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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 17478/2025

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[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] REVOCATORIA ex art. 2901 c.c. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 7050/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere sul ricorso iscritto al n.7050/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amoroso, domicilio digitale come per legge -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], el ettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Palermo n. 2126 /20 2 2 , pubblicata in data28 dicembre 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premettendo che con sentenza n. 852/99 del Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a corrispondere, in suo favore, la somma di euro 723.039,66, per il recupero della quale era stata pure avviata procedura esecutiva, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’atto del 21 febbraio 2006, derivante da accordi transattivi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù dei quali, su richiesta del primo, ex art. 1411 cod. civ., gli immobili che ne costituivano l’oggetto non erano stati da lui acquistati, ma erano stati trasferiti, mediante due distinte compravendite, alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui unici soci erano i figli dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Con atto di intervento si costituiva [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere a sua volta creditore, per prestazioni professionali , di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 6.223,00, come riconosciuto dal Tribunale di Agrigento con provvedimento emesso il 3 aprile 2008.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1022/2015, accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con separati controricorsi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. All’esito del deposito di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha depositato istanza di decisione.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato atto di rinunciae la Curatela del Fallimento e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatoatti di adesione alla rinuncia .

Ragioni della decisione La rinuncia depositata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i successivi att i di adesione depositat i dall e parti controricorrent i esimonodallo scrutinio dei motivi di ricorso.

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., essendo intervenut i atti di accettazione della rinuncia al ricorso.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiarail giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] REVOCATORIA ex art. 2901 c.c. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 7050/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere sul ricorso iscritto al n.7050/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amoroso, domicilio digitale come per legge -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], el ettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Palermo n. 2126 /20 2 2 , pubblicata in data28 dicembre 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premettendo che con sentenza n. 852/99 del Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a corrispondere, in suo favore, la somma di euro 723.039,66, per il recupero della quale era stata pure avviata procedura esecutiva, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’atto del 21 febbraio 2006, derivante da accordi transattivi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù dei quali, su richiesta del primo, ex art. 1411 cod. civ., gli immobili che ne costituivano l’oggetto non erano stati da lui acquistati, ma erano stati trasferiti, mediante due distinte compravendite, alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui unici soci erano i figli dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Con atto di intervento si costituiva [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere a sua volta creditore, per prestazioni professionali , di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 6.223,00, come riconosciuto dal Tribunale di Agrigento con provvedimento emesso il 3 aprile 2008. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1022/2015, accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Per la cassazione della suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con separati controricorsi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. All’esito del deposito di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha depositato istanza di decisione. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato atto di rinunciae la Curatela del Fallimento e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatoatti di adesione alla rinuncia . Ragioni della decisione La rinuncia depositata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i successivi att i di adesione depositat i dall e parti controricorrent i esimonodallo scrutinio dei motivi di ricorso. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., essendo intervenut i atti di accettazione della rinuncia al ricorso. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiarail giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Così decis
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