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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 02652/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA suiseguenti ricorsi riuniti: -ricorso iscritto al n. 18003/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’ABRUZZOn. 113/2024 depositata i l 16/02/2024 . -ricorso iscritto al n. 18004/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’ABRUZZO n.112/2024 depositata i l 16/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Nel giudizio n. 18003 del 2024 r.g.: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.

TA301I300363/2020, per l’anno d’imposta 2015, mediante il quale l’Agenzia delle entrate determinava redditi di capitale e redditi di lavoro dipendente, in conseguenza dell’avviso n.

TA303I300339/2020, per il medesimo anno d’imposta, notificato alla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e resosi definitivo per mancata impugnazione, mediante il quale l’Agenzia, in recepimento di PVC dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, determinava in capo a questa ricavi non dichiarati.

A termini del PVC, era infatti emerso che Kombo – priva dell’apposita concessione rilasciata dal Ministero Economia e Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 496 del 1998 –gestiva di fatto, senza presentare dichiarazione e senza tenere documentazione contabile, un’attività commerciale di raccolta di scommesse per conto dell’allibratore estero [OSCURATO:PERSONA]., privo di titolo concessionario italiano; donde la determinazione induttiva, con l’avviso per brevità definibile sociale, del reddito d’impresa, sulla base degli imponibili relativi al valore medio previsto per la provincia di L’Aquila, come rilevabile dal sito istituzionale www.aams.gov.it.

Stante la ristretta base partecipativa, che contava due soli soci, il contribuente e tale PALLANTE Daniele, l’Agenzia delle entrate emetteva, a carico del contribuente, che aveva altresì omesso di presentare la dichiarazione, il suddetto avviso per brevità definibile personale a norma dell’art. 44 tuir: avviso nondimeno diretto a recuperare, oltreché redditi da capitali, anche redditi da lavoro dipendente, per l’attività prestata dal contribuente in favore della società.

La CTP di L’Aquila, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 257/01/2022, depositata il 22 aprile 2022, rigettava il ricorso, osservando (come da sentenza in epigrafe) che "l'elemento posto a fondamento dell'accertamento è costituito dall'accertamento di utili extrabilancio conseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente è socio" e che "censure mosse avverso gli atti presupposti non possono trovare ingresso nel presente giudizio anche in virtù della circostanza che detti atti risultano essere divenuti definitivi per mancata impugnazione", talché “in relazione all'effettiva percezione dei dividendi da parte dei soci, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa (come è nel caso di specie) opera una presunzione di distribuzione ‘pro quota’, che può essere vinta attraverso una specifica prova contrario, che nel caso in esame non è stata fornita”.

Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla CTR dell’Abruzzo, in relazione al “quantum debeatur”, sulla base della seguente motivazione: Per quanto riguarda […] la misura del reddito accertato deve ritenersi fondato il rilievo che il maggior reddito non può riguardare l'intera somma delle scommesse, ma soltanto la provvigione riconosciuta al contribuente.

Di conseguenza può ritenersi corretta la quantificazione effettuata dal perito del giudizio penale avanti la Corte d'appello che stabilisce un maggior reddito imponibile per l'anno 2015 pari ad euro 23.044,00=, come da memoria del 15 gennaio 2024.

Tutti gli altri profili della questione possono ritenersi assorbiti.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi.

Il contribuente restava intimato.

Identicamente l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta addì 30 ottobre 2025, insta, previa riunione con il giudizio n. 18004 del 2024, per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere, osservando: Risulta pendente per la medesima adunanza camerale ricorso identico, RG 18004/24, avente ad oggetto identica sentenza relativa ad avviso di accertamento identico riguardante l’anno d’imposta 2014.

La totale coincidenza delle questioni dibattute rende opportuna la riunione dei ricorsi, tanto più considerata la presenza nel ricorso RG 18004/24 di documentazione attestante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso “a monte” a carico della società nonché, per la parte oggetto di controversia, di quello “conseguente” a carico del socio in relazione sia all’anno 2014 che all’anno 2015.

Una volta riuniti i ricorsi, si chiede che la Corte dia atto dell’avvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento di cui sopra, alla luce della documentazione depositata dalla difesa di Agenzia delle Entrate nel ricorso RG 18004/24 in data 4 ottobre 2024 […]. -Nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g.: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era altresì attinto da avviso di accertamento n.

TA301I300477/2020, per l’anno d’imposta 2014, mediante il quale l’Agenzia delle entrate determinava redditi di capitale e redditi di lavoro dipendente, in conseguenza dell’avviso n.

TA303I300475/2020, per il medesimo anno, notificato, in recepimento del PVC di cui innanzi, alla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e resosi definitivo per mancata impugnazione.

La CTP di L’Aquila, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 259/01/2022, depositata il 22 aprile 2022, rigettava il ricorso.

Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla CTR dell’Abruzzo, in relazione al “quantum debeatur”, sulla base di motivazione identica a quella della sentenza ricorsa nel giudizio n. 18003 del 2024.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi, essi pure identici a quelli spiegati nel giudizio n. 18003 del 2024.

Il contribuente restava intimato.

Identicamente l’Agenzia delle entrate- Riscossione.

Con nota di deposito del 2-4 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate rappresentava che “l’avviso di accertamento n.

TA303I300475/2020 per il 2014 è stato annullato in autotutela.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate ha di conseguenza annullato in autotutela l’avviso di accertamento n.

TA301I300477/2020 emesso a carico del socio, odierno resistente, per l’anno 2014”, compendiando gli atti di autotutela.

Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta addì 30 ottobre 2025, insta, previa riunione con il giudizio n. 18003 del 2024, per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere, osservando: La difesa erariale ha depositato tali documenti ma non ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio né ha rinunciato al ricorso (vedi la nota di deposito del 2 ottobre 2024).

Mancando un atto formale di rinuncia, richiesto dall’art. 390 c.p.c., non si ritiene possa pervenire all’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

Ma resta il dato oggettivo dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, che si chiede pertanto di dichiarare e che dà comunque vita all’estinzione del giudizio (art. 46 d.lgs. 546/92).

Con spese a carico dell’amministrazione ricorrente e autoannullante. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che sussistono i presupposti per la riunione dei due giudizi, atteso che questi vertono su identiche vicende sostanziali, riguardanti il medesimo contribuente.

Tra i documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g., che, per effetto della disposta riunione, si partecipano altresì al giudizio n. 18003 del 2024 r.g., figurano due sovrapponibili comunicazioni prive di data dell’Agenzia delle entrate al contribuente in riferimento all’accoglimento parziale di istanze di autotutela presentate dal medesimo.

La prima comunicazione, così contraddistinta: Avviso di accertamento n.

TA301I300363/2020 [di cui al giudizio n. 18003 del 2024 r.g., n.d.r.] - Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10-quater, art. 10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente).

Istanza prot. n. 76200 del 30/07/2024, recita: Si comunica che quest'ufficio con provvedimento n. prot. 3055 del 11/09/2024, ha disposto sulla base delle motivazioni di seguito riportate l'annullamento parziale del seguente atto: Avviso di accertamento n.

TA301I300363/2020 relativo all' anno di imposta 2015 -Notificato in data 28/07/2020- A seguito del provvedimento dell'ufficio, la pretesa erariale intimata è rideterminata come da prospetto allegato.

Sulle maggiori imposte rideterminate sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Dalla susseguente motivazione si apprende che la DP aveva annullato l’avviso di accertamento sociale e che, a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente, con riferimento all’avviso personale, s’è proceduto all’“annullamento del rilievo relativo al maggior reddito di capitale accertato recato dall’atto impugnato […], mentre si conferma[va] la restante ripresa a tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati”.

La seconda comunicazione, così contraddistinta: Avviso di accertamento n.

TA301I300477/2020 - Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10-quater, art. 10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente).

Istanza prot. n. 76200 del 30/07/2024, recita: Si comunica che quest'ufficio con provvedimento n. prot. 3183 del 18/09/2024, ha disposto sulla base delle motivazioni di seguito riportate l'annullamento parziale del seguente atto: Avviso di accertamento n.

TA301I300477 relativo all' anno di imposta 2014 -Notificato in data 13/08/2020.

A seguito del provvedimento dell'ufficio, la pretesa erariale intimata è rideterminata come da prospetto allegato.

Sulle maggiori imposte rideterminate sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

La susseguente motivazione è identica a quella relativa alla prima comunicazione, salvi diverso numero di avviso e diverso anno d’imposta.

In buona sostanza, dalle due comunicazioni di cui innanzi, si evince avere l’Agenzia delle entrate annullato gli avvisi sociali “a monte” degli avvisi personali notificati al contribuente, provvedendo di riflesso all’annullamento altresì di questi ultimi, relativamente tuttavia alla sola parte riguardante la ripresa di redditi di capitali, con conferma, invece, di quella riguardante la ripresa di redditi di lavoro dipendente: donde la parziarietà dell’annullamento degli avvisi personali, oggetto d’impugnazione nei giudizi riuniti che ne occupano.

Nondimeno, entrambi tali giudizi attengono esclusivamente alla ripresa di redditi di capitali, ruotando attorno alla pretesa decisività attribuita dal giudice d’appello, ai fini della determinazione del “quantum debeatur”, agli esiti d’una perizia esperita in riferimento ad un non meglio identificato procedimento penale.

Lo dimostra la lettura dei motivi di ricorso, identici in entrambi i giudizi.

Valga il vero.

Con il primo motivo si denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1. e art. 58, comma 2, per violazione dei termini per il deposito di documenti nell’ambito del processo tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”.

Ad avviso della ricorrente Agenzia, erroneamente “il Collegio di [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto inammissibile la perizia del giudizio penale avanti la Corte d'appello, depositata il 12/01/2024, in ragione del mancato rispetto del termine fissato dall’art. 32, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, che va calcolato con riguardo alla data di fissazione dell’udienza di trattazione (vale a dire il 23/01/2024)”; “nel computo dei c.d. ‘termini liberi’, di cui l’art. 32 costituisce un caso tipico, non si tiene conto né del ‘dies a quo’, né del ‘dies ad quem’.

Pertanto, essendo l’udienza di trattazione fissata per il giorno 23/01/2024, il deposito del predetto documento doveva avvenire entro e non oltre il giorno martedì 02/01/2024 (venti giorni liberi prima dell’udienza)”.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600/73, 2697 e 2727 e ss. c.c., per violazione delle regole di governo delle prove in materia di accertamento nei confronti di società a ristretta base azionaria e di attribuzione degli utili occulti ai singoli soci, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”.

Ad avviso della ricorrente Agenzia, il contribuente “non ha affatto fornito la prova del reinvestimento degli utili all’interno della società, dell’assenza di ogni capacità di controllo sulla gestione sociale, dell’esistenza eventuale di criteri di distribuzione degli utili sociali diversi rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale, della quale era onerato il contribuente e non l’Ufficio”.

Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 20 del D.lgs. n. 74/2000, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cc, in materia di autonomia dei giudizi penali e tributari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”.

Ad avviso della ricorrente Agenzia, il giudice d’appello, nel riferirsi agli esiti della perizia, ha violato il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale.

Circoscritto dunque come innanzi il “thema decidendum” devoluto a questa Suprema Corte in entrambi i giudizi riuniti, su di esso incide integralmente l’annullamento pur parziale degli avvisi di accertamento personali notificati al contribuente relativamente alla ripresa di redditi di capitali: detto annullamento (pur) parziale, infatti, elimina (integralmente) l’unica ripresa su cui si concentra il “thema decidendum”, a nulla rilevando, di conseguenza, che i medesimi avvisi seguitino ad esistere relativamente alla ripresa di redditi di lavoro dipendente, dacché quest’ultima non entra nel perimetro cognitorio delimitato dai ricorsi per cassazione.

Tirando le somme di quanto detto sin qui, pur non avendo l’Agenzia delle entrate formalizzato istanza di cessazione della materia del contendere, neppure, per vero, nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g., dove nondimeno ha depositato documentazione, sussistono comunque i presupposti per provvedersi in tal senso, con conseguente integrale estinzione del giudizio (cfr. Cass. n. 5098 del 2022).

Infatti –annullati gli avvisi di accertamento sociali “a monte” di quelli personali per ragioni che, da parimenti prodotta comunicazione senza data dell’Agenzia delle entrate diretta a [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto: “Provvedimento di accoglimento di autotutela relativo agli avvisi di accertamento n.

TA303I300475, per l’anno d’imposta 2014, e n.

TA303 I300339, per l’anno d’imposta 2015”, impingono sul merito, in considerazione dell’“ulteriore documentazione probatoria esibita” – difetta il presupposto in sé degli avvisi di accertamento personali (cfr., “inter alia”, Cass. n. 2743 del 2025).

Nulla, tenuto conto di quanto precede ed altresì dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA suiseguenti ricorsi riuniti: -ricorso iscritto al n. 18003/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’ABRUZZOn. 113/2024 depositata i l 16/02/2024 . -ricorso iscritto al n. 18004/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’ABRUZZO n.112/2024 depositata i l 16/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Nel giudizio n. 18003 del 2024 r.g.: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n. TA301I300363/2020, per l’anno d’imposta 2015, mediante il quale l’Agenzia delle entrate determinava redditi di capitale e redditi di lavoro dipendente, in conseguenza dell’avviso n. TA303I300339/2020, per il medesimo anno d’imposta, notificato alla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e resosi definitivo per mancata impugnazione, mediante il quale l’Agenzia, in recepimento di PVC dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, determinava in capo a questa ricavi non dichiarati. A termini del PVC, era infatti emerso che Kombo – priva dell’apposita concessione rilasciata dal Ministero Economia e Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 496 del 1998 –gestiva di fatto, senza presentare dichiarazione e senza tenere documentazione contabile, un’attività commerciale di raccolta di scommesse per conto dell’allibratore estero [OSCURATO:PERSONA]., privo di titolo concessionario italiano; donde la determinazione induttiva, con l’avviso per brevità definibile sociale, del reddito d’impresa, sulla base degli imponibili relativi al valore medio previsto per la provincia di L’Aquila, come rilevabile dal sito istituzionale www.aams.gov.it. Stante la ristretta base partecipativa, che contava due soli soci, il contribuente e tale PALLANTE Daniele, l’Agenzia delle entrate emetteva, a carico del contribuente, che aveva altresì omesso di presentare la dichiarazione, il suddetto avviso per brevità definibile personale a norma dell’art. 44 tuir: avviso nondimeno diretto a recuperare, oltreché redditi da capitali, anche redditi da lavoro dipendente, per l’attività prestata dal contribuente in favore della società. La CTP di L’Aquila, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 257/01/2022, depositata il 22 aprile 2022, rigettava il ricorso, osservando (come da sentenza in epigrafe) che "l'elemento posto a fondamento dell'accertamento è costituito dall'accertamento di utili extrabilancio conseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente è socio" e che "censure mosse avverso gli atti presupposti non possono trovare ingresso nel presente giudizio anche in virtù della circostanza che detti atti risultano essere divenuti definitivi per mancata impugnazione", talché “in relazione all'effettiva percezione dei dividendi da parte dei soci, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa (come è nel caso di specie) opera una presunzione di distribuzione ‘pro quota’, che può essere vinta attraverso una specifica prova contrario, che nel caso in esame non è stata fornita”. Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla CTR dell’Abruzzo, in relazione al “quantum debeatur”, sulla base della seguente motivazione: Per quanto riguarda […] la misura del reddito accertato deve ritenersi fondato il rilievo che il maggior reddito non può riguardare l'intera somma delle scommesse, ma soltanto la provvigione riconosciuta al contribuente. Di conseguenza può ritenersi corretta la quantificazione effettuata dal perito del giudizio penale avanti la Corte d'appello che stabilisce un maggior reddito imponibile per l'anno 2015 pari ad euro 23.044,00=, come da memoria del 15 gennaio 2024. Tutti gli altri profili della questione possono ritenersi assorbiti. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Il contribuente restava intimato. Identicamente l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta addì 30 ottobre 2025, insta, previa riunione con il giudizio n. 18004 del 2024, per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere, osservando: Risulta pendente per la medesima adunanza camerale ricorso identico, RG 18004/24, avente ad oggetto identica sentenza relativa ad avviso di accertamento identico riguardante l’anno d’imposta 2014. La totale coincidenza delle questioni dibattute rende opportuna la riunione dei ricorsi, tanto più considerata la presenza nel ricorso RG 18004/24 di documentazione attestante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso “a monte” a carico della società nonché, per la parte oggetto di controversia, di quello “conseguente” a carico del socio in relazione sia all’anno 2014 che all’anno 2015. Una volta riuniti i ricorsi, si chiede che la Corte dia atto dell’avvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento di cui sopra, alla luce della documentazione depositata dalla difesa di Agenzia delle Entrate nel ricorso RG 18004/24 in data 4 ottobre 2024 […]. -Nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g.: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era altresì attinto da avviso di accertamento n. TA301I300477/2020, per l’anno d’imposta 2014, mediante il quale l’Agenzia delle entrate determinava redditi di capitale e redditi di lavoro dipendente, in conseguenza dell’avviso n. TA303I300475/2020, per il medesimo anno, notificato, in recepimento del PVC di cui innanzi, alla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e resosi definitivo per mancata impugnazione. La CTP di L’Aquila, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 259/01/2022, depositata il 22 aprile 2022, rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla CTR dell’Abruzzo, in relazione al “quantum debeatur”, sulla base di motivazione identica a quella della sentenza ricorsa nel giudizio n. 18003 del 2024. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi, essi pure identici a quelli spiegati nel giudizio n. 18003 del 2024. Il contribuente restava intimato. Identicamente l’Agenzia delle entrate- Riscossione. Con nota di deposito del 2-4 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate rappresentava che “l’avviso di accertamento n. TA303I300475/2020 per il 2014 è stato annullato in autotutela. Successivamente, l’Agenzia delle entrate ha di conseguenza annullato in autotutela l’avviso di accertamento n. TA301I300477/2020 emesso a carico del socio, odierno resistente, per l’anno 2014”, compendiando gli atti di autotutela. Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta addì 30 ottobre 2025, insta, previa riunione con il giudizio n. 18003 del 2024, per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere, osservando: La difesa erariale ha depositato tali documenti ma non ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio né ha rinunciato al ricorso (vedi la nota di deposito del 2 ottobre 2024). Mancando un atto formale di rinuncia, richiesto dall’art. 390 c.p.c., non si ritiene possa pervenire all’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Ma resta il dato oggettivo dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, che si chiede pertanto di dichiarare e che dà comunque vita all’estinzione del giudizio (art. 46 d.lgs. 546/92). Con spese a carico dell’amministrazione ricorrente e autoannullante. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che sussistono i presupposti per la riunione dei due giudizi, atteso che questi vertono su identiche vicende sostanziali, riguardanti il medesimo contribuente. Tra i documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g., che, per effetto della disposta riunione, si partecipano altresì al giudizio n. 18003 del 2024 r.g., figurano due sovrapponibili comunicazioni prive di data dell’Agenzia delle entrate al contribuente in riferimento all’accoglimento parziale di istanze di autotutela presentate dal medesimo. La prima comunicazione, così contraddistinta: Avviso di accertamento n. TA301I300363/2020 [di cui al giudizio n. 18003 del 2024 r.g., n.d.r.] - Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10-quater, art. 10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente). Istanza prot. n. 76200 del 30/07/2024, recita: Si comunica che quest'ufficio con provvedimento n. prot. 3055 del 11/09/2024, ha disposto sulla base delle motivazioni di seguito riportate l'annullamento parziale del seguente atto: Avviso di accertamento n. TA301I300363/2020 relativo all' anno di imposta 2015 -Notificato in data 28/07/2020- A seguito del provvedimento dell'ufficio, la pretesa erariale intimata è rideterminata come da prospetto allegato. Sulle maggiori imposte rideterminate sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602. Dalla susseguente motivazione si apprende che la DP aveva annullato l’avviso di accertamento sociale e che, a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente, con riferimento all’avviso personale, s’è proceduto all’“annullamento del rilievo relativo al maggior reddito di capitale accertato recato dall’atto impugnato […], mentre si conferma[va] la restante ripresa a tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati”. La seconda comunicazione, così contraddistinta: Avviso di accertamento n. TA301I300477/2020 - Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10-quater, art. 10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente). Istanza prot. n. 76200 del 30/07/2024, recita: Si comunica che quest'ufficio con provvedimento n. prot. 3183 del 18/09/2024, ha disposto sulla base delle motivazioni di seguito riportate l'annullamento parziale del seguente atto: Avviso di accertamento n. TA301I300477 relativo all' anno di imposta 2014 -Notificato in data 13/08/2020. A seguito del provvedimento dell'ufficio, la pretesa erariale intimata è rideterminata come da prospetto allegato. Sulle maggiori imposte rideterminate sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602. La susseguente motivazione è identica a quella relativa alla prima comunicazione, salvi diverso numero di avviso e diverso anno d’imposta. In buona sostanza, dalle due comunicazioni di cui innanzi, si evince avere l’Agenzia delle entrate annullato gli avvisi sociali “a monte” degli avvisi personali notificati al contribuente, provvedendo di riflesso all’annullamento altresì di questi ultimi, relativamente tuttavia alla sola parte riguardante la ripresa di redditi di capitali, con conferma, invece, di quella riguardante la ripresa di redditi di lavoro dipendente: donde la parziarietà dell’annullamento degli avvisi personali, oggetto d’impugnazione nei giudizi riuniti che ne occupano. Nondimeno, entrambi tali giudizi attengono esclusivamente alla ripresa di redditi di capitali, ruotando attorno alla pretesa decisività attribuita dal giudice d’appello, ai fini della determinazione del “quantum debeatur”, agli esiti d’una perizia esperita in riferimento ad un non meglio identificato procedimento penale. Lo dimostra la lettura dei motivi di ricorso, identici in entrambi i giudizi. Valga il vero. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1. e art. 58, comma 2, per violazione dei termini per il deposito di documenti nell’ambito del processo tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”. Ad avviso della ricorrente Agenzia, erroneamente “il Collegio di [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto inammissibile la perizia del giudizio penale avanti la Corte d'appello, depositata il 12/01/2024, in ragione del mancato rispetto del termine fissato dall’art. 32, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, che va calcolato con riguardo alla data di fissazione dell’udienza di trattazione (vale a dire il 23/01/2024)”; “nel computo dei c.d. ‘termini liberi’, di cui l’art. 32 costituisce un caso tipico, non si tiene conto né del ‘dies a quo’, né del ‘dies ad quem’. Pertanto, essendo l’udienza di trattazione fissata per il giorno 23/01/2024, il deposito del predetto documento doveva avvenire entro e non oltre il giorno martedì 02/01/2024 (venti giorni liberi prima dell’udienza)”. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600/73, 2697 e 2727 e ss. c.c., per violazione delle regole di governo delle prove in materia di accertamento nei confronti di società a ristretta base azionaria e di attribuzione degli utili occulti ai singoli soci, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”. Ad avviso della ricorrente Agenzia, il contribuente “non ha affatto fornito la prova del reinvestimento degli utili all’interno della società, dell’assenza di ogni capacità di controllo sulla gestione sociale, dell’esistenza eventuale di criteri di distribuzione degli utili sociali diversi rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale, della quale era onerato il contribuente e non l’Ufficio”. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 20 del D.lgs. n. 74/2000, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cc, in materia di autonomia dei giudizi penali e tributari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”. Ad avviso della ricorrente Agenzia, il giudice d’appello, nel riferirsi agli esiti della perizia, ha violato il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale. Circoscritto dunque come innanzi il “thema decidendum” devoluto a questa Suprema Corte in entrambi i giudizi riuniti, su di esso incide integralmente l’annullamento pur parziale degli avvisi di accertamento personali notificati al contribuente relativamente alla ripresa di redditi di capitali: detto annullamento (pur) parziale, infatti, elimina (integralmente) l’unica ripresa su cui si concentra il “thema decidendum”, a nulla rilevando, di conseguenza, che i medesimi avvisi seguitino ad esistere relativamente alla ripresa di redditi di lavoro dipendente, dacché quest’ultima non entra nel perimetro cognitorio delimitato dai ricorsi per cassazione. Tirando le somme di quanto detto sin qui, pur non avendo l’Agenzia delle entrate formalizzato istanza di cessazione della materia del contendere, neppure, per vero, nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g., dove nondimeno ha depositato documentazione, sussistono comunque i presupposti per provvedersi in tal senso, con conseguente integrale estinzione del giudizio (cfr. Cass. n. 5098 del 2022). Infatti –annullati gli avvisi di accertamento sociali “a monte” di quelli personali per ragioni che, da parimenti prodotta comunicazione senza data dell’Agenzia delle entrate diretta a [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto: “Provvedimento di accoglimento di autotutela relativo agli avvisi di accertamento n. TA303I300475, per l’anno d’imposta 2014, e n. TA303 I300339, per l’anno d’imposta 2015”, impingono sul merito, in considerazione dell’“ulteriore documentazione probatoria esibita” – difetta il presupposto in sé degli avvisi di accertamento personali (cfr., “inter alia”, Cass. n. 2743 del 2025). Nulla, tenuto conto di quanto precede ed altresì dell
Sentenza Cassazione n. 02652/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris