CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via M. Bernardini n. 2.. Ricorrente contro Ministero dell'Economia e Finanze. Intimato avverso il decreto n. 140 della Corte di appello di Firenze, depositato il 18. 4. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.R.G. N. 14330/2019. Fatti di causa Con decreto n. 140 del 18. 4. 2019 la Corte di appello di Firenze, accogliendo l'opposizione proposta dal Ministero delle Finanze avverso il provvedimento del consigliere designato, liquidò in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 9.900,00 a titolo di equo indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio iniziato da [OSCURATO:PERSONA] il 17. 4. 1971 dinanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento di una pensione di guerra, escludendo che il ricorrente potesse vantare iure hereditatis un diritto all'equo indennizzo per il periodo intercorrente tra l'inizio del giudizio e la morte del padre, avvenuta il 6. 8. 1976, atteso che, con riguardo a quest'ultimo, il giudizio non aveva superato il limite della ragionevole durata, non potendosi conteggiare a tal fine il periodo anteriore all'i. 8. 1973, data a partire dalla quale veniva riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione, oggi Corte europea dei diritti dell'uomo, verso lo Stato per la violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 29. 4. 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'Economia e Finanze non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza del 30. 1. 2020 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. In vista della udienza parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, dell'art. 6 CEDU e della legge n. 848 del 1955, censura la statuizione che ha escluso il diritto del ricorrente all'indennizzo iure hereditatis con riguardo alla posizione del padre [OSCURATO:PERSONA], assumendo che essa è contraria all'orientamento della giurisprudenza, che, pur riconoscendo la non indennizzabilità, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, del periodo antecedente all'i_ 8. 1973, ha tuttavia costantemente affermato che il giudice deve tener conto " della situazione in cui la causa si trovava a quel momento ", formula che, ad avviso del ricorrente, impone di R.G. N. 14330/2019. tener conto comunque, ai fini dei computo della durata del processo, di tale periodo anteriore, fatta salva la possibilità di liquidare l'indennizzo solo per il periodo eccedente consumatosi a far data dall'I_ 8. 1973. Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non può prendersi in considerazione il periodo anteriore all'1. 8. 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione ( oggi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo ), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato. Ciò per la ragione che ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, della Convenzione, che disciplinava, prima del Protocollo n. 11, l'accesso degli individui alla Commissione, il diritto di presentare un ricorso individuale non era aperto indiscriminatamente nei confronti di tutti gli Stati che avessero ratificato la Convenzione, bensì era condizionato alla accettazione della relativa clausola, dichiarazione che l'Italia ha reso solo nel 1973. L'avvenuta ratifica dei Paesi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, avvenuta da parte dell'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ha portato tuttavia a precisare che, pur essendo la violazione indennizzabile solo a partire dall'I_ 8. 1973, si deve comunque " tenere conto della situazione in culla causa si trovava in quel momento" ( Cass. n. 95 del 2016; Cass. n. 15778 del 2010; Cass. n. 14286 del 2006 ). Questa formula, che, merita sottolineare, riprende una precisazione contenuta nelle decisioni della Corte europea, correttamente intesa, significa che se la causa, come nel caso di specie, era già pendente all'i. 8. 1973, il periodo ragionevole del processo così come individuato dall'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001 non decorre dalla data suddetta, dovendosi dare rilevanza al periodo pregresso decorso dal momento della istaurazione del processo, che altrimenti diventerebbe un dato del tutto irrilevante ( Cass. n. 23080 del 2021 ). Ferma quindi l'indennizzabilità della violazione solo per il periodo successivo all'i. 8. 1973 e che, per l'effetto, la sussistenza della stessa va comunque accertata e dichiarata in relazione al suddetto periodo, il periodo precedente lì R.G. N. 14330/2019. di pendenza del processo deve essere computato ai fine di verificare il superamento del termine di ragionevole durata previsto dal menzionato art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., investe il capo dipendente della decisione che ha disposto sulle spese di giudizio e si dichiara, per l'effetto, assorbito. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]