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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 44870/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata, ove si disattende argomentatamente la tesi alternativa dedotta dalla difesa e si valorizzano logicamente le impronte digitali che collocano inequivocabilmente l'imputato sul luogo del delitto e poi lungo il percorso di fuga); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58,

I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata, che evidenzia gli innumerevoli precedenti penali, le modalità professionali del fatto e la spiccata capacità a delinquere); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata, ove si disattende argomentatamente la tesi alternativa dedotta dalla difesa e si valorizzano logicamente le impronte digitali che collocano inequivocabilmente l'imputato sul luogo del delitto e poi lungo il percorso di fuga); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata, che evidenzia gli innumerevoli precedenti penali, le modalità professionali del fatto e la spiccata capacità a delinquere); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44870/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris