CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché prospetta interpretazioni in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione. Il motivo unico del ricorso riguarda la nullità per l'omesso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte, evidenzia che l'imputato ha scelto il rito abbreviato, con effetto sanante della invalidità: "L'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai !:;ensi dell'art. 183 cod. proc. pen. Fattispecie, nella quale l'interrogatorio dell'imputato veniva espletato dal P.M., ma solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio" (Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014 Ud. (dep. 25/09/2014) Rv. 260786 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso