CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diBOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza diBologna aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 7 giugno 2024 del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazioneanticipata per i semestri compresi tra il 18 giugno 2009 e il 18 dicembre 2018. Aragione della decisione, il Tribunale aveva evidenziato che durante tale periodo ilcondannato aveva commesso, il 22 settembre 2010, il reato di oltraggio amagistrato in udienza e che era stato partecipe di un’associazione mafiosa concontestazione fino al 2016 e di un’altra associazione mafiosa con contestazionefino al dicembre 2017; reati di gravità tale da escludere che egli avesse dato provadi un’effettiva adesione all’opera rieducativa.1.1. Con sentenza n. 22466 in data 28 marzo 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò il suddetto provvedimento rilevando che la valutazionedel Tribunale era avvenuta alla stregua del solo certificato del casellario giudizialee, dunque, a partire da un termine di cessazione della permanenza individuatoesclusivamente a partire dal dato formale della contestazione. Al contrario, ilTribunale avrebbe dovuto verificare, sulla scorta di quanto indicato nelle sentenzedi merito, la data iniziale del contributo partecipativo e, dunque, se i fatti in esseaccertati fossero antecedenti o successivi all’ingresso in carcere di [OSCURATO:PERSONA].1.2. Con ordinanza in data 18 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diBologna ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo accertato che egli avesse aderito a una consorteria mafiosa prima delsuo ingresso in carcere e che avesse poi assunto una posizione apicale durante ladetenzione, dal 2015 al 2017. Secondo il Collegio di merito, infatti, l’affiliazionealla criminalità mafiosa è un fatto di tale gravità da riverberare i suoi riflessinegativi su tutti i semestri valutabili, posto che l’ascesa alla posizione apicaledoveva essere stata frutto di precedenti osservazioni, verifiche e accordi; tantopiù che il 22 settembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso il delitto di oltraggio amagistrato in udienza. In tale contesto il Tribunale ha ritenuto irrilevante che, trail 2010 e il 2015, [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta formalmente positiva,prestando attività lavorativa e proseguendo gli studi, atteso che,contemporaneamente, egli si stava adoperando per assumere il ruolo di vertice diun sodalizio mafioso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Amuri, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio,il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,che il Tribunale di sorveglianza non abbia indicato perché la commissione di duereati associativi realizzati con condotte protrattesi fino al dicembre 2017 sia unfatto di tale gravità da riverberare i riflessi negativi su tutti i semestri anteriori,pur in presenza di un positivo percorso rieducativo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] dal suoingresso in carcere, nel 2009.Infatti, con la sentenza del 29 giugno 2017 n. 525/2017, il Giudice dell’udienzapreliminare avrebbe incentrato la prova del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.su una “missiva” sequestrata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2016,nella quale [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, durante il suo soggiorno nel carcere diTaranto, ai contatti con il mafioso [OSCURATO:PERSONA]; sicché il Tribunale non avrebbespiegato come la missiva sequestrata il 24 maggio 2016 possa aver influito su tuttii semestri precedenti e su quelli successivi al fatto. Del pari, la sentenza del Giudicedell’udienza preliminare di Lecce del 3 ottobre 2019 n. 739/2019 accerterebbe lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sino al dicembre 2017, pur rinvenendosi un’effettivamanifestazione di mafiosità dell’imputato nelle intercettazioni del luglio 2017 enelle sfoglie sequestrate a [OSCURATO:PERSONA] del 16 e il 25 ottobre 2017.Tuttavia, in precedenza, il percorso rieducativo intrapreso in carcere daMartena sarebbe stato del tutto positivo, essendosi egli dapprima diplomato eavendo poi conseguito la laurea in economia, avendo svolto attività lavorativa e divolontariato, avendo tenuto una condotta conforme alle regole sia rispetto aglialtri detenuti che al personale penitenziario. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovutovalutare la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel singolo semestre, avendo anche laCorte costituzionale, da ultimo con sentenza n. 201 del 29 dicembre 2025, ribaditola necessità di una valutazione frazionata.3. Con requisitoria scritta in data 28 aprile 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. La sentenza rescindente ha chiarito che l’art. 54 Ord. pen. subordina laconcessione della liberazione anticipata all’accertamento che il detenuto abbiatenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione nei semestri cui siriferisce la richiesta; che la relativa valutazione deve essere oggetto di valutazionefrazionata; che ciò non impedisce che taluni comportamenti riferibili a undeterminato semestre vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazionedegli altri quando siano gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’operadi rieducazione, (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv.267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26342801; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - 01). E al fine dicompiere il relativo apprezzamento ha sollecitato un attento scrutinio di quantoconcretamente accertato con le due sentenze che hanno condannato [OSCURATO:PERSONA] peri reati associativi commessi durante la carcerazione.3. Sul punto, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che dall’esame dellesentenze della Corte di appello di Lecce del 7 novembre 2018 e del 9 giugno 2021è emerso che [OSCURATO:PERSONA], già affiliato sin dal 2006 al clan [OSCURATO:PERSONA] - Cafueri - [OSCURATO:PERSONA],dal 2015 al dicembre 2017 ha costituito, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], unautonomo sodalizio mafioso, al cui interno ha assunto una posizione apicale. Inparticolare, è stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti nellaCasa circondariale di Terni, abbiano stretto un’alleanza volta a far convergere lerisorse proprie dei rispettivi clan, dando un nuovo impulso ai tradizionali trafficiilleciti dell’organizzazione mafiosa. A tale conclusione le sentenze di merito sonogiunte a partire dai rapporti tenuti da [OSCURATO:PERSONA] con altri affiliati dal carcere tramitecontatti telefonici (nel 2017) e missive (nel 2016) contenenti precisi ordini edirettive anche rispetto al ricorso alla violenza per la soluzione dei conflitti interniall’associazione.Su tali basi il Tribunale ha ritenuto accertate l’anteriorità all’ingresso in carceredell’adesione di [OSCURATO:PERSONA] a una consorteria mafiosa e la sua ascesa al vertice di unsodalizio maturata dal 2015 al 2017, ritenendo che egli non si sarebbe limitato aun mero atteggiamento psichico di adesione al «sentire mafioso». Inoltre, dalmomento che l’affiliazione alla criminalità organizzata di tipo mafioso, soprattuttoin posizione di vertice, implica una condotta incompatibile con la partecipazioneall’opera rieducativa, il Collegio di merito ha ritenuto che la condanna per i duereati associativi sia un fatto di tale gravità da produrre riflessi negativi su tutti isemestri in valutazione. Ciò anche considerando che nella fase iniziale delladetenzione egli ha comunque commesso, in data 22 settembre 2010, il delitto dioltraggio a magistrato in udienza, anch’esso indicativo di una mancatapartecipazione al percorso di risocializzazione.Quanto alle condotte associative, il Tribunale ha anche sottolineato, nonillogicamente, che l’ascesa al vertice di un sodalizio mafioso non possa essereconsiderata come un fatto isolato, avulso da precedenti accordi, a dimostrazioneche la carcerazione, nei semestri precedenti, non aveva certo prodotto alcunconcreto risultato in termini rieducativi, essendo del tutto rilevante, nel contestodescritto, che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta formalmente corretta e avessesvolto, in carcere, attività di lavoro e di studi, posto che, contemporaneamente,stava “scalando” le posizioni all’interno della consorteria mafiosa, fino a divenirneil capo.4. A fronte di tale puntuale e non illogica motivazione, che ha fatto correttaapplicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia divalutazione globale del periodo di detenzione quando si sia al cospetto di fatti diparticolare gravità e che ha dato compiutamente corso agli accertamenti richiestiin sede rescindente, le considerazioni difensive si sono limitate ad assertiveenunciazioni circa presunte carenze argomentative del provvedimento impugnato,che, per il complesso delle ragioni più sopra riassunte, si sottrae, conclusivamente,alle censure sviluppate dall’odierno ricorso.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]