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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23996/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli e per il diniego delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine nove e seguenti della sentenza impugnata; rilevato che il ricorrente non ha chiesto nel corso del giudizio di appello la sostituzione della pena detentiva, così che non può dolersene in questa sede e, ad ogni modo, il motivo del ricorso è generico quanto ai presupposti applicativi delle sanzioni sostitutive; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli e per il diniego delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine nove e seguenti della sentenza impugnata; rilevato che il ricorrente non ha chiesto nel corso del giudizio di appello la sostituzione della pena detentiva, così che non può dolersene in questa sede e, ad ogni modo, il motivo del ricorso è generico quanto ai presupposti applicativi delle sanzioni sostitutive; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 23996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris