CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36938/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona offesa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2015 del [OSCURATO:PERSONA] DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione alla violazione dell'art. 410-bis, comma 1 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 28 novembre 2015 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TELLERI per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, investito del reclamo avverso il richiamato decreto - proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen. dalla persona offesa Giuseppe PULIAFITO, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso gli atti a questa Corte. In particolare, la persona offesa ha dedotto l'inosservanza di norme processuali poste a pena dì nullità, a cagione del mancato ricevimento dell'avviso della richiesta d'archiviazione del pubblico, nonostante lo stesso PULIAFITO ne avesse fatto rituale richiesta e nonostante si procedesse per un delitto commesso con violenza contro la persona. 2. Deve, preliminarmente, osservarsi che correttamente il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti, poiché il decreto di archiviazione è stato emesso il 28 novembre 2015, ossia anteriormente all'entrata in vigore (in data 3 agosto 2017) della L. 103/2017 che ha previsto nei casi quali quello in discorso il reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica (art. 410-bis cod. proc. pen.) in vece del ricorso per cassazione (ex art. 409, comma 6, cod. proc. pen., abrogato dalla medesima legge). Difatti, in applicazione del principio tempus regit actum proprio della materia processuale e in mancanza di qualsivoglia norma transitoria posta dalla L. 103/2017, il regime applicabile alla presente impugnazione deve individuarsi avendo riguardo al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537; cfr. pure, da ultimo, quanto chiarito in motivazione sul punto da Sez, 5, ord. n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 - 01; nonché, con riferimento alle novelle poste dal d. Igs. n. 11/2018 senza prevedere norme transitorie, Sez. 3, n. 43699 del 12/06/2019, Viler, Rv. 277180 - 01). 3. Deve poi rilevarsi che, anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, opera la disciplina prevista dal codice di rito nei caso di omesso avviso della richiesta d'archiviazione del pubblico ministero alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta ovvero qualora si proceda per i delitti commessi con violenza contro la persona; in tali ipotesi, per quel che qui rileva alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, nel caso in l'avviso difetti, la nullità ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, può essere fatta valere con ricorso per cassazione, nei termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265894 - 01; Sez. 3, n. 38745 del' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pavia, Rv. 267579 - 01; Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, RM, Rv. 265670 - 01; Sez. 5, n. 22991 del 02/03/2015, Schiavo, Rv. 263645 - 01; Sez. 5, n. 9295 del 02/12/2014 - dep. 2015, Ugwuokoh, Rv. 264214 - 01). 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente - che in effetti, alla luce degli atti presenti nel fascicolo, non risulta aver ricevuto l'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. - ha rappresentato di essere venuto a conoscenza della richiesta di archiviazione, depositata presso la segreteria del Pubblico ministero il 17 0_«.... settembre 2015, sola h-nte in data 9 aprile 2019, in quanto - non avendo ricevuto alcuna •i, • comunicazione relativ. nuncia - querela sporta nei confronti del TELLERI, ha richiesto le copie degli atti del relativo procedimento, ritirate in data 9 aprile 2019, come si evincerebbe dall'attestazione di rilascio delle copie compiegata al ricorso, da ritenersi pertanto - ad avviso dello stesso ricorrente - il dies a quo per presentare l'impugnazione, depositata il 24 aprile 2019. Rileva il Collegio, anzitutto, che non è presente in atti l'attestazione di rilascio delle copie indicata come allegato 1 al ricorso. E - quel che è dirimente - che è in capo al ricorrente l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272468 - 01), conoscenza che non corrisponde al momento in cui ne ha ricevuto copia bensì a quello in cui ha avuto contezza della sua emissione (precedente pure alla richiesta di copia; Sez. 3, n. 38745/2016, cit.). Ragion per cui, se si considera altresì che l'impugnazione è stata proposta il quindicesimo giorno successivo al (peraltro, solo asserito e non documentato) rilascio delle copie, il ricorso deve ritenersi tardivo e, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 5. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deci