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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 15499/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 3 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Forlì il 22 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990; fatto accertato in Cesena il 4 agosto 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la disponibilità in capo all'imputato di quattro involucri di cocaina già pronti per le cessioni, peraltro con un principio attivo particolarmente elevato, pari all'82,2%.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 3 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Forlì il 22 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990; fatto accertato in Cesena il 4 agosto 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la disponibilità in capo all'imputato di quattro involucri di cocaina già pronti per le cessioni, peraltro con un principio attivo particolarmente elevato, pari all'82,2%. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M
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