Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00208/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2986/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: lavoratori ex LSU –conversione del rapporto - riconoscimento del danno da illegittima apposizione del termine e da perdita di chances - pagamento differenze retributive e [OSCURATO:PERSONA] 2986/2022 Pag. -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 549/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO MESSINA il 17/11/2021 R.G.N. 323/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I lavoratori odierni controricorrenti, ex LSU, agivano dinanzi al Tribunale di Patti, per ottenere l’accertamento del diritto alla conversione in rapporti a tempo indeterminato di una serie di rapporti a termine intercorsi con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine e del danno da perdita di chances oltre al pagamento delle differenze retributive e del TFR derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio.

2. Il Tribunale di Patti rigettava le domande dei lavoratori ritenendo che alla fattispecie non fossero applicabili né il d.lgs. n. 368/2001 né la direttiva CE 70/1999, stante la specialità del rapporto intercorso tra le parti non qualificabile come lavoro subordinato ma avente natura assistenziale, in attuazione di leggi regionali siciliane volte a favorire l’occupazione temporanea.

3. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti e condannava il Comune al risarcimento dei danni, oltre al diritto alla progressione economica per anzianità di servizio, con decorrenza dalla data del primo contratto, ed al pagamento del TFR e delle relative differenze retributive.

Secondo la Corte territoriale non si era trattato di occupazione temporanea in lavori socialmente utili, bensì di un rapporto a tempo determinato con durata fissata in 5 anni, situazione che legittimava le pretese dei lavoratori appellanti.

RGN 2986/2022 Pag.

4. Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

I lavoratori hanno resistito con controricorso.

5. Con provvedimento del 26 marzo 2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza/inammissibilità delle censure.

6. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380 - bis , comma 2, cod. proc. civ. evidenziando, in particolare, di aver rispettato gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice.

7. È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. con la quale è stato chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È stata, altresì, depositata memoria da parte degli altri controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 102 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente al difetto di contraddittorio.

Sostiene il ricorrente che il processo sia affetto da nullità sin dal primo grado in ragione della assenza del litisconsorte necessario Regione Siciliana, Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro.

2. Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle L.R. nn. 85/95 e 16/06 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. relativamente al disconoscimento della qualifica, in capo agli appellanti, della qualità di occupati temporaneamente in lavori socialmente utili ed alla conseguente nullità del termine apposto ai contratti stipulati con il Comune.

RGN 2986/2022 Pag.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato che l’adibizione ai lavori socialmente utili possa dar luogo a un rapporto di pubblico impiego.

3. Con il terzo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 2948 cod. civ. e ss. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non esservi in essa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.

4. Con il quarto motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata sia errata in punto di condanna alle spese, proprio alla luce della non soccombenza della parte ricorrente derivante dall’accoglimento delle doglianze di cui al ricorso.

5. Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]).

Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nelle more del giudizio, la predetta è deceduta ed i suoi eredi hanno accettato la proposta transattiva trasmessa loro dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’amministrazione della gestione della liquidazione e dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente (prot. 1861 del 24 febbraio 2025), rinunciando ad ogni pretesa conseguente all’azione iniziata dalla de cuius.

Analoga declaratoria va pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale in data 16 luglio 2025.

6. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

RGN 2986/2022 Pag.

7. I primi due motivi, infatti, non colgono la ratio decidendi della pronuncia gravata.

Quest’ultima, come condivisibilmente evidenziato nella proposta di definizione accelerata, va evidentemente intesa nel senso che i rapporti, data la corrispondenza di mansioni e qualifiche, oltre che di trattamento economico, si siano svolti, anche in assenza degli elementi propri del regime degli l.s.u., come attività di lavoro subordinato.

Ed allora, sulla base di tale premessa, le doglianze di cui alla prima censura, non contrastano il ragionamento, espresso dalla Corte territoriale, secondo il quale lo svolgimento di fatto in forme subordinate coinvolge la responsabilità dell’ente datore di lavoro che abbia fruito di tali prestazioni e non di altre P.A. che siano giuridicamente interessate da rapporti di l.s.u. regolarmente instaurati e condotti.

Anche la seconda censura, insistendo sull’impossibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, non intercetta il nucleo essenziale della decisione impugnata che è quello, coerente con la giurisprudenza di questa S.C., per cui lo svolgimento di fatto in forme subordinate giustifica l’applicazione delle corrispondenti tutele ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. 3504/2024; Cass. 17101/2017), anche sotto il profilo delle tutele di matrice eurounitaria avverso la reiterazione di contratti a termine (v.

Cass. 25672/2017) o di valorizzazione delle progressioni economiche per anzianità.

8. Il terzo motivo, poi, pone un tema, quello della prescrizione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché la formulazione è inammissibile, valendo il consolidato principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso, di RGN 2986/2022 Pag. indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò si avvenuto (Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018; Cass. 23675/2013).

Si aggiunga che il ricorrente avrebbe dovuto al più denunciare il vizio di omessa pronuncia nelle forme indicate da Cass., Sez.

Un., n. 17931/2013 (“Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessapronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”).

9. Infine, la condanna alle spese del Comune - tra l’altro solo parziale - è stata conseguenza della soccombenza di esso, sicché il quarto motivo, formulato sul presupposto dell’accoglimento delle censure contenute nel ricorso per cassazione, non individuando un vizio della sentenza impugnata, quanto un effetto dell’eventuale fondatezza dell’impugnazione, è inammissibile, oltre che destinato a restare assorbito dal fatto che vengono disattese le altre e pregiudiziali censure.

10. Quanto, poi, alle deduzioni che si leggono nella memoria difensiva sulla avvenuta stabilizzazione (contrastate dai controricorrenti), le stesse sono inammissibili alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 21355/2013 (“In tema di contratti a RGN 2986/2022 Pag. termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380 - bis.1, cod. proc. civ. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.”).

11. Da tanto consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) nonché quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle relative spese processuali.

Il ricorso va, per il resto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore degli altri controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità.

12. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudizio, quanto ai suddetti controricorrenti, è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente in dispositivo.

RGN 2986/2022 Pag. 13.O ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M La Corte: - dichiara cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) nonché quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle relative spese processuali; -dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli altri controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivieuro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore di detti controricorrenti, della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della ulteriore somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2986/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: lavoratori ex LSU –conversione del rapporto - riconoscimento del danno da illegittima apposizione del termine e da perdita di chances - pagamento differenze retributive e [OSCURATO:PERSONA] 2986/2022 Pag. -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 549/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO MESSINA il 17/11/2021 R.G.N. 323/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I lavoratori odierni controricorrenti, ex LSU, agivano dinanzi al Tribunale di Patti, per ottenere l’accertamento del diritto alla conversione in rapporti a tempo indeterminato di una serie di rapporti a termine intercorsi con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine e del danno da perdita di chances oltre al pagamento delle differenze retributive e del TFR derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio. 2. Il Tribunale di Patti rigettava le domande dei lavoratori ritenendo che alla fattispecie non fossero applicabili né il d.lgs. n. 368/2001 né la direttiva CE 70/1999, stante la specialità del rapporto intercorso tra le parti non qualificabile come lavoro subordinato ma avente natura assistenziale, in attuazione di leggi regionali siciliane volte a favorire l’occupazione temporanea. 3. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti e condannava il Comune al risarcimento dei danni, oltre al diritto alla progressione economica per anzianità di servizio, con decorrenza dalla data del primo contratto, ed al pagamento del TFR e delle relative differenze retributive. Secondo la Corte territoriale non si era trattato di occupazione temporanea in lavori socialmente utili, bensì di un rapporto a tempo determinato con durata fissata in 5 anni, situazione che legittimava le pretese dei lavoratori appellanti. RGN 2986/2022 Pag. 4. Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. 5. Con provvedimento del 26 marzo 2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza/inammissibilità delle censure. 6. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380 - bis , comma 2, cod. proc. civ. evidenziando, in particolare, di aver rispettato gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice. 7. È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. con la quale è stato chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stata, altresì, depositata memoria da parte degli altri controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 102 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente al difetto di contraddittorio. Sostiene il ricorrente che il processo sia affetto da nullità sin dal primo grado in ragione della assenza del litisconsorte necessario Regione Siciliana, Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro. 2. Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle L.R. nn. 85/95 e 16/06 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. relativamente al disconoscimento della qualifica, in capo agli appellanti, della qualità di occupati temporaneamente in lavori socialmente utili ed alla conseguente nullità del termine apposto ai contratti stipulati con il Comune. RGN 2986/2022 Pag. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato che l’adibizione ai lavori socialmente utili possa dar luogo a un rapporto di pubblico impiego. 3. Con il terzo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 2948 cod. civ. e ss. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non esservi in essa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. 4. Con il quarto motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata sia errata in punto di condanna alle spese, proprio alla luce della non soccombenza della parte ricorrente derivante dall’accoglimento delle doglianze di cui al ricorso. 5. Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]). Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nelle more del giudizio, la predetta è deceduta ed i suoi eredi hanno accettato la proposta transattiva trasmessa loro dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’amministrazione della gestione della liquidazione e dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente (prot. 1861 del 24 febbraio 2025), rinunciando ad ogni pretesa conseguente all’azione iniziata dalla de cuius. Analoga declaratoria va pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale in data 16 luglio 2025. 6. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile. RGN 2986/2022 Pag. 7. I primi due motivi, infatti, non colgono la ratio decidendi della pronuncia gravata. Quest’ultima, come condivisibilmente evidenziato nella proposta di definizione accelerata, va evidentemente intesa nel senso che i rapporti, data la corrispondenza di mansioni e qualifiche, oltre che di trattamento economico, si siano svolti, anche in assenza degli elementi propri del regime degli l.s.u., come attività di lavoro subordinato. Ed allora, sulla base di tale premessa, le doglianze di cui alla prima censura, non contrastano il ragionamento, espresso dalla Corte territoriale, secondo il quale lo svolgimento di fatto in forme subordinate coinvolge la responsabilità dell’ente datore di lavoro che abbia fruito di tali prestazioni e non di altre P.A. che siano giuridicamente interessate da rapporti di l.s.u. regolarmente instaurati e condotti. Anche la seconda censura, insistendo sull’impossibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, non intercetta il nucleo essenziale della decisione impugnata che è quello, coerente con la giurisprudenza di questa S.C., per cui lo svolgimento di fatto in forme subordinate giustifica l’applicazione delle corrispondenti tutele ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. 3504/2024; Cass. 17101/2017), anche sotto il profilo delle tutele di matrice eurounitaria avverso la reiterazione di contratti a termine (v. Cass. 25672/2017) o di valorizzazione delle progressioni economiche per anzianità. 8. Il terzo motivo, poi, pone un tema, quello della prescrizione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché la formulazione è inammissibile, valendo il consolidato principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso, di RGN 2986/2022 Pag. indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò si avvenuto (Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018; Cass. 23675/2013). Si aggiunga che il ricorrente avrebbe dovuto al più denunciare il vizio di omessa pronuncia nelle forme indicate da Cass., Sez. Un., n. 17931/2013 (“Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessapronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”). 9. Infine, la condanna alle spese del Comune - tra l’altro solo parziale - è stata conseguenza della soccombenza di esso, sicché il quarto motivo, formulato sul presupposto dell’accoglimento delle censure contenute nel ricorso per cassazione, non individuando un vizio della sentenza impugnata, quanto un effetto dell’eventuale fondatezza dell’impugnazione, è inammissibile, oltre che destinato a restare assorbito dal fatto che vengono disattese le altre e pregiudiziali censure. 10. Quanto, poi, alle deduzioni che si leggono nella memoria difensiva sulla avvenuta stabilizzazione (contrastate dai controricorrenti), le stesse sono inammissibili alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 21355/2013 (“In tema di contratti a RGN 2986/2022 Pag. termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380 - bis.1, cod. proc. civ. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.”). 11. Da tanto consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) nonché quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle relative spese processuali. Il ricorso va, per il resto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore degli altri controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità. 12. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudizio, quanto ai suddetti controricorrenti, è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente in dispositivo. RGN 2986/2022 Pag. 13.O ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte: - dichiara cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) nonché quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle relative spese processuali; -dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli altri controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivieuro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore di detti controricorrenti, della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della ulteriore somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 00208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris