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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20841/2026

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NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., in danno di alcuni carabinieri.

Egli lamenta la violazione del terzo comma di tale disposizione, per avere la sentenza erroneamente affermato che l'offerta di risarcimento del danno fosse stata da lui formulata solo nei confronti dell'arma di appartenenza e non anche - come la norma impone - delle singole persone offese.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

È indiscusso, infatti, che l'offerta sia stata formulata, che però sia stata rifiutata, perché ritenuta inadeguata, e che l'imputato non abbia proceduto ad offerta reale, nelle forme dell'art. 1208, cod. civ., così come prevede l'art. 162-ter, cod. pen., per l'estinzione, in conseguenza di condotte riparatorie, dei reati perseguibili a querela: procedura, questa, che, in quanto favorevole al reo, può estendersi anche agli altri casi - come quello in esame - di estinzione del reato per riparazione del danno, in assenza di disposizioni specifiche di diverso segno.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., in danno di alcuni carabinieri. Egli lamenta la violazione del terzo comma di tale disposizione, per avere la sentenza erroneamente affermato che l'offerta di risarcimento del danno fosse stata da lui formulata solo nei confronti dell'arma di appartenenza e non anche - come la norma impone - delle singole persone offese. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. È indiscusso, infatti, che l'offerta sia stata formulata, che però sia stata rifiutata, perché ritenuta inadeguata, e che l'imputato non abbia proceduto ad offerta reale, nelle forme dell'art. 1208, cod. civ., così come prevede l'art. 162-ter, cod. pen., per l'estinzione, in conseguenza di condotte riparatorie, dei reati perseguibili a querela: procedura, questa, che, in quanto favorevole al reo, può estendersi anche agli altri casi - come quello in esame - di estinzione del reato per riparazione del danno, in assenza di disposizioni specifiche di diverso segno. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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