Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25402/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30425-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, n.472/2020, depositatoin data 11/05/2021; Ric. 2021 n. 30425 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente; rilevato che: -con decreto n. 472/2020, la Corte d’appello di Perugia, adita in riassunzioneperché dichiarata competente da questa Suprema Corte con ordinanza 3709/2020, haaccolto la domanda di equa riparazione della ricorrente, riconoscendolea titolo di indennizzo l’importo di Euro 2.000,00; -con lo stesso decreto la Corte territoriale ha liquidato le spese in applicazione nondella tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d’appello, ma della tabella n. 8, relativainvece ai procedimenti monitori; -avverso questo decret o [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentaleper un unico motivo; considerato che: - con l’unico motivo, la ricorrente ha censurato il decreto per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.2233 cod. civ. e dei parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 37/2018», per avere la Corte d’appello, liquidando per l’intero in Euro 450,00 i compensi del giudizio di merito, inteso applicare i parametri previsti nella tabella 8 del d.m. 55/2014, invece di quelli previstidalla tabella 12 del d.m. 55/2014, come affermato dagiurisprudenza consolidata; - il motivo è fondato, at teso che, p er orientamento altrettanto consolidato al quale si intende dare continuità (Cass. Sez. 6 - 2, n. 15493 del 21/07/2020), il giudizio di cui alla legge n. 89/2001 configura un procedimento contenzioso, in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, che si Ric. 2021 n. 30425 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato; la liquidazione deve essere, pertanto, effettuata sulla base della tabella n. 12 dello stesso d.m. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello; - con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero ha denunciato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.3 e 5 ter della legge 89/2001 e dell’art. 44 cod. proc. civ., per essere stato il decreto pronunciato in sede di opposizione ex art. 5 ter, a contraddittorio pieno, in difetto del preventivo esperimento della fase monitoria dinnanzi al giudice monocratico; -il motivo è infondato, perché , secondo quanto già statuito da questa Corte, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall'art. 3 della legge n. 89 del 2001, ed introdotto, ex art. 5, il giudizio di opposizione, è quest'ultimo la sede processuale in cui viene delibata la domanda di equo indennizzo formulata dalla parte istante; conseguentemente, ove il giudice dell'opposizione declini la propria competenza a conoscere di detta domanda, o confermi la declinatoria eventualmente già pronunciata all'esito della fase monocratica, è onere della parte istante riassumere il giudizio, nelle forme di rito, dinanzi al giudice indicato come competente, in sede collegiale, e dunque senza necessità di ripetere la fase monocratica, ormai esaurita, né di formulare istanza per l'emissione di un nuovo decreto monocratico (Sez. 2- , Ordinanza n. 29765 del 12/10/2022 ); - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato quanto alla statuizione delle spese e non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione Ric. 2021 n. 30425 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte può decidere nel merito e, in applicazione della tabella 12, provvedere alla liquidazione delle spese della fase di merito, come in dispositivo, in favore dell’attuale ricorrente e a carico del Ministero della Giustizia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; -secondo il principio di soccombenza, devono pure essere poste a carico del Ministero le spese del ricorrente di questo giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - nulla è dovuto a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, liquidandole, per il giudiziodi merito, in Euro 1.198,50, oltre IVA e accessori di legge; condanna il Ministero, in favore della ricorrente, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1034,75, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione per tutti gradi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30425-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, n.472/2020, depositatoin data 11/05/2021; Ric. 2021 n. 30425 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente; rilevato che: -con decreto n. 472/2020, la Corte d’appello di Perugia, adita in riassunzioneperché dichiarata competente da questa Suprema Corte con ordinanza 3709/2020, haaccolto la domanda di equa riparazione della ricorrente, riconoscendolea titolo di indennizzo l’importo di Euro 2.000,00; -con lo stesso decreto la Corte territoriale ha liquidato le spese in applicazione nondella tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d’appello, ma della tabella n. 8, relativainvece ai procedimenti monitori; -avverso questo decret o [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentaleper un unico motivo; considerato che: - con l’unico motivo, la ricorrente ha censurato il decreto per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.2233 cod. civ. e dei parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 37/2018», per avere la Corte d’appello, liquidando per l’intero in Euro 450,00 i compensi del giudizio di merito, inteso applicare i parametri previsti nella tabella 8 del d.m. 55/2014, invece di quelli previstidalla tabella 12 del d.m. 55/2014, come affermato dagiurisprudenza consolidata; - il motivo è fondato, at teso che, p er orientamento altrettanto consolidato al quale si intende dare continuità (Cass. Sez. 6 - 2, n. 15493 del 21/07/2020), il giudizio di cui alla legge n. 89/2001 configura un procedimento contenzioso, in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, che si Ric. 2021 n. 30425 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato; la liquidazione deve essere, pertanto, effettuata sulla base della tabella n. 12 dello stesso d.m. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello; - con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero ha denunciato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.3 e 5 ter della legge 89/2001 e dell’art. 44 cod. proc. civ., per essere stato il decreto pronunciato in sede di opposizione ex art. 5 ter, a contraddittorio pieno, in difetto del preventivo esperimento della fase monitoria dinnanzi al giudice monocratico; -il motivo è infondato, perché , secondo quanto già statuito da questa Corte, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall'art. 3 della legge n. 89 del 2001, ed introdotto, ex art. 5, il giudizio di opposizione, è quest'ultimo la sede processuale in cui viene delibata la domanda di equo indennizzo formulata dalla parte istante; conseguentemente, ove il giudice dell'opposizione declini la propria competenza a conoscere di detta domanda, o confermi la declinatoria eventualmente già pronunciata all'esito della fase monocratica, è onere della parte istante riassumere il giudizio, nelle forme di rito, dinanzi al giudice indicato come competente, in sede collegiale, e dunque senza necessità di ripetere la fase monocratica, ormai esaurita, né di formulare istanza per l'emissione di un nuovo decreto monocratico (Sez. 2- , Ordinanza n. 29765 del 12/10/2022 ); - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato quanto alla statuizione delle spese e non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione Ric. 2021 n. 30425 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte può decidere nel merito e, in applicazione della tabella 12, provvedere alla liquidazione delle spese della fase di merito, come in dispositivo, in favore dell’attuale ricorrente e a carico del Ministero della Giustizia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; -secondo il principio di soccombenza, devono pure essere poste a carico del Ministero le spese del ricorrente di questo giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - nulla è dovuto a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, liquidandole, per il giudiziodi merito, in Euro 1.198,50, oltre IVA e accessori di legge; condanna il Ministero, in favore della ricorrente, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1034,75, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione per tutti gradi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 25402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris