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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33156/2026

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SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/10/2025 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte dikppello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, in data 02/05/2024, "We_m_fer22, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, di. n. 463 del 1983 (conv. dalla

I. n. 638 del 1983), a lui ascritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si censura lamotivazione per non essersi soffermata sulla questione, valutando l'eventuale maturare della causa estintiva nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del periodo di sospensione previsto dalla c.d.

"legge Orlando", e comunque ignorando il periodo complessivo di sospensione risultava incompatibile con il principio di ragionevolezza (formulando quindi, in via subordinata, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta effettività della corresponsione delle retribuzioni e all'omesso versamento delle ritenute.

Sì contesta la ritenuta idoneità del compendio costituito dalle dichiarazioni del funzionario INPS, a sua volta basatosi sulle sole denunce telematiche UNIEMENS presentate dal datore di lavoro (ma non allegate agli atti, essendo stati prodotti solo prospetti riepilogativi), e quindi in violazione del principio della insufficienza della denuncia contributiva per la dimostrazione dell'effettivo pagamento degli stipendi.

Si censura inoltre la generica svalutazione dei contributi offerti dai testi indicati dalla difesa e dal consulente, che aveva illustrato la situazione di strutturale illiquidità in cui la società del ricorrente si era trovata all'epoca dei mancati versamenti.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.

Si censura la sentenza, da un lato, per non aver adeguatamente valutato la effettiva incidenza delle omissioni, il contesto di grave crisi aziendale, la sussistenza di "eventuali pagamenti", e per avere ritenuto la condotta "abituale", e quindi ostativa, nonostante la limitatezza dell'arco temporale interessato/ e l'attivarsi dell'[OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al reato.

D'altro lato, si censura il diniego delle attenuanti generiche per la genericità dei riferimenti all'importo e al periodo di interesse, senza alcuna considerazione per lo stato di difficoltà finanziaria e gli "eventuali versamenti, ancorchè tardivi e parziali".

Nella medesima prospettiva, sì lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, irrogato senza tener conto degli elementi indicati.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sui punti oggetto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della concedibilità delle attenuanti generiche.

22. Il primo motivo, concernente la omessa declaratoria dell'estinzione del reato nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio della sospensione della prescrizione previsto dalla c.d. legge Orlando (in relazione alla quale, in subordine, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale), è manifestamente infondato.

Deve invero osservarsi che la sentenza del Tribunale di Benevento è stata pronunciata il 02/05/2024, e quindi circa un anno prima dello spirare del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi (essendo l'omissione contributiva consumatasi nel novembre 2017).

Detto termine è ulteriormente decorso durante i novanta giorni indicati dal Tribunale per il deposito della motivazione (ovvero fino al 02/08/2024); il residuo termine è stato peraltro sospeso fino al 13/10/2025, data della pronuncia della sentenza d'appello.

In buona sostanza, il termine "teorico" del maggio 2025 è stato sospeso per un anno, due mesi e undici giorni, e dunque risulta non ancora decorso alla data della odierna decisione, senza necessità di prendere in considerazione gli effetti sospensivi conseguenti alla sentenza di secondo grado.

Quanto alla richiesta subordinata, è sufficiente richiamare la sentenza n. 38 della Corte costituzionale, che ha ritenuto infondata una questione analoga a quella prospettata dalla difesa ricorrente.

3. Il secondo ordine di censure è manifestamente infondato, ed in parte privo delle necessarie connotazioni di specificità.

Per ciò che riguarda l'elemento oggettivo, la difesa reitera doglianze volte a porre in discussione l'esaustività degli elementi acquisiti, dal momento che il funzionario INPS si era basato non già sui modelli UNIEMENS (ritenuti comunque insufficienti), ma su meri prospetti riepilogativi dei modelli medesimi.

L'assunto non ha pregio, dovendo darsi seguito all'insegnamento di questa *u prema Corte secondo cui «in tema dì omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 29533 del 10/04/2025, Budroni).

In tale quadro ermeneutico, ritiene il Collegio che il ricorso sia generico nella parte in cui ritiene insufficiente il compendio probatorio acquisito nei termini indicati: proprio la provenienza dei dati dal datore di lavoro avrebbe imposto un onere di contestazione specifico, volto a individuare quali dati sarebbero stati 3erroneamente indicati dal teste (o dai prospetti), e sotto quali profili sì dovrebbe ritenere che il teste abbia fatto riferimento a prospetti inattendibili.

Allo stesso modo, la dedotta mancanza di una adeguata valutazione delle deposizioni dei lavoratori, escussi come testi, risulta priva della necessaria specificità, avendo la Corte dppello ribadito in sintesi (pag. 3) che i predetti avevano ricevuto le retribuzioni, in linea con quanto affermato dal primo giudice secondo cui i testi avevano riferito di essere stati pagati, pur dopo una iniziale generica negazione della circostanza (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado).

Quanto poi alla residua censura, deve osservarsi che i rilievi difensivi, imperniati sulla mancata considerazione del contributo del consulente, non paiono adeguatamente confrontarsi con l'indirizzo interpretativo di questa .Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice» (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683 -

01. Nello stesso senso, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 7, ord. n. 30798 del 30/05/2026, Lanzotti).

4. Le censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondate.

Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità» (Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273686 - 01).

In tale cornice ermeneutica, la valutazione negativa espressa dalla Corte territoriale, che ha escluso la possibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa correlata al mancato versamento di quasi 44.000 Euro nell'arco di pochi mesi, appare del tutto immune da censure di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede.

5. Sono invece fondate, come già inizialmente evidenziato, le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Ritiene invero il Collegio che la motivazione della Corte territoriale, che ha seccamente escluso la sussistenza di elementi favorevolmente valutabili, non sembra aver tenuto adeguato conto della crisi di liquidità dedotta e confortata dal contributo del consulente di parte: si tratta, come già ricordato, di un elemento 4privo di valenza pienamente liberatoria (cfr. supra, § 3), ma che può essere preso in considerazione ai fini che qui rilevano, anche tenuto conto del limitato arco temporale interessato dalle omissioni contributive (si prescinde qui dall'ulteriore elemento, costituito dalreventuale parziale adempimento successivo" degli obblighi, proprio per l'incerta locuzione utilizzata dal ricorrente: essendo peraltro ovvio che, se adeguatamente comprovato, anche un successivo parziale adempimento potrebbe rilevare ai fini che qui interessano).

6. Le c‘g onsiderazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza kzANIA 1A A tz A-A 49, 1a14,- ../1/4, e‹. vi 4.6_ u-,441-1-lie v,".flk-d: Di4 ,i-I'Lo zì-tv¦ h-, lpugnata) imitatamente alla questione della applicabilità, all'[OSCURATO:PERSONA], delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di tkppello di Napoli.

Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/10/2025 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte dikppello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, in data 02/05/2024, "We_m_fer22, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, di. n. 463 del 1983 (conv. dalla I. n. 638 del 1983), a lui ascritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si censura lamotivazione per non essersi soffermata sulla questione, valutando l'eventuale maturare della causa estintiva nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del periodo di sospensione previsto dalla c.d. "legge Orlando", e comunque ignorando il periodo complessivo di sospensione risultava incompatibile con il principio di ragionevolezza (formulando quindi, in via subordinata, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta effettività della corresponsione delle retribuzioni e all'omesso versamento delle ritenute. Sì contesta la ritenuta idoneità del compendio costituito dalle dichiarazioni del funzionario INPS, a sua volta basatosi sulle sole denunce telematiche UNIEMENS presentate dal datore di lavoro (ma non allegate agli atti, essendo stati prodotti solo prospetti riepilogativi), e quindi in violazione del principio della insufficienza della denuncia contributiva per la dimostrazione dell'effettivo pagamento degli stipendi. Si censura inoltre la generica svalutazione dei contributi offerti dai testi indicati dalla difesa e dal consulente, che aveva illustrato la situazione di strutturale illiquidità in cui la società del ricorrente si era trovata all'epoca dei mancati versamenti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza, da un lato, per non aver adeguatamente valutato la effettiva incidenza delle omissioni, il contesto di grave crisi aziendale, la sussistenza di "eventuali pagamenti", e per avere ritenuto la condotta "abituale", e quindi ostativa, nonostante la limitatezza dell'arco temporale interessato/ e l'attivarsi dell'[OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al reato. D'altro lato, si censura il diniego delle attenuanti generiche per la genericità dei riferimenti all'importo e al periodo di interesse, senza alcuna considerazione per lo stato di difficoltà finanziaria e gli "eventuali versamenti, ancorchè tardivi e parziali". Nella medesima prospettiva, sì lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, irrogato senza tener conto degli elementi indicati. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sui punti oggetto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della concedibilità delle attenuanti generiche. 22. Il primo motivo, concernente la omessa declaratoria dell'estinzione del reato nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio della sospensione della prescrizione previsto dalla c.d. legge Orlando (in relazione alla quale, in subordine, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale), è manifestamente infondato. Deve invero osservarsi che la sentenza del Tribunale di Benevento è stata pronunciata il 02/05/2024, e quindi circa un anno prima dello spirare del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi (essendo l'omissione contributiva consumatasi nel novembre 2017). Detto termine è ulteriormente decorso durante i novanta giorni indicati dal Tribunale per il deposito della motivazione (ovvero fino al 02/08/2024); il residuo termine è stato peraltro sospeso fino al 13/10/2025, data della pronuncia della sentenza d'appello. In buona sostanza, il termine "teorico" del maggio 2025 è stato sospeso per un anno, due mesi e undici giorni, e dunque risulta non ancora decorso alla data della odierna decisione, senza necessità di prendere in considerazione gli effetti sospensivi conseguenti alla sentenza di secondo grado. Quanto alla richiesta subordinata, è sufficiente richiamare la sentenza n. 38 della Corte costituzionale, che ha ritenuto infondata una questione analoga a quella prospettata dalla difesa ricorrente. 3. Il secondo ordine di censure è manifestamente infondato, ed in parte privo delle necessarie connotazioni di specificità. Per ciò che riguarda l'elemento oggettivo, la difesa reitera doglianze volte a porre in discussione l'esaustività degli elementi acquisiti, dal momento che il funzionario INPS si era basato non già sui modelli UNIEMENS (ritenuti comunque insufficienti), ma su meri prospetti riepilogativi dei modelli medesimi. L'assunto non ha pregio, dovendo darsi seguito all'insegnamento di questa *u prema Corte secondo cui «in tema dì omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 29533 del 10/04/2025, Budroni). In tale quadro ermeneutico, ritiene il Collegio che il ricorso sia generico nella parte in cui ritiene insufficiente il compendio probatorio acquisito nei termini indicati: proprio la provenienza dei dati dal datore di lavoro avrebbe imposto un onere di contestazione specifico, volto a individuare quali dati sarebbero stati 3erroneamente indicati dal teste (o dai prospetti), e sotto quali profili sì dovrebbe ritenere che il teste abbia fatto riferimento a prospetti inattendibili. Allo stesso modo, la dedotta mancanza di una adeguata valutazione delle deposizioni dei lavoratori, escussi come testi, risulta priva della necessaria specificità, avendo la Corte dppello ribadito in sintesi (pag. 3) che i predetti avevano ricevuto le retribuzioni, in linea con quanto affermato dal primo giudice secondo cui i testi avevano riferito di essere stati pagati, pur dopo una iniziale generica negazione della circostanza (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Quanto poi alla residua censura, deve osservarsi che i rilievi difensivi, imperniati sulla mancata considerazione del contributo del consulente, non paiono adeguatamente confrontarsi con l'indirizzo interpretativo di questa .Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice» (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683 - 01. Nello stesso senso, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 7, ord. n. 30798 del 30/05/2026, Lanzotti). 4. Le censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondate. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità» (Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273686 - 01). In tale cornice ermeneutica, la valutazione negativa espressa dalla Corte territoriale, che ha escluso la possibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa correlata al mancato versamento di quasi 44.000 Euro nell'arco di pochi mesi, appare del tutto immune da censure di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. 5. Sono invece fondate, come già inizialmente evidenziato, le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ritiene invero il Collegio che la motivazione della Corte territoriale, che ha seccamente escluso la sussistenza di elementi favorevolmente valutabili, non sembra aver tenuto adeguato conto della crisi di liquidità dedotta e confortata dal contributo del consulente di parte: si tratta, come già ricordato, di un elemento 4privo di valenza pienamente liberatoria (cfr. supra, § 3), ma che può essere preso in considerazione ai fini che qui rilevano, anche tenuto conto del limitato arco temporale interessato dalle omissioni contributive (si prescinde qui dall'ulteriore elemento, costituito dalreventuale parziale adempimento successivo" degli obblighi, proprio per l'incerta locuzione utilizzata dal ricorrente: essendo peraltro ovvio che, se adeguatamente comprovato, anche un successivo parziale adempimento potrebbe rilevare ai fini che qui interessano). 6. Le c‘g onsiderazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza kzANIA 1A A tz A-A 49, 1a14,- ../1/4, e‹. vi 4.6_ u-,441-1-lie v,".flk-d: Di4 ,i-I'Lo zì-tv¦ h-, lpugnata) imitatamente alla questione della applicabilità, all'[OSCURATO:PERSONA], delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di tkppello di Napoli. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla P.Q.M
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