CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21303-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 720/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 Numero sezionale 2611/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 14128/2022Data pubblicazione 04/05/2022 Con atto di citazione notificato il 9.3.2000 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, rivendicando la piena proprietà della quota indivisa di 1/12 di un immobile sito in Canicattini, per averla acquistata dalle sorelle di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratesi eredi legittime di quest’ultimo. Resisteva la convenuta, a sua volta rivendicando la proprietà esclusiva della quota oggetto della domanda di parte attrice, per averla acquistato dall’erede testamentario del Reale, istituito con testamento estero, regolarmente pubblicato in Italia. Nel corso del giudizio gli attori ottenevano un titolo autorizzativo per eseguire taluni interventi sull’immobile controverso e la convenuta interponeva azione nunciatoria in relazione a tale nuova opera, nel cui ambito veniva autorizzata l’esecuzione degli interventi, dietro prestazione, da parte degli attori, di una cauzione di importo pari a lire 25.000.000. Con sentenza n. 250/2013 il Tribunale accoglieva la domanda di rivendicazione svolta da [OSCURATO:PERSONA], confermando il provvedimento relativo al procedimento nunciatorio, senza statuire sul destino della cauzione a suo tempo prestata. La sentenza passava in giudicato per mancanza di impugnazione. Con contrapposte istanze, ambo le parti invocavano lo svincolo della cauzione in loro favore. Il Tribunale, con provvedimento del 29.5.2015, emesso in forma collegiale, autorizzava detto svincolo in favore degli originari attori. Sul presupposto che detto provvedimento costituisse mera correzione di un errore materiale relativo alla sentenza n. 250/2013, la Branca proponeva appello contro detta ultima decisione, nella parte emendata come anzidetto. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 Con la sentenza impugnata, n. 720/2017, la Corte di Appello di Numero sezionale 2611/2021Numero di raccolta generale 14128/2022 Catania, nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile il Data pubblicazione 04/05/2022 gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 287 e 288 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’impugnazione fosse diretta contro il solo provvedimento di svincolo della cauzione, mentre in realtà essa era rivolta contro la sentenza del Tribunale di Siracusa, nella parte corretta a seguito della decisione sullo svincolo della cauzione. La censura è infondata. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo, consentito al Collegio in presenza della deduzione di un vizio di natura processuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876) emerge che sia la Branca, odierna ricorrente, che gli originari attori, attuali controricorrenti, avevano chiesto al Tribunale di Siracusa soltanto lo svincolo della cauzione, e non anche la correzione dell’errore materiale relativo alla sentenza del Tribunale stesso. La tesi propugnata dalla Branca con l’atto di appello -diretto avverso la decisione del giudice di primo grado, nella parte emendata a seguito del provvedimento sullo svincolo della cauzione- è dunque contraddetta dalle risultanze del fascicolo, poiché risulta in modo non equivoco che la correzione di tale decisione non era mai stata chiesta da nessuna delle parti del giudizio di merito. La statuizione di inammissibilità del gravame F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 assunta dalla Corte di Appello è quindi corretta, poiché Numero sezionale 2611/2021Numero di raccolta generale 14128/2022 l’impugnazione era stata proposta dall’odierna ricorrente avverso Data pubblicazione 04/05/2022 un provvedimento di svincolo, non avente contenuto decisorio e dunque non autonomamente assoggettabile ad impugnazione. Sul punto, il Collegio ritiene opportuno ribadire che “Il provvedimento di svincolo della cauzione non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere; ne consegue che esso non è suscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., neppure nell'eventualità del rigetto della relativa richiesta o di omessa pronuncia sulla stessa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21624 del 28/07/2021, Rv. 661954; in precedenza, cfr., nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5406 del 04/09/1986, Rv. 447937). Né poteva, l’impugnazione proposta dalla Branca, essere altrimenti recuperata, in quanto rivolta, formalmente, avverso la decisione resa dal Tribunale di Siracusa a conclusione del giudizio di prima istanza, posto che detta decisione era ormai passata in giudicato al momento della proposizione del gravame. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1171 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto il gravame infondato nel merito, osservando che -comunque- il Tribunale aveva correttamente svincolato la cauzione in favore del proprietario del bene, che a suo tempo l’aveva prestata, sul presupposto che la domanda della Branca fosse stata rigettata senza riconoscimento, in favore della stessa, di alcuna tutela ripristinatoria o risarcitoria. La censura è assorbita dal rigetto del primo motivo: l’inammissibilità del gravame proposto dalla Branca, infatti, implica l’impossibilità di esaminare questioni concernenti la correttezza della pronuncia relativa allo svincolo della cauzione di cui si discute. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 Numero sezionale 2611/2021 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. Numero di raccolta generale 14128/2022Data pubblicazione 04/05/2022 2909 c.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente pronunciato in senso contrario rispetto al provvedimento cautelare che era stato emesso dal Tribunale di Siracusa nel corso del giudizio di prime cure. Anche in questo caso, la censura è assorbita dal rigetto del primo motivo di doglianza. Inoltre, è opportuno precisare che il provvedimento cautelare era stato emesso nel corso del giudizio di primo grado, in relazione ad un evento occorso nel corso dello stesso. Esso è, per natura, provvisorio e cautelare, e dunque destinato ad essere superato, o comunque assorbito, dalla pronuncia di merito conclusiva del giudizio nel quale esso era stato pronunciato. Nessun profilo di violazione del giudicato, dunque, è in concreto configurabile nel caso di specie. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato la censura concernente la nullità della sentenza di prime cure, nella parte corretta a seguito del provvedimento di svincolo della cauzione, perché quest’ultimo era stato pronunciato in forma collegiale, e dunque da un giudice diverso da quello che, a suo tempo, aveva emesso la sentenza corretta. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato tutti i profili di censura proposti in secondo grado, ivi incluso quello relativo alla violazione degli artt. 287 e 50 c.p.c., poiché sull’istanza di correzione dell’errore materiale avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice della causa di merito, e non il collegio. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono assorbite dal rigetto del primo motivo. Una volta escluso che, in concreto, si sia in presenza di un provvedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza resa dal Tribunale di Siracusa, non si pone F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 Numero sezionale 2611/2021 alcun profilo di necessaria identità tra il giudice che pronuncia sulla Numero di raccolta generale 14128/2022Data pubblicazione 04/05/2022 correzione e quello che a suo tempo aveva emesso la decisione corretta. Né si configura alcun profilo di omessa pronuncia, poiché la ritenuta inammissibilità del gravame, in base alla ravvisata natura non decisoria del provvedimento impugnato, è logicamente incompatibile con l’accoglimento delle censure concernenti la composizione del giudice, le quali postulano -entrambe- proprio la sussistenza di quel provvedimento di correzione dell’errore materiale che, in concreto, la Corte di Appello ha escluso. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 52, 53, 54 e 101 c.p.c., perché il collegio che avrebbe deciso l’appello sarebbe stato composto anche da un giudice nei cui confronti la Branca aveva proposto istanza di ricusazione. La ricorrente lamenta che il proprio ricorso per ricusazione sarebbe stato “frettolosamente deciso in appena due settimane dagli stessi colleghi della sezione cui appartiene il magistrato ricusato con una statuizione di rigetto” senza garanzia del contraddittorio tra le parti (cfr. pag. 12 del ricorso): il giudice ricusato, infatti, sarebbe stato “sentito privatamente … senza la presenza delle parti le quali non hanno potuto chiedere informazioni e chiarimenti assolutamente necessari …” (cfr. pag. 13 del ricorso). La censura è inammissibile per difetto di specificità. La parte ricorrente, infatti, riporta soltanto il contenuto della sua istanza di ricusazione (cfr. ancora pag. 12 del ricorso) ma non documenta in alcun modo cosa sia accaduto, nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito della formulazione di detta istanza. Occorre, sul punto, considerare che l’eventuale incompatibilità di uno dei giudici chiamati a costituire il collegio incaricato di decidere la causa non determina, salvi i soli casi di interesse proprio e diretto al giudizio, una nullità deducibile come motivo di impugnazione, ma soltanto un fatto che può dar luogo all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., Numero sezionale 2611/2021Numero di raccolta generale 14128/2022 ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del cd. Data pubblicazione 04/05/2022 giusto processo espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione, che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U. il suo fondamento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019, Rv. 653468; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22835 del 09/11/2016, Rv. 642402). Infatti “la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 12/11/2009, Rv. 610235; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26976 del 15/12/2011, Rv. 620702). Nella fattispecie, il vizio di composizione del giudice fatto valere dalla Branca derivava dal fatto che uno dei magistrati che costituiva il collegio aveva in precedenza espresso il suo convincimento sulla causa, mediante note scritte apposte a margine del fascicolo. Poiché, dunque, non si configurava alcun profilo di interesse proprio e diretto nel giudizio, il difetto lamentato si risolveva in un vizio di nullità sanabile, che la parte aveva l’onere non soltanto di far valere nelle forme previste per la ricusazione, ma anche di coltivare, nel corso del giudizio di merito, riproducendo la relativa eccezione nelle conclusioni definitive rassegnate prima della decisione. La parte ricorrente, dunque, avrebbe dovuto non soltanto limitarsi ad indicare di aver proposto istanza di ricusazione del giudice, e di dar conto del contenuto della stessa, ma anche di documentare in modo specifico di aver riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello, la qual cosa, invece, non risulta dalla censura in esame. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21303/2017 Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta infine la violazione Numero sezionale 2611/2021Numero di raccolta generale 14128/2022 dell’art. 91 c.p.c., in relazione al governo delle spese operato dal Data pubblicazione 04/05/2022 giudice di merito. La censura è inammissibile, posto che la Corte di Appello ha regolato le spese di lite in applicazione del criterio generale della soccombenza. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile, in data 6 dicembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]Ascola) F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9