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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23633/2026

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306 - intimate -avverso la sentenza n. 385/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 324/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19939/2025Numero di raccolta generale 23633/20261.Inps impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n.Data pubblicazione 21/07/2026385/2025 della Corte d’appello di Catanzaro che ha confermatoil Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorsosvolto da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione ad avviso di addebito,rilevando l’intervenuta prescrizione del credito.2.[OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione sonorimasti intimati.3.INPS ha depositato memoria, richiamando precedenti diquesta Corte a sé favorevoli.4.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 luglio 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Inps lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26,comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602/1973, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2.La Corte ha così motivato:-INPS censura la sentenza laddove ha ritenuto invalida lanotificazione dell’avviso di addebito sotteso al preavviso difermo amministrativo.-Il motivo che si appunta sulla ritualità della notifica, e perciòriapre la cognizione sull’intera statuizione resa al riguardo dalTribunale, non merita seguito perché non vi è prova che lanotifica si sia perfezionata: “Trattandosi, invero, della notificatramite il servizio postale di un atto impositivo che non è statoconsegnato per temporanea assenza del destinatario, la provadel perfezionamento della procedura notificatoria avrebberichiesto la produzione – pacificamente mancante nel caso dispecie – della raccomandata informativa del deposito del plicoNumero registro generale 19939/2025presso l’ufficio postale (c.d.

CAD)….

In tal senso è l’indicazioneN umero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 23633/2026ermeneutica delle sezioni unite della Corte di Cassazione, cheData pubblicazione 21/07/2026solo di recente è stata recepita anche dalla sezione lavoro dellastessa Corte in un caso identico a quello di specie. …Il motivonon può essere accolto alla luce del già citato insegnamentodelle sezioni unite della Cassazione secondo cui la prova delperfezionamento della procedura notificatoria “diretta”, in casodi irreperibilità relativa, esige la produzione in giudiziodell'avviso di ricevimento, comprovante non la sola spedizione,ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata che comunical'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

12. Nel casodi specie, l’INPS non ha fornito tale prova.

Anche l’accertamentofiscale, invero, è stato notificato a mezzo posta con le formalitàpreviste per il caso di irreperibilità temporanea del destinatarioed è documentato l’invio, da parte dell’agente postale, dellaraccomandata informativa, della quale però non è provatal’effettiva ricezione.

13. Ne consegue, con questa diversamotivazione, la conferma della sentenza impugnata”.3.

Tale essendo la ratio decidendi, il motivo di censuradell’Istituto è fondato, alla luce del più recente orientamento diquesta Corte – cui il Collegio fa richiamo, condividendoneappieno il percorso argomentativo – come, ad esempio,espresso da Cass. n. 21847/2025, in forza della quale, «In temadi avviso di addebito per il mancato pagamento di contributiprevidenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l.n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010,mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di letteraraccomandata con avviso di ricevimento, senzal'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano lepertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento,sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata perNumero registro generale 19939/2025temporanea assenza del destinatario, la notifica si intendeN umero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 23633/2026eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso diData pubblicazione 21/07/2026giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data dispedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale,sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento di notifica semplificato ilregolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l.n. 890 del 1982» (così anche n. 21964/2025, n. 25162/2025,n. 4987/2026, n. 6184/2026, n. 19480/2026).4.In accoglimento del ricorso la sentenza va, dunque, cassata ela causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
306 - intimate -avverso la sentenza n. 385/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 324/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19939/2025Numero di raccolta generale 23633/20261.Inps impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n.Data pubblicazione 21/07/2026385/2025 della Corte d’appello di Catanzaro che ha confermatoil Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorsosvolto da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione ad avviso di addebito,rilevando l’intervenuta prescrizione del credito.2.[OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione sonorimasti intimati.3.INPS ha depositato memoria, richiamando precedenti diquesta Corte a sé favorevoli.4.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 luglio 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Inps lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26,comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602/1973, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2.La Corte ha così motivato:-INPS censura la sentenza laddove ha ritenuto invalida lanotificazione dell’avviso di addebito sotteso al preavviso difermo amministrativo.-Il motivo che si appunta sulla ritualità della notifica, e perciòriapre la cognizione sull’intera statuizione resa al riguardo dalTribunale, non merita seguito perché non vi è prova che lanotifica si sia perfezionata: “Trattandosi, invero, della notificatramite il servizio postale di un atto impositivo che non è statoconsegnato per temporanea assenza del destinatario, la provadel perfezionamento della procedura notificatoria avrebberichiesto la produzione – pacificamente mancante nel caso dispecie – della raccomandata informativa del deposito del plicoNumero registro generale 19939/2025presso l’ufficio postale (c.d. CAD)…. In tal senso è l’indicazioneN umero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 23633/2026ermeneutica delle sezioni unite della Corte di Cassazione, cheData pubblicazione 21/07/2026solo di recente è stata recepita anche dalla sezione lavoro dellastessa Corte in un caso identico a quello di specie. …Il motivonon può essere accolto alla luce del già citato insegnamentodelle sezioni unite della Cassazione secondo cui la prova delperfezionamento della procedura notificatoria “diretta”, in casodi irreperibilità relativa, esige la produzione in giudiziodell'avviso di ricevimento, comprovante non la sola spedizione,ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata che comunical'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. 12. Nel casodi specie, l’INPS non ha fornito tale prova. Anche l’accertamentofiscale, invero, è stato notificato a mezzo posta con le formalitàpreviste per il caso di irreperibilità temporanea del destinatarioed è documentato l’invio, da parte dell’agente postale, dellaraccomandata informativa, della quale però non è provatal’effettiva ricezione. 13. Ne consegue, con questa diversamotivazione, la conferma della sentenza impugnata”.3. Tale essendo la ratio decidendi, il motivo di censuradell’Istituto è fondato, alla luce del più recente orientamento diquesta Corte – cui il Collegio fa richiamo, condividendoneappieno il percorso argomentativo – come, ad esempio,espresso da Cass. n. 21847/2025, in forza della quale, «In temadi avviso di addebito per il mancato pagamento di contributiprevidenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l.n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010,mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di letteraraccomandata con avviso di ricevimento, senzal'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano lepertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento,sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata perNumero registro generale 19939/2025temporanea assenza del destinatario, la notifica si intendeN umero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 23633/2026eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso diData pubblicazione 21/07/2026giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data dispedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale,sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento di notifica semplificato ilregolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l.n. 890 del 1982» (così anche n. 21964/2025, n. 25162/2025,n. 4987/2026, n. 6184/2026, n. 19480/2026).4.In accoglimento del ricorso la sentenza va, dunque, cassata ela causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La Presidente