Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:244
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]523/04
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Conclusione da parte di uno Stato membro di un accordo bilaterale con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America relativo al trasporto aereo
— Diritto di stabilimento — Diritto derivato che disciplina il mercato interno del trasporto aereo — Competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA]»
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione — Principio della tutela del legittimo affidamento
(Art. 226 CE)
2.
Accordi internazionali — Accordi degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Accordi anteriori al [OSCURATO:PERSONA] CE — Art. 307 CE — Ambito di applicazione
(Art. 307 CE)
3.
Trasporti — Trasporto aereo — Tariffe per rotte intracomunitarie e sistemi telematici di prenotazione utilizzati negli [OSCURATO:PERSONA]
membri
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE); regolamenti del Consiglio n. 2299/89 e n. 2409/92]
4.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Accordo bilaterale in materia di trasporto aereo tra uno Stato
membro e uno Stato terzo
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]
1.
Il procedimento per inadempimento si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli
obblighi impostigli dal diritto comunitario e il principio del rispetto del legittimo affidamento non può essere fatto valere
da uno Stato membro per ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato rispetto da parte sua degli obblighi impostigli dal
[OSCURATO:PERSONA] o da un atto di diritto derivato, poiché l’ammissione di tale giustificazione contrasterebbe con l’obiettivo perseguito
dal procedimento di cui all’art. 226 CE.
(v. punto 28)
2.
Le modifiche apportate, dopo l’adesione di uno Stato membro alle [OSCURATO:PERSONA] europee, a un accordo bilaterale in materia di trasporto
aereo concluso tra tale Stato membro e uno Stato terzo attestano una rinegoziazione dell’accordo nella sua interezza. Se è
vero che talune disposizioni di tale accordo non sono state formalmente emendate dalle dette modifiche o hanno subìto solo
marginali modifiche redazionali, nondimeno gli impegni derivanti da tali disposizioni sono stati confermati nel corso di tale
rinegoziazione. Orbene, in una situazione di questo genere, è fatto divieto agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di assumere nuovi impegni
internazionali, ma anche di mantenere in vigore siffatti impegni laddove essi violino il diritto comunitario.
(v. punto 51)
3.
L’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 10 CE) impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di facilitare la [OSCURATO:PERSONA] nell’adempimento dei suoi compiti
e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del [OSCURATO:PERSONA]. In materia di relazioni
esterne, i compiti della [OSCURATO:PERSONA] e gli scopi del [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero compromessi nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero
contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad incidere su disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] o ad alterarne
la portata.
Mantenendo in vigore, nonostante la rinegoziazione di un accordo bilaterale in materia di trasporto aereo concluso con uno
Stato terzo, impegni internazionali relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati da tale Stato su rotte intracomunitarie
nonché ai sistemi telematici di prenotazione proposti o utilizzati nel suo territorio nazionale, uno Stato membro viene meno
agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] nonché dei regolamenti n. 2409/92, sulle tariffe aeree per
il trasporto di passeggeri e di merci, e n. 2299/89, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici
di prenotazione.
(v. punti 74‑76)
4.
È contraria all’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) una clausola contenuta in un accordo bilaterale
relativo al trasporto aereo concluso da uno Stato membro con uno Stato terzo, la quale consente in particolare allo Stato
terzo di rifiutare o di revocare una concessione o un’autorizzazione ad una compagnia aerea designata dal detto Stato membro,
ma di cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Infatti, una clausola del genere pregiudica indubbiamente le compagnie aeree, stabilite nel detto Stato membro, di cui una
quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo facciano capo a uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante o
a cittadini di un tale Stato membro. Queste ultime compagnie aeree, cosiddette comunitarie, possono sempre essere escluse
dal beneficio del detto accordo bilaterale, mentre tale beneficio è acquisito per le compagnie aeree nazionali, di cui una
quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo facciano capo allo Stato membro o ai suoi cittadini. Di conseguenza,
le compagnie aeree comunitarie subiscono una discriminazione che impedisce loro di beneficiare del trattamento nazionale nello
Stato membro ospitante.
(v. punti 86‑90)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
24 aprile 2007 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Conclusione da parte di uno Stato membro di un accordo bilaterale con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America relativo al trasporto aereo
– Diritto di stabilimento – Diritto derivato che disciplina il mercato interno del trasporto aereo – Competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA]»
Nella causa C‑523/04,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 dicembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. M. Huttunen e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica francese
, rappresentata dal sig. G. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra A. Hare, in qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e J. Klučka,
presidenti di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), K. Schiemann, J. Makarczyk, U. Lõhmus, E. Levits e A.Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee chiede alla Corte di constatare che, avendo stipulato o avendo mantenuto
in vigore, nonostante la rinegoziazione dell’accordo in materia di trasporto aereo concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e
gli [OSCURATO:PERSONA] d’America il 3 aprile 1957 (
Tractatenblad
1957, n. 53; in prosieguo: l’«accordo del 1957»), impegni internazionali con gli [OSCURATO:PERSONA]:
– relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli [OSCURATO:PERSONA] su rotte intracomunitarie,
– relativi ai sistemi telematici di prenotazione («Computerised reservation system»; in prosieguo: i «CRS») proposti o utilizzati
nel territorio olandese e
– diretti a riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico nei casi in cui
i vettori aerei designati dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest’ultimo o di cittadini olandesi,
il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 10 CE)
e 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992,
n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240, pag 15), e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo
ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (GU L 278, pag. 1).
2
Con ordinanza del presidente della Corte 6 giugno 2005, la Francia è stata ammessa a intervenire in giudizio a sostegno delle
conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
3
L’art. 1 del regolamento n. 2299/89 così prevede:
«Il presente regolamento si applica a[i CRS] qualora siano offerti per l’uso e/o utilizzati nel territorio delle [OSCURATO:PERSONA]
per la distribuzione e la vendita di servizi di trasporto aereo indipendentemente:
– dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema,
– dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall’ubicazione dell’unità centrale di elaborazione dati,
– dall’ubicazione geografica del servizio di trasporto aereo in questione».
4
Nondimeno, l’art. 7, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento così dispone:
«1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi degli articoli da 3 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese
terzo qualora il suo CRS non sia conforme al presente regolamento o non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente
a quello previsto dal presente regolamento.
2. Gli obblighi dei vettori associati e aderenti a norme dell’articolo 8 non si applicano al CRS controllato da vettori aerei
di un paese terzo qualora al vettore associato o aderente non sia accordato in tale paese un trattamento equivalente a quello
previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2672/88 della [OSCURATO:PERSONA]».
5
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regolamento n. 2409/92 definisce i criteri e le procedure da seguire per la fissazione delle
tariffe passeggeri e merci per i servizi aerei relativi a trasporti effettuati interamente all’interno della [OSCURATO:PERSONA] economica
europea.
6
I nn. 2 e 3 dello stesso articolo sono formulati nei termini seguenti:
«2. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica:
a) alle tariffe aeree passeggeri e merci dei vettori aerei non comunitari;
b) alle tariffe aeree passeggeri e merci fissate nel quadro di un onere di servizio pubblico conformemente al regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all’accesso dei vettori aerei della [OSCURATO:PERSONA] alle rotte intracomunitarie.
(...)
3. Solo i vettori aerei comunitari sono autorizzati a introdurre nuovi prodotti o tariffe ridotte rispetto a quelle esistenti
per prodotti identici».
7
L’art. 12 del regolamento n. 2409/92 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993».
I fatti della controversia
L’accordo del 1957
8
Il 3 aprile 1957 il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso l’accordo del 1957.
9
Tale accordo è stato completato da un protocollo in data 31 marzo 1978 (
Tractatenblad
1978, n. 55; in prosieguo: il «protocollo del 1978»), e modificato con scambi di note in data 13 ottobre e 22 dicembre 1987
(
Tractatenblad
1988, n. 12), in data 29 gennaio e 13 marzo 1992 (
Tractatenblad
1992, n. 63) e in data 14 ottobre 1992 (
Tractatenblad
1992, n. 177; in prosieguo: lo «scambio di note dell’ottobre 1992»).
10
A sua volta, il protocollo del 1978 è stato modificato con un protocollo in data 11 giugno 1986 (
Tractatenblad
1986, n. 88) nonché mediante lo scambio di note dell’ottobre 1992.
11
Lo scambio di note dell’ottobre 1992 ha modificato diverse disposizioni dell’accordo del 1957, in particolare gli artt. 1
(definizioni), 2 (conferimento di diritti), 3 (designazione), 4 (proprietà e controllo delle compagnie aeree), 6 (sicurezza),
7 (dazi doganali e oneri d’uso), 8 (concorrenza leale), 13 (risoluzione delle controversie) e 16 (denuncia), nonché il suo
allegato contenente la tabella dei collegamenti aerei. Diverse modifiche sono state inoltre apportate al protocollo del 1978.
12
Per contro, lo scambio di note dell’ottobre 1992 non ha modificato le disposizioni dell’accordo del 1957 riguardanti le tariffe
aeree e i CRS.
13
Tale scambio di note prevedeva che esso sarebbe stato applicabile provvisoriamente a partire dalla data della sua conclusione,
vale a dire il 14 ottobre 1992. Poiché il Parlamento olandese ha ratificato tale scambio di note il 26 aprile 1993, quest’ultimo
è entrato in vigore l’11 maggio 1993 (v.
Tractatenblad
1993, nn. 84 e 85).
Le cause «open sky» e le loro conseguenze
14
Prima di avviare il presente procedimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un procedimento
per inadempimento contro altri otto [OSCURATO:PERSONA] membri che avevano concluso accordi in materia di trasporto aereo con gli [OSCURATO:PERSONA].
15
[OSCURATO:PERSONA] ha inviato a ciascuno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri una lettera di diffida tra il giugno 1995 e il maggio 1996 e un
parere motivato tra il marzo e l’aprile 1998 e ha proposto ricorso nei loro confronti il 18 dicembre 1998. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto a sostegno dello Stato membro convenuto in ciascuna di tali cause. La Corte si è pronunciata su tali cause
(cosiddette «cause “open sky”») il 5 novembre 2002 con le sentenze nelle cause C‑466/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9427);
C‑467/98, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9519); C‑468/98, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9575); C‑469/98, [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9627); C‑471/98, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9681); C‑472/98, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9741);
C‑475/98, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9797), e C‑476/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9855).
16
In queste ultime sette sentenze (il ricorso contro il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord riguardava una situazione
a sé stante), la Corte ha dichiarato che, avendo assunto o avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione degli
accordi esistenti, impegni internazionali con gli [OSCURATO:PERSONA] relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati
dagli [OSCURATO:PERSONA] su rotte intracomunitarie, relativi ai CRS proposti o utilizzati sul territorio dello Stato membro convenuto
e diretti a riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico nei casi in cui
i vettori aerei designati dallo Stato membro convenuto non fossero di proprietà di quest’ultimo o dei suoi cittadini, gli
[OSCURATO:PERSONA] membri convenuti erano venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 5 e 52 del [OSCURATO:PERSONA] nonché
dei regolamenti n. 2409/92 e n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 3089/93.
17
A seguito di tali sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2002, il 30 luglio 2004 e il
10 marzo 2005 chiedendo a quest’ultimo, da un lato, di non proseguire i negoziati bilaterali con gli [OSCURATO:PERSONA] e, d’altro
lato, di denunciare l’accordo del 1957.
Il procedimento precontenzioso e le conclusioni
18
Con riferimento allo scambio di note dell’ottobre 1992, il 19 gennaio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
una lettera di diffida alla quale tale Stato membro ha risposto con lettera 1º giugno 1999.
19
Il 24 ottobre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un parere motivato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], invitando quest’ultimo ad adottare
i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi decorrente alla sua notifica. [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato con lettera 23 febbraio 2001.
20
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso il 23 dicembre 2004.
Sull’eccezione di irricevibilità, vertente sulla durata eccessiva del procedimento precontenzioso
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
21
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sottolinea la durata eccessiva del procedimento precontenzioso nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe infatti lasciato trascorrere più di sei anni tra lo scambio di note dell’ottobre 1992 e l’invio della lettera di diffida
(gennaio 1999), e più di quattro anni tra l’invio del parere motivato (ottobre 2000) e la proposizione del presente ricorso
(dicembre 2004). In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] in una posizione a tal punto sfavorevole
che essa avrebbe perduto il diritto di adire la Corte contro tale Stato membro nella presente causa.
22
Benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato nel 1995 procedimenti per inadempimento contro altri otto [OSCURATO:PERSONA] membri nelle cause «open
sky», essa non avrebbe allora contestato lo scambio di note dell’ottobre 1992. Aspettando più di sei anni prima di inviare
una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe suscitato il legittimo affidamento del governo olandese
sul fatto che non sussistessero contrasti con la normativa comunitaria.
23
[OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe conformata all’obbligo di rispettare un termine ragionevole, che rientra nel principio di buona
amministrazione e deriva dal principio della certezza del diritto.
24
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto su questo punto dal governo francese, l’accordo del 1957, come modificato, offrirebbe
certezza del diritto ai vettori aerei interessati, che da esso trarrebbero un accesso al mercato americano. Nel frattempo,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe approvato l’alleanza tra le imprese KLM [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «KLM») e [OSCURATO:PERSONA].
Per gli [OSCURATO:PERSONA] gli impegni contenuti in tale accordo condizionano la concessione dell’«immunità antitrust» necessaria
per tale alleanza. La denuncia dell’accordo del 1957 comporterebbe la revoca immediata di tale «immunità antitrust» da parte
delle autorità americane e renderebbe illusoria la prospettiva di ottenere un’immunità di questo tipo per la cooperazione
tra le imprese KLM e [OSCURATO:PERSONA] (già approvata dalla [OSCURATO:PERSONA]). I danni provocati dalla revoca di tale «immunità antitrust»
ammonterebbero a diversi milioni di euro.
25
[OSCURATO:PERSONA] controbatte che, secondo una giurisprudenza costante, essa non è tenuta al rispetto di termini prestabiliti
nell’applicazione dell’art. 226 CE.
26
Peraltro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato il procedimento di inadempimento contro il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] più tardi
rispetto agli altri otto [OSCURATO:PERSONA] membri non avrebbe sfavorito quest’ultimo, al contrario. Rispetto agli altri otto [OSCURATO:PERSONA] membri,
il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il vantaggio di disporre di un periodo ulteriore per evitare la proposizione di un
ricorso denunciando lo scambio di note dell’ottobre 1992.
Giudizio della Corte
27
È vero che, in taluni casi, una durata eccessiva del procedimento precontenzioso di cui all’art. 226 CE può aumentare, per
lo Stato di cui trattasi, le difficoltà per confutare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e può violare quindi i diritti della
difesa. Nella fattispecie, tuttavia, il governo olandese non ha dimostrato che la durata inusuale del procedimento abbia avuto
incidenze sul modo in cui ha organizzato la sua difesa (v., in questo senso, sentenze 16 maggio 1991, causa C‑96/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2461, punti 15 e 16, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Austria, cit., punto 36).
28
Occorre, inoltre, sottolineare che il procedimento per inadempimento si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza
da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal diritto comunitario e che il principio del rispetto del legittimo
affidamento, in un caso come quello di specie, non può essere fatto valere da uno Stato membro per ostacolare l’accertamento
oggettivo del mancato rispetto da parte sua degli obblighi impostigli dal [OSCURATO:PERSONA] CE o da un atto di diritto derivato, poiché
l’ammissione di tale giustificazione contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dal procedimento di cui all’art. 226 CE (v.,
in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Austria, cit., punto 38).
29
La circostanza che la denuncia dell’accordo del 1957 potrebbe comportare la revoca dell’«immunità antitrust» da parte delle
autorità americane e gli eventuali danni che da ciò deriverebbero sono irrilevanti ai fini della ricevibilità del presente
ricorso. Tale ricorso, infatti, basato sull’art. 226 CE, mira esclusivamente a far constatare una violazione del diritto comunitario
risultante dagli impegni assunti tra il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA].
30
Pertanto, tale eccezione dev’essere respinta.
Sull’argomento vertente sugli sviluppi verificatisi successivamente al parere motivato
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
31
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal governo francese, adduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso senza
tenere sufficientemente conto degli sviluppi verificatisi successivamente al parere motivato. In effetti, dopo la pronuncia
delle sentenze nelle cause «open sky», il 5 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione europea avrebbe conferito alla [OSCURATO:PERSONA]
due mandati per negoziare accordi in materia di trasporto aereo con gli [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri [OSCURATO:PERSONA] terzi, mandati delimitati
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 847, relativo alla negoziazione e all’applicazione
di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri con i paesi terzi (GU L 157, pag. 7). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
più volte chiesto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di astenersi dal condurre negoziati bilaterali in materia di trasporto aereo, al fine
di non compromettere i negoziati comunitari in corso.
32
Qualora la Corte accogliesse il presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuto ad annullare le disposizioni giudicate
contrarie al diritto comunitario. Ciò metterebbe tale Stato membro in una situazione impossibile. Negoziando un annullamento
di questo tipo con gli [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] interferirebbe con i negoziati comunitari in corso.
33
Sempre secondo il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal governo francese, nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
tenuto conto né dei due mandati a negoziare conferiti dal Consiglio alla [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2003, né del regolamento n. 847/2004.
Così, non vi sarebbe stata alcuna valutazione riguardo ai considerevoli danni che potrebbero essere causati alle compagnie
aeree da una denuncia degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo.
34
Il principio di leale cooperazione tra le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sancito all’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA],
si applicherebbe a condizioni di reciprocità, cosicché anche la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a cooperare per preservare l’efficacia
del diritto comunitario. Non si avrebbe leale cooperazione qualora la [OSCURATO:PERSONA] impedisse di fatto al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
di conformarsi ai propri obblighi comunitari. Proponendo il presente ricorso, benché gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il Consiglio le avessero
fornito gli strumenti per rendere il trasporto aereo transatlantico conforme al diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
violato l’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA].
35
La denuncia dell’accordo del 1957 comporterebbe un vuoto giuridico che sarebbe pregiudizievole per gli interessi del [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA] nonché per quelli degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Anche laddove rimanesse la possibilità di voli in base al principio
di cortesia, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di tale principio non consentirebbe più ai vettori aerei comunitari
di avere la certezza del diritto e la sicurezza economica garantite dall’esistenza di un accordo come quello di cui trattasi.
L’approvazione dei loro programmi aeronautici dovrebbe essere rinnovata ad ogni stagione e diverrebbe incerta. L’approvazione
o il diniego delle loro condizioni di esercizio provocherebbe un onere amministrativo supplementare ed esporrebbe i vettori
aerei comunitari al diniego di taluni voli da parte delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA].
36
[OSCURATO:PERSONA] controbatte che, nelle lettere inviate al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2002, il 30 luglio 2004 e il
10 marzo 2005, essa avrebbe chiesto a tale Stato membro di non avviare negoziati con gli [OSCURATO:PERSONA], ma di avvalersi delle
clausole di denuncia previste dall’accordo del 1957. Ciò non porrebbe il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] in una situazione insostenibile.
37
Peraltro, il timore che la denuncia di tale accordo provochi un vuoto giuridico sarebbe priva di fondamento. Qualora non fosse
concluso un nuovo accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA], i voli resterebbero possibili in base al principio di cortesia.
Giudizio della Corte
38
Oltre alle considerazioni esposte al punto 29 della presente sentenza, occorre ricordare che le norme di cui all’art. 226 CE
devono essere applicate senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad osservare un termine prestabilito. Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA]
ha spiegato di aver deciso di attendere le sentenze pronunciate dalla Corte nel 2002 nelle cause «open sky», nonché le reazioni
del governo olandese a tali sentenze, prima di presentare il ricorso in esame. Così facendo la [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato
il potere discrezionale di cui dispone in forza dell’art. 226 CE in maniera contraria al [OSCURATO:PERSONA].
39
Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello
Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti
successivi (v., in particolare, sentenza 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6985, punto 32
e giurisprudenza citata).
40
Nella fattispecie, il termine fissato nel parere motivato è scaduto il 24 dicembre 2000, cosicché gli sviluppi ricordati dal
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono irrilevanti ai fini della presente controversia.
41
Tale argomento dev’essere pertanto respinto.
Nel merito
Sulla necessità di pronunciarsi sull’esistenza di un nuovo accordo in seguito alle modifiche apportate dallo scambio di note
dell’ottobre 1992
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
42
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le modifiche apportate dallo scambio di note dell’ottobre 1992 hanno radicalmente mutato la natura
dell’accordo del 1957, trasformandolo in un accordo completamente nuovo di tipo «open sky», vale a dire un accordo che doveva
rispettare vari criteri definiti dal governo degli [OSCURATO:PERSONA], quali il libero accesso a tutte le rotte, la concessione di
illimitati diritti di rotta e di traffico, la fissazione dei prezzi in base a un sistema detto di «doppia disapprovazione»
per le rotte aeree tra le parti contraenti e la possibilità di «code‑sharing». Tali modifiche avrebbero avuto l’effetto di
creare il contesto di una cooperazione più stretta tra gli [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], da cui derivano, per quest’ultimo,
nuovi e importanti obblighi internazionali. Le dette modifiche attesterebbero una rinegoziazione dell’accordo del 1957 nella
sua interezza. In una situazione di questo genere, sarebbe vietato agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo assumere nuovi impegni internazionali, ma
anche mantenere in vigore siffatti impegni qualora essi violino il diritto comunitario.
43
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contesta che lo scambio di note dell’ottobre 1992 costituisca un nuovo accordo. A suo parere, l’accordo
del 1957 in quanto tale è rimasto intatto. Le disposizioni che sono state ad esso aggiunte consoliderebbero elementi che comparivano
nell’accordo iniziale. Gli adeguamenti dell’ottobre 1992 costituirebbero la conclusione della liberalizzazione avviata già
da diversi anni a favore delle compagnie dei due [OSCURATO:PERSONA] contraenti. L’accordo del 1957 avrebbe già contenuto, prima del 1992,
gli elementi essenziali di un accordo di tipo «open sky», cosicché lo scambio di note dell’ottobre 1992 non avrebbe avuto
l’effetto di trasformarlo in un nuovo accordo di questo tipo.
44
A parere del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], poiché l’accordo del 1957 è anteriore al 1º gennaio 1958, esso rientrerebbe nell’ambito
dell’art. 307, primo comma, CE, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] CE non ha incidenza sull’obbligo dello Stato membro interessato di
rispettare i diritti conferiti a [OSCURATO:PERSONA] terzi da una convenzione conclusa prima dell’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Lo
stesso varrebbe con riferimento alla normativa derivata successiva: la mera esistenza di tale normativa non avrebbe l’effetto
di imporre ad uno Stato membro di denunciare impegni assunti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
Giudizio della Corte
45
Si deve constatare che l’accordo del 1957 non conteneva originariamente alcuna disposizione relativa ai CRS. Lo scambio di
note del 29 gennaio e del 13 marzo 1992 ha aggiunto a tale accordo un allegato relativo ai principi di non discriminazione
e di concorrenza nell’ambito dei CRS. Lo scambio di note dell’ottobre 1992 non ha apportato alcuna modifica a tale allegato.
46
Del pari le disposizioni dell’accordo del 1957 relative alle tariffe aeree, vale a dire quelle previste all’art. 11 di tale
accordo, derivano dallo scambio di note del 29 gennaio e del 13 marzo 1992, senza che lo scambio di note dell’ottobre 1992
contenga disposizioni in materia.
47
È vero che, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che lo scambio di note dell’ottobre 1992 ha lasciato inalterate le disposizioni
relative ai CRS ed alle tariffe aeree che compaiono nell’accordo del 1957, come modificato prima dello scambio di note dell’ottobre
1992.
48
Peraltro, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 136 delle sue conclusioni, lo scambio di note dell’ottobre 1992
esprime la volontà delle parti contraenti non di sostituire il precedente accordo, ma unicamente di emendarne alcune, seppur
rilevanti, disposizioni.
49
Dal fascicolo emerge che le modifiche apportate nell’ottobre 1992 all’accordo del 1957, descritte al punto 11 della presente
sentenza, hanno avuto l’effetto di liberalizzare totalmente il trasporto aereo tra gli [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
garantendo il libero accesso a tutte le rotte esistenti tra tutti i punti siti in tali due [OSCURATO:PERSONA], senza limiti di capacità
e frequenza, senza restrizioni quanto ai punti intermedi e ai punti situati al di qua o al di là («behind, between and beyond
rights»), e con tutti i cambi desiderati di aeromobile («change of gauge»). Questa libertà totale è stata completata dalle
disposizioni relative alle possibilità per le compagnie aeree interessate di concludere accordi di «code-sharing» e da disposizioni
atte a stimolare la concorrenza.
50
Ne consegue che le modifiche apportate nell’ottobre 1992 all’accordo del 1957 hanno creato il contesto di una cooperazione
più stretta tra gli [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], da cui derivano nuovi e importanti obblighi internazionali per
quest’ultimo.
51
Occorre inoltre sottolineare che le modifiche apportate nell’ottobre 1992 attestano una rinegoziazione dell’accordo del 1957
nella sua interezza. Se è vero che talune disposizioni dell’accordo di cui trattasi non sono state formalmente emendate dalle modifiche
apportate nell’ottobre 1992 o hanno subìto solo marginali modifiche redazionali, nondimeno gli impegni derivanti da tali disposizioni
sono stati confermati nel corso di tale rinegoziazione. Orbene, in una situazione di questo genere, è fatto divieto agli [OSCURATO:PERSONA] membri
non solo di assumere nuovi impegni internazionali, ma anche di mantenere in vigore siffatti impegni laddove essi violino il
diritto comunitario.
52
Deve, inoltre, ritenersi accertato che le modifiche apportate nell’ottobre del 1992 all’accordo del 1957 influiscono nel loro
complesso sulla portata di talune delle disposizioni che non sono state formalmente emendate da tali modifiche o che lo sono
state solo in modo limitato.
53
Ne deriva che l’insieme degli impegni internazionali posti in discussione nel presente ricorso dev’essere valutato alla luce
delle disposizioni del diritto comunitario invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale ricorso (v., in questo senso, citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca, punti 36‑42; [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, punti 34‑40; [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia, punti 36‑42; [OSCURATO:PERSONA]/Belgio,
punti 47‑53; [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, punti 42‑48, e [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punti 46‑52).
54
Risulta da tale analisi che l’argomento del governo olandese attinente all’art. 307, primo comma, CE è infondato.
Sull’inadempimento risultante dalla violazione della competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
55
[OSCURATO:PERSONA] considera che, ogniqualvolta che, per la realizzazione di una politica comune prevista dal [OSCURATO:PERSONA] CE, la
[OSCURATO:PERSONA] ha adottato disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno più il potere
di contrarre con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi obblighi che incidano su dette norme o che ne alterino la portata. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA]
addebita al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] una violazione della competenza esterna esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] per gli impegni internazionali
con gli [OSCURATO:PERSONA] relativi, da un lato, alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli [OSCURATO:PERSONA] su rotte intracomunitarie
e, d’altro lato, relativi ai CRS proposti o utilizzati nel territorio olandese.
56
Per quanto riguarda le tariffe aeree, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua richiesta che, a partire dall’entrata in vigore del
regolamento n. 2409/92, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non poteva più assumere né mantenere in vigore impegni internazionali riguardanti
le tariffe aeree praticate dai vettori di [OSCURATO:PERSONA] terzi sulle rotte intracomunitarie. Nondimeno, l’art. 11 dell’accordo del
1957, come modificato dallo scambio di note del 29 gennaio e del 13 marzo 1992 e dall’art. 6 del protocollo del 1978, conterrebbe
un impegno di questo tipo. Inoltre, al momento della conclusione dello scambio di note dell’ottobre del 1992, il [OSCURATO:PERSONA] dei
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe mantenuto in vigore tale disposizione. Tale Stato membro avrebbe così violato la competenza esterna esclusiva
conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 1, n. 3, del regolamento n. 2409/92.
57
Quanto ai CRS, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto in vigore l’allegato dell’accordo del 1957,
che ripropone i principi dei CRS, all’atto della rinegoziazione del detto accordo nell’ottobre del 1992. In tal modo, il [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la competenza esterna esclusiva risultante per la [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 2299/89.
58
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, allo stato attuale del diritto, la competenza a concludere accordi bilaterali resterebbe
acquisita per gli [OSCURATO:PERSONA] membri fino a che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata investita di un espresso mandato. La situazione sarebbe
diversa solo nel caso in cui norme comuni potessero essere pregiudicate dagli obblighi bilaterali di uno Stato membro, il
che non sussisterebbe nella fattispecie.
59
Anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] possa derivare una competenza esterna esclusiva dall’adozione di una normativa interna comunitaria,
una competenza siffatta interverrebbe solo a partire dall’entrata in vigore della detta normativa. Essendo entrato in vigore
il 1º gennaio 1993, il regolamento n. 2409/92 non avrebbe potuto avere influenza per il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre
1992.
60
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] invoca per analogia la sentenza 18 dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter‑[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7411, punto 45), nella quale la Corte ha già giudicato che, in pendenza del termine per la trasposizione di
una direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato
prescritto dalla direttiva stessa. [OSCURATO:PERSONA] rileva in proposito che il Parlamento olandese ha ratificato lo scambio
di note dell’ottobre 1992 il 26 aprile 1993, vale a dire successivamente al 1º gennaio 1993, data di entrata in vigore del
regolamento n. 2409/92.
61
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto in proposito dal governo francese, ribatte a questo argomento adducendo che far valere
per la prima volta nella replica, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che la competenza esterna esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] trae origine
al momento dell’adozione del regolamento n. 2409/92, piuttosto che al momento della sua entrata in vigore, costituisce un motivo
nuovo che mira a modificare l’oggetto della controversia e la cui proposizione è vietata dall’art. 42, n. 2, del regolamento
di procedura. In ogni caso, la citata sentenza Inter‑[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe pertinente nella fattispecie, da un
lato, poiché la presente causa riguarda un regolamento e non una direttiva e, d’altro lato, perché nessuna disposizione dell’accordo
del 1957 è idonea a pregiudicare seriamente l’ottenimento del risultato prescritto dal regolamento n. 2409/92. Infine, la
ratifica dello scambio di note dell’ottobre 1992 da parte del Parlamento olandese sarebbe priva di pertinenza giacché tale
scambio di note era già applicato dal 14 ottobre 1992.
Giudizio della Corte
62
Per quanto attiene, in primo luogo, alle tariffe aeree, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento
n. 2409/92, quest’ultimo non si applica alle tariffe aeree passeggeri e merci dei vettori aerei extracomunitari; tuttavia
tale restrizione viene peraltro formulata indicando che è «fatto salvo il paragrafo 3» dello stesso articolo. A norma del
n. 3 del medesimo articolo, solo i vettori aerei comunitari sono autorizzati a introdurre nuovi prodotti o tariffe ridotte
rispetto a quelle esistenti per prodotti identici.
63
Dal combinato di tali disposizioni risulta che il regolamento n. 2409/92, in modo indiretto ma sicuro, ha vietato ai vettori
aerei di [OSCURATO:PERSONA] terzi operanti nella [OSCURATO:PERSONA] di introdurre nuovi prodotti o tariffe ridotte rispetto a quelle esistenti per
prodotti identici. Procedendo in tal modo, il legislatore comunitario ha limitato la libertà tariffaria di tali vettori qualora
garantiscano rotte intracomunitarie. Con ciò la [OSCURATO:PERSONA], in misura corrispondente a quanto prescritto dall’art. 1, n. 3,
del regolamento n. 2409/92, ha acquisito la competenza esclusiva ad assumere con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi gli impegni che si riferiscono
a tale limitazione della libertà tariffaria dei vettori extracomunitari.
64
Ne consegue che, dall’entrata in vigore del regolamento n. 2409/92, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non poteva più assumere da solo
né mantenere in vigore, nonostante la rinegoziazione dell’accordo del 1957, impegni internazionali riguardanti le tariffe
praticate su rotte intracomunitarie da vettori di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
65
Orbene, un impegno di questo tipo risulta dall’art. 11 dell’accordo del 1957, come modificato dallo scambio di note del 29 gennaio
e del 13 marzo 1992 e dall’art. 6 del protocollo del 1978. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto in vigore tale impegno, nonostante
la rinegoziazione dell’accordo del 1957, conclusasi con lo scambio di note dell’ottobre 1992. Agendo in tal modo, il [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA] ha quindi violato la competenza esterna esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’art. 1, n. 3, del regolamento
n. 2409/92 (v., in questo senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca, punti 97‑100; [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, punti 93‑96; [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia,
punti 98‑101; [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punti 110‑113; [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, punti 103‑106; [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punti 112‑115,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 123‑126).
66
Siffatta conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento del governo olandese secondo cui lo scambio di note
dell’ottobre 1992 sarebbe avvenuto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2409/92. Infatti, come rilevato dall’avvocato
generale ai paragrafi 153‑158 delle sue conclusioni, anche se tale scambio di note era applicato provvisoriamente a partire
dal 14 ottobre 1992, l’accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente concluso solo dopo la
ratifica ad opera del Parlamento olandese, vale a dire il 26 aprile 1993. Orbene, tale data è successiva all’entrata in vigore
del regolamento n. 2409/92.
67
Per quanto attiene, in secondo luogo, ai CRS, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia constatare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del regolamento n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 3089/93.
68
Il regolamento n. 3089/93 è stato adottato il 29 ottobre 1993 ed è entrato in vigore, ai sensi delle disposizioni del suo
art. 2, n. 1, l’11 dicembre 1993.
69
Sia che si tratti dell’adozione che dell’entrata in vigore del detto regolamento, entrambe tali date sono successive alla
ratifica dello scambio di note dell’ottobre 1992. Ne consegue che la competenza esterna esclusiva, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA],
non poteva risultare dal regolamento n. 3089/93.
70
Di conseguenza, occorre valutare la censura riguardante i CRS solo in funzione del regolamento n. 2299/89, senza tener conto
del regolamento n 3089/93.
71
Dagli artt. 1 e 7 del regolamento n. 2299/89 emerge che tale regolamento si applica, a condizione di reciprocità, anche ai
cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi, quando propongono o utilizzano un CRS sul territorio della [OSCURATO:PERSONA].
72
Per effetto del detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi acquisito la competenza esclusiva ad assumere con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi
gli obblighi relativi ai CRS proposti o utilizzati sul suo territorio.
73
È indiscusso che, con lo scambio di note in data 29 gennaio e 13 marzo 1992, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] hanno
aggiunto all’accordo del 1957 un allegato, contenente i principi relativi ai CRS, compresi quelli che si applicano ai CRS
proposti o utilizzati sul territorio olandese. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto in vigore il suddetto allegato, malgrado
la rinegoziazione dell’accordo del 1957, conclusasi con lo scambio di note dell’ottobre 1992. Con tale operato, il detto Stato membro
ha violato la competenza esterna esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] derivante dal regolamento n. 2299/89 (v., in questo senso, citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca, punti 102‑104; [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, punti 98‑100; [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia, punti 103‑105; [OSCURATO:PERSONA]/Belgio,
punti 115‑117; [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, punti 108‑110; [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punti 117‑119, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 128‑130).
74
Peraltro, l’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di facilitare la [OSCURATO:PERSONA] nell’adempimento dei suoi compiti e di
astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del [OSCURATO:PERSONA] CE.
75
In materia di relazioni esterne, la Corte ha statuito che i compiti della [OSCURATO:PERSONA] e gli scopi del [OSCURATO:PERSONA] CE risulterebbero
compromessi nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad incidere
su disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] o ad alterarne la portata.
76
Dalle considerazioni che precedono risulta che, avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione dell’accordo del
1957, impegni internazionali relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli [OSCURATO:PERSONA] su rotte intracomunitarie,
nonché i CRS proposti o utilizzati sul territorio olandese, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza dell’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] nonché dei regolamenti nn. 2409/92 e 2299/89 (v., in questo senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca,
punti 110‑112; [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, punti 106‑108; [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia, punti 111‑113; [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punti 124‑126;
[OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, punti 116‑118; [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punti 124‑126, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 135‑137).
Sull’inadempimento risultante dalla violazione dell’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
77
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con lo scambio di note dell’ottobre 1992, l’art. 4 dell’accordo del 1957 riguardante la proprietà
e il controllo delle compagnie aeree è stato completamente sostituito.
78
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi del detto art. 4, come modificato (in prosieguo: la «clausola relativa alla proprietà
e al controllo delle compagnie aeree»), le compagnie aeree degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] possono essere
sempre escluse dall’applicazione dell’accordo del 1957, mentre tale accordo si applica automaticamente alle compagnie aeree
olandesi. Le compagnie aeree di tali [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero quindi oggetto di una discriminazione in quanto esse non fruirebbero
nei [OSCURATO:PERSONA] del regime nazionale, e ciò in violazione dell’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA].
79
Il governo olandese controbatte che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], lo scambio di note dell’ottobre
1992 non sostituisce interamente l’art. 4 dell’accordo del 1957, ma si limita a chiarirne alcuni termini. Tale art. 4 resterebbe
inalterato nella sostanza. A tal proposito, lo scambio di note dell’ottobre 1992 non rappresenta un nuovo accordo e l’accordo
del 1957 sarebbe protetto dall’art. 307, primo comma, CE.
Giudizio della Corte
80
L’art. 4 dell’accordo del 1957 prevedeva, nella sua versione iniziale, quanto segue:
«Ciascuna delle parti contraenti si riserva il diritto di rifiutarsi di accordare o di revocare il privilegio di esercitare
i diritti previsti all’art. 3 del presente accordo a una delle compagnie aeree designate dall’altra parte contraente, in tutti
i casi in cui essa ritenga che non sia sufficientemente dimostrato che una parte sostanziale della proprietà o del controllo
effettivo di tale compagnia aerea appartengono a cittadini dell’altra parte contraente (...)».
81
Lo scambio di note dell’ottobre 1992, pur lasciando inalterata la parte finale di tale articolo, ne ha modificato l’inizio
nel modo seguente:
«Ciascuna delle parti contraenti si riserva il diritto di rifiutarsi di accordare, di sospendere, di limitare, di assoggettare
a condizioni o di revocare il privilegio di esercitare i diritti previsti dal presente accordo (...)».
82
Risulta evidente che l’art. 4 dell’accordo del 1957 non è stato interamente sostituito per effetto dello scambio di note dell’ottobre
1992, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA].
83
Nondimeno, occorre tener presente, come fa l’avvocato generale al paragrafo 170 delle sue conclusioni, che, se, da un punto
di vista formale, l’art. 4 dell’accordo del 1957 è stato emendato in misura limitata dallo scambio di note dell’ottobre 1992,
il suo contenuto e la sua portata sono stati profondamente modificati da tale scambio di note, avendo quest’ultimo necessariamente
inciso sull’ambito di applicazione di tale articolo, a seguito della piena liberalizzazione delle rotte di quinta libertà,
ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944; 1953 UNST 389).
84
Ne consegue, da un lato, che la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree dev’essere valutata
alla luce delle disposizioni del diritto comunitario invocate e, d’altro lato, che l’argomento del governo olandese vertente
sull’art. 307, primo comma, CE è infondato.
85
Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che tale disposizione si applica in materia
di trasporto aereo ed essa è idonea, in particolare, ad essere applicata alle compagnie aeree stabilite in uno Stato membro
che forniscono servizi di trasporto aereo tra uno Stato membro e uno Stato terzo.
86
Nella fattispecie, la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree consente in particolare agli [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare o di revocare una concessione o un’autorizzazione ad una compagnia aerea designata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], ma di cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a cittadini
olandesi.
87
Non vi è alcun dubbio sul fatto che le compagnie aeree, stabilite nei [OSCURATO:PERSONA], di cui una quota rilevante della proprietà
e il controllo effettivo facciano capo a uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini di un tale Stato membro
(in prosieguo: le «compagnie aeree comunitarie») possano essere pregiudicate da tale clausola.
88
Per contro, dalla formulazione della suddetta clausola emerge che gli [OSCURATO:PERSONA], in via di principio, sono tenuti a concedere
le concessioni o le autorizzazioni richieste alle compagnie aeree di cui una quota rilevante della proprietà e il controllo
effettivo facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini olandesi (in prosieguo: le «compagnie aeree olandesi»).
89
Da quanto precede deriva che le compagnie aeree comunitarie possono sempre essere escluse dal beneficio dell’accordo del 1957,
mentre tale beneficio è acquisito per le compagnie aeree olandesi. Di conseguenza, le compagnie aeree comunitarie subiscono
una discriminazione che impedisce loro di beneficiare del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, vale a dire
il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
90
Ne consegue che la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree è contraria all’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA]
(v., in questo senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca, punti 122‑124 e 128‑133; [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, punti 113‑115 e
119‑124; [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia, punti 118‑120 e 124‑129; [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punti 131‑133 e 137‑142; [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo,
punti 122‑124 e 128‑133; [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punti 130‑134 e 138‑143, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 144‑146 e 150‑156).
91
Pertanto, l’inadempimento contestato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del detto articolo risulta fondato.
92
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che, avendo stipulato o avendo mantenuto in vigore,
nonostante la rinegoziazione dell’accordo del 1957, impegni internazionali con gli [OSCURATO:PERSONA]:
– relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli [OSCURATO:PERSONA] su rotte intracomunitarie,
– relativi ai CRS proposti o utilizzati nel territorio olandese e
– diretti a riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico nei casi in cui
i vettori aerei designati dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest’ultimo o di cittadini olandesi,
il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 5 e 52 del [OSCURATO:PERSONA], nonché dei
regolamenti n. 2409/92 e n. 2299/89.
Sulle spese
93
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], risultato soccombente, dev’essere condannato
alle spese.
94
In conformità all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Avendo stipulato o avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione dell’accordo in materia di trasporto aereo concluso
tra il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America il 3 aprile 1957, impegni internazionali con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America:
–
relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America su rotte intracomunitarie,
–
relativi ai sistemi telematici di prenotazione proposti o utilizzati nel territorio olandese e
–
diretti a riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] d’America il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico nei casi
in cui i vettori aerei designati dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest’ultimo o di cittadini olandesi,
il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 10 CE)
e 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992,
n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di
comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.