altresì la sussiste nza di un o stretto rapporto di parentela tra i fideiussoriLido Romiti e [OSCURATO:PERSONA] , genitori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che tutti hanno avuto un ruolo nella compagine societariadella debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (v. sentenza impugnata pag. 26). 6.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna partecontroricorrente, seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge,in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L ; in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27337/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ROMITI e Sonia ROMITI, rappresentati e difes i dall' A vvocato Francesco [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo della mandataria doValue S.p.A. (già doBank S.p.A - subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA]. “società scissa” ) , rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] di Matrice (pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n.30 presso il suo studio ; –controricorrente – Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. appartenente al [OSCURATO:PERSONA] doValue (già doBank s.p.a.), rappresentata e dife sa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., CURATELAdella eredità giacente di L [OSCURATO:PERSONA] , -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1557/2021 depositata il 12/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto l'impugnazioneproposta [OSCURATO:PERSONA] MAGNANENZI, Sonia ROMITI, [OSCURATO:PERSONA] ROMITI nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Siena, con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L . e dell’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d , in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo,ha condannato gli appellanti alle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Siena, liquidandolein diversa misura e alle spese del grado in C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi favore di del [OSCURATO:PERSONA] di Sienae di UBI Banca, compensandole tra gli appellanti e la Curatela della eredità giacente, confermando nel resto la sentenza di prime cure. 2. Il T ribunale di Arezzo con sentenza n. 160 / 2017 aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA]. e della REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dei seguenti atti: - A) atto notaio Pantani del 04/08/10 , con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha venduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 di un appartamento ad uso di civile abitazione poso in [OSCURATO:PERSONA] n.13/b; - B) verbale di assemblea dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 25/06/09 redatto con atto notaio Cirianni con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato in tale occasione, hanno conferito nella società i seguenti beni immobili: - piena proprietà di un complesso immobiliare residenziale posto in Comune di Arezzo, loc. Pieve al Bagnoro – Saccione n.10, costituito da un edificio di tipologia “casolare toscano” ad uso di civile abitazione con locali accessori in corpo separato ed ampio resede esclusivo con pertinenze costituite da fabbricati e terreni;C) verbale di assemblea dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 07/09/11 redatto con atto notaio Cirianni con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato in tale occasione, hanno conferito nella società i seguenti beni immobili: a) beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: -piena proprietà di un appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo via Mazzini n.60, b) beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: - piena proprietà di un appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo via Pescioni n.58; c ) beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: -piena proprietà per 1/2 ciascuno e quindi complessivamente per l'intero di un C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo via Mazzini n.60; aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (eredi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in solido fra loro, alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., del l’importo di € 1.115.724,56 oltre interessi ai tassi convenzionali dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, nei limiti della normativa vigente i materia di usura;aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]ed in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aveva ordinatoal competente conservatore dei registri Immobiliari la trascrizione della sentenza. Per quel che ancorarileva, a sostegno dell ’atto di citazione in prime cure,notificato nel dicembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] di Siena ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pretendendo un creditoper complessivi € 1.115.724,56 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta trasformata in S.r.l. e poi ammessa alla procedura di concordato preventivo) in ragione dei seguenti rapporti: - c/c 900/631844 recante un passivo di € 72.768,04 al 21.05.2012; -rapporto anticipi n. 22821872 recante un passivo di € 419.865,95 al 25.05.2012; - finanziamento non ipotecario n. 8771700456,con debito residuo complessivo comprensivo di interessi pari ad € 622.990,57. [OSCURATO:PERSONA] di Siena aveva agitoin revocatoria degli atti indicati in citazione nei conf ro nti dei predetti convenuti nella loro qualità di garanti dei debiti di CMA Services in ragione di: - fideiussione generica solidale del 3.07.2008 rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] fino all’importo di € 1.300.000, poi diminuito in data 08.08.2008 ad € 800.000; -fideiussione generica solidale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rilasciata da Gianluca e [OSCURATO:PERSONA] per € 800.000; - fideiussione specifica relativa al finanziamento non ipotecario n. 8771700456 rilasciata dai Romiti e da Magnanenzi fino alla concorrenza di € 800.000. Si erano costituiti in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata; Si erano costituiti in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che al pari degli altri convenuti,chiedeva il rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA]. Con intervento volontario adesivo del 16.03.2013, si era costituita anche la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice di REV Gestione crediti S.p.A) che, dichiarandosi creditrice di CMA Services sulla base di due mutui chirografari, rispettivamente di € 750.000 e € 250.000 portati dal decreto ingiuntivo n. 674/2013 emesso dal Tribunale di Arezzo nei confronti dei fideiussori Lido, Gianluca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandava la revoca dei medesimi atti dispositivi per le stesse ragioni illustrate da MPS. 3. Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su cinque motivi . Ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo della mandataria doValue S.p.A., e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e la CURATELA della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto di spiegare difese nel giudizio di legittimità La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. V a pregiudizialmente esaminata l’ istanza di sospensione facoltativaformulata con la memoria dai ricorrenti ai sensi dell’art. 337 , comma, 2 c.p.c . ; i ricorrenti osservano di aver lamentato con il primo motivo di ricorso per cassazione il rigetto da parte della Corte d’appello dell’istanza pure in quella sede formulata ex art. 295 c.p.c. in quanto dinanzi al Tribunale di Roma pendeva la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti; a fondamento dell’istanza qui ribaditaallegano la sentenza n . 14475 dell’11 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito ai contratti fideiussori stipulati dagli odierni ricorrenti con il [OSCURATO:PERSONA] di Siena dichiarandone la nullità parziale, in quanto contenenti le clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione) ritenuteillegittime per violazione della normativa antistrust di cui al D.Lgs. n. 287 del 1990,ed inoltre, dichiarando decaduta la B anca [OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio dell’azione per scadenza dell’obbligazione principale ex art. 1957 c.c.. L’istanza di sospensione è infondata. Vale osservare in proposito che questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato che in caso di pendenza di controversia, avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione siastata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. Cass. Sez. U, 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass. Sez. 3, 17/7/2009, n. 16722; Cass. 14/5/2013, n. 11573; Cass. Sez. 3, 10/2/2016, n. 2673, Cass., S ez. 6 - 3, 5/2/2019, n. 3369; Cass. Sez. 6 - 1, 16/6/2020 n. 11634 , [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 36916; inoltre, si veda sulla nozione lata del credito ai sensi dell’art. 2901 c.c., Cass. Sez. 3, 22/02/2022 n. 5746). Pertanto, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stato proposto il giudizio in revocatoria , il fatto che il primosia stato definito con sentenza non passata in giudicato, non rende la sospensione del secondo né doverosaai senso dell’art. 295 c.p.c., né facoltativa ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c .; è stato per converso già chiarito che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, allorquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, equello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado( v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 29/3/2023n. 8885). 2.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 2901 E 1421 C.C. E 295 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, N. 3C.P.C.”; in particolare, contestano che la C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Corte d’appello non ha accolto la istanza di sospensione facoltativa del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione delladiversità del petitum tra le due cause e del fatto che la nullità dellefideiussioni non era stata eccepita in primo grado e ha ritenuto che sulla questione della validità delle fideiussione si sarebbe formato il giudicato interno perché non eccepita né in primo né in grado d’appello; deducono di aver documentato che nelle more del giudizio di appello avevanointrodotto presso la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma, con atto di citazione del 26.11.2019, un altro giudizio volto alla dichiarazione di nullità dei contratti fideiussori stipulati con MPS, in quanto contenenti le clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione) dichiarate illegittime per violazione della normativa Antistrust di cui al D.Lgs. n. 287 del 1990 da consolidata giurisprudenza. 1.1. Il motivo è in fondato . Secondo il prevalso orientamento di questa Corte – cui il C ollegio intende dare continuità –giova richiamare il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite con le coeve sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014, secondo cui nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr., in particolare, Cass., Sez. U., 12/12/2014,n. 26242, Rv. 633509- 01) che va coordinato con l’indirizzo, pure consolidato, secondo cui le questioni esaminabili di ufficio, che,invece, abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di merito di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o l’omessa decisione di tali questioni da parte del giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (Cass. 04/03/1998, n. 2388; Cass. 26/06/2006, n. 14755; Cass. 20/08/2009, n. 18540; Cass.10/01/2014, n. 440; Cass. 17/01/2017, n. 923). In altre parole, il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto (Cass., Sez. U., 14/10/2013, n. 23235; Cass.30/08/2019, n. 21906), il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l’omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione. La necessità della proposizione di specifico motivo di gravame contro la decisione o l’omessa decisione sulla eccezione (oltre che sulla domanda) di nullità, trova conferma nell’inapplicabilità dell’art. 346 cod. proc. civ., il quale attiene alle eccezioni in senso stretto e non a quelle rilevabili d’ufficio (Cass.17/01/2017, n. 923, cit.) ( una siffatta ricostruzione degli orientamenti richiamati può trarsi,da ultimo, da Cass. Sez. 3, 03/01/2023 n. 50). Nella fattispecie in esame, l’eccezione di nullità/validità delle fideiussioni -come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello (pag. 15 della sentenza impugnata)- non è stata sollevat a né in primo grado né in secondo grado, avendo i ricorrenti dedotto , soltanto , nella precisazione delle conclusioni in appello il fatto che era stato incardinato altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, con cui veniva chiesto dai predetti odierni ricorrenti l’accertamento della nullità delle fideiussioni contratte dagli appellanti in favore di Monte dei Paschi, e che , per tale ragione,i ricorrenti chiedevano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (p. 15 del ricorso). A tale istanza , la Banca aveva replicato nella C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi comparsa conclusionale sostenendo che in proposito si era formato giudicato sostanziale sulla pronuncia di prime cure del Tribunale di Arezzo (pp. 19 della sentenza impugnata). Lacorte di merito ha nell’impugnata sentenza respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo corretta la tesi del [OSCURATO:PERSONA] ordine alla formazione di un giudicato interno rispetto a tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificatamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia non più esperibili. Deve, quindi, concludersi che, nel caso di specie, la questione relativa alla nullità dei contratti, non è stataprospettata dai ricorrenti se non per formulare istanza di sospensione (oggi ribadita nelle memoria) e su tale questione vi è stata discuss ione tra le parti – che avevano specificamente dedotto al riguardo -anche nei rispettivi atti conclusionali –questione quindi debitamente esaminata dal giudice, a conferma che in assenza di una specifica eccezione sulla validità delle fideiussioni, alla corte d’appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 2901 e 2697 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”; in particolare,osservano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che i beni conferiti dai ricorrenti in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il suddetto verbale di assemblea: a) erano stati concessi a garanzia di un credito pari ad €. 882.570,00 vantato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Montepulciano relativo ad uno scoperto di conto corrente; b) erano stati precedentemente inseriti in fondo patrimoniale. Pertanto, tali beni non C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi costituirebbero una garanzia patrimoniale in favore di MPS ex art. 2740 c.c. in quanto tale banca comunque non avrebbe potuto aggredirli per soddisfare i propri crediti e quindi nessun danno le sarebbe derivato dall’atto di conferimento dei beni nella soc. [OSCURATO:PERSONA] srl.. 2.1.Il motivo è inammissibile. La parte ricorrente soltanto formalmente propone una censura con cui si duole di un vizio di legittimità, nel concreto insiste ndo nel pretendere una rivisitazione dei fatti inammissibile,contrapponendo una lettura diversa dei fatti emersi nelle fasi di merito, finendo per dedurre inammissibilmente in sede di legittimità questioni di fatto.In particolare, si limita a ribadire la prospettazione già formulata con uno dei motivi di gravame, già ritenuta infondata dalla Corte di merito,la quale ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza dell’eventus damni. In proposito la Corte d’Appello ha rilevato che « gli appellanti invocando la mancanza dell’eventus damni dagli atti dispositivi, avrebbero dovuto provare che il patrimonio residuo era in grado di soddisfare le ragioni creditorie»ed ha aggiunto correttamente che: «La costante giurisprudenza formatasi nel tempo (Ord. Cass. n. 23907/19; Sent. Cass. n.1902/15; Sent. Cass. n. 7767/07), ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento dell’azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento dell’atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni». Lac orte fiorentina ha aggiunto che t ale prova, nella fattispecie in esame, «non solo è mancata ma non è stata neppure allegata, mentre risulta per tabulasche i fideiussori, in un breve arco temporale e con atti dispositivi delle rispettive proprietà, avevano azzerato il loro patrimonio C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi personale spogliandosi di tutti i loro beni immobili. La Corte rileva che il corretto ragionamento del Tribunale sulla mancata prova dell’ampia residualità patrimoniale, incombente su essi fideiussori, fulcro della sentenza impugnata, inammissibilmente non è stato oggetto di alcuna specifica e contrapposta argomentazione mirante ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione da parte degli appellanti, rendendo pertanto il motivo d’appello inammissibile» (pag. 24 della sentenza impugnata). Del resto, la Corte d’Appello di Firenze «ad abundantiam» ha anche espressamente e specificamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto pregiudizievoli alle ragioni creditorie gli atti compiuti dagli odierni ricorrenti, rappresentando, nello specifico che: «- con l’atto notaio Pantani del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 131314, racc. n. 20898, [OSCURATO:PERSONA] ha venduto alla società [OSCURATO:PERSONA] srl la piena proprietà per la quota indivisa di ½ di un appartamento ad uso civile di civile abitazione posto in [OSCURATO:PERSONA] n. 13/B. La congruità del prezzo (volendo ritenere corretta la tesi degli appellanti) da sola non può acquisire alcun rilievo poiché gli atti vanno esaminati nel loro insieme, così come il conferimento di detti beni alla soc. Etruria (affinché la stessa potesse svolgere la sua attività lavorativa di affittacamere). Né l’accollo dei mutui gravanti sui beni fa ritenere lecito il trasferimento: basti pensare che l’atto di trasferimento della proprietà di Romiti - Magnanenzi a favore della soc. Etruria, producendo un evidente depauperamento del patrimonio immobiliare di essi fideiussori, è certamente un atto che ha fatto venir meno le garanzie patrimoniali offerte originariamente ai creditori anche qualora il prezzo fosse congruo». Ed ha pure aggiunto che «Quanto al verbale di assemblea di Etruria del 25/6/2009 e al verbale di assemblea di Etruria del 7/9/2011 con cui sono stati dismessi tutti i beni, l’assunto degli appellanti e della soc. C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] - sull’asserita mancanza dell’ eventus damni derivanti ai creditori dalle disposizioni in parola per il fatto che i beni del primo conferimento erano gravati da ipoteca ed erano stati conferiti in un fondo patrimoniale che nel 2005 essi coniugi Romiti - Magnanenzi avevano costituito, così come i beniconferiti con il secondo verbale del 2011 alla soc. Etruria da Sonia e [OSCURATO:PERSONA] erano anche essi gravati da ipoteche di altri istituti di crediti -è destituito di fondamento». Anche a tal riguardo, debitamente, la Corte d’Appello ha richiamato iprincipi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, per i quali «in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presuppostoper l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass.n. 11892/16 conforme Cass. 20671/18)». Ha proseguito evidenziando che stessa cosa è a dirsi per il conferimento nel fondo patrimoniale: «La costituzione di detto fondo non esclude che a determinate condizioni indicate nell’art. 170 c.c. i beni del fondo possano essere aggrediti in via esecutiva, ma “grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Ord. Cass. n. 1066/2020). Tale prova non è stata fornita dagli odierni appellanti che si sono limitati a censurare in modo aspecifico quanto affermato dal Tribunalea pag. 15 della sentenza C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi “…è pacifico che i debiti contratti dalla predetta società nei confronti degli istituti di credito siano stati assunti per dare sostegno finanziario alla società in questione, da cui verosimilmente i fideiussori traessero le risorse necessarie al sostentamento della famiglia: quindi non è da escludere che il bene di cui si discute fosse comunque da ritenere assoggettato ad esecuzione forzata…” “La possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni costituiti in fondo patrimoniale solo a particolari condizioni, non esclude la sussistenza di una astratta dannosità dell’operazione per i creditori, ove si consideri che l’azione revocatoria ha solo la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c.” (pagg. 25 e 26 sentenza gravata). 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano“VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 2901 e 2697 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”; nello specifico, sottolineano la Corte d’Appello non avrebbe tenuto nel debito conto con riferimento al verbale di assemblea del 7.09. 2011 il fatto che sui beni conferiti dai ricorrenti in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il suddetto verbale di assemblea gravassero già ipoteche in favore delle banche che hanno promosso l’azione revocatoria. 3.1. Il motivo , ad onta della formale intestazione, risulta invero volto a sollecitare una rivisitazione in fatto della vicenda invero inammissibilein sede di legittimità. Anche per quanto riguarda il fatto che la presenza di ipoteche in favore di terzi sui beni oggetto di revocatoria non depone per il venir meno in linea generale del requisito dell’ eventus damni vale quanto già riportatoa proposito del secondo motivo di ricorso. C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denuncia no “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 115 e 116 C.P.C. e 2697 C.C. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.; in particolare, La Corte d’appello ha erron e amente ritenuto che gli odierni ricorrenti non avrebbero contestato ritualmente, in primo grado, l’esistenza e l’ammontare dei crediti richiesti da MPS in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento non ipotecario. 4.1.Il motivo è in fondato per quanto già osservato a proposito del primo motivo. La Corte d’appello, condividendo quanto rilevato dal T ribunale sul punto, ha correttamente affermato, in linea con gli orientamenti di legittimità sopra ricordati,essere onere degli odierni ricorrenti offrire una tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui desumere le dedotte nullità. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “ VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 1956 e 1357 C.C. e 112 C.P.C., NONCHE’ INSUFFICIENTE E [OSCURATO:PERSONA] DELLA CONTRO[OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c.” laddove i due giudici del merito avrebbero rigettato senza alcuna motivazione l’eccezione relativa alla estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. per avere la Banca continuato a dare credito al debitore,senza la speciale autorizzazione dei fideiussori; in particolare, evidenziano che nel corso del giudizio di primo grado MPS di aver dedottoche la sussistenza del requisito della scientia damnipoteva essere ricavato anche dal fatto che la debitrice principale ebbe a chiedere, con lettera del 29.07.2009, la sospensione dei pagamenti delle rate del finanziamento n. 8771700456 in ragione dell’accordo firmato tra le “banche aderenti” e la Regione Toscana. In proposito, i ricorrenti evidenziano di aver resist ito, eccependo anzitutto C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che le ragioni giustificatrici di una simile scelta non erano da individuarsi in presunte difficoltà economiche, ma esclusivamente nella possibilità di profittare di una normativa sopravvenuta che in ogni caso era vantaggiosa per le imprese e che: “diversamente opinando, infatti si dovrebbe pensare che la banca ebbe ad accogliere la richiesta e a continuare a far credito alla società pur conoscendone lo stato di crisi. Viene alla mente l’art. 1956 c.c. che, come ben noto a tutti, stabilisce che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza specifica autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Laddove la società [OSCURATO:PERSONA] fosse stata davvero in tale stato di crisi da far preoccupare per le proprie sorti, alla concessione da parte della banca di ulteriore credito alla società, avrebbe dovuto corrispondere la richiesta di autorizzazione ai fideiussori pena – altrimenti – la liberazione degli stessi.” (comparsa di costituzione e risposta primo grado, pag. 16, doc. C, all. 2)(si veda, in ricorso, pag. 35) . C on riferimento a tale eccezione, aggiungono che il Tribunale di Arezzo si era limitato ad affermare: “va peraltro affermato, ad abundantiam, che con lettera del 29.7.2009 quindi nello stesso periodo cui risale il primo degli atti oggetto della domanda in esame, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva al Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] la sospensione dei pagamenti delle rate relative al finanziamento, segno evidente della situazione di difficoltà in cui già allora versava la società confermata anche dal notevole saldo passivo (superiore ad € 400.000)” (pag. 17, sentenza di primo grado)(cfr. ricorso pag. 35). Lamentano di avere con l’atto di appello dedotto che “tra le questioni c.d. “assorbite” rimane aperta anche una questione non da poco: se, come sostengono sia MPS che [OSCURATO:PERSONA], la situazione di [OSCURATO:PERSONA] srl era di evidente difficoltà, prova ne sarebbe C.C. 22.11.2023 n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la famosa lettera di richiesta sospensione pagamenti del finanziamento, perché le due Banche, consapevoli di ciò hanno continuato a far credito al debitore principale, consapevoli addirittura degli atti di trasferimento solo oggi impugnati, fino alla revoca degli affidamenti avvenuta per MPS il 4.05.2012 (v. doc. 6 atto citazione MPS) e per [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. doc. 2 atto intervento volontario BE)?” (atto di appello, doc. C, all. 4, pag. 46)”(cfr. test. in ricorso pag. 36). Sostengono di aver e pertanto coltivato in appello l’ eccezione relativa all’art. 1956 c.c., e che il g iudice di seconde cure non ha pronunziato al riguardo, limitandosi a confermare come la richiesta di sospensione dal pagamento delle rate del finanziamento costituisse indice sia delle difficoltà economiche, sia del requisito della scientia damni. 5.1.Il motivo è i nam missibile . Non sussiste alcuna violazione del principio del chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 1956 e 1357 c.c. né dei principi di correttezza e buona fede. Per vero gli odierni ricorrenti , come puntualmente contestato da entrambe le parti resistenti (cfr. controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. pag. 27 e controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. pag. 26) , soltanto ad colorandumavevano accennato in prime cure all’art. 1956 c.c. sul valore probatorio da dare alla richiesta di sospensione di rate del mutuo (mediante lettera del 29.7.2009 con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva al Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] la sospensione dei pagamenti delle rate relative al finanziamento), tanto che il rinvio all’art. 1956 c.c. vennefatto solo per sostenere che quanto all’elemento della scientia damni la situazione economico-finanziaria della debitrice era assolutamente tranquilla perché altrimenti l’asserito ulteriore credito concessole dalle banche avrebbe violato l’art. 1956 c.c.. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 27337/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] a quanto sostenuto dai ricorrenti nel ricorso in esame, non si tratta di una questione “assorbita” bensì di un’eccezione nonproposta nel giudizio di merito . Correttamente la Corte d’appelloha tenuto conto della circostanza dedotta, e cioè che nel luglio 2009 vi era stata la richiesta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di sospensione di pagamento del mutuo , nel quadro deglialtri elementi presuntivi nel complesso esaminati quali sintomi sia delle difficoltà economiche, sia del requisito della scientia damni,rilevando altresì la sussiste nza di un o stretto rapporto di parentela tra i fideiussoriLido Romiti e [OSCURATO:PERSONA] , genitori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che tutti hanno avuto un ruolo nella compagine societariadella debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (v. sentenza impugnata pag. 26). 6.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna partecontroricorrente, seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge,in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L ; in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s
Sentenza Cassazione n. 06517/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris