CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in forza dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 4, e 7, cod. pen. Nel dettaglio, il giudice d'appello, esclusa la contestata circostanza aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.), ha riqualificato la fattispecie alla stregua di furto tentato. Per converso, rigettato sul punto l'appello, è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, trattandosi di furto di un porl:afoglio contenente circa 10,00 euro, lasciato all'interno di un furgone in sosta dalla conducente, proprietaria del bene sottratto, per rientrare nell'abitazione per prelevare oggetti o documenti da portare con sé. 2. Avverso la sentenza d'appello Fulghieri ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono illogicità della motivazione e violazione di legge, in particolare dell'art. 625, comma primo, n. 7. Al di là del mero riferimento a illogicità motivazionali, in concreto non esplicitate nella censura, si critica la sentenza per aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede con riferimento alla sottrazione di un portafoglio (contenente monete) sito all'interno di un furgone in sosta. L'esclusione dell'aggravante, peraltro, a detta della ricorrente, rileverebbe anche ai fini della procedibilità per il reato ascritto in rubrica essendo stata sporta querela non dalla proprietaria del portafoglio, soggetto passivo del reato nonché persona offesa, bensì dal proprietario del furgone. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali oltre che violazione di legge per aver ritenuto la Corte territoriale insussistenti nella specie i presupposti per l'operatività dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). La ricorrente si duole dell'affermazione in sentenza dell'assenza di lieve entità per l'intensità del dolo e per la capacità a delinquere dell'imputata. A ciò si aggiunge la critica per aver il giudice di merito ritenuto nella specie sussistente la circostanza ostativa dell'abitualità di cui all'art. 131-bis cod. pen, nonostante si sia trattato di una condanna per furto (nel luglio 2015) e di una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto del 28 settembre 2016. La Corte territoriale, prosegue la censura in esame, avrebbe dovuto valorizzare la circostanza per la quale si sarebbe trattato, compreso quello sub iudice, di reati della stessa indole, in particolare di furti consumati e tentati commessi tutti nell'arco temporale di pochi mesi, nonché la continuazione tra gli stessi. 3. Ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel far riferimento a un orientamento minoritario nella giurisprudenza di legittimità circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. con particolare riferimento al furto di beni (non pesanti né ingombranti né costituenti accessori) lasciati all'interno di un veicolo in sosta, sulla pubblica via o in zone a essa equiparate. Il riferimento all'orientamento al quale si sarebbe rifatto il giudice d'appello è a Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01, che avrebbe esteso il concetto di esposizione per necessità alla pubblica fede anche agli oggetti lasciati all'interno del veicolo e ivi custoditi per comodità. 2.1. Sul punto la giurisprudenza di legittimità, in ragione della diversità delle singole e molteplici fattispecie, ha assunto diverse sfumature ma l'orientamento tradizionale ritiene che possa operare nella specie l'ipotesi dell'esposizione per necessità a pubblica fede per far fronte a impellenti bisogni della vita quotidiana ma non per dimenticanza o comodità. Per la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in particolare, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (ex plurimis, Sez. 4, n. 45488 del 08/07/2008, Valle, Rv. 241988-01, con riferimento a fattispecie in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione al furto di denaro e effetti personali presenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via). Si è sul punto però precisato che deve essere oggetto di specifico accertamento e considerazione da parte del giudice il bisogno ritenuto impellente; la nozione di «necessità» dell'esposizione alla pubblica fede non riconnprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (ex plurimis, Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felletti, Rv. 267504-01, in Fattispecie ricluardante il furto di un portafoglio lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). 2.2. Nel sintetizzato contesto interpretativo si è poi consapevolmente inserito l'arresto citato in ricorso, al quale, a dire del ricorrente, si sarebbe rifatta la sentenza impugnata, che ha sostanzialmente esteso il concetto di esposizione per necessità alla pubblica fede anche agli oggetti lasciati all'interno del veicolo e ivi custoditi per comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01, in fattispecie caratterizzata da una molteplicità di furti in serie di beni all'interno di veicoli parcheggiati). 2.3. Deve però sul punto darsi atto che, successivamente all'arresto di cui innanzi, la medesima Sezione quinta della Suprema Corte è intervenuta con più statuizioni sostanzialmente riconfermando l'orientamento tradizionale. In particolare, Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, si è consapevolmente discostata dal citato precedente costituito da Sez. 5, n. 38900 del 2019, ritenendolo isolato e riproponendo l'orientamento tradizionale. Successivamente anche Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein, Rv. 280492-01, ha sostanzialmente confermato l'orientamento tradizionale, peraltro ribadendo che il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (in fattispecie caratterizzata da furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne c:he, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza). Negli stessi termini ha statuito anche Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Meci, Rv. 279887-01, in fattispecie in cui è stata ravvisata l'aggravante in ragione della sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico. Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493-01, ha invece chiarito che l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valul:arsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (in applicazione del principio è stata ritenuta sussistenze l'aggravante nel caso di furto del portafoglio di un bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia). 2.4. Orbene, nonostante il dibattito interpretativo di cui innanzi, il motivo di ricorso si mostra inammissibile in ragione del mancato confronto con la reale ratio sottesa alla decisione. La Corte territoriale, in particolare, dopo aver fatto riferimento nel suo argomentare anche all'approdo di cui alla citata Sez. 5, n. 38900 del 2019, Lucchiari, cit., circa la c:onfigurabilità dell'aggravante anche nell'ipotesi di beni custoditi nell'auto per mera comodità, ha fatto concreta applicazione proprio dell'orientamento tradizionale, sostenuto dal ricorrente. La sentenza impugnata, difatti, nel ritenere configurata l'aggravante in questione, ha fatto perno non sulla custodia del portafoglio all'interno del furgone per mera comodità bensì per necessità, in concreto accertata in termini, sul punto non specificatamente sindacati dal ricorrente, di impellente bisogno di collocamento in sosta del veicolo con ivi presente il detto bene necessitato dal prelievo di oggetti e documenti presso l'abitazione. 3. Parimenti inammissibile (anche n termini di manifesta infondatezza) si mostra il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali oltre che violazione di legge per aver ritenuto la Corte terril:oriale insussistenti nella specie i presupposti per l'operatività dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 3.1. In primo luogo, la stessa ricorrente conferma l'assenza di vizi motivazionali e di violazione di legge della sentenza impugnata che ha difatti correttamente ritenuto sussistente (anche) la condizione ostativa di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione dell'abitualità derivante dalla commissione di più reati della stessa indole. Come chiarito anche dal ricorso, difatti, l'imputata è risultata condannata per furto (nel settembre 2015) e destinataria di una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto del 28 settembre 2016 per reati della stessa indole di quello sub iudce e, in particolare, rispettivamente„ per furto e furto tentato. La Corte territoriale, con motivazione esente dai paventati vizi motivazionali, ha quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto, che in questa sede si intende ribadire, per cui ai fini del presupposto ostativo alla c:onfigurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello preso in esame.In tali termini hanno statuito Sez. U, n 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01 (si veda anche la conforme Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). Esse, per quanto maggiormente rileva in questa sede, in motivazione hanno anche chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anc:he se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen., come avvenuto nella fattispecie attualmente in considerazione. 3.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che la stessa circostanza dedotta in ricorso, per cui si tratterebbe di reati commessi in tempi ravvicinati, depone in senso inverso rispetto a quanto vorrebbe la ricorrente, laddove, per converso, avrebbe al più potuto rilevare, in termini favorevoli, il c.d. tempo silente. Ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., difatti, il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. tempo silente, può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva e unitaria valutazione di tenui1:à del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397-01, in fattispecie in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata e ex se indicativa di una serialità). 3.3. È infine inammissibile il profilo di censura con il quale ci si riferisce alla continuazione tra le fattispecie, prospettata come nella specie rilevante ai fini della particolare tenuità del fatto. Il detto profilo, ancorché astrattamente in linea con Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, oltre a mostrarsi ipotetico e fondato su una mera serialità di reati contro il patrimonio, è nuovo, in quanto prospettato solo in questa sede ove è preclusa la valutazione dei fatti invece consustanziale a un eventuale giudizio in termini di continuazione tra più fattispecie, 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa cl . 4 inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l