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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28869/2026

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appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la pronunzia del Tribunale di Catanzaro del 6 giugno 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di gestore di fatto, in concorso conCiambrone [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di diritto, della dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Catanzaro dell’8 novembre 2016, alla pena ritenuta digiustizia, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distrattoe/o dissipato la somma di euro 98.000 di liquidità di cassa, nonché benidell’impresa, alienati da [OSCURATO:PERSONA] con autofattura del 22 gennaio 2016, alcunidei quali rinvenuti nella sede dell’impresa Energo di [OSCURATO:PERSONA], figlio delCarpino, in dettaglio indicati nella imputazione.2.

Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati nei seguenti termini, ex art. 173, comma primo, disp.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge, in relazioneagli artt. 63, comma 2, 192, comma 3, 210 e 526 cod. proc. pen.Si duole della erronea qualificazione come prova documentale delledichiarazioni accusatorie rese al curatore fallimentare da [OSCURATO:PERSONA],coimputato per il medesimo reato, e della conseguente elusione delle garanzie edelle regole di valutazione imposte dal codice di rito per la chiamata in correità,nonché del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza e di manifestaillogicità della motivazione, in relazione all’art.192, comma 3, cod. proc. pen., conriguardo alla valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante FrancescoCiambrone, che, in quanto coimputato nel medesimo reato, imporrebbe una analisirigorosa della personalità del dichiarante, della genesi delle sue accuse e dei suoirapporti con l’accusato che, nella specie, sarebbe mancata.Si deduce la manifesta inidoneità degli elementi di riscontro esterni:- la delega ad operare sul conto corrente, ritenuta prova regina del ruologestorio, sarebbe un atto neutro, comune nella prassi aziendale per mere finalitàamministrative.

Sul punto la motivazione sarebbe apodittica in quanto nonspiegherebbe perché tale delega, limitata nel tempo (sino al 2012), dovrebbecostituire indice della amministrazione di fatto e non di semplice collaborazionefiduciaria;- la ragione sociale (“[OSCURATO:PERSONA]”) sarebbe elemento indiziario e ambiguo, che nondimostrerebbe di per sé l’esercizio di poteri gestori continuativi da parte del padre;- i rapporti con i clienti, quelli contabili e gli incassi, di cui non si comprendeil fondamento della prova (fonti autonome e indipendenti o dichiarazioni delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] e del curatore che le riporta).3.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez.3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735)le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nellevalutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni -si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico edinscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituisconouna sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2,n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).È qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d’appello adottato criteri divalutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice diprime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguentepossibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti dimerito (Sez.

II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez.

Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione per relationem è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Nella specie, la Corte d’appello effettua, ampi riferimenti alle argomentazionidel giudice di primo grado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condividee ritiene corrette, non inficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sonole censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggiripercorse con il ricorso.3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.Con il primo motivo di ricorso l'imputato si duole infondatamente dellautilizzazione delle dichiarazioni rese al curatore dal coimputato, FrancescoCiambrone, amministratore di diritto della ditta fallita, poste a basedell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.3.1 Sul punto, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte,secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alladisciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede l'inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese alla p.g. da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto esseresentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non appartiene alle categorieindicate da detta norma e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cuiall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza(Sez. 5, n. 23848 del 22/05/2025; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.2018,Castelletto, Rv. 272664 - 01).Trattasi, in ogni caso, di dichiarazioni rese prima del procedimento penale (eprima del suo instaurarsi) ed anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attualeformulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre ilcompimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto delprocedimento (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta, "èsicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possanoconsiderarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersiche la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis"(Corte Cost. n. 130 del 1995; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).3.2.

La giurisprudenza — tenuto conto dei princìpi costituzionali e di quelliposti dalla Corte E.D.U. :- ha pure chiarito che, da una parte, è vero che «se le persone che il curatoreha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimentoe in procedimento connesso o collegato, il principio della libertà della prova vacoordinato col diritto, riconosciuto all'imputato, di essere giudicato in base a provecontrollabili e verificabili nel contraddittorio processuale, attraverso la potenzialepartecipazione all'esame e al controesame di tutte le parti processuali», poiché «lacolpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni reseda chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da partedell'imputato o del suo difensore (art. 526 cod. proc. pen.)»; ma dall'altra, èparimenti vero «che il principio del contraddittorio non ha carattere assoluto ma èrimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le proveda introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersidella mancata assunzione o escussione di prove non richieste» (pertanto, inquest’ottica è stata affermata la piena utilizzabilità, quale prova a caricodell'imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulledichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento, etrasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall.,allorché l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predettocoimputato; Sez. 5, n. 24781/2017, cit., che rimanda sul punto pure Corte EDU,20/4/2006, Carta c.

Italia; cfr. altresì, tra le altre, Sez. 5, n. 13060 del08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596 — 01; Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015,— 01);- ed ha puntualizzato che, «se le persone che il curatore ha esaminatorivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento o inprocedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce delterzo comma dell'articolo 192 cpp, in quanto non può certo essere il “filtro”consistente nell'intervento del curatore quel che può valere a far derogare dallapredetta regola di valutazione» (giacché «diversamente ragionando, sigiungerebbe alla conclusione — ovviamente paradossale — che, se un soggettoimputato o indagato di reato connesso o collegato o del medesimo reato operauna chiamata in correità davanti al giudice, si deve fare applicazione del terzocomma dell'articolo 192 del codice di rito, se — viceversa — tali dichiarazionivengono rese al curatore, esse sarebbero valutabili ex se.

Ma l'apparenteparadosso si supera se solo si distingue tra acquisibilità (della relazione) evalutazione (del suo contenuto)» (Sez. 5, n. 20090/2015, cit.).3.3.

Deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione dellatestimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede diprocedura fallimentare (in tal senso ribadendo Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001,Lottini, Rv. 220257, che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, haaffermato che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alledichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano staterese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbedovuto essere sentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersiin contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione), anche alla luce dell'art. 111Cost. nell'attuale formulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, ildivieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che ledichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese(anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunquequalificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n.237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che ledichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso delprocedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentaresia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (Corte Cost. n. 136 del 1995)in quanto al curatore è attribuita la «gestione della procedura», al fine di liquidareil patrimonio fallimentare (cfr. art. 31, comma 1, legge fall. : «il curatore hal'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni dellaprocedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite»).Le relazioni ex art. 33 l. fall. del curatore fallimentare, inoltre, hanno naturadi prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosisul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventariredatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ognicaso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di unarealtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevutedal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruirele vicende amministrative della società (Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA].257650).

È, dunque, corretto l'inserimento della relazione diretta al giudicedelegalo nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasinon si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispettoall'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto daaccertare; certamente possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore,i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo diascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5, n. 39001 del 9/06/2004, Canavini,Rv. 22933U; Sez. 5, n. 688/ del 13/04/1999, [OSCURATO:PERSONA]. 213607; Sez. 5,n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664; Sez. 5, n. 24781 del 8/03/2017, Corrieri,Rv. 270599-01).Nel nostro sistema, invero, al curatore fallimentare sono attribuitiesclusivamente poteri inerenti l'amministrazione, ricostruzione e liquidazione delpatrimonio fallimentare, peraltro da esercitare sotto la vigilanza e il controllo delGiudice delegato, in quanto non esercita una funzione assimilabile alla p.g. oall'autorità giudiziaria, come si ricava, peraltro, dai doveri e dalla responsabilità asuo carico ex art. 38 l. fall.

Il curatore è un ausiliario di giustizia, che, per quantocompito di audire il fallito, ma non certo di interrogarlo in senso tecnico, né hal'obbligo di riferire tempestivamente dei fatti da lui appresi al pari della p.g.,dovendo solo provvedere al deposito della relazione ex art. 33 nei 60 gg.

Indefinitiva, il curatore ha il principale e preliminare dovere di raccolta delle notiziein merito alle cause del fallimento, anche attraverso l'audizione del fallito, nonchéinformativo-illustrativa al giudice circa le cause del dissesto mediante la relazioneex art. 33 l. fall., nonché il dovere, quindi di amministrare e liquidare il patrimoniofallimentare, sicché allo stesso non spettano, né egli esercita "poteri obbligatori",come nel sistema inglese (Sez. 5, Sentenza n. 38431 del 17/05/2019, Giavara,Rv. 277342 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589– 02).Il fallito ha, dunque, l'obbligo di presentarsi allorché occorra richiedergli leinformazioni o i chiarimenti occorrenti solo «ai fini della gestione»; il che vale afortiori per gli altri soggetti escussi dal curatore.Ne consegue che è pienamente legittima la valutazione delle dichiarazioni reseal curatore da [OSCURATO:PERSONA], coimputato, giudicato separatamente,trasfuse nei verbali/documento di audizione del fallito davanti al curatore checontengono il narrato del fallito, ritualmente acquisiti in atti, non ostando il divietodi cui all’art.63, comma 2, cod. proc. pen.4.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.4.1 Il reato di bancarotta fraudolenta, sia per fallimento della impresaindividuale che per il fallimento dell'impresa sociale, è un reato proprio, in quantonon può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallitoo dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della societàdichiarata fallita (artt. 223 legge fallimentare).

In tale reato possonoeventualmente concorrere, in base alle norme generali sul concorso di più personenel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorre l'attività tipica di almenouna persona che possiede le qualità previste nella legge sul fallimento.

Ove talesituazione si verifichi, correttamente viene ravvisato il concorso di persona nonqualificata nel fatto di bancarotta fraudolenta, purché la sua attività si sia inseritanel fatto, abbia avuto una influenza causale nell'evento e sia stata svolta dapersona consapevole della qualificazione del soggetto attivo (Sez. 5, Sentenza n.4008 del 15/12/1981 dep. 1982, Osella, Rv. 153256 - 01V mass n 123016; Vmass n 118628; Conf. mass n 105114).4.2 I giudici di merito affermando che l’imputato ha operato quale gestore difatto dell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta OmarGestione [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato fallito, hanno in sostanza attribuito allo stesso laqualità di institore del fallito, ai sensi dell’art. 2203 cod. civ.4.2.1 La responsabilità dell'institore per i reati fallimentari è previstaespressamente dall'art. 227 l. fall., allorché nella gestione affidatagli si sia resoresponsabile di uno dei reati preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 l. fall.

Nonè affatto necessario che l'institore sia dichiarato fallito personalmente perrispondere penalmente dei reati fallimentari, giacché l'art. 227 cit. dispone cheall'institore "si applicano" le pene previste negli articoli suddetti, ove"l'imprenditore" sia dichiarato fallito.

Evidente è, pertanto, la volontà dellegislatore di estendere all'institore - salve le limitazioni connaturate alla suaposizione - la responsabilità penale per gli atti di bancarotta patrimoniale edocumentale posti in essere nella gestione affidatagli, alla semplice condizione chel'imprenditore sia dichiarato fallito.

Trattasi di responsabilità per fatto proprio,giacché l'institore può, ex art. 2204 c.c., compiere tutti gli atti pertinentiall'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni stabilite nellaprocura; ed è responsabile, insieme all'imprenditore, dell'osservanza della tenutadelle scritture contabili (art. 2205 c.c.).

Egli assume, quindi, nell'ambitodell'impresa, al pari dell'imprenditore e insieme a lui, una posizione di garanziarispetto alla destinazione dei beni aziendali e alla corretta tenuta delle scritturecontabili, che ne importa la sottoposizione alle norme penali poste a presidio degliinteressi tutelati (Cass., n. 8705 del 24/6/1992; n. 867 del 21/6/1971).

Nessunrilievo assume, di conseguenza, la circostanza che il fallimento dichiarato a suocarico sia stato revocato, giacché la sua responsabilità è collegata alla posizioneassunta nell'impresa e agli atti concretamente posti in essere in violazione delleregole di corretta gestione aziendale (Sez. 5, Sentenza n. 29585 del 14/05/2014,Pizzo, Rv. 260491 – 01).4.2.2 I giudici di merito, in doppia conforme, hanno ritenuto provato ilconcorso dell’imputato nella bancarotta distrattiva sulla base di diversi indicisintomatici, evidenziati dal Tribunale, che riscontrano le dichiarazionidell’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutate intermini di piena affidabilità.Oltre alla indicazione, nella ragione sociale del nuovo ente, malgrado sitrattasse di società di persone, del nome di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato, estraneoall’impresa, e non quello dell’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea lapresenza di una pluralità di elementi, che costituiscono indici sintomaticidell’esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di poteri di fatto di gestione e amministrazionedell’impresa.Al riguardo, si richiama, innanzitutto, la procura speciale conferita dalCiambrone, in data 26 giugno 2003 sino al 10 gennaio 2012, che consentivaall’imputato di compiere in nome e per conto dell’amministratore di diritto, unalunga serie di attività, quali operare sul conto corrente bancario della ditta fallita,per tutto il periodo di attività, e, di fatto, di gestire, in modo non occasionale macontinuativo, l’impresa individuale.Si richiamano, inoltre, le ricevute di pagamento di somme di denaro a titolodi acconto o di saldo fatture, consegnate dal [OSCURATO:PERSONA]; la gestione, per nove anni,della cassa societaria, cioè del conto corrente, nonché della contabilità aziendale,di cui l’imputato si occupava personalmente ed esclusivamente; i rapporti esclusivicon il tenutario delle scritture contabili nonché i rapporti con i clienti e gli incassidei relativi pagamenti.Quanto all’emissione, in data 20 gennaio 2016, da parte della ditta OmarGestione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di autofattura su una serie di benidell’impresa, in dettaglio indicati nella imputazione, ed alienati al medesimoCorte di merito ne ha chiarito, con motivazione corretta ed immune da vizi, lavalenza distrattiva, in quanto gran parte di quei beni di impresa veniva rintracciatadal curatore nella sede operativa (già sede di esercizio della fallita) della dittaEnergo, intestata a [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato, e senza che di tali beni vifosse traccia nel relativo registro dei beni ammortizzabili.La Corte di merito ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto che potevaemettere tale tardivo documento fiscale, ciò in quanto amministratore di dirittodell’impresa, e non per ragioni di lucro personale, tant’è che tali beni si trovanonella sede di altra ditta, che ne aveva l’uso, e ne rivendicava la proprietà.Quanto al rinvenimento di un p.c. nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte dimerito ne ha sottolineato la rilevanza per individuarne la responsabilità per lasingola distrazione, ma non anche per l’intero compendio aziendale, che venivarinvenuto nella sede di altra ditta, l’Energo di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla distrazione della liquidità societaria, pari ad euro 98.000, sirichiamano l’accertamento del curatore mediante la comparazione tra fattureemesse e ricevute, attestante tale ammontare di cassa, dato non contestatodall’imputato, nonché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di incassi direttieffettuati dall’imputato, per il ruolo rivestito, per conto della ditta, di denaro incontanti, pari ad euro 83.000, non rinvenuto dalla curatela, nonché le dichiarazionidi alcuni clienti sentiti dal curatore, contattati per il recupero di crediti vantati dallafallita, che avevano documentalmente dimostrato il pagamento del dovuto.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la pronunzia del Tribunale di Catanzaro del 6 giugno 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di gestore di fatto, in concorso conCiambrone [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di diritto, della dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Catanzaro dell’8 novembre 2016, alla pena ritenuta digiustizia, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distrattoe/o dissipato la somma di euro 98.000 di liquidità di cassa, nonché benidell’impresa, alienati da [OSCURATO:PERSONA] con autofattura del 22 gennaio 2016, alcunidei quali rinvenuti nella sede dell’impresa Energo di [OSCURATO:PERSONA], figlio delCarpino, in dettaglio indicati nella imputazione.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati nei seguenti termini, ex art. 173, comma primo, disp.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge, in relazioneagli artt. 63, comma 2, 192, comma 3, 210 e 526 cod. proc. pen.Si duole della erronea qualificazione come prova documentale delledichiarazioni accusatorie rese al curatore fallimentare da [OSCURATO:PERSONA],coimputato per il medesimo reato, e della conseguente elusione delle garanzie edelle regole di valutazione imposte dal codice di rito per la chiamata in correità,nonché del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza e di manifestaillogicità della motivazione, in relazione all’art.192, comma 3, cod. proc. pen., conriguardo alla valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante FrancescoCiambrone, che, in quanto coimputato nel medesimo reato, imporrebbe una analisirigorosa della personalità del dichiarante, della genesi delle sue accuse e dei suoirapporti con l’accusato che, nella specie, sarebbe mancata.Si deduce la manifesta inidoneità degli elementi di riscontro esterni:- la delega ad operare sul conto corrente, ritenuta prova regina del ruologestorio, sarebbe un atto neutro, comune nella prassi aziendale per mere finalitàamministrative. Sul punto la motivazione sarebbe apodittica in quanto nonspiegherebbe perché tale delega, limitata nel tempo (sino al 2012), dovrebbecostituire indice della amministrazione di fatto e non di semplice collaborazionefiduciaria;- la ragione sociale (“[OSCURATO:PERSONA]”) sarebbe elemento indiziario e ambiguo, che nondimostrerebbe di per sé l’esercizio di poteri gestori continuativi da parte del padre;- i rapporti con i clienti, quelli contabili e gli incassi, di cui non si comprendeil fondamento della prova (fonti autonome e indipendenti o dichiarazioni delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] e del curatore che le riporta).3. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez.3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735)le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nellevalutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni -si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico edinscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituisconouna sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2,n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).È qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d’appello adottato criteri divalutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice diprime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguentepossibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti dimerito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione per relationem è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Nella specie, la Corte d’appello effettua, ampi riferimenti alle argomentazionidel giudice di primo grado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condividee ritiene corrette, non inficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sonole censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggiripercorse con il ricorso.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.Con il primo motivo di ricorso l'imputato si duole infondatamente dellautilizzazione delle dichiarazioni rese al curatore dal coimputato, FrancescoCiambrone, amministratore di diritto della ditta fallita, poste a basedell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.3.1 Sul punto, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte,secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alladisciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede l'inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese alla p.g. da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto esseresentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non appartiene alle categorieindicate da detta norma e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cuiall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza(Sez. 5, n. 23848 del 22/05/2025; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.2018,Castelletto, Rv. 272664 - 01).Trattasi, in ogni caso, di dichiarazioni rese prima del procedimento penale (eprima del suo instaurarsi) ed anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attualeformulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre ilcompimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto delprocedimento (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta, "èsicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possanoconsiderarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersiche la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis"(Corte Cost. n. 130 del 1995; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).3.2. La giurisprudenza — tenuto conto dei princìpi costituzionali e di quelliposti dalla Corte E.D.U. :- ha pure chiarito che, da una parte, è vero che «se le persone che il curatoreha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimentoe in procedimento connesso o collegato, il principio della libertà della prova vacoordinato col diritto, riconosciuto all'imputato, di essere giudicato in base a provecontrollabili e verificabili nel contraddittorio processuale, attraverso la potenzialepartecipazione all'esame e al controesame di tutte le parti processuali», poiché «lacolpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni reseda chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da partedell'imputato o del suo difensore (art. 526 cod. proc. pen.)»; ma dall'altra, èparimenti vero «che il principio del contraddittorio non ha carattere assoluto ma èrimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le proveda introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersidella mancata assunzione o escussione di prove non richieste» (pertanto, inquest’ottica è stata affermata la piena utilizzabilità, quale prova a caricodell'imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulledichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento, etrasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall.,allorché l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predettocoimputato; Sez. 5, n. 24781/2017, cit., che rimanda sul punto pure Corte EDU,20/4/2006, Carta c. Italia; cfr. altresì, tra le altre, Sez. 5, n. 13060 del08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596 — 01; Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015,— 01);- ed ha puntualizzato che, «se le persone che il curatore ha esaminatorivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento o inprocedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce delterzo comma dell'articolo 192 cpp, in quanto non può certo essere il “filtro”consistente nell'intervento del curatore quel che può valere a far derogare dallapredetta regola di valutazione» (giacché «diversamente ragionando, sigiungerebbe alla conclusione — ovviamente paradossale — che, se un soggettoimputato o indagato di reato connesso o collegato o del medesimo reato operauna chiamata in correità davanti al giudice, si deve fare applicazione del terzocomma dell'articolo 192 del codice di rito, se — viceversa — tali dichiarazionivengono rese al curatore, esse sarebbero valutabili ex se. Ma l'apparenteparadosso si supera se solo si distingue tra acquisibilità (della relazione) evalutazione (del suo contenuto)» (Sez. 5, n. 20090/2015, cit.).3.3. Deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione dellatestimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede diprocedura fallimentare (in tal senso ribadendo Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001,Lottini, Rv. 220257, che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, haaffermato che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alledichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano staterese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbedovuto essere sentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersiin contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione), anche alla luce dell'art. 111Cost. nell'attuale formulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, ildivieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che ledichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese(anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunquequalificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n.237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che ledichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso delprocedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentaresia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (Corte Cost. n. 136 del 1995)in quanto al curatore è attribuita la «gestione della procedura», al fine di liquidareil patrimonio fallimentare (cfr. art. 31, comma 1, legge fall. : «il curatore hal'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni dellaprocedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite»).Le relazioni ex art. 33 l. fall. del curatore fallimentare, inoltre, hanno naturadi prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosisul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventariredatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ognicaso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di unarealtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevutedal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruirele vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA].257650). È, dunque, corretto l'inserimento della relazione diretta al giudicedelegalo nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasinon si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispettoall'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto daaccertare; certamente possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore,i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo diascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5, n. 39001 del 9/06/2004, Canavini,Rv. 22933U; Sez. 5, n. 688/ del 13/04/1999, [OSCURATO:PERSONA]. 213607; Sez. 5,n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664; Sez. 5, n. 24781 del 8/03/2017, Corrieri,Rv. 270599-01).Nel nostro sistema, invero, al curatore fallimentare sono attribuitiesclusivamente poteri inerenti l'amministrazione, ricostruzione e liquidazione delpatrimonio fallimentare, peraltro da esercitare sotto la vigilanza e il controllo delGiudice delegato, in quanto non esercita una funzione assimilabile alla p.g. oall'autorità giudiziaria, come si ricava, peraltro, dai doveri e dalla responsabilità asuo carico ex art. 38 l. fall. Il curatore è un ausiliario di giustizia, che, per quantocompito di audire il fallito, ma non certo di interrogarlo in senso tecnico, né hal'obbligo di riferire tempestivamente dei fatti da lui appresi al pari della p.g.,dovendo solo provvedere al deposito della relazione ex art. 33 nei 60 gg. Indefinitiva, il curatore ha il principale e preliminare dovere di raccolta delle notiziein merito alle cause del fallimento, anche attraverso l'audizione del fallito, nonchéinformativo-illustrativa al giudice circa le cause del dissesto mediante la relazioneex art. 33 l. fall., nonché il dovere, quindi di amministrare e liquidare il patrimoniofallimentare, sicché allo stesso non spettano, né egli esercita "poteri obbligatori",come nel sistema inglese (Sez. 5, Sentenza n. 38431 del 17/05/2019, Giavara,Rv. 277342 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589– 02).Il fallito ha, dunque, l'obbligo di presentarsi allorché occorra richiedergli leinformazioni o i chiarimenti occorrenti solo «ai fini della gestione»; il che vale afortiori per gli altri soggetti escussi dal curatore.Ne consegue che è pienamente legittima la valutazione delle dichiarazioni reseal curatore da [OSCURATO:PERSONA], coimputato, giudicato separatamente,trasfuse nei verbali/documento di audizione del fallito davanti al curatore checontengono il narrato del fallito, ritualmente acquisiti in atti, non ostando il divietodi cui all’art.63, comma 2, cod. proc. pen.4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.4.1 Il reato di bancarotta fraudolenta, sia per fallimento della impresaindividuale che per il fallimento dell'impresa sociale, è un reato proprio, in quantonon può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallitoo dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della societàdichiarata fallita (artt. 223 legge fallimentare). In tale reato possonoeventualmente concorrere, in base alle norme generali sul concorso di più personenel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorre l'attività tipica di almenouna persona che possiede le qualità previste nella legge sul fallimento. Ove talesituazione si verifichi, correttamente viene ravvisato il concorso di persona nonqualificata nel fatto di bancarotta fraudolenta, purché la sua attività si sia inseritanel fatto, abbia avuto una influenza causale nell'evento e sia stata svolta dapersona consapevole della qualificazione del soggetto attivo (Sez. 5, Sentenza n.4008 del 15/12/1981 dep. 1982, Osella, Rv. 153256 - 01V mass n 123016; Vmass n 118628; Conf. mass n 105114).4.2 I giudici di merito affermando che l’imputato ha operato quale gestore difatto dell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta OmarGestione [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato fallito, hanno in sostanza attribuito allo stesso laqualità di institore del fallito, ai sensi dell’art. 2203 cod. civ.4.2.1 La responsabilità dell'institore per i reati fallimentari è previstaespressamente dall'art. 227 l. fall., allorché nella gestione affidatagli si sia resoresponsabile di uno dei reati preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 l. fall. Nonè affatto necessario che l'institore sia dichiarato fallito personalmente perrispondere penalmente dei reati fallimentari, giacché l'art. 227 cit. dispone cheall'institore "si applicano" le pene previste negli articoli suddetti, ove"l'imprenditore" sia dichiarato fallito. Evidente è, pertanto, la volontà dellegislatore di estendere all'institore - salve le limitazioni connaturate alla suaposizione - la responsabilità penale per gli atti di bancarotta patrimoniale edocumentale posti in essere nella gestione affidatagli, alla semplice condizione chel'imprenditore sia dichiarato fallito. Trattasi di responsabilità per fatto proprio,giacché l'institore può, ex art. 2204 c.c., compiere tutti gli atti pertinentiall'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni stabilite nellaprocura; ed è responsabile, insieme all'imprenditore, dell'osservanza della tenutadelle scritture contabili (art. 2205 c.c.). Egli assume, quindi, nell'ambitodell'impresa, al pari dell'imprenditore e insieme a lui, una posizione di garanziarispetto alla destinazione dei beni aziendali e alla corretta tenuta delle scritturecontabili, che ne importa la sottoposizione alle norme penali poste a presidio degliinteressi tutelati (Cass., n. 8705 del 24/6/1992; n. 867 del 21/6/1971). Nessunrilievo assume, di conseguenza, la circostanza che il fallimento dichiarato a suocarico sia stato revocato, giacché la sua responsabilità è collegata alla posizioneassunta nell'impresa e agli atti concretamente posti in essere in violazione delleregole di corretta gestione aziendale (Sez. 5, Sentenza n. 29585 del 14/05/2014,Pizzo, Rv. 260491 – 01).4.2.2 I giudici di merito, in doppia conforme, hanno ritenuto provato ilconcorso dell’imputato nella bancarotta distrattiva sulla base di diversi indicisintomatici, evidenziati dal Tribunale, che riscontrano le dichiarazionidell’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutate intermini di piena affidabilità.Oltre alla indicazione, nella ragione sociale del nuovo ente, malgrado sitrattasse di società di persone, del nome di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato, estraneoall’impresa, e non quello dell’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea lapresenza di una pluralità di elementi, che costituiscono indici sintomaticidell’esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di poteri di fatto di gestione e amministrazionedell’impresa.Al riguardo, si richiama, innanzitutto, la procura speciale conferita dalCiambrone, in data 26 giugno 2003 sino al 10 gennaio 2012, che consentivaall’imputato di compiere in nome e per conto dell’amministratore di diritto, unalunga serie di attività, quali operare sul conto corrente bancario della ditta fallita,per tutto il periodo di attività, e, di fatto, di gestire, in modo non occasionale macontinuativo, l’impresa individuale.Si richiamano, inoltre, le ricevute di pagamento di somme di denaro a titolodi acconto o di saldo fatture, consegnate dal [OSCURATO:PERSONA]; la gestione, per nove anni,della cassa societaria, cioè del conto corrente, nonché della contabilità aziendale,di cui l’imputato si occupava personalmente ed esclusivamente; i rapporti esclusivicon il tenutario delle scritture contabili nonché i rapporti con i clienti e gli incassidei relativi pagamenti.Quanto all’emissione, in data 20 gennaio 2016, da parte della ditta OmarGestione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di autofattura su una serie di benidell’impresa, in dettaglio indicati nella imputazione, ed alienati al medesimoCorte di merito ne ha chiarito, con motivazione corretta ed immune da vizi, lavalenza distrattiva, in quanto gran parte di quei beni di impresa veniva rintracciatadal curatore nella sede operativa (già sede di esercizio della fallita) della dittaEnergo, intestata a [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato, e senza che di tali beni vifosse traccia nel relativo registro dei beni ammortizzabili.La Corte di merito ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto che potevaemettere tale tardivo documento fiscale, ciò in quanto amministratore di dirittodell’impresa, e non per ragioni di lucro personale, tant’è che tali beni si trovanonella sede di altra ditta, che ne aveva l’uso, e ne rivendicava la proprietà.Quanto al rinvenimento di un p.c. nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte dimerito ne ha sottolineato la rilevanza per individuarne la responsabilità per lasingola distrazione, ma non anche per l’intero compendio aziendale, che venivarinvenuto nella sede di altra ditta, l’Energo di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla distrazione della liquidità societaria, pari ad euro 98.000, sirichiamano l’accertamento del curatore mediante la comparazione tra fattureemesse e ricevute, attestante tale ammontare di cassa, dato non contestatodall’imputato, nonché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di incassi direttieffettuati dall’imputato, per il ruolo rivestito, per conto della ditta, di denaro incontanti, pari ad euro 83.000, non rinvenuto dalla curatela, nonché le dichiarazionidi alcuni clienti sentiti dal curatore, contattati per il recupero di crediti vantati dallafallita, che avevano documentalmente dimostrato il pagamento del dovuto.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28869/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris