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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04510/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla questione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata (nella quale la Corte d'appello ha esposto le ragioni in base alle quali ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato accoglimento del motivo di appello riguardate la tardività della querela e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 8-11 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla questione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata (nella quale la Corte d'appello ha esposto le ragioni in base alle quali ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato accoglimento del motivo di appello riguardate la tardività della querela e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 8-11 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Decreto Cassazione n. 04510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris