CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20904/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno indicato indirizzo PEC;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (CTRdi Salerno), Sez. 5, n. 10886/17 del 19 dicembre 2016, depositata il 21.12.2017.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12846/2018Numero sezionale 3817/2026Numero di raccolta generale 20904/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Con cartella di pagamento n. 01920130132568650 veniva intimato a VerroneGerardo il pagamento delle somme dovute in base all’avviso di accertamento n.RET00001369, emesso dall’Ufficio di Salerno dell’Agenzia delle entrate per larettifica dei redditi di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA].,originariamente impugnato.2. Le somme divenivano esigibili a seguito della mancata riassunzione delgiudizio di rinvio innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno,disposto dopo l’annullamento delle pronunce di primo e secondo grado da partedella Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 18462/2009,pubblicata il 19 agosto 2009, per violazione del contraddittorio (mancatapartecipazione della società in una controversia avente ad oggetto redditi dipartecipazione ex art. 5 TUIR). Decorso il termine di legge senza riassunzione,il giudizio si estingueva ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’Ufficioprocedeva all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte accertate in capoal contribuente per l’anno 1996.3. Il contribuente impugnava la cartella con ricorso notificato a mezzoraccomandata A/R spedita il 17 luglio 2013 (pervenuta all’Ufficio il 22 luglio2013), deducendo: (i) la tardività della notifica della cartella e la violazionedell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; (ii) la decorrenza del termine decennaledi prescrizione. Si costituivano l’Ufficio, deducendo la legittimità dell’operato, edEquitalia, chiedendo la dichiarazione di estraneità e, comunque, il rigetto.La CTP di Salerno, con sentenza n. 43/06/2014, accoglieva il ricorso, ritenendoapplicabile il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del1973 e dichiarando assorbita la questione di prescrizione.4. Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio, sostenendo l’inapplicabilità,alla fattispecie di definitività conseguente all’estinzione del giudizio per mancatariassunzione, del termine decadenziale di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), deld.P.R. n. 602 del 1973 e ribadendo le proprie deduzioni in ordine alla decorrenzadella prescrizione ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.; il contribuente si costituivachiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.Numero registro generale 12846/2018Numero sezionale 3817/2026Numero di raccolta generale 20904/2026La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n.Data pubblicazione 20/06/202610886/05/2017, depositata il 21 dicembre 2017, dichiarava estinto il giudizio diappello.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanial’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ilcontribuente resiste con controricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 deld.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la Commissione tributaria regionaleavrebbe erroneamente affermato che la mancata riassunzione del processo,conseguente all’inottemperanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio,avrebbe determinato l’estinzione del giudizio e, per l’effetto, la definitivitàdell’avviso di accertamento, come se esso non fosse mai stato impugnato.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 del d.lgs. n.546 del 1992, 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2946 cod. civ., censurando ladecisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione del giudizio,conseguente alla mancata riassunzione, abbia determinato la definitivitàdell’atto impositivo in modo analogo all’ipotesi di omessa impugnazione, conconseguente applicazione, ai fini della riscossione, del termine decadenziale dicui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, anziché del termineordinario decennale di prescrizione.Con il terzo motivo, infine, l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 75 e 116cod. proc. civ., censurando la decisione della CTR nella parte in cui ha ritenutoche la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di EquitaliaNumero registro generale 12846/2018Numero sezionale 3817/2026Numero di raccolta generale 20904/2026Nord integrasse un riconoscimento, ancorché implicito, della fondatezza dellaData pubblicazione 20/06/2026pronuncia.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia censura la declaratoria diestinzione del processo, deducendo che l’ordine di integrazione delcontraddittorio sarebbe stato in realtà tempestivamente adempiuto mediantenotificazione del ricorso all’agente della riscossione, introduce una questione chesi colloca interamente sul piano del fatto processuale, poiché investe la verificadell’effettivo adempimento dell’ordine impartito dal giudice di appello.Invero, la sentenza impugnata fonda la declaratoria estintiva sull’assuntodell’inottemperanza all’ordine di integrazione, ritenendo sussistente la relativacausa estintiva alla luce della «documentazione regolarmente acquisita agli attiprocessuali», mentre la ricorrente assume, con specifico richiamo adocumentazione allegata, che tale integrazione sarebbe stata eseguitaanteriormente alla scadenza del termine assegnato.In tale prospettiva, la censura non si risolve nella mera prospettazione di unadiversa interpretazione della norma processuale, ma implica la necessità diaccertare se, nella fase di merito, l’ordine di integrazione sia stato o menoeffettivamente adempiuto, accertamento che non può essere compiuto sullabase della sola motivazione della sentenza impugnata, ma richiede l’esamediretto degli atti del processo.Ciò trova conferma nei principi elaborati da questa Corte secondo i quali, ovevengano dedotti vizi attinenti alla regolare instaurazione del contraddittorio oall’osservanza di prescrizioni processuali la cui verifica dipende dal contenutodegli atti, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale ed è pertantolegittimata a procedere all’esame diretto del fascicolo del merito (Sez. 1,Sentenza n. 16164 del 30/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 17653 del 15/10/2012;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5971 del 12/03/2018).In fattispecie analoghe, è stato ritenuto necessario disporre l’acquisizione deifascicoli di primo e secondo grado al fine di verificare l’effettiva sussistenza delladedotta causa estintiva, con rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass., ord. n.14766 del 27/05/2021).Numero registro generale 12846/2018Numero sezionale 3817/2026Numero di raccolta generale 20904/2026La rilevanza di tale accertamento emerge con particolare evidenza ove siData pubblicazione 20/06/2026consideri che la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 45 deld.lgs. n. 546 del 1992, comporta, secondo un consolidato orientamento dilegittimità, il venir meno dell’intero processo e la conseguente definitivitàdell’atto impositivo impugnato, secondo i principi che regolano il processotributario di natura impugnatoria.Ciò posto, alla luce di quanto osservato sin qui, il collegio ritiene necessarioprocedere, ai fini della decisione, all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del doppiogrado del giudizio di merito, con rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando allacancelleria per l'adempimento. P.Q.MLa Corte dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del doppio grado del giudiziodi merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano