CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 21461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5018-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , ope legis rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6640/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2015; letta la requisitoria del P.M.che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi solo Fisia) ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha statuito l’accoglimento dell’impugnazione del lodo con cui la Presidenza del consiglio dei ministri era stata condannata al pagamento a favore della medesima Fisia della somma di euro 3.640.854,56 oltre interessi legali per i lavori di progettazione e completamento delle operazioni di bonifica di alcuni siti. 2.Il collegio arbitrale era stato investito del contenziosio in forza dell’art.16 della convenzione 192/1993 - analoga alle altre convenzioni stipulate dalle parti in esecuzione dell’ordinanza del PCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che stabilisce: “Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti, in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, la stessa dovrà essere rimessa al giudizio di apposite collegio arbitrale. Detto collegio avrà sede in Roma, deciderà secondo diritto nel rispetto delle regole procedurali e sarà compost da tre membri, dei quali due nominate da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di president, designato dai due arbitri suddetti, da scegliere fra I magistrati del Consiglio di Stato. In caso di mancato accordo nella scelta, la designazione sarà fatta dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati suddetti “. 3.Il lodo emesso dal collegio arbitrale era stato impugnato dalla Presidenza del consiglio per incompetenza della giustizia arbitrale per inefficacia ex art. 829 n.1, cod. proc. civ., inefficiacia ed invalidità della clausola compromissoria e per inefficacia ed invalidità della declinatoria arbitrale operata dall’Amministrazione, per violazione dell’art. 15 decreto-legge n.195 del 2009 conv. con mod. dalla legge n. 26/2010. 4.La corte d’appello ha preliminarmente ritenuto la tempestività dell’eccezione di incompetenza arbitrale sollevata durante il giudizio arbitrale richiamando la normativa di riforma introdotta con il sopra citato articolo 15, comma 3 decreto legge n.195/2009 conv con mod. dalla legge n. 26/2010. 5.La corte territoriale ha accolto l’impugnazione osservando che, sebbene nell’ordinanza del Ministro della Protezione civile n.2275/FCP del 1/6/1992 non si facesse richiamo alla legge 225/1992 (entrata in vigore il 1/4/1992), le opere si inseriscono in un intervento necessitato da eventi e calamità naturali secondo l’indicazione della legge n. 225/1992 che aveva interessato il territorio di [OSCURATO:PERSONA] come altri territori della Regione Piemonte, tutti nella stessa situazione di emergenza connessa alla dichiarazione di stato di emergenza di cui all’ordinanza del PCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Gazz. Uff. 27/6/2003). 6.Per effetto di ciò si versava nella fattispecie considerata dalla disciplina introdotta con l’art. 15, comma 3 d.l. n.195 del 2009 e conv. con mod. nella legge n. 26 del 2010 ed a mente della quale “al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenzaai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n.225 del 1992, e di grande evento di cui all’articolo 5 bis del decreto legge n.343 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n.401 del 2001, sono nulli; sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto” 7.In applicazione di detta previsione normativa e delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2011, con la quale è stata negata ogni censura di costituzionalità della norma in esame, la corte d’appello ha ritenuto che la connessione dei lavori oggetto di richiesta di pagamento con la dichiarazione di stato di emergenza di cui all’ordinanza PCMdel 2003 comportava la nullità della clausola compromissoria relativa al contratto inter partes e la conseguente nullità dell’impugnato lodo. 8.La cassazione della sentenza della corte d’appello è chiesta da Fisia con ricorso ritualmente notificato ed affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Presidenza del consiglio, che in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria illustrativa. 9.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 817,112 cod. proc.civ. e del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la società ricorrente deduce che la corte d’appello aveva erroneamente ritenuto la tempestività dell’eccezione di incompetenza arbitrale per nullità della clausola compromissoria. 9.1.Assume la ricorrente che la presidenza del Consiglio dei Ministri si era limitato ad una generica declinatoria senza mai eccepire la nullità della clausola compromissoria in relazione all’articolo 15 del decreto-legge n. 195 del 2009, cosicché la corte territoriale era incorsa nella violazione del principio del contraddittorio oltre che dell’articolo 817, comma 2, cod. proc. civ,. là dove prevede che ”la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia delle convenzioni di arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitratabile”. 10.Con il secondo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto-legge n.195 del 2009 conv.con modificazioni dalla legge n.26del 2010, violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge numero 225 del 1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si censura la ritenuta applicabilità al rapporto in questione della disposizione dell’art. 15, comma 3, del decreto-legge n.195 del 2009, conv. con mod. con la legge n.26 del 2010. 10.1.Assume cioè la ricorrente che l’intervento di cui alle convenzione in oggetto svolto dalla Fisia non era in alcun modo correlato alla dichiarazione di stato di emergenza che, peraltro, era stata emanata oltre 10 anni dopo l’affidamento, nel 2003, a convenzione ormai esaurita e per motivi che nulla avevano a che vedere con l’attività svolta concretamente dalla medesima Fisia; 10.3.Censura inoltre la ricorrente l’illegittimità della ritenuta efficacia retroattiva dell’articolo 15, comma 3 del d.l. n.195/2009 all’affidamento in questione. 11. In applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato il secondo motive, del quale va dichiarata la fondatezza. 11.1.La corte d’appello ha infatti errato nel ritenere applicabile alla fattispecie concreta la previsione dell’art. 15, comma 3, d.l.195/2009 conv. con modificazione dalla legge n.26/2010 e cioè a ritenere sussistenti il presupposto per la nullità della clausola compromissoria. 11.2.Infatti l’art. 15 comma 3, d.l.195 conv. con mod. dalla legge 26/2010prevede : “Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell' , e di grande evento di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , sono nulli . Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase L’articolo 5, comma 1, legge 225/1992 prevede: L’art. 2, comma 1, lett. c) della medesima legge n. 225/1992 prevede: 7di 88di 8 13.L'insostenibilità giuridica dell’affermazione è strettamente collegata al generale principio secondo cui le nullità testuali ex art.1418, terzo comma cod. civ., e tale deve considerarsi quella di cui all’art. 15, comma 3, d.l. 195/2009 conv. con mod. da legge n.26/2010, non sono suscettibili di applicazione analogica,attesa la natura eccezionale delle stesse (cfr. art. 14 disp att cod. civ.). 14.In conclusione, quindi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati (in particolare sub 11.4.) oltre che per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione