CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08185/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 5/11/2021 della Corte di appello di Venezia, che -per quello che qui interesse- ha confermato la sentenza in data 28/09/2017 del Tribunale di Padova, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato. 1.2. Violazione di legge per la mancanza dei presupposti richiesti per la configurabilità della ricettazione; 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p.. 1.4. lette le memorie pervenute a ulteriore sostegno dell'impugnazione; Rilevato che i primi due motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia un punto di affermazione di responsabilità, sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto; Considerato che la doglianza relativa alla prescrizione è manifestamente infondata, atteso che la data di commissione del fatto viene individuata nel giorno 17 marzo 2012, così che, avendo riguardo alla pena edittale massima, agli atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161 cod.pen., la prescrizione sarebbe maturata il 17 marzo 2022, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello; ribadito che la declaratoria di inammissibilità non consente la valida instaurazione del rapporto processuale e tanto impedisce la declaratoria di prescrizione in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]