CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/07/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca del telefono cellulare, e la restituzione di quest'ultimo all'avente diritto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Como applicava a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato a lui ascritto di illecita detenzione di cocaina, rinvenuta, nell'auto da lui guidata al momento del controllo, all'interno di un borsello. Il G.i.p. disponeva inoltre, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., la confisca e la distruzione del telefono cellulare in possesso del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di cosa servita per commettere il reato. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato commesso e il bene confiscato. Si censura la decisione del G.i.p. che aveva motivato la confisca facendo esclusivamente leva sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di fornire agli operanti il codice di sblocco, e deducendo "quale prova logica" che l'apparecchio fosse stato strumentale alla perpetrazione del reato. Al riguardo, la difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede un'adeguata motivazione circa la sussistenza del nesso di strumentalità, e che proprio in una fattispecie analoga aveva segnalato la necessità di dimostrare che il telefono fosse stato impiegato nella commissione del reato in tema di stupefacenti, e che vi fosse un concreto pericolo che l'apparecchio venisse nuovamente utilizzato per finalità analoghe. Sotto altro profilo, si evidenzia che il rifiuto di indicare il codice di sblocco costituiva l'esercizio di un diritto dell'indagato, ed era comunque circostanza del tutto inidonea a fornire la prova che qui interessa, tanto più che il ricorrente era stato chiamato a rispondere della sola detenzione della sostanza stupefacente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza della sentenza limitatamente alla statuizione di confisca, condividendo le censure formulate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo un insegnamento giurisprudenziale del tutto consolidato, «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 - 01). Il G.i.p. ha fatto buon governo di tali principi con riferimento all'autovettura sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] (disponendone la restituzione in difetto di prova di "un asservimento del bene al reato"), ma non per il telefono cellulare: la motivazione della confisca risulta infatti marcatamente congetturale e apodittica (essendo stato richiamato, in termini autoreferenziali, "il suo utilizzo funzionale ai traffici delittuosi":cfr. pag. 2 della sentenza), ed appare per di più fondata esclusivamente sul rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare il codice di sblocco del cellulare (ovvero su un comportamento pienamente riconducibile all'esercizio del diritto di difesa). La sentenza di patteggiamento deve essere quindi annullata, limitatamente alla confisca del cellulare, con rinvio al Tribunale di Como (in diversa persona fisica) per una nuova valutazione sul punto, nella quale il giudice di rinvio si uniformerà ai principi giurisprudenziali inizialmente richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como, in diversa persona fisica. Così deciso il 2( icembr