CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 35117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 29/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 25/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 17 del Codice della Strada e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione dell'art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto del reato di ricettazione è aspecifico in quanto meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto. Rilevato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha dedotto la provenienza delittuosa del veicolo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente dall'accertata alterazione della sigla di omologazione e del numero di telaio, elementi fattuali ritenuti idonei a dimostrare in modo logico- deduttivo la commissione del reato di furto della vettura ricettata dal PELLERITI (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). I giudici di merito, pertanto, hanno, desunto la provenienza illecita dalle caratteristiche del bene rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, argomentazione perfettamente in linea con il principio di diritto in base al quale l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e comunque desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene ricettato (vedi Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01). Ritenuto che, in presenza di tale adeguata motivazione in ordine al delitto presupposto, è del tutto irrilevante l'errore materiale contenuto della sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno fatto riferimento alla mancata prospettazione da parte dell'imputato di una giustificazione plausibili circa la provenienza di somme di rilevante importo, somme in realtà mai rinvenute nella disponibilità del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma ( di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec