CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 30028/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3485-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 4710 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente, - avverso le sentenze n. 913, 914, 915, 916, 917/2017 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositate il 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 3485-18 f' 0/411ALIn 001*t;g. .'1 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava, con distinti ricorsi, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, n. 5 avvisi di li- quidazione e irrogazione sanzioni, emessi dall'Agenzia delle entrate, per imposta di registro e bollo, assumendo la sussistenza dei presup- posti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del beneficio dell'esenzione ai sensi dell'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, relativo agli atti di espropriazione per pubblica utilità. L'Ufficio riteneva che gli atti per cui era causa non potevano godere delle esen- zioni invocate, poiché "[OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere equiparata allo Stato". [OSCURATO:PERSONA] rigettava i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]- na S.p.A. appellava le pronunce dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, assumendo la violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell'estensione del giudicato formatosi sulle sentenze della CTP di Roma n. 9284/25/15, n. 9285/25/15, n. 9286/25/15, e la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del regime di esclusione dall'imposta di registro e di bol- lo ai sensi dell'art. 24 della I. n. 210 del 1985. I giudici di appello con le contestuali sentenze nn. 913/6/16, 914/6/16, 915/6/16, 916/6/16, 917/6/16, respingeva i gravami, rilevando che la natura giuridica di R.G.N. 3485-118 R.F.I. non consentiva di ritenerla equiparata allo Stato, con riferimento all'esenzione dalle imposte sopra indicate. R.F.I. ricorre con ricorso cumulativo avverso le suddette pronunce, svolgendo tre motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente il Collegio rileva l'ammissibilità del ricorso cumula- tivo contro una pluralità di sentenze emesse tra le stesse parti sebbene in procedimenti formalmente distinti in quanto attinenti al medesimo rapporto giuridico, atteso che la soluzione della controversia dipende da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie re- lative al medesimo rapporto d'imposta (Cass. n. 15582 del 2010). 2.Con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia su eccezione della società appellante, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla sussistenza di un giudicato esterno formatosi sulle sen- tenze della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 9284, 9285, 9286 del 29 aprile 2015, sezione 25, in quanto i giudici di appello avrebbero del tutto omesso di esaminare il contenuto precettivo delle suddette sentenze definitive, che hanno riconosciuto la spettanza delle agevolazioni in specie e l'assimilabilità di R.F.I. allo Stato. La società contribuente argomenta che le suddette sentenze sono divenute defini- tive solo dopo la proposizione del ricorso di primo grado, pertanto R.F.I. ha eccepito la sopravvenienza di un giudicato esterno favorevole con le memorie illustrative, con la conseguenza che la sussistenza dei R.G.N. 3485-18 requisiti per l'applicazione dell'art. 2909 c.c. sarebbe documentale e di immediata apprensione. 3.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per essere la sentenza difforme dal giudicato forma- tosi tra le parti sulla stessa questione a situazione di fatto invariata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto, laddove si dovesse ritenere di escludere l'omessa prouncia, si dovrebbe, in ogni caso e in via subordinata, rilevare la chiara violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. nella parte in cui la sentenza non soltanto non am- mette la vincolatività del giudicato esterno, ma non chiarisce neanche i motivi che avrebbero astrattamente consentito ai giudici di discostar- sene. Secondo la contribuente, il Collegio era vincolato al giudicato esterno così come formato, ed avrebbe dovuto limitarsi, anche per evi- tare il proliferare di giudizi e limitare l'eccessiva durata dei processi, a prendere atto che sulla equiparabilità della ricorrente allo Stato ai fini delle imposte di cui trattasi e, per l'effetto, ai fini del riconoscimento della spettanza in capo alla società del regime di esclusione dalle impo- ste di registro, ipotecarie e catastali, nonché di bollo, in relazione ai provvedimenti espropriativi posti in essere da RFI, in virtù della per- manente vigenza e della diretta applicabilità alla stessa della norma speciale di cui all'art. 24 della legge n. 210 del 1985, vi erano ormai de- cisioni definitive che costituivano la regola iuris tra le parti. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della 1. 17 maggio 1985 n. 210, dell'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, e dell'art. 22, della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove i giu- R.G.N. 3485-18 dici di legittimità escludono l'applicabilità alla fattispecie oggetto di controversia, dell'art. 24 della 1. n. 210 del 1985, e la conseguente esen- zione dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo, prevista dall'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986. Secondo la società contribuente, i dati di fatto a base della questione della spettanza a R.F.I. dell'agevolazione prevista per lo "Stato" sarebbero pacifici, non essendo stata contestata, né dalla parte resistente, né dalla stessa sen- tenza di appello, la derivazione soggettiva di R.F.I. dall'Azienda auto- noma delle [OSCURATO:SOCIETA] alla quale pure l'agevolazione in que- stione era stata pacificamente riconosciuta. Gli elementi interpretativi di cui si avvale la sentenza della CTR, tratti dal parere del Consiglio di Stato n. 1845/2003 successivo a quello n. 515/98 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 208 del 2003, non sarebbero appropriati ri- spetto alla condizione di [OSCURATO:SOCIETA]. e anzi condurrebbero, nella si- tuazione di quest'ultima, ad un esito completamente opposto. Si tratte- rebbero di conclusioni interpretative riferite alla società TAV, che avrebbe un oggetto del tutto diverso da quello di R.F.I., quindi inap- propriate rispetto a quest'ultima e anzi suscettibili di una piana lettura a contrario nella siutazione della ricorrente. Si sostiene che, nel passaggio alla società per azioni "[OSCURATO:SOCIETA]", sempre per successione universale dall'ente pubblico economi- co, l'art. 15 del d.l. n. 333/1992 confermava che, in via provvisoria, sa- rebbero restate in vigore le norme legislative e statutarie che discipli- nano in singoli enti. Mentre per le altre società del gruppo quella sta- gione "provvisoria" si sarebbe esaurita, nessun processo di privatizza- zione avrebbe interessato la società R.F.I., continuazione dell'ente pubblico, che avrebbe assunto in carico la gestione infrastrutturale del- le ferrovie che, a differenza del trasporto e degli altri servizi, non sa- R.G.N. 3485-18 rebbe mai stata immessa sul mercato privato. La contribuente afferma che R.F.I. non sarebbe altro che la trasformazione con diversa deno- minazione di [OSCURATO:SOCIETA], e non sarebbe altro che l'ente desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del sistema ferroviario avulsa dalla privatizzazione con conseguente equiparazione tra Stato e [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe altro che la prosecuzione, anche quanto ai dati anagrafici, e sia pure con diversa denominazione, sempre con proprietà interamente pubblica, sia pure mediata dalla sopravvenienza di una società holding, della pregressa società derivante dalla trasfor- mazione dell'Azienda autonoma [OSCURATO:SOCIETA], della quale con- tinuerebbe a svolgere con la totalità dei compiti, ma solo quelle fun- zioni collegate alle infrastrutture non destinate a coinvolgere soggetti privati ed espressamente contemplate dalla legge finanziaria per il 2001, come funzioni alle quali continua ad applicarsi un regime pub- La contribuente precisa che nell'attuale assetto del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe netta la distinzione tra il servizio di trasporto fer- roviario (in regime di concorrenza) e l'attività di costruzione e gestione della rete ferroviaria nazionale (in regime di concessione statale). Tre- nitalia S.p.A. eserciterebbe in regime di concorrenza il trasporto ferro- viario di persone e merci; [OSCURATO:SOCIETA]. eserciterebbe in via esclusiva (trattandosi di monopolio naturale) l'attività di 'gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale' in conformità alle normative comunitarie e nazionali. Con la conseguenza che la disciplina di favore non porrebbe alcun problema di distorsione della concorrenza in quanto la costruzione e la gestione della rete ferroviaria nazionale è un settore privato nel quale, per precisa scelta normativa, può operare il solo concessionario, ossia [OSCURATO:SOCIETA]..R.G.N. 3485-18 5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiunta- mente per connessione logica. 5.1.Le critiche non possono trovare accoglimento. Va premesso che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accerta- menti in fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 21257 del 2014). La società contribuente articola i suindicati motivi di censura, rilevan- do l'estensione del giudicato esterno in questo giudizio rappresentato da tre sentenze della CTP di Roma, con cui si è affermato che la natu- ra giuridica di può essere assimilata allo Stato, con conseguente spettanza delle medesime agevolazioni. La questione viene riproposta anche con memoria depositata in data 2.7.2021 con cui la contribuente eccepisce il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 587 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] rileva che trattandosi di una questione di diritto, già risolta in modo difforme da questa Corte, per le ragioni che verranno si se- guito illustrate con riferimento al terzo motivo di ricorso (a cui si fa rinvio), l'eccepito giudicato esterno non può trovare accoglimento nel presente giudizio. Il giudicato su questioni di diritto, come quella presa in esame dal giu- dice del merito nelle sentenze del 2015, può valere solo nel caso in cui si discorra di accertamento di fatto, atteso che solo l'accertamento di R.G.N. 3485-18 fatto fa stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo di imposta diverso (Cass. n. 9710 del 2018). Questa Corte, con sentenza n. 4822 del 2015 ha chiarito che il giudica- to si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull'applicazione e in- terpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie ac- certata dal giudice, ma non si forma sull'affermazione di un principio di diritto astratto. Al contrario, è coperta da giudicato la medesima situazione di fatto ac- certata dal giudice del merito. L'efficacia del giudicato esterno non può investire la questione di dirit- to laddove la stessa si concretizzi nell'affermazione di un principio giu- ridico astratto, e questo principio poi sia stato disatteso dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diversa- mente opinando una interpretazione errata di una questione di diritto avrebbe efficacia di giudicato per diverse annualità d'imposta, senza che il secondo giudice possa in concreto, magari sul medesimo accer- tamento di fatto coperto da giudicato, esprimere correttamente il prin- cipio di diritto astratto come illustrato dalla Corte di legittimità. L'indirizzo è stato precisato e ribadito da questa Corte con le sentenze n. 26313 del 2009, n. 25142 del 2009 e n. 857 del 2010, con cui si è af- fermato che il vincolo del giudicato esterno non opera nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non potendo precludersi al secondo giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono state offerte dalle parti, che in pe- riodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti, tanto più quando la sentenza definitiva sia errata ed in assoluto contrasto R.G.N. 3485-18 con la giurisprudenza di legittimità. In particolare con sentenza n. 23723 del 2013, questa Corte ha chiarito che: "Ouando due giudki tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo nego.ziale„ ed uno di essi sia stato definito con sentelka passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla sollkione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statukione contenuta nel dispositi- vo della sentelka, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudkio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relnione alla 'in- telpretaione giuridica' della norma tributaria, ove intesa come mera argomenta- ione dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso eserckio della funzione giurisdkionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assol- vendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la ncessità del collegamento, tenderkialmente durevole, ad una situckione di fatto". Sicché si esclude il vincolo dei giudicato esterno, nei casi in cui le sentenze definitive siano riferite alla interpretazione giuridica della norma tributaria, soprattutto laddove tale interpretazione sia contraria, come nella specie, alla consolidata giurisprudenza di legittimità. 6. Sulla natura giuridica di si è espresso questo giudice di legitti- mità, proprio con riferimento all'esenzione all'imposta ipo-catastale e di bollo, affermando che il termine "Stato" utilizzato dalle disposizio- ni che ne prevedono l'esenzione deve intendersi riferito allo "Stato- persona", nozione entro cui va esclusa la società a partecipazione pub- blica ("[OSCURATO:SOCIETA].") — gestrice dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, R.G.N. 3485-18 facente parte del Gruppo "[OSCURATO:SOCIETA]." (società con so- cio unico partecipata dal NIEF che, in quanto 'holding' non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato) — assumendo all'uopo rilievo l'autonoma soggettività dell'ente, in termini di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sicché essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la partecipazione ad essa di un soggetto pubblico (Cass. n. 17034 del 2020; Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017). Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di ricorso, e con- seguentemente l'esclusione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta a favore della società contribuente, come correttamente rilevato dal giudice del merito. 7. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno intera- mente compensate tra le parti, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri- corrente dell'ulteriore importo a tito