CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2019
Cassazione n. 18096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Campailla, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Zunarelli eAssociati, in Roma in Piazza dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 702/2019 depositata il 31/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/20261. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonteil 31 maggio 2019 n. 702/02/2019, non notificata, la quale, incontroversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento erelazione ad immobili (piazzali e binari) compresi nel complessointermodale tra i Comuni di Torino, Rivoli (TO), Orbassano (TO) e [OSCURATO:PERSONA] (TO), ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] diTorino S.p.A." nei confronti della medesima avverso la sentenzadepositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 3 ottobre2017 n. 30/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali.[OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione diprime cure sul presupposto che la destinazione alla movimentazione dimerci giustificava la classificazione degli immobili in categoria "E/1".1.2. È stato, quindi, affermato che “le specifiche intrinseche dellesuperfici destinate alla movimentazione delle merci devono essereconsiderate, agli effetti fiscali, per le ragioni addotte, come immobilicensiti nella Cat. E/1, ovvero stazioni destinate al servizio pubblico,indipendentemente dal marginale effetto commerciale reso, effettoperaltro qui non qualificato in quanto i beni sono totalmente sprovvisti diun’autonomia reddituale”.2. Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con tremotivi. Resiste con controricorso la società contribuente.Con ordinanza interlocutoria n. 23272/2021 la Sezione 6-T ha rimessola decisione alla Sezione Tributaria.Sono state depositate memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n.Numero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026262 del 2006, conv. nella legge n. 286 del 2006, e del d.m. n. 28 del1998.Il giudice di merito avrebbe accolto l’appello della contribuenteescludendo erroneamente l’autonomia funzionale e reddituale dei benioggetto del classamento e, così facendo, non avrebbe riconosciuto aglistessi la stessa categoria attribuita al compendio immobiliare di cui fannoparte.2. Con la seconda censura è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione del d.l. n. 262 del 2006.Secondo la ricorrente sarebbe errata l’individuazione della classe E/1,trattandosi di beni dotati di autonomia funzionale e reddituale, inconsiderazione dell’errata valutazione della reale potenzialità reddituale.Il giudice di merito avrebbe errato nel riconoscere agli immobili inoggetto la classe E/1 “indipendentemente dal marginale effettocommerciale reso”. Tale statuizione si porrebbe in contrasto con lanormativa catastale, secondo la quale la classificazione del gruppo E èpropria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiterietc.) con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estraneiad ogni logica di commercio e di produzione industriale.3. Con la terza censura è denunciato ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con specificoriferimento alla natura commerciale dei beni immobili oggetto delclassamento catastale.3.1. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado,la natura commerciale dei beni in discussione non era stata genericamenteaffermata dall’Ufficio né dai giudici di primo grado, ma al contrario, erastata supportata da elementi di fatto segnalati dall’Agenzia e noncontestati dal contribuente.Numero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nello specifico, l’Agenzia aveva dedotto che gli immobili oggetto dellacontroversia erano piazzali e binari utilizzati per la gestione dei carichi(pesanti) all’interno dell’Interporto; alcuni binari terminavano nel piazzalestesso, altri conducevano all’interno di capannoni dopo aver servito icapannoni più a nord. Da ciò si sarebbe dovuto desumere, secondo ilricorrente, che i piazzali e i binari a servizio dei menzionati capannoniavessero anch’essi la natura commerciale delle costruzioni a cui eranoasserviti, essendo l’interporto un insieme organico di strutture e serviziintermodali integrati.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.4.1. In via generale, ai fini della classificazione di un immobile, occorreguardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non allacondizione del proprietario e al concreto uso che questi ne faccia (Cass.,n. 22166/2020), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privatodella proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svoltedal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso inconsiderazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nelsenso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenzadesumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili senon attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo dicostituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai finidel classamento (Cass., n. 34002/2019; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n.13666; Cass., n. 2249/2021; Cass. n. 13666/2020; Cass., n.32868/2021).Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, nonsuscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicalitrasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta,Numero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui allelettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascriverele unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’[OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamenteconfermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un correttoesame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione,finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzionedi una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire lacategoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristicheoggettive dell’immobile (…)Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad essodel tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che,diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratioposta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialitàdi produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla lorodestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(Cass., Sez. n. 24078/2020; Cass., n. 18842/2021).4.2. Ai sensi poi dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262,convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali "E/1", "E/2", "E/3","E/4", "E/5", "E/6" ed "E/9" non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt.5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dallaNumero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142,immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche seutilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le altre: Cass., 7ottobre 2015, n. 20026; Cass., 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392;Cass., 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661,34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., 1luglio 2020, n. 13354; Cass., 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., 9 ottobre2020, n. 21806; Cass., 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., 2novembre 2020, n. 24230).4.3. Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono, inoltre, indicati inmaniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima unaestensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche lacategoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» delladestinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisitodell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n.29373; Cass., 20 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n.12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24novembre 2006, n. 286, sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 20 febbraio 2023, n. 5262).4.4. Deve inoltre osservarsi che le unità immobiliari catastalmentecensibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlesostanzialmente incommerciabili ed estranee ad ogni logica commerciale eproduttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliaread un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento diun’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi comeNumero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idricointegrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n.2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali,Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657;Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).4.5. Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nellacategoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006,conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenticaratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni usocommerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali nonsono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità.Senza tralasciare che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sulcriterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio diubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesseimpone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n.12741 del 23/05/2018). Invero, l'imposizione ICI sulle aree portuali èfondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sulcriterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale dellestesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., 17settembre 2019 n. 23067). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, inquanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminalportuale utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale e le relativenecessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del beneNumero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonomaunità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., 12 aprile2019 n. 10287).4.6. Nel caso che ci occupa, il contendere è costituito da binari e piazzaliad essi prospicienti, destinati non al trasporto di persone ma allamovimentazione merci all’interno di un Interporto per i quali non èrevocabile in dubbio la destinazione produttiva e commerciale, di per sénon incompatibile con l’espletamento di un servizio di eventuale rilevanzaanche pubblica.Al contempo, deve rilevarsi che gli immobili di cui si discorre sonoparte di un interporto che ai sensi dell’art. 1 della l. 240/1990 è “uncomplesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambiodi merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente unoscalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e incollegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”.4.7. Applicando i principi di cui innanzi al caso che ci occupa, emergel’erroneità della decisione impugnata, atteso che i binari ed i piazzali adessi prospicenti partecipano dell’attività commerciale svolta all’internodell’interporto essendo destinati alla movimentazione di merci. Del resto,in tema di classamento di immobili, ciò che rileva, come innanzievidenziato, è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametrieconomico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass.,n. 12741/2018; conf. Cass., n. 2004/2019). Cass. ord. n. 27544 del23/10/2024 ha affermato, in termini, che: “In tema di classamentocatastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. haNumero registro generale 1532/2020Numero sezionale 4533/2026Numero di raccolta generale 18096/2026Data pubblicazione 05/06/2026cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta l'inclusionenella categoria E/1 di aree scoperte all'interno di un interporto, utilizzateper lo stoccaggio di merci e container, pur non essendo strettamentestrumentali al servizio pubblico ivi svolto)”.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita diessere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario dellacontribuente. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza nel giudizio di legittimità, mentre sono compensate inrelazione ai gradi di merito per il successivo consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità in materia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.Compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna lacontroricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, cheliquida in euro 4.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]