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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 21842/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23983-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 49/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 233/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.23983/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pordenone, ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito comunicatogli dall'[OSCURATO:PERSONA] per il mancato versamento di contributi alla gestione commercianti relativamente ai primi due trimestri degli anni 2006 e 2007; la Corte territoriale ha dichiarato che il credito preteso dall'[OSCURATO:PERSONA] per il periodo controverso era prescritto, avendo accertato che la data di scadenza per il versamento dei contributi era fissata, rispettivamente, nei mesi di maggio 2006 e maggio 2007, mentre l'avviso di addebito era stato notificato all'opponente il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha respinto, inoltre, la doglianza dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto che il commerciante, omettendo la rituale comunicazione d'inizio attività, si fosse reso artefice di un doloso occultamento del credito, rilevante ai finii dell'applicazione della causa sospensiva della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 cod.civ.; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, nono comma della legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 2941, n. 8 c.c. e dell'art. 4 della legge 27 novembre 1960, n.1397"; la censura attribuisce all'obbligo di denuncia una "valenza attiva" tale da configurare la fattispecie di cui all'art. 2941, n. 8 cod.civ., idonea a realizzare l'interruzione della prescrizione; nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva accesso alle dichiarazioni reddituali fino all'entrata in vigore dell'art.83, co.1 del d.l. n. 112 del 2013, conv.to con modificazioni dalla

I. 6 agosto 2013; pertanto, alla data del 7.01.2013, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora trascorso; il motivo è infondato; questa Corte ha affermato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod.civ., ricorre quando il debitore ponga in essere una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non già una mera difficoltà di accertamento del credito; per indurre la sospensione legale del termine di prescrizione, il comportamento del debitore deve, in altri termini, adottare un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; in fattispecie assimilabile questa Corte ha, ad esempio, escluso la ricorrenza della causa sospensiva della prescrizione dei contributi nelle more dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente (Cass. n. 5413 del 2020); la Corte d'appello, aderendo al richiamato orientamento di legittimità, ha, quindi, attribuito alla condotta omissiva del commerciante rispetto all'inizio attività un valore meramente "passivo" (di silenzio) e non "attivo", ossia intenzionalmente diretto ad occultare i redditi imponibili ai fini previdenziali per il periodo di causa; ha, inoltre, accertato che l'ente non aveva neppure allegato la propria impossibilità di venire a conoscenza del reddito, e che avrebbe potuto - come in concreto ha fatto - ricavare i dati necessari da quelli in possesso dell'amministrazione finanziaria; in definitiva, la sentenza impugnata ha escluso l'operatività della causa di sospensione sul logico presupposto che l'[OSCURATO:PERSONA] non fosse impossibilitato a reperire i dati utili ai fini dell'accertamento del credito; conseguentemente, rimane fermo l'accertamento svolto in merito all'intervenuta prescrizione del credito relativo alle annualità 2006 e 2007, atteso che la data di scadenza per il versamento dei contributi era fissata nei mesi di maggio degli stessi anni, e il primo atto interruttivo era stato notificato dall'[OSCURATO:PERSONA] all'odierno controricorrente soltanto il 7.01.2013, dunque ben oltre il termine di legge; in conclusione, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo • a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23983-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 49/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 233/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.23983/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pordenone, ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito comunicatogli dall'[OSCURATO:PERSONA] per il mancato versamento di contributi alla gestione commercianti relativamente ai primi due trimestri degli anni 2006 e 2007; la Corte territoriale ha dichiarato che il credito preteso dall'[OSCURATO:PERSONA] per il periodo controverso era prescritto, avendo accertato che la data di scadenza per il versamento dei contributi era fissata, rispettivamente, nei mesi di maggio 2006 e maggio 2007, mentre l'avviso di addebito era stato notificato all'opponente il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha respinto, inoltre, la doglianza dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto che il commerciante, omettendo la rituale comunicazione d'inizio attività, si fosse reso artefice di un doloso occultamento del credito, rilevante ai finii dell'applicazione della causa sospensiva della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 cod.civ.; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, nono comma della legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 2941, n. 8 c.c. e dell'art. 4 della legge 27 novembre 1960, n.1397"; la censura attribuisce all'obbligo di denuncia una "valenza attiva" tale da configurare la fattispecie di cui all'art. 2941, n. 8 cod.civ., idonea a realizzare l'interruzione della prescrizione; nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva accesso alle dichiarazioni reddituali fino all'entrata in vigore dell'art.83, co.1 del d.l. n. 112 del 2013, conv.to con modificazioni dalla I. 6 agosto 2013; pertanto, alla data del 7.01.2013, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora trascorso; il motivo è infondato; questa Corte ha affermato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod.civ., ricorre quando il debitore ponga in essere una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non già una mera difficoltà di accertamento del credito; per indurre la sospensione legale del termine di prescrizione, il comportamento del debitore deve, in altri termini, adottare un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; in fattispecie assimilabile questa Corte ha, ad esempio, escluso la ricorrenza della causa sospensiva della prescrizione dei contributi nelle more dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente (Cass. n. 5413 del 2020); la Corte d'appello, aderendo al richiamato orientamento di legittimità, ha, quindi, attribuito alla condotta omissiva del commerciante rispetto all'inizio attività un valore meramente "passivo" (di silenzio) e non "attivo", ossia intenzionalmente diretto ad occultare i redditi imponibili ai fini previdenziali per il periodo di causa; ha, inoltre, accertato che l'ente non aveva neppure allegato la propria impossibilità di venire a conoscenza del reddito, e che avrebbe potuto - come in concreto ha fatto - ricavare i dati necessari da quelli in possesso dell'amministrazione finanziaria; in definitiva, la sentenza impugnata ha escluso l'operatività della causa di sospensione sul logico presupposto che l'[OSCURATO:PERSONA] non fosse impossibilitato a reperire i dati utili ai fini dell'accertamento del credito; conseguentemente, rimane fermo l'accertamento svolto in merito all'intervenuta prescrizione del credito relativo alle annualità 2006 e 2007, atteso che la data di scadenza per il versamento dei contributi era fissata nei mesi di maggio degli stessi anni, e il primo atto interruttivo era stato notificato dall'[OSCURATO:PERSONA] all'odierno controricorrente soltanto il 7.01.2013, dunque ben oltre il termine di legge; in conclusione, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo • a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
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