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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01627/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del Gip Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] , sottoposto a misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari di dichiarare la incompetenza territoriale «ex artt. 22 e ss.

Cod. proc. pen.» in ragione delle valutazioni del Tribunale del riesame di Genova che il 3 maggio 2021, decidendo sulla richiesta di riesame di un coindagato, aveva ritenuto la incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Genova in favore di quella di Bari; - il giudice ha dichiarato non luogo a provvedere su tale richiesta ritenendo la propria potestà di decidere sulla questione di competenza in ordine alla misura cautelare esaurita con la sua emissione; - il difensore ricorre contro tale decisione ritenendola abnorme; - il PG ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; osserva: l'art. 22 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen. prevede che le decisioni in materia di incompetenza adottate dal gip in fase di indagini siano adottate con ordinanza, con effetto limitato al singolo provvedimento, non essendo prevista alcuna forma di impugnazione (Sez.

U, Sentenza n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, rv. 260242 - 01).

Nel caso di specie, non ricorre alcuna circostanza che renda il provvedimento abnorme, avendo il giudice esercitato il proprio potere e non essendosi verificato alcun effetto "bloccante" del procedimento.

Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, osì dei so il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore il [OSCURATO:PERSONA] \ f\V ji DEPOSITATO iN CC --------i7-7-77-' ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del Gip Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] , sottoposto a misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari di dichiarare la incompetenza territoriale «ex artt. 22 e ss. Cod. proc. pen.» in ragione delle valutazioni del Tribunale del riesame di Genova che il 3 maggio 2021, decidendo sulla richiesta di riesame di un coindagato, aveva ritenuto la incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Genova in favore di quella di Bari; - il giudice ha dichiarato non luogo a provvedere su tale richiesta ritenendo la propria potestà di decidere sulla questione di competenza in ordine alla misura cautelare esaurita con la sua emissione; - il difensore ricorre contro tale decisione ritenendola abnorme; - il PG ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; osserva: l'art. 22 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen. prevede che le decisioni in materia di incompetenza adottate dal gip in fase di indagini siano adottate con ordinanza, con effetto limitato al singolo provvedimento, non essendo prevista alcuna forma di impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, rv. 260242 - 01). Nel caso di specie, non ricorre alcuna circostanza che renda il provvedimento abnorme, avendo il giudice esercitato il proprio potere e non essendosi verificato alcun effetto "bloccante" del procedimento. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, osì dei so il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore il [OSCURATO:PERSONA] \ f\V ji DEPOSITATO iN CC --------i7-7-77-' ,
Sentenza Cassazione n. 01627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris