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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41553/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOerato avviso alle par---t-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 04/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava — per quanto qui specificamente rileva — a PETRANELLA Sergio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai reati di ricettazione, cessione di sostanza stupefacente, illecita detenzione di un fucile e di munizioni.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Deve quindi ritenersi non consentita la (peraltro generica) censura proposta dal ricorrente in ordine alla struttura motivazionale della sentenza Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de* ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da/ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOerato avviso alle par---t-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 04/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava — per quanto qui specificamente rileva — a PETRANELLA Sergio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai reati di ricettazione, cessione di sostanza stupefacente, illecita detenzione di un fucile e di munizioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è palesemente inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Deve quindi ritenersi non consentita la (peraltro generica) censura proposta dal ricorrente in ordine alla struttura motivazionale della sentenza Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de* ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da/ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41553/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris