CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 20418/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorre per cassazioneimpugnando l'ordinanza, emessa in data 08/01/2026, del Tribunale del riesame diCatania, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., con la quale è stata confermata lamisura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza applicata almedesimo in relazione ai reati di ricettazione di beni culturali di cui all’art. 518quater cod.pen.2. Per l’annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell’indagatodeduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 comma 1, lett. c)cod.proc.pen. e omessa valutazione di elementi decisivi, anche con riferimento alc.d. tempo silente, omessa valutazione delle risultanze delle investigazionidifensive.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.In data 20 aprile 2026, il difensore di fiducia del Lucca ha comunicato cheil Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha revocato, in data30/03/2026, la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente, conconseguente sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto l’annullamentodell’ordinanza.Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse all’impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo ilGiudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania revocato la misuracautelare oggetto di ricorso per cassazione.La carenza di interesse a coltivare il ricorso è causa di inammissibilitàdell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. e non diannullamento di una ordinanza nelle more revocata e non più efficace.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]