CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2018
Cassazione n. 33235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 646/2018 depositata il 20/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 199/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2007 emesso dal Comune di Arezzo; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. in data 17/10/2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accordo transattivo, allegato all’istanza, che ha definito la controversia; 1.2. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. nn. 27598/2013, 909/2006); 1.3. l'esito della lite giustifica ampiamente la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese di litetra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di