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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989CC0104_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale Il contesto normativo e i fatti di causa I regolamenti contestati 1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078 (1), che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la conversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, ha creato un sistema di premi per la non commercializzazione, per un periodo di cinque anni, di prodotti lattiero-caseari (artt. 1 e 2). 2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha istituito un prelievo supplementare sui quantitativi di latte forniti in eccedenza rispetto ad un determinato quantitativo di riferimento (v. l'art. 1, che inserisce una nuova disposizione, l'art. 5 quater, nel regolamento di base del 1968) (2).

Tale quantitativo è determinato sulla base delle disposizioni del coevo regolamento (CEE) del Consiglio n. 857 (3), che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui al citato art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il quantitativo di riferimento è di massima equivalente al latte consegnato o acquistato durante l'anno civile 1981, aumentato dall'1% (art. 2, n. 1). [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia prevedere che sul loro territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato durante l'anno civile 1982 o l'anno civile 1983, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo globale, garantito ad ogni singolo Stato membro, che si trova espressamente indicato al n. 3 dello stesso art. 5 quater (art. 2, n. 2).

Le modalità di applicazione di detto prelievo supplementare sono, infine, fissate dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1984, n. 1371 (4). 3 Nelle sentenze del 28 aprile 1988, [OSCURATO:PERSONA] (5) e von Deetzen (6), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84, per violazione del principio del legittimo affidamento, «in quanto non contempla l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un obbligo assunto sulla base del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno effettuato cessioni di latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato interessato» (7). 4 A seguito di queste sentenze il Consiglio, il 20 marzo 1989, adottava il regolamento (CEE) n. 764/89, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8).

Detto regolamento introduceva nel regolamento n. 857/84 un nuovo art. 3 bis, secondo il quale i produttori che, per assolvere un impegno contratto in virtù del regolamento n. 1078/77, non hanno fornito latte durante l'anno di riferimento, ottengono, a certe condizioni e a partire dal 29 marzo 1989, un quantitativo di riferimento specifico (art. 3 bis, n. 1) «pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione» (art. 3 bis, n. 2). 5 Nella sentenza 11 dicembre 1990, Spagl, la Corte dichiarava altresì invalido l'art. 3 bis, nn. 1 e 2, del regolamento n. 857/84, in quanto, da un lato, il n. 1 «esclude dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico [...] i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in adempimento di un impegno assunto a norma del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, scade prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983»; e, dall'altro, il n. 2 «limita il quantitativo di riferimento specifico previsto dallo stesso articolo al 60% del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore durante il periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda [del] premio di non commercializzazione o di riconversione» istituito dal citato regolamento n. 1078/77 (9).

I fatti 6 I ricorrenti nella causa C-104/89, signori J.M. [OSCURATO:PERSONA], W.H. [OSCURATO:PERSONA], J.M.M. [OSCURATO:PERSONA] e Tj. [OSCURATO:PERSONA], avendo assunto un impegno di non commercializzazione in base al regolamento n. 1078/77, non avevano prodotto latte né prodotti lattiero-caseari durante un periodo di cinque anni, che comprendeva l'anno civile 1983, anno assunto dai [OSCURATO:PERSONA] come periodo di riferimento per l'applicazione del regime di prelievo supplementare di cui ai regolamenti n. 856/84 e n. 857/84, e quindi non potevano beneficiare del sistema delle quote istituito nel 1984.

I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] avevano ripreso la produzione di latte dopo le citate sentenze della Corte del 28 aprile 1988, che avevano dichiarato invalido il regolamento n. 857/84.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] invece aveva rinviato la ripresa della produzione attendendo l'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico a norma del regolamento n. 764/89. 7 Il ricorrente nella causa C-37/90, signor O. [OSCURATO:PERSONA], è un agricoltore tedesco, il quale aveva assunto l'impegno di non commercializzare per il periodo tra il 1979 e il 1984.

Il 20 novembre 1984 e il 16 dicembre 1985, egli chiedeva l'assegnazione di un quantitativo di riferimento in base ai regolamenti n. 856/84 e n. 857/84.

Dette richieste venivano disattese in applicazione delle disposizioni più sopra richiamate.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica n. 764/89, il signor [OSCURATO:PERSONA] otteneva però un quantitativo di riferimento specifico provvisorio e, a seguito di ciò, il 29 agosto 1989, riprendeva le consegne di latte. 8 Con i loro ricorsi, ex art. 178 del Trattato, depositati in data 31 marzo 1989, nella causa C-104/89, e 7 febbraio 1990, nella causa C-37/90, tutti i ricorrenti chiedevano alla Corte di accertare la responsabilità delle Comunità per le perdite economiche subite a seguito dell'applicazione dei citati regolamenti dichiarati invalidi e chiedevano altresì di condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in loro favore. 9 Le due cause erano riunite con ordinanza del 9 luglio 1991.

La sentenza del 19 maggio 1992 e la procedura successiva 10 Nella sentenza interlocutoria sui due ricorsi, pronunciata il 19 maggio 1992 (in prosieguo: la «sentenza del 1992») (10), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati ai ricorrenti e condannava il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i medesimi. 11 Nel dispositivo della sentenza si legge infatti che: «1) I convenuti devono risarcire il danno subito dai ricorrenti per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come integrato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1984, n. 1371, nei limiti in cui detti regolamenti non hanno contemplato l'assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato. 2) Gli importi dei risarcimenti dovuti vanno maggiorati di interessi al tasso annuo dell'8% nella causa C-104/89 e del 7% nella causa C-37/90, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza. 3) Per il resto, i ricorsi sono respinti. 4) Le parti comunicheranno alla Corte, entro un termine di dodici mesi dalla data della pronuncia della sentenza, l'entità degli importi concordati per il pagamento. 5) In caso di mancato accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le rispettive richieste pecuniarie. 6) Le spese sono riservate». 12 Ai fini del calcolo dell'importo del risarcimento dei danni, la Corte afferma, al punto 26 della sentenza, che il pregiudizio economico è pari alla differenza tra gli introiti che i ricorrenti avrebbero ricavato, in una situazione normale, dalle consegne di latte che avrebbero effettuato, «durante il periodo compreso tra il 1_ aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89», se avessero ottenuto un quantitativo di riferimento e gli introiti effettivamente realizzati non solo per le consegne di latte effettuate nello stesso periodo ma anche in conseguenza di eventuali attività sostitutive. 13 Secondo la Corte, si deve ritenere che i quantitativi di riferimento sono i quantitativi di latte forniti «durante un periodo rappresentativo precedente al [...] periodo di non commercializzazione [dei ricorrenti], come ad esempio il quantitativo preso come base per il calcolo del premio di non commercializzazione» (punto 28). 14 Dichiara inoltre la Corte che tale «quantitativo va aumentato dell'1%, [in applicazione del]l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84, per garantire che i ricorrenti non subiscano alcuna restrizione specifica rispetto ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono fissati conformemente a detto art. 2».

Al quantitativo di riferimento si deve poi applicare «un tasso di riduzione rappresentativo dei tassi di riduzione applicabili ai produttori di cui all'art. 2, onde evitare che i ricorrenti siano indebitamente avvantaggiati rispetto a quest'ultima categoria di operatori» (punto 29). 15 Ai fini del calcolo dei redditi ipotetici, la Corte ha precisato che «occorre prendere come base di calcolo le possibilità di reddito di un'azienda rappresentativa analoga a quella di ciascun ricorrente», considerando anche il fatto che un'impresa che ricomincia la propria attività ha una redditività ridotta durante il periodo di avviamento (punto 32). 16 Infine, per quanto riguarda gli introiti ricavati da eventuali attività sostitutive, la Corte ha stabilito che questi devono comprendere non solo gli introiti «che i ricorrenti hanno effettivamente tratto da attività sostitutive, ma anche quelli che avrebbero potuto trarre se si fossero ragionevolmente impegnati in tali attività. [...] Eventuali perdite di gestione subite dai ricorrenti [...] non possono [poi essere] imputate alla Comunità [in quanto] [...] non sono dovute agli effetti della disciplina comunitaria» (punto 33). 17 Successivamente alla pronuncia della sentenza, le parti non raggiungevano un accordo sull'entità degli importi spettanti ai soli produttori e pertanto riassumevano la procedura indicando le rispettive richieste ed offerte di danni. 18 Con ordinanza del 12 luglio 1996, la Corte nominava un perito di ufficio, sulla base degli artt. 22 dello Statuto e 49, n. 1, del regolamento di procedura, per la determinazione dell'ammontare dei danni. 19 Il consulente di ufficio (in prosieguo: il «perito») depositava la propria perizia presso la cancelleria della Corte in data 27 febbraio 1997.

Il regolamento del Consiglio n. 2187/93 20 Dopo la pronuncia di questa sentenza, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2187/93, del 22 luglio 1993 (11), che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari ai quali sia stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività. 21 In tale regolamento il Consiglio fissa dei criteri per il calcolo dell'importo dell'indennizzo e, a tal fine, determina i redditi ipotetici ed effettivi dei produttori che questo indennizzo dovranno ricevere.

In particolare, all'art. 6, il Consiglio stabilisce che il reddito ipotetico deve essere determinato in relazione al quantitativo annuo che è servito per il calcolo del premio concesso in forza del regolamento n. 1078/77 aumentato dell'1% e diminuito di una percentuale rappresentativa delle riduzioni applicate, in ciascuno Stato membro, ai quantitativi di riferimento dei produttori che non hanno potuto fruire del prelievo supplementare ai sensi del regolamento n. 856/84.

L'art. 9 dispone poi che il quantitativo oggetto di indennizzo è diminuito, per il periodo di cui trattasi, dei quantitativi consegnati o venduti direttamente che superano il quantitativo di riferimento di cui il produttore poteva disporre prima di detta attribuzione, ad esclusione di quelli menzionati all'art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84. 22 L'importo dell'indennizzo è calcolato in funzione del quantitativo e del periodo da indennizzare in applicazione di una serie di importi fissati per ogni singolo anno di produzione (v. l'art. 11 del regolamento n. 2187/93 e l'allegato allo stesso regolamento).

Nel detto allegato, che qui di seguito si riporta, vengono indicati gli indennizzi in relazione alle singole campagne e alla dimensione dell'azienda.

ALLEGATO

Indennità da offrire in virtù dell'articolo 11 (in ecu verde per 100 kg di latte)$ [OSCURATO:PERSONA] dell'azienda secondo il volume della produzione lattiera << 50 000 kg << 120 000 kg << 120 000 kg 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 7,9 8,8 8,3 6,5 6,2 6,9 5,7 8,8 9,7 9,2 7,4 7,1 7,8 6,6 9,7 10,7 10,2 8,3 8,0 8,7 7,6 Le specifiche richieste di risarcimento 23 I ricorrenti nella causa C-104/89 chiedevano in sede di ricorso di condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a versare i seguenti importi: - 533 997 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA]; - 288 473 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA]; - 448 099 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA]; - 787 366 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA], maggiorati dell'interesse legale dell'8% annuo fino al momento del versamento. 24 Nella memoria di replica gli stessi ricorrenti chiedevano per il ristoro dei danni i seguenti importi: - 841 734,60 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 578 957,20 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 407 713,40 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 916 084,40 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA], o quanto meno i diversi importi ritenuti dalla Corte giusti ed equi, sempre con gli interessi al tasso dell'8% annuo per il periodo fra il 30 marzo 1989 e il giorno del pagamento. 25 Nelle memorie presentate dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, i medesimi ricorrenti chiedevano a titolo risarcitorio i seguenti importi: - 1 159 000 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 1 166 000 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 778 500 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 1 069 000 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA], o quanto meno i diversi importi ritenuti dalla Corte giusti ed equi, maggiorati degli interessi dell'8% annuo a partire dal giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria nella presente causa, e cioè a partire dal 19 maggio 1992 fino al momento della liquidazione. 26 Nella memoria del 4 giugno 1997, presentata dopo il deposito della perizia di ufficio effettuato il 27 febbraio 1997, i ricorrenti chiedevano come risarcimento i seguenti importi: - 703 090 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 570 020 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 535 762 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 751 141 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA], maggiorati degli interessi compensativi fino al giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria del 19 maggio 1992 «al tasso dei prestiti di Stato, applicato dalle autorità olandesi». 27 Nelle osservazioni presentate dopo la sentenza interlocutoria, il Consiglio si dichiarava pronto ad offrire un indennizzo nei termini di cui al regolamento n. 2187/93. 28 [OSCURATO:PERSONA] quantificava il risarcimento a suo parere dovuto ai ricorrenti nei termini seguenti: - 50 579,15 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 109 675,55 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 120 090,83 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 137 299,20 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]. 29 Il ricorrente nella causa C-37/90, il signor [OSCURATO:PERSONA], chiedeva in sede di ricorso di condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di 52 652 DM, maggiorata dell'interesse legale del 7% annuo a decorrere dalla data della presentazione del ricorso. 30 Nella memoria presentata il 17 novembre 1993, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, a titolo di risarcimento, la somma di 71 826 DM maggiorata del 7% di interessi a partire dal 19 maggio 1992, comprendendo in tale somma anche le imposte dovute dal ricorrente in ragione di tale reddito, imposte che ammonterebbero a 4 000 DM. 31 Nelle osservazioni presentate dopo la sentenza interlocutoria, il Consiglio si dichiarava pronto ad offrire un indennizzo nei termini di cui al regolamento n. 2187/93. 32 [OSCURATO:PERSONA] offriva a titolo di risarcimento la somma di 1 238 DM.

Sulla ricevibilità 33 Nella causa C-104/89, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità delle domande di risarcimento limitatamente alla quota di danni superiore a quella indicata nel ricorso. 34 Nella causa C-37/90, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono l'irricevibilità della domanda formulata dal ricorrente per la prima volta nella memoria del 28 giugno 1993, domanda riguardante gli interessi moratori relativi al periodo anteriore alla pronuncia della sentenza del 1992.

Le istituzioni convenute ritengono che tale domanda siano da considerare come domande nuove e quindi irricevibili ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. 35 Contro una tale tesi, i ricorrenti fanno valere che nella sentenza Kampffmeyer (12) la Corte ha ritenuto che le correzioni o le maggiorazioni apportate nel corso della procedura all'ammontare richiesto nel ricorso non costituiscono domande nuove ai sensi dell'art. 42 del regolamento di procedura. 36 Mi limito a ricordare, in proposito, che nel corso di una procedura di condanna al risarcimento dei danni il ricorrente ha normalmente il diritto di modificare in corso di causa l'importo complessivo richiesto nelle conclusioni del ricorso.

Secondo una consolidata giurisprudenza, l'indicazione dell'ammontare del risarcimento effettuato dopo l'introduzione del ricorso costituisce infatti «una precisazione della domanda contenuta nell'atto introduttivo ed è quindi ammissibile», ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura (13).

Nel merito Quanto al calcolo dei danni, in generale 37 Allo stato attuale della procedura la Corte è chiamata a determinare l'importo del risarcimento dei danni che la Comunità è stata condannata a pagare, in favore di un gruppo di produttori di latte, con la sentenza del 1992.

In questa sentenza la Corte ha indicato in termini abbastanza completi le modalità da seguire per calcolare detto importo: i danni sarebbero costituiti dalla differenza tra gli introiti, definiti dalle parti come reddito ipotetico, che sarebbero stati ricavati dalla consegna del latte - in caso di attribuzione di una quota di commercializzazione - e quelli ricavati o ricavabili da attività esercitate in sostituzione alla produzione del latte, definiti dalle parti come reddito alternativo. 38 La difficoltà principale che si incontra nella determinazione del quantum deriva dalla impossibilità di ricavarlo direttamente dagli elementi fattuali disponibili e dalla conseguente necessità di fare ricorso alle presunzioni ed all'equità.

Il ricorso alla prova per presunzioni è dovuto essenzialmente a due ragioni e precisamente, in primo luogo, al fatto che, per calcolare il reddito derivante dalla commercializzazione ipotetica del latte, è risultato indispensabile basarsi, per la quasi totalità dei fattori relativi al calcolo del reddito, sui valori statistici medi relativi alla regione in cui è stabilito l'imprenditore, in relazione al periodo di non commercializzazione per il quale questi ha diritto al risarcimento; e, in secondo luogo, al fatto che, per calcolare il reddito alternativo, gli elementi fattuali forniti dalle parti risultano, nella maggior parte dei casi, manifestamente insufficienti, sicché, anche per questo calcolo, sia i danneggiati che le istituzioni convenute fanno ricorso a valori statistici generali assunti quali premessa di una prova per presunzione. 39 Nel corso della procedura, le parti hanno raggiunto un accordo di massima sulle singole voci - di entrata e di uscita - da prendere in conto ai fini del calcolo in esame.

I ricorrenti, in particolare, hanno ridefinito i termini del loro calcolo iniziale, seguendo, nelle grandi linee, il metodo indicato dal Consiglio nel regolamento n. 2187/93, i cui termini generali sono stati in precedenza richiamati. 40 Non è agevole valutare in questa sede la correttezza di un tale metodo, vale a dire la fondatezza della scelta dei singoli fattori presi in considerazione e dei dati statistici utilizzati per quantificare l'incidenza di ciascun fattore.

Conforta però, in tale analisi, la presenza di numerose perizie che non si discostano, se non in modo marginale, dallo schema generale e che quindi seguono metodologie non dissimili. 41 Ma vediamo in concreto in che cosa consiste questo metodo di calcolo.

Per determinare il reddito ipotetico, le parti prendono in considerazione due fonti di reddito, la vendita del latte e la vendita delle vacche di riforma (cioè delle vacche non destinate alla produzione del latte) e dei vitelli; detraggono poi da tali redditi i soli costi variabili, cioè i costi che vengono meno con la cessazione della produzione del latte, e non anche le spese fisse, cioè quelle che l'imprenditore sopporta anche quando tale produzione è interrotta.

La determinazione del reddito alternativo invece si basa sul calcolo dei redditi derivanti dai tre fattori di produzione che sono liberati in virtù dell'interruzione della produzione del latte: il capitale, la terra e il lavoro.

L'adozione di un sistema di presunzioni per il calcolo dei redditi alternativi fa sorgere qualche perplessità perché, essendo questi redditi reali e non ipotetici, dovrebbero, in via di principio, essere valutati direttamente sulla base di specifici elementi fattuali.

In realtà, come è stato già rilevato, le parti non hanno offerto elementi di prova sufficienti ed hanno così reso necessario il ricorso a valori statistici astratti.

Le istituzioni convenute rilevano al riguardo che, in ogni caso, il calcolo astratto permette la determinazione di un tetto minimo di reddito e quindi permette di stabilire se il reddito dichiarato dal singolo richiedente corrisponda o meno a quello che questi avrebbe potuto trarre usando la dovuta diligenza. 42 Passiamo quindi all'analisi delle singole voci di reddito indicate dalle parti con riferimento a ciascuna delle due cause riunite.

Sulla causa C-104/89 43 Come è stato già ricordato, ai fini del calcolo del reddito ipotetico, è necessario determinare il margine di guadagno ricavato dalla vendita sia del latte, che dei vitelli e delle vacche di riforma, nel periodo in cui è stato illegalmente impedito ai ricorrenti di commercializzare il latte, detraendo poi da tali importi i costi variabili.

Nell'esposizione che segue ci si soffermerà preliminarmente sulla determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno e si passerà quindi all'analisi degli elementi costitutivi del reddito ipotetico e del reddito alternativo.

I periodi da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno 44 Al punto 26 della sentenza del 1992, la Corte ha stabilito che il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del risarcimento dei danni è quello «compreso tra il 1_ aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89».

Tenuto conto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], invocata dal Consiglio (14), occorre aggiungere a questa indicazione che il periodo che rileva ai fini della determinazione del danno è quello che va dalla data della scadenza del termine dell'impegno di non commercializzazione assunto da ogni singolo ricorrente sulla base del regolamento n. 1078/77, e quindi dal giorno in cui è stato di fatto illegalmente impedito ai ricorrenti di ripristinare la loro produzione di latte, al giorno in cui è stato espressamente offerto un nuovo quantitativo di produzione, cioè al 29 marzo 1989, giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89.

Regolamento con il quale è stato espressamente attribuito un quantitativo di riferimento ai produttori che, come i ricorrenti nella presente causa, hanno assunto un impegno di non commercializzazione sulla base del regolamento n. 1078/77. 45 Le date di scadenza dell'impegno di non commercializzazione dei ricorrenti sono il 1_ ottobre 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 5 maggio 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 22 novembre 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA] e, infine, il 10 aprile 1985, per il signor [OSCURATO:PERSONA]. 46 Risulta dalle perizie prodotte dai ricorrenti che il ripristino dell'attività di produzione del latte avrebbe avuto luogo il 1_ agosto 1988, per il signor [OSCURATO:PERSONA], e il 31 dicembre 1988, per il signor [OSCURATO:PERSONA].

Il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver ripreso la produzione alla fine del 1989 (pag. 34 dell'allegato 35 alla replica).

Il signor [OSCURATO:PERSONA] indica quali anni solari da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei danni, gli anni che vanno dal 1984 al 1988 escludendo quindi i tre mesi del 1989 che rientrano nell'ultima campagna anteriore alla offerta di una nuova quota di latte come previsto dal regolamento n. 764/89.

Ciononostante, il perito dichiara che la ripresa effettiva della produzione di latte del signor [OSCURATO:PERSONA] risale al 30 aprile 1988.

Questa data non è contestata né dal ricorrente né dalle istituzioni comunitarie.

Risulta quindi che tre dei ricorrenti, e precisamente i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno ricominciato a produrre latte prima del 29 marzo 1989.

Il problema che si pone è pertanto quello di stabilire se tali date debbano essere considerate come i momenti finali del periodo che rileva ai fini del calcolo del risarcimento danni. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'anno 1989 dovrebbe essere escluso dal calcolo dei danni atteso che i ricorrenti hanno tutti ricominciato a produrre nel 1988. 47 Su tale punto non vi è motivo di discostarsi da ciò che la Corte ha affermato nella sentenza del 1992.

Ne segue che il diritto al risarcimento, essendo stato ivi riconosciuto in relazione al pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della quota di produzione di latte di cui al regolamento n. 857/84, viene meno a far tempo dal momento della riattribuzione di un contingente di produzione, e quindi solo a partire dal 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89.

L'eventuale ripristino della produzione del latte prima di tale data costituisce una fonte di reddito che deve essere presa in conto nel quantificare i danni.

Ne discende che, se il reddito ricavato è superiore a quello che i ricorrenti avrebbero prodotto in caso di attribuzione di una quota di latte, non vi è luogo al risarcimento, mentre nel caso inverso i ricorrenti avrebbero diritto alla sola differenza tra il reddito ipotetico e quello effettivo.

Ritengo quindi che il periodo da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno inizia a decorrere dal giorno, indicato dalle parti, in cui è cessato l'impegno di non commercializzazione, e ha termine il 29 marzo 1989. 48 Considerando comunque che risulta difficile, sulla base dei dati forniti dalle parti, ed in particolare dai ricorrenti, calcolare l'esatto importo dei danni in relazione al periodo in cui essi hanno effettivamente rincominciato a produrre e smerciare il latte, sembra ragionevole ed equo escludere - così come è già stato fatto dal consulente di ufficio - questo periodo della campagna 1988/89 dal calcolo generale dell'importo del risarcimento.

Il reddito ipotetico 49 Per il calcolo del reddito ipotetico è necessario, in via preliminare, determinare i quantitativi di produzione ipotetica dei ricorrenti, relativi alle campagne che qui rilevano, per poi passare all'esame delle due fonti di reddito proprie della produzione del latte (la vendita del latte e la vendita delle vacche di riforma e dei vitelli) e dei relativi costi variabili. - I quantitativi di riferimento relativi alla ipotetica produzione del latte durante gli anni 1984-1989 50 Al punto 28 della sentenza del 1992, la Corte ha stabilito che, per determinare i quantitativi di riferimento spettanti ai ricorrenti negli anni 1984-1989, si deve tener conto «del quantitativo di latte da essi fornito durante un periodo rappresentativo precedente al loro periodo di non commercializzazione, come ad esempio il quantitativo preso come base per il calcolo del premio di non commercializzazione», di cui al regolamento n. 1078/77. 51 Ora, per i ricorrenti, il quantitativo di riferimento è stato il seguente:

[OSCURATO:PERSONA]

463 566 kg

[OSCURATO:PERSONA]

296 507 kg

[OSCURATO:PERSONA]

300 340 kg

[OSCURATO:PERSONA]

591 905 kg 52 Le parti sono d'accordo nel considerare tali quantitativi come le quote della produzione ipotetica relative alle campagne 1984-1989. 53 La Corte ha poi stabilito, sempre nella sentenza del 1992 (punto 29), che questo quantitativo «va aumentato dell'1%, applicando analogicamente l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84, per garantire che i ricorrenti non subiscano alcuna restrizione specifica rispetto ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono fissati conformemente a detto art. 2» e va ridotto in base ai tassi di riduzione «applicabili ai produttori di cui all'art. 2, onde evitare che i ricorrenti siano indebitamente avvantaggiati rispetto a quest'ultima categoria di operatori».

Questi ultimi tassi di riduzione sono fissati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel caso in cui le autorità nazionali, per determinare il prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, assumano come base di calcolo non il latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1981, bensì quello relativo agli anni 1982 o 1983.

Ciò consente di non superare il quantitativo globale, garantito ad ogni singolo Stato membro, che si trova espressamente indicato al n. 3 dello stesso art. 5 quater (15). 54 Nel corso della procedura, le parti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione, come aliquote di riduzione, dei tassi normalmente applicati dall'amministrazione olandese nel calcolo degli indennizzi di cui al regolamento n. 2187/93.

Tali aliquote sono le seguenti: 1984/85 2,05% 1985/86 3,03% 1986/87 3,03% 1987/88 4,97% 1988/89 7,34% 1989/90 7,34% 55 Pertanto si può ritenere che i quantitativi di produzione relativi alle singole campagne siano quelli su cui vi è stato accordo tra le parti, salvo le eventuali deduzioni dovute alla presa in conto solo di una parte e non della totalità della campagna (per esempio, per la campagna 1984/85 del signor [OSCURATO:PERSONA], il quantitativo di riferimento sarà ridotto in relazione al numero dei giorni della medesima campagna che è stato escluso dal calcolo dei danni, si considererà quindi che il periodo che rileva ai fini del presente calcolo è di 122 giorni per l'anno 1984/85 e quindi che il quantitativo di riferimento rispettivo è pari al 49% del totale). - Il reddito ipotetico ricavato dalla vendita del latte 56 I ricorrenti non hanno prodotto dati specifici, relativi alla loro produzione di latte, che permettano di determinare il reddito ipotetico per il periodo preso in considerazione, ma hanno calcolato la perdita economica subita con riguardo alle singole campagne fondandosi su una serie di statistiche concernenti i redditi di imprese rappresentative che operano nel loro settore.

Il Consiglio come la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la possibilità di determinare, su tale base, il reddito ipotetico delle imprese ricorrenti e hanno indicato, come metodo di calcolo, quello indicato dal Consiglio nel regolamento n. 2187/93 salvi «gli eventuali correttivi» suggeriti dalla Corte.

Secondo i ricorrenti, il reddito ipotetico complessivo relativo a 100 kg di latte, tratto da dati basati sul metodo [OSCURATO:PERSONA], cioè sul metodo applicato dalle autorità amministrative olandesi (16), sarebbe il seguente:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 62 59 68 - 1985/86 65 64 57 48 1986/87 65 75 58 50 1987/88 70 64 63 54 1988/89 77 67 68 61 1989/90$$$$ 1990/91$$$$ Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano questi dati e fanno notare, in primo luogo, che la media del reddito per 100 kg di latte indicata dai ricorrenti equivale a più o meno 62 HFL contro i 45 HFL fissati dal regolamento n. 2187/93; e, in secondo luogo, che tali dati erano stati forniti ai ricorrenti da un organismo commerciale privato che determina il reddito sulla base di dati statistici - metodo [OSCURATO:PERSONA] - che non possono in alcun modo essere considerati come rappresentativi della produzione delle imprese agricole operanti nei [OSCURATO:PERSONA].

Tali dati, quindi, non potrebbero essere sottoposti ad alcun tipo di controllo. [OSCURATO:PERSONA] indica quali medie nazionali relative al reddito ricavato dalla vendita del latte nelle campagne 1984-1989 gli importi seguenti, riguardanti sempre la vendita di 100 kg di latte:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 39,83 1985/86 41,01 1986/87 44,96 1987/88 49,40 1988/89 53,43 1989/90 54,94 1990/91 49,81 57 Nel corso della procedura le parti non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte e quindi sul margine di guadagno.

Esse hanno comunque convenuto di basarsi non su statistiche generali fondate sulle medie nazionali ma sul prezzo effettivo del latte praticato dalle latterie alle quali veniva normalmente consegnato.

E' stato dunque chiesto al perito di ufficio di determinare i prezzi specifici del latte consegnato da ogni singolo ricorrente ed il relativo guadagno netto.

Alla pag. 18 della perizia sono indicati, come figura nelle due tabelle che seguono, i prezzi, tasse incluse, pagati da ogni singola latteria (tabella A), nonché i relativi redditi ricavati dai singoli ricorrenti negli anni 1984-1989 (tabella B).

[OSCURATO:PERSONA] A$

[OSCURATO:PERSONA]

(alt)) (1) ct/kg Noord-Nederland (2) ct/kg

[OSCURATO:PERSONA].

Friesland (3) ct/kg Campina (4) ct/kg

[OSCURATO:PERSONA] (5)

ct/kg 1984 77,87 77,39 77,94 76,73 79,58 1985 78,97 79,06 80,03 77,09 79,56 1986 78,77 78,34 80,06 78,63 79,78 1987 80,55 79,34 81,05 79,57 81,28 1988 85,63 84,90 87,11 82,12 85,83 1989 84,35 80,36 86,22 86,32 85,40 (1) [OSCURATO:PERSONA] (2) [OSCURATO:PERSONA] (3) [OSCURATO:PERSONA] (4) [OSCURATO:PERSONA] (5) [OSCURATO:PERSONA] B$$

[OSCURATO:PERSONA]$

[OSCURATO:PERSONA]

/100kg totale /100kg totale /100kg totale /100 kg 1984/85 177 82(1) 77,87 206 031(3) 77,67 80 978(5) 76,73 0(7) 79,58 1985/86 358 536 78,97 230 997 79,55 226 762 77,09 449 845 79,56 1986/87 357 628 78,77 229 995 79,20 231 292 78,63 462 493 79,78 1987/88 358 393 80,55 228 226 80,20 229 374 79,57 461 762 81,28 1988/89 101 779(2) 85,63 201 386(4) 86,01 230 821(6) 82,12 39 078(8) 85,83 (1) dall'1/10/84 (2) al 9/7/88 (2) dal 5/5/84 (4) al 2/2/89 (5) dal 22/11/84 (6) al 31/3/89 (7) dal 10/4/85 (8) al 30/4/88 58 I ricorrenti riconoscono in via generale l'esattezza dei prezzi indicati nella consulenza di ufficio.

Tuttavia, rinviando alle osservazioni del LEI ([OSCURATO:PERSONA]) sulla stessa perizia - prodotte in allegato alle loro memorie del 4 giugno 1997 -, affermano che il consulente avrebbe di fatto ridotto l'importo del risarcimento di circa 10 000 HFL scegliendo di prendere in considerazione gli anni solari e non le singole campagne, che decorrono dal 1_ aprile di ogni anno. 59 Tali critiche non compromettono l'attendibilità dei dati forniti dal perito.

Il perito ha comunque prodotto in udienza dati relativi ai redditi calcolati sulla base del prezzo medio del latte relativo alle singole campagne.

Da tali tabelle risulta che la variazione dei redditi annuali si limita ad un aumento relativamente contenuto del reddito complessivo.

Anche la censura della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il perito sarebbe incorso in errore fornendo, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i dati relativi al prezzo annuale del latte praticati dalla latteria «[OSCURATO:PERSONA]» e non dalla latteria «[OSCURATO:PERSONA]», indicata dal ricorrente come la latteria che questi rifornisce normalmente, non pare fondata.

Basti osservare, a tale proposito, che il perito ha chiarito che la prima latteria, [OSCURATO:PERSONA], ha acquisito la seconda divenendo così in teoria la destinataria ipotetica delle consegne del latte del signor [OSCURATO:PERSONA].

Per le considerazioni sin qui svolte ritengo dunque ragionevole ed equo che il calcolo relativo al reddito (ipotetico) ricavato dalla vendita del latte sia effettuato sulla base dei valori indicati dal perito di ufficio e più sopra riportati.

Ciò non vale però per il reddito relativo alla campagna 1988-1989 la quale, come è già stato osservato, è stata determinata dal perito sulla base di dati che sono risultati inesatti. - Il reddito ipotetico ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli 60 Ai fini del calcolo del reddito ipotetico deve poi considerarsi la vendita delle vacche dette «di riforma» (cioè le vacche destinate al macello) e dei vitelli.

Questo elemento è stato specificamente introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell'offerta di indennizzo effettuata dopo la sentenza del 1992, sebbene le parti non avessero dato un autonomo rilievo a tale voce nelle perizie presentate nel corso della procedura scritta anteriore alla pronuncia di detta sentenza.

I ricorrenti hanno quindi preso in conto i redditi annuali tratti dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli.

Essi hanno altresì riportato gli importi di tali redditi, desunti dalle statistiche del LEI (v. allegato 1 alla memoria del 22 dicembre 1993, tabella 1) che figurano nella tabella che segue.$ 1984 1985 1986 1987 1988 Fatturato e crescita per vacca*

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] in % 710 745 + 4.9 % 790 840 + 6.3 % 685 760 + 10.9 % 815 890 + 9.2 % 940 990 + 5.3 % * [OSCURATO:PERSONA] indicativo tratto dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli relativo a 100 kg di latte. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha indicato i prezzi dei vitelli e delle vacche (v. tabella che segue), che, sostiene la stessa istituzione, sarebbero più elevati rispetto a quelli sui cui si sono basati i ricorrenti.$ 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Prezzo del vitello 385 395 418 440 465 Valore residuo della vacca da latte 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle cifre fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], figuranti nella tabella che precede, relativamente al prezzo delle vacche di riforma e dei vitelli. 61 Il consulente, in ordine alla determinazione del reddito ipotetico ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli, pur assumendo a base del suo calcolo i prezzi unitari indicati dalla [OSCURATO:PERSONA], parte dal presupposto che il numero dei capi è diverso rispetto a quello preso in considerazione dalle parti in quanto deve includere tutti i capi necessari all'autorinnovamento del bestiame e quindi a mantenere costante la produzione del latte.

Il numero complessivo dei capi che comprende una mandria in cui sono presenti 100 vacche da latte sarebbe quello indicato nella tabella A. I redditi ricavati dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli da ogni singolo ricorrente nelle cinque campagne che qui rilevano sono indicati nella tabella B. E' opportuno sottolineare che il perito ha arrotondato in eccesso il numero delle vacche e dei vitelli in tutti i casi in cui il calcolo dava luogo ad una frazione di capo anziché ad una unità.

[OSCURATO:PERSONA] A$

Inizio dell'anno

[OSCURATO:PERSONA]

- + Fine anno Vacche da latte 100 - (1) (25) - 26 100 Giovenche + 2 anni 12 - - - (12) 12 12 Giovenche 1 a 2 anni 26 - - - (26) 26 26 Giovenche 0 a 1 anno 27 - (1) - (26) 27 27 Vitelli femmine 0 50 (6) (17) (27) 0 0 Vitelli maschi$ 50 (7) (43) - 0 0

[OSCURATO:PERSONA]

165 100 (15) (85) (91) 91 165

[OSCURATO:PERSONA] B$

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

Redditi vacche e vitelli 29 024 62 840 62 606 52 012 49 498

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

Redditi vacche e vitelli 34 976 38 949 39 677 33 373 27 349

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

Redditi vacche e vitelli 13 737 38 949 34 239 37 075 33 090

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

Redditi vacche e vitelli 0 78 076 79 467 65 984 5 114 Sia le istituzioni che i ricorrenti contestano questi calcoli e i risultati cui pervengono e fanno valere, in termini generali, che l'arrotondamento delle cifre per eccesso comporta un'alterazione dell'ammontare finale.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle osservazioni del LEI sulla perizia, fa presente che, anche se, nel calcolare la media del numero di vacche che producono latte in una azienda, possono residuare dei decimi di capo da prendere in conto, tuttavia l'arrotondamento può comportare la presa in conto di cinque o seimila kg di latte in più rispetto all'effettiva quantità annua di prodotto. 62 A parte tale censura, di carattere peraltro marginale, le parti non hanno comunque contestato i dati generali relativi alla composizione della mandria né hanno offerto modelli alternativi rispetto a questo modo di valutare il numero dei capi.

Così stando le cose, è ragionevole ed equo seguire il calcolo del perito, che peraltro tiene conto del «prezzo medio» delle vacche di riforma e dei vitelli su cui le parti hanno raggiunto un accordo. - I costi variabili 63 Ai fini del calcolo dei costi relativi alla produzione del latte, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] prendono in considerazione unicamente quelli variabili, cioè quelli che vengono meno con la cessazione della produzione lattiera, e non anche le spese fisse, cioè quelle che i ricorrenti hanno continuato a sostenere pure in assenza di produzione di latte.

Ai costi variabili fa riferimento il tredicesimo considerando del regolamento n. 2187/93, laddove precisa che il reddito ipotetico si determina «detraendo, fra le spese, soltanto quelle variabili, che vengono immediatamente soppresse in caso di cessazione della produzione lattiera e non le spese fisse relative al suolo, al lavoro e al capitale».

Sebbene nel detto regolamento il Consiglio non abbia incluso la voce «lavoro» tra i costi variabili, nel quadro della presente procedura la stessa istituzione e la [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto necessario prendere in conto, oltre agli altri costi variabili, quello relativo alla (ipotetica) manodopera esterna.

Cosicché il dibattito su tale voce è, insieme all'altra principale voce di uscita, e cioè quella riguardante il costo del foraggio, l'oggetto centrale delle divergenze riguardanti il calcolo dei costi variabili.

Dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] variabili 1984 1985 1986 1987

[OSCURATO:PERSONA]

- 18,10 - 35,63 - 35,30 - 34,72

[OSCURATO:PERSONA]

- 27,34 - 29,56 - 28,91 - 26,16$ 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

[OSCURATO:PERSONA]

- 42,92 - 36,38 - 32,98 - 31,92

[OSCURATO:PERSONA]

- - 42,41 - 40,21 - 39,31 Dati forniti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] variabili in particolare foraggio 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

[OSCURATO:PERSONA]

52,65 53,37 48,58 42,55 40,92

[OSCURATO:PERSONA]

0049,07 49,74 45,28 39,66 38,14

[OSCURATO:PERSONA]

50,18 50,87 46,30 40,56 39,01

[OSCURATO:PERSONA]

38,27 38,79 35,31 30,93 29,75 64 A differenza delle parti, il perito ha definito le diverse voci di spesa ed ha indicato i dati che figurano nelle tabelle qui appresso riportate.

Queste tabelle riguardano due aree dei [OSCURATO:PERSONA].

Per ciascuna area sono presi in considerazione due distinti gruppi di costi.

Dati relativi alla regione settentrionale dei [OSCURATO:PERSONA] tabella

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/capo Altri costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] costi variabili HFL/capo

[OSCURATO:PERSONA]

capo/ha

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/ha

[OSCURATO:PERSONA] 2

HFL/ha

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/ha 1984/85 1 391 207 1 598 2,03 3 244 2 050 5 294 1985/86 1 398 217 1 615 2,02 3 262 2 093 5 355 1986/87 1 319 268 1 587 1,88 2 984 2 084 5 068 1987/88 1 129 304 1 433 1,79 2 565 1 955 4 520 1988/89 1 142 322 1 464 1,68 2 460 1 786 4 246 Seconda tabella

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] colture HFL Utile colture e a. Subappalto HFL/ha Affitto e manutenzione dei macchinari Manutenzione degli stabilimenti Mangime degli altri animali

[OSCURATO:PERSONA] 2

HFL/ha 1984/85 194 595 -196 298 1 083 87 -11 2050 1985/86 186 679 -292 290 1 149 88 -7 2093 1986/87 139 651 -360 272 1 285 104 -7 2084 1987/88 137 537 -546 357 1 357 121 -8 1955 1988/89 127 498 -608 304 1 339 135 -9 1786 Dati relativi alla regione occidentale dei [OSCURATO:PERSONA] tabella

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/capo Altri costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] costi [OSCURATO:PERSONA] capo/ha [OSCURATO:PERSONA] var/ha HFL/ha

[OSCURATO:PERSONA] 2

HFL/ha

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/ha 1984/85 1 622 248 1 870 2,32 4 338 1 948 6 287 1985/86 1 589 226 1 815 2,2 3 993 2 017 6 010 1986/87 1 517 243 1 760 2,06 3 626 2 181 5 806 1987/88 1 286 303 1 589 1,87 2 971 1 907 4 879 1988/89 1 229 279 1 508 1,81 2 729 1 845 4 574 Seconda tabella

[OSCURATO:PERSONA]

HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] colture HFL Subappalto HFL/ha Affitto e manutenzione dei macchinari Manutenzione degli stabilimenti Mangime degli altri animali

[OSCURATO:PERSONA] 2

HFL/ha 1984/85 194 477 240 1 149 116 -20 1 948 1985/86 186 535 262 1 159 103 -24 2 017 1986/87 139 521 240 1 361 124 -16 2 181 1987/88 137 401 345 1 357 123 -23 1 907 1988/89 127 386 319 1 342 138 -24 1 845 Questi dati sono stati criticati dai ricorrenti e dalle istituzioni convenute in relazione sia alla identificazione delle singole voci di spesa che alla quantificazione dei relativi ammontari.

Secondo i ricorrenti, che rinviano al rapporto del LEI allegato alle loro osservazioni del 4 giugno 1997, la maggior parte delle spese figuranti nella seconda tabella della pag. 33 della consulenza (energia, spese relative alle colture, alimenti per gli animali estranei all'attività di produzione del latte, spese relative al noleggio e soprattutto alla manutenzione dei macchinari e degli stabili, spesa quest'ultima relativamente molto rilevante) non rientra nella nozione di costo variabile in quanto si tratta di spese collegate ad attività che vengono svolte anche in assenza della produzione del latte.

Nel suo rapporto il LEI sottolinea, in particolare, che il costo del salario, il costo di manutenzione delle attrezzature e degli stabili, così come quelli relativi al consumo di acqua e di energia elettrica, non sono qualificabili come costi variabili sebbene incidano sul reddito generalmente ricavato dalla produzione del latte.

Il LEI dunque detrae questi ultimi costi, senza peraltro ridurre tale reddito in misura significativa dal momento che riconosce a detti costi valori minimi.

Questo organismo fa anche notare che le voci relative ai costi delle semenze e dei prodotti fitosanitari sono prese in conto due volte come rende evidente il fatto che esse figurano nella seconda colonna sia nella prima che nella seconda tabella.

Ritiene, infine, applicabile al calcolo dei costi il sistema indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione n. 85/377 (17) e, con riferimento alle diverse voci indicate in questa decisione, indica i costi che figurano nella tabella che segue.

Tali dati sono rapportabili alla produzione annua di 100 kg di latte ed includono sia i costi variabili (tabella A) sia, in misura ridotta, i costi fissi (tabella B): tabella A [OSCURATO:PERSONA] contabili [OSCURATO:PERSONA] variabili ad esclusione dei concimi (pag. 33 del rapporto Ernst & Young, tabella 1, «var/ha totale» dopo correzione relativa al costo del foraggio Concimi (bestiame da latte 1975-1995 op. 110, allegato 1a) [OSCURATO:PERSONA] costi variabili/ha 1984/85 3 191 605 3 796 1985/86 3 192 680 3 872 1986/87 2 914 642 3 556 1987/88 2 471 529 3 000 1988/89 2 373 487 2 860 tabella B [OSCURATO:PERSONA] non variabili da defalcare [OSCURATO:PERSONA] macchinari e a.

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 110 78 297 62 157 129 1985/86 117 83 290 54 152 133 1986/87 89 82 273 64 104 144 1987/88 81 67 355 59 101 142 1988/89 79 64 304 55 93 151 [OSCURATO:PERSONA] costi non variabili da defalcare

[OSCURATO:PERSONA]

totale [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] da defalcare 1984/85 833 3 796 4 629 1985/86 829 3 872 4 701 1986/87 756 3 556 4 312 1987/88 805 3 000 3 805 1988/89 746 2 860 3 606 Basandosi su tali dati, il LEI calcola nel modo seguente i costi della (ipotetica) produzione di latte dei ricorrenti nelle campagne 1984-1989:

[OSCURATO:PERSONA]

/100 kg totale /100 kg totale /100 kg totale /100 kg 1984/85 96 382 42,26 113 422 42,76 38 975 36,93 0 0 1985/86 190 843 42,03 121 022 41,67 111 115 37,77 236 077 42,72 1986/87 174 300 38,39 112 377 38,70 102 577 34,87 222 462 38,37 1987/88 148 802 33,44 95 658 33,61 97 657 33,88 189 190 33,30 1988/89 39 984 33,64 79 685 34,03 91 654 32,61 15 346 33,71 65 Il perito ha fatto presente in udienza che, in realtà, lo stesso istituto LEI ha annoverato tra i costi variabili il noleggio e la manutenzione dei macchinari, il carburante, l'elettricità e l'acqua e ha ammesso di aver tenuto conto anche delle fonti di spesa che non figurano nei calcoli delle parti ma che comunque sono state considerate, da queste, come fonti di reddito alternativo e sono state quindi, in ogni caso, detratte dall'ammontare globale del reddito ipotetico.

In particolare, mettendo a confronto le cifre indicate dal LEI e quelle indicate nella perizia si arriverebbe, secondo il perito, all'incirca allo stesso risultato con la sola differenza derivante dalla diversa valutazione (più bassa per il LEI) dei costi relativi alle spese di manutenzione dei macchinari. 66 Il quadro presentato dal perito è minuzioso ma non chiaro.

Risultano infatti annoverate più fonti di spesa che in apparenza non sembrano direttamente collegarsi alla produzione del latte.

Ora, dato che un tale approccio non può che penalizzare ingiustamente le aziende già danneggiate, ritengo che nel calcolo dei costi da detrarre dal reddito ipotetico sia invece opportuno prendere in considerazione solo quei costi che si ricollegano, non in modo soltanto marginale, alla produzione di latte.

A mio avviso quindi il prospetto dei costi elaborato dal perito non è interamente attendibile.

Al contrario, i dati forniti dal LEI, che figurano nel documento prodotto dai ricorrenti, e che quindi può supporsi siano da questi condivisi, e che per di più non sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], possono costituire una base affidabile di riferimento.

Il LEI in effetti si fonda su dati ufficiali dell'amministrazione olandese e si attiene, nelle grandi linee, alla definizione che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato dei costi variabili nella decisione 85/377. 67 Dopo avere esaminato in generale le componenti del costo di produzione, è opportuno esaminare in dettaglio le due componenti principali di tali costi: quella relativa all'acquisto del foraggio e quella relativa all'assunzione di manodopera esterna. - Il costo del foraggio 68 La determinazione del costo del foraggio solleva due problemi: il primo riguarda il numero delle vacche necessario, negli anni 1984-1989, per la produzione dei quantitativi di latte precedentemente indicati con riferimento ai singoli ricorrenti, il secondo riguarda, invece, la possibilità di determinare questo costo anche in relazione alla estensione del terreno dell'azienda. 69 1) Relativamente al costo del foraggio, le cifre riportate dai ricorrenti e dalla [OSCURATO:PERSONA] divergono sensibilmente: i ricorrenti sottolineano che quelle su cui essi si sono basati oscillerebbero tra i 26 e i 37 HFL per ogni 100 kg di latte (v. il rapporto del LEI allegato alla memoria del 22 dicembre 1993), mentre quelle su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] oscillerebbero tra i 60 e i 70 HFL, sempre per 100 kg di latte.

Questa divergenza sarebbe dovuta alla differente stima del numero delle vacche richieste per la produzione del latte in ogni singola campagna.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio deve supporsi che il numero delle vacche sia rimasto invariato negli anni presi in considerazione ai fini del calcolo dell'indennizzo, con la implicazione che il numero delle vacche da prendere in considerazione dovrebbe essere quello delle vacche che i ricorrenti detenevano all'inizio del periodo di non commercializzazione, cioè nel 1978.

Secondo i ricorrenti, invece, in presenza di un aumento della produttività delle aziende agricole di tutta Europa, aumento che sarebbe statisticamente provato, si dovrebbe assumere come dato di base quello relativo alla produzione media delle aziende in Olanda nel periodo 1984-1989. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in proposito, che almeno per tre dei quattro produttori ricorrenti la produttività era già bassa rispetto alla media nel periodo anteriore all'impegno di non commercializzazione e che quindi il dato della capacità produttiva delle singole aziende non può essere sottovalutato. 70 Il perito, come i ricorrenti, nega invece che, nel calcolare il costo del foraggio, possa prescindersi dalla produttività media delle aziende agricole che, come è stato accertato, segue un andamento crescente.

Da ciò trae la conseguenza, ovvia, che la produttività dei ricorrenti vada determinata sulla base dei dati generali riguardanti le regioni in cui le imprese sono situate.

Le statistiche generali relative alla produttività nelle regioni occidentali e settentrionali dei [OSCURATO:PERSONA] sono, secondo il perito, le seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 5 410 kg/anno 5 455 kg/anno 1985/86 5 600 kg/anno 5 660 kg/anno 1986/87 6 000 kg/anno 6 015 kg/anno 1987/88 6 390 kg/anno 6 120 kg/anno 1988/89 6 435 kg/anno 6 155 kg/anno Sulla base di tali dati il perito perviene alla conclusione che il numero di vacche necessario per assicurare, negli anni 1984-1989, la produzione del quantitativo di riferimento di ciascun ricorrente è quello riportato nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di vacche 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 458 604 5 410 85 454 015 5 600 82 454 015 6 000 76 444 932 6 390 70 433 836 6 435 68 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 293 333 5 410 55 290 398 5 600 52 290 398 6 000 49 284 588 6 390 45 277 491 6 435 44 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 297 125 5 455 55 294 152 5 660 52 294 152 6 015 49 288 267 6 120 48 281 078 6 155 46 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 585 569 5 410 109 579 710 5 600 104 579 710 6 000 97 568 112 6 390 89 553 944 6 435 87 Sempre secondo il consulente, il costo annuale del foraggio per vacca sarebbe, rispettivamente nelle regioni settentrionali ed in quelle occidentali, quello riportato nelle due tabelle che seguono: Regioni settentrionali [OSCURATO:PERSONA]: HFL/capo 1984/85 1 391 1985/86 1 398 1986/87 1 319 1987/88 1 129 1988/89 1 142 Regioni occidentali [OSCURATO:PERSONA]: HFL/capo 1984/85 1 622 1985/86 1 589 1986/87 1 517 1987/88 1 286 1988/89 1 229 71 L'analisi del perito è condivisibile.

Invero, è ragionevole ed equo che, per ricostruire l'andamento ipotetico di ogni singola azienda, si faccia riferimento ai valori medi nazionali.

Non è infatti possibile ricostruire tale evoluzione esclusivamente sulla base di dati (ipotetici) riferiti ad ogni singola azienda, poiché tali dati variano in funzione di una molteplicità di fattori, interni ed esterni, dei quali è problematico stabilire in via presuntiva l'incidenza sul volume della produzione.

Secondo questa logica, l'esame del perito parte, è vero, da un dato individuale, e cioè dal quantitativo di riferimento relativo ad ogni produttore, che è sicuramente indicativo della capacità e delle dimensioni dell'azienda, ma sviluppa poi questo valore tenendo conto dell'evoluzione della produttività media nazionale, che costituisce l'unico riferimento per ricostruire l'evoluzione di un'azienda. 72 2) Passando all'esame del secondo aspetto problematico della determinazione del costo del foraggio, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione anche l'estensione del terreno di ogni azienda agricola.

Essa giustifica questa scelta in relazione sia ai metodi di calcolo ufficiali indicati dal LEI che all'esigenza di calcolare la produttività in funzione della dimensione di ogni singola azienda.

Il metodo che essa adotta consiste nel dividere il numero degli ettari di cui ciascuna azienda dispone per il numero della vacche e per il numero di chili di latte prodotti.

I ricorrenti criticano i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] affermando che i dati su cui questi si basano sono assolutamente irrealistici, giacché non tengono conto della circostanza che i costi variabili relativi alla produzione di latte variano in proporzione inversa al variare della dimensione del terreno dell'azienda, che, cioè, quanto più grande è il terreno tanto minore è la loro incidenza sul costo di produzione complessivo.

Seguendo il metodo di calcolo della [OSCURATO:PERSONA], invece, vi sarebbe un aumento dei costi in proporzione al variare della grandezza del terreno. 73 Su questo punto è sufficiente rinviare alle osservazioni critiche del perito, il quale rileva che la [OSCURATO:PERSONA], nell'includere la dimensione dell'azienda tra gli elementi in funzione dei quali viene determinato il costo del foraggio, ha di fatto preso in conto, nel detto calcolo, anche costi (quali quelli per alimenti e cure veterinarie) che possono riguardare anche altri animali presenti nell'azienda.

Tale riflessione conferma che i dati indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi variabili. - Il costo dei salari 74 I ricorrenti affermano concordemente di non avere assunto manodopera esterna nel periodo successivo all'interruzione della produzione del latte.

Ciononostante, poiché nella specie si tratta di calcolare un reddito ipotetico, ci si deve domandare se si debba tener conto anche di questa voce di spesa nel calcolare il costo globale di produzione e, su questa base, il reddito (ipotetico) dell'imprenditore; se, cioè, per la produzione (ipotetica) del quantitativo di riferimento sia da includere anche la spesa (ipotetica) per manodopera esterna. [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di prendere in conto il costo dei salari per tutti i ricorrenti e fornisce al riguardo le cifre seguenti, rapportate alla produzione di 100 kg di latte: Costo dei dipendenti 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

[OSCURATO:PERSONA]

21,87 22,15 22,16 22,41 23,11

[OSCURATO:PERSONA]

12,80 12,97 12,97 13,11 13,53

[OSCURATO:PERSONA]

12,08 12,23 12,24 12,37 12,76

[OSCURATO:PERSONA]

19,23 19,47 19,48 19,69 20,31 I ricorrenti contestano in radice questo modo di calcolo negando che il costo dei salari debba essere dedotto dal reddito ipotetico.

Essi argomentano in tal senso osservando che, secondo le statistiche fornite dal LEI, il ricorso al personale dipendente nelle aziende agricole dei [OSCURATO:PERSONA] non supera normalmente la soglia del 4% del totale della manodopera occupata all'interno dell'azienda.

Fanno inoltre notare che, nella decisione 85/377, così come nella proposta del 21 aprile 1993 di regolamento relativo all'offerta di indennizzo per i produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (18), la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione i costi salariali nel calcolo del reddito ipotetico.

Gli stessi contestano altresì i dati di base per il calcolo del salario cui la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento nella sua difesa: stando alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], per la produzione di latte sono necessarie 60 ore di lavoro annuo per vacca, mentre secondo i ricorrenti sarebbero sufficienti 35 ore annue per vacca. 75 Il perito ritiene che, per la produzione del latte, si deve prendere in conto non solo, come fanno i ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA], il lavoro svolto direttamente dal titolare dell'azienda, ma anche quello prestato dai membri della famiglia.

Egli afferma che l'imprenditore dedica all'attività di produzione del latte 2 496 ore annue (equivalenti a 8 ore al giorno) e che il tempo che presumibilmente i membri della famiglia dedicano alla stessa attività si aggira (secondo le statistiche del LEI cui egli fa riferimento) intorno all'80% delle ore di lavoro del titolare dell'azienda, e cioè intorno a 1 996 ore annue, per un totale di 4 492 ore annue, corrispondenti alla somma del lavoro del titolare e di quello dei membri della famiglia.

Ai fini del calcolo dei costi viene preso in considerazione soltanto quello superiore al tempo-lavoro del titolare e dei membri della famiglia.

Concludendo, in relazione alla produzione ipotetica dei ricorrenti il quadro generale relativo al costo del lavoro esterno sarebbe, secondo il consulente, il seguente:

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]

/100 kg

[OSCURATO:PERSONA]

/100 kg totale /100 kg

[OSCURATO:PERSONA]

/100 kg 1984/85 - - - - - - - - 1985/86 - - - - - - 7 658 1,35 1986/87 - - - - - - - - 1987/88 - - - - - - - - 1988/89 - - - - - - - - 76 Come si è già rilevato, nell'esame di questa voce di spesa si pone in via preliminare la questione del suo stesso inserimento nel calcolo del reddito ipotetico.

Se è vero, infatti, che l'imprenditore può sempre fare ricorso a manodopera esterna, mi pare tuttavia che non si possa presumere, sulla base di valori statistici generali, che questo ricorso sia inevitabile.

Pertanto ciò che occorre stabilire è se nel calcolo del reddito ipotetico si debba includere automaticamente questa voce di spesa basandosi sulle ore di lavoro necessarie per assicurare la produzione del loro quantitativo di latte e sulle ore di lavoro presunte del titolare dell'azienda e eventualmente anche della sua famiglia - così come indicato dal perito -, oppure se si debba esaminare la situazione effettiva di ciascuna azienda e accertare se sia stato fatto normalmente ricorso a manodopera esterna nei periodi precedenti e successivi all'interruzione della produzione.

In realtà, per determinare la dimensione di tale voce di spesa, non si può prescindere da un'analisi della situazione effettiva dell'azienda; ciò perché l'assunzione di manodopera esterna è collegata a scelte molto personali dell'imprenditore, quali ad esempio la distribuzione del lavoro tra i membri della famiglia.

Pertanto, dai dati statistici non può di regola scaturire la presunzione di una tale assunzione. 77 Ora, considerato che nella specie non è contestato che i ricorrenti non hanno assunto - se non saltuariamente - manodopera esterna, considerato, cioè, che non è stata data la prova positiva, in relazione a tutte le imprese attrici, di un ricorso costante a forza lavoro esterna, non si può dedurre da valori astratti, quali vanno considerate le medie statistiche, che le affermazioni dei ricorrenti - non contrastate da alcuna prova contraria - non debbano essere prese in considerazione nell'analisi di un tale costo ipotetico.

Se si ritenessero infondate tali affermazioni, anche in assenza di prova contraria, si farebbe infatti ricadere sui ricorrenti l'onere di provare un fatto negativo (la non assunzione di manodopera esterna), prova che, secondo i principi generali di diritto, non può essere posta a carico dell'attore (negativa non sunt probanda).

Ne segue che, nel calcolare il reddito ipotetico, non può farsi riferimento alla spesa per manodopera esterna, a meno che non risulti che sia stato impiegato, normalmente, personale esterno durante il periodo in cui è stato prodotto il latte.

In caso di contestazione su tale dato fattuale, ricade sulle istituzioni l'onere di provare la presenza o l'assoluta necessità di ricorrere a personale esterno alla famiglia.

Nella specie, tale prova non è stata fornita; anzi, come è stato appena ricordato, non è contestato tra le parti, ed è per di più confermato dal perito, che le aziende ricorrenti normalmente non assumevano personale esterno.

Ritengo dunque che, nella specie, tale voce di spesa non debba essere inclusa tra i costi variabili dei ricorrenti.

Si aggiunga poi che, in ogni caso, tale conclusione non diverge da quella cui perviene (tranne che per la campagna 1985/86 del signor [OSCURATO:PERSONA]) lo stesso perito seguendo il metodo dell'applicazione di valori astratti dedotti da statistiche generali. 78 Per tutte le considerazioni sin qui svolte sembra ragionevole ed equo che nella specie il calcolo dei costi sia effettuato nel modo prospettato dall'istituto LEI.

Ne segue che non dovranno essere presi in conto né il costo relativo alla manutenzione dei macchinari né il costo relativo alla manodopera esterna (19).

Se si fa eccezione per questi due punti, il modo di calcolo prospettato dal LEI, che propongo di seguire, a parte alcune divergenze minori, coincide con il calcolo del perito.

Il calcolo dei redditi sostitutivi 79 Conviene premettere che, mentre per il calcolo del reddito ipotetico era risultato appropriato ricorrere [tranne per il reddito ricavato dalla vendita (ipotetica) del latte] ai valori medi nazionali quali figurano nelle statistiche relative al periodo considerato - fatte salve le riserve appena formulate circa la valutazione dell'incidenza del costo del lavoro -, per il calcolo dei redditi sostitutivi, cioè dei guadagni netti tratti da attività alternative alla produzione del latte, non si può a priori prescindere dall'esame delle attività effettivamente svolte dalle aziende richiedenti.

Ciò perché, come si è già detto in precedenza, risulta che i ricorrenti, dopo avere cessato la produzione del latte, hanno svolto attività sostitutive di varia consistenza. 80 Ciò posto, conviene identificare i criteri secondo i quali i redditi alternativi devono essere calcolati.

Al riguardo conviene dunque prendere le mosse dalla sentenza del 1992, secondo la quale, ove si accerti che il reddito ricavato dalle parti esercitando attività alternative alla produzione del latte è inferiore a quello minimo che presumibilmente l'azienda avrebbe realizzato producendo latte, la diminuzione del reddito rispetto ai valori minimi è da addebitare alla negligenza del danneggiato e comporta quindi la riduzione della somma da versare a titolo di risarcimento per un importo corrispondente.

E' appena il caso di aggiungere che l'onere di provare, anche solo per presunzione (così come è avvenuto nella presente causa), la negligenza del titolare dell'azienda ricade sulle istituzioni convenute, trattandosi di una circostanza che fa venire meno in tutto o in parte l'obbligo risarcitorio.

Pertanto, in assenza di una tale prova, non si può ridurre il reddito ipotetico di un importo superiore al reddito alternativo effettivamente prodotto nel periodo considerato. 81 Nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, di cui ora ci stiamo occupando, i ricorrenti si sono limitati a dichiarare, senza peraltro produrre alcun mezzo di prova, di aver ricavato redditi minimi data la difficoltà, soprattutto per i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di convertire le loro aziende in attività differenti dalla produzione di latte.

In particolare, il signor [OSCURATO:PERSONA] si è consacrato all'allevamento di montoni, tori e vacche da latte e al pascolo del bestiame; mentre il signor [OSCURATO:PERSONA] si è dedicato alla coltura di ortaggi e alla vendita di alimenti per il bestiame.

Differente sarebbe la situazione del signor [OSCURATO:PERSONA], che ha esercitato un lavoro dipendente, e del signor [OSCURATO:PERSONA], che ha potuto diversificare le colture del proprio terreno. 82 Le istituzioni convenute fanno valere che le parti non hanno fornito prove adeguate circa il reddito prodotto dalle attività sostitutive e comunque hanno indicato redditi sostitutivi eccessivamente bassi.

Esse propongono di seguire il metodo di calcolo astratto, che nelle grandi linee è definito nel regolamento n. 2187/93.

Questo metodo prescinde dal riferimento ai redditi sostitutivi effettivi, basandosi, come in precedenza si è detto, sulla determinazione del reddito derivante da ciascuno dei tre fattori di produzione (capitale, terra e lavoro) liberati per effetto dell'interruzione della produzione del latte.

Facendo uso di tale metodo si perviene, secondo le istituzioni, alla conclusione che, qualora un'impresa agricola provi di avere svolto un'attività produttiva e di avere ottenuto, da questa attività, un reddito inferiore a quello determinato sulla base di tale metodo di calcolo, la sua domanda di risarcimento deve essere rigettata per la parte relativa alla differenza tra il reddito alternativo effettivo e il reddito alternativo ipotetico determinato con il sistema astratto.

In tal caso, secondo le istituzioni, dovrebbe assumersi come premessa del calcolo che l'azienda stessa non abbia dato prova della «diligenza necessaria» per limitare la portata del pregiudizio. 83 A seguito della adozione del regolamento n. 2187/93, e quindi dopo la sentenza del 1992, i ricorrenti hanno ammesso la possibilità di applicare un tale metodo di calcolo ed hanno altresì indicato i rispettivi redditi alternativi (ipotetici), determinandoli appunto secondo tale metodo (v., in particolare, la memoria dei ricorrenti del 22 dicembre 1993 e la perizia del LEI depositata in allegato alla medesima memoria).

I dati sui redditi sostitutivi, forniti dai ricorrenti e dalla [OSCURATO:PERSONA], figurano nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 12 31 32 ... 19,66 1985/86 13 32 16 12 19,39 1986/87 16 27 24 14 18,46 1987/88 13 11 12 10 18,41 1988/89 73** 15** 15 39** 18,73 * Tutti gli importi sono espressi in HFL e sono rapportati a 100 kg di latte; ** Compresi i redditi ricavati dalla produzione di latte. 84 Così stando le cose è agevole constatare che le divergenze relative alla determinazione del reddito alternativo riguardano, allo stato attuale della procedura, non la possibilità o meno di prendere in conto in via generalizzata i redditi effettivi dei ricorrenti quanto la stima dei redditi ipoteticamente ascrivibili ai tre fattori di produzione liberati, in funzione dei quali vada calcolato il guadagno minimo che ogni azienda avrebbe dovuto ricavare da «attività alternative».

Pertanto, essendo impossibile escludere in via generale qualsiasi rilevanza dei redditi effettivi nel calcolo dei redditi alternativi, occorre innanzitutto calcolare i redditi ipotetici alternativi e solo in un secondo momento controllare se essi sono superiori a quelli effettivi.

I redditi effettivi verranno quindi presi in considerazione solo se superiori a quelli ipotetici. 85 Ciò posto, passo all'esame dei singoli fattori da cui in varia misura dipende la quantificazione dei redditi sostitutivi, e precisamente del «fattore capitale», del «fattore terra» e del «fattore lavoro». - Il fattore capitale 86 Per quanto riguarda il reddito da capitale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso debba essere calcolato non solo in ragione del capitale ottenuto grazie alle vendite di bestiame effettuate dopo l'interruzione della produzione, ma anche in ragione del capitale liberato per effetto della riduzione dei costi di mantenimento degli impianti (stabili, silos e materiali agricoli), riduzione che si aggirerebbe intorno al 50% dei costi che l'impresa sopporta a questo titolo quando svolge la sua attività produttiva.

Questo capitale è complessivamente valutato dalla [OSCURATO:PERSONA] in un ammontare medio di 6 700 HFL per capo, cui devono aggiungersi gli interessi annui, pari a circa il 5,5%, corrispondenti a 368,50 HFL per vacca. 87 I ricorrenti contestano questi calcoli della [OSCURATO:PERSONA] sotto più profili.

Essi contestano, in primo luogo, la presa in conto dei costi relativi alla manutenzione di impianti quali la stalla e i macchinari per la mungitura, osservando che le imprese avrebbero comunque dovuto provvedere alla loro manutenzione per espletare altre attività proprie all'azienda.

Essi aggiungono che, anche supponendo che questi macchinari fossero stati venduti, il loro valore di mercato sarebbe stato minimo e quindi molto inferiore a quello che avrebbero presentato, per lo stesso imprenditore, in caso di riutilizzo alla ripresa dell'attività di produzione del latte.

A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver tenuto conto della possibilità dell'utilizzo dei macchinari per fini diversi dalla produzione del latte e di avere, per questo motivo, annoverato, tra i redditi alternativi, solo il 50% dei costi di manutenzione.

L'istituzione si domanda inoltre se gli stessi macchinari possano sempre, come sostengono i ricorrenti, essere riutilizzati dopo un lungo periodo di interruzione della produzione del latte. 88 I ricorrenti fanno valere, in secondo luogo, che il calcolo relativo al valore di mercato delle vacche vendute, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], è basato sui prezzi di mercato praticati nella metà degli anni '80, laddove gli anni che dovrebbero essere presi in considerazione sono il 1978 e il 1979: sono infatti questi gli anni, anteriori all'impegno di non commercializzazione del latte, in cui le vacche sono state effettivamente vendute.

La differenza di prezzo sarebbe notevole: il valore medio di mercato di una vacca era infatti, negli anni 1978 e 1979, di 3 100 HFL contro i 6 700 indicati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Questa istituzione replica di avere determinato tale somma in 6 700 HFL tenendo conto non solo del valore specifico di una vacca, ma anche dei costi, riferiti ad una singola vacca, relativi ai materiali e ai macchinari impiegati nella produzione del latte.

Il valore della vacca preso in considerazione ai fini del calcolo sarebbe in realtà di 1 800 HFL, contro i 3 500 HFL indicati dai ricorrenti sulla base dei dati forniti dall'istituto LEI. 89 I ricorrenti contestano infine la presa in conto degli interessi nel calcolo dei redditi da capitale, assumendo che il capitale eventualmente ricavato dalla vendita delle vacche sarebbe stato utilizzato parzialmente o totalmente nell'esercizio di attività sostitutive; e che, in ogni caso, non si potrebbe prendere in conto, ai fini di tale calcolo, una voce di reddito da capitale che non si considera tra le fonti del reddito ipotetico. 90 I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] suscitano qualche perplessità.

Sembra legittimo chiedersi come possa considerarsi capitale produttivo di reddito l'importo della riduzione dei costi di mantenimento dei macchinari.

Se infatti non vi è dubbio che l'interruzione della produzione del latte abbia comportato una diminuzione di questi costi, tale diminuzione non è però facilmente accertabile e determinabile nel suo ammontare, dal momento che, come si è già osservato, non può quantificarsi l'incidenza dell'interruzione della produzione del latte sull'eventuale intensificazione dell'utilizzo degli stessi macchinari per attività diverse dalla produzione del latte.

In ogni caso, il costo dei macchinari, ricollegabile alla (ipotetica) produzione del latte negli anni 1984-1989, viene già preso in conto nel calcolo del reddito ipotetico.

Da ciò deriva che, se la riduzione dei costi di mantenimento dei macchinari fosse annoverata tra le fonti di reddito da capitale, essa sarebbe in realtà computata due volte: una volta come voce di spesa ed una seconda volta come componente del reddito alternativo. 91 Anche il perito di ufficio, come i ricorrenti, sostiene che nel calcolo del reddito sostitutivo da capitale si debba considerare solo l'introito derivante dalla vendita delle vacche da latte.

I macchinari, come ad esempio le installazioni frigorifere, verrebbero infatti in conto unicamente tra i costi variabili.

Egli indica dunque il seguente schema di calcolo: si assume come dato di base il valore commerciale dei capi di una mandria al momento della ipotetica ripresa dell'attività di produzione, cioè nel 1985; il relativo importo viene quindi maggiorato degli interessi al tasso offerto dalle Casse di risparmio locali e ridotto in ragione del tasso di inflazione, in entrambi i casi con riferimento agli anni considerati.

Il prezzo medio di una vacca nei periodi che qui interessano è indicato dal perito in 2 358 HFL, cifra questa che corrisponde alla media dei prezzi delle vacche nei differenti stadi di lattazione.

Il perito indica quindi, con riferimento ai soli ricorrenti e ai diversi periodi che vengono in considerazione, gli importi che figurano nella tabella qui di seguito riportata.

[OSCURATO:PERSONA] (HFL)

200 430$ 129 690$ 129 690$ 245 232$ 1984/85 4 256 1,87 5 008 1,89 1 967 1,86 0 1,87 1985/86 8 478 1,87 5 486 1,89 5 486 1,86 10 118 1,79 1986/87 12 367 2,72 8 002 2,76 8 002 2,72 15 131 2,61 1987/88 13 108 2,95 8 482 2,98 8 482 2,94 16 038 2,82 1988/89 3 646 3,07 7 267 3,10 8 611 3,06 1 338 2,94 92 [OSCURATO:PERSONA] non concorda con questo modello di calcolo.

A suo avviso, dal tasso di interesse delle Casse di risparmio locali non potrebbe essere detratto il tasso di inflazione, in quanto, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero ricavato da tale capitale altri redditi compensando così le perdite dovute all'aumento dei prezzi al consumo. 93 Mi sembra ragionevole ed equo seguire, nella specie, il metodo di calcolo del reddito sostitutivo da capitale prospettato dal perito, metodo che, come si è già visto, si basa sul prezzo di mercato dei capi di bestiame riferito al momento nel quale presumibilmente questi avrebbero dovuto essere acquistati, e cioè al momento della probabile ripresa dell'attività di produzione del latte.

Come si è visto, il perito include tra i capi di cui tener conto le giovenche e le vacche nei differenti stadi di lattazione; egli prende così in considerazione tutti i capi che concorrevano alla produzione del latte.

Anche l'assunzione, in tale calcolo, di questo ulteriore elemento mi pare corretta. 94 Va condiviso il modello prospettato dal perito, secondo cui il tasso di interesse applicato al capitale è quello offerto dalle Casse di risparmio locali, trattandosi del tasso che ragionevolmente più si avvicina a quello che si può ritenere i ricorrenti abbiano effettivamente percepito.

Non mi sembra invece che si debba tener conto, come suggerisce il perito, anche degli effetti dell'inflazione sul reddito (ipotetico) prodotto dal capitale e che, quindi, il tasso di interesse debba essere ridotto di un valore pari a quello dell'inflazione.

Ciò perché, se si sottrae dal tasso di interesse praticato dalle Casse di risparmio locali il tasso di inflazione, la variazione del potere di acquisto della moneta ricade sul detentore del capitale penalizzando senza alcuna giustificazione i ricorrenti che hanno diritto al risarcimento.

La verità è che il reddito da capitale, data la costanza del valore nominale e l'aumento dei prezzi al consumo, si riduce in relazione alla diminuzione del potere di acquisto della moneta. - I fattori terra e lavoro 95 a) Il reddito del fattore terra è quello riferibile alla terra non utilizzata ai fini dell'allevamento.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], esso va calcolato sulla base del canone medio di affitto per ettaro di un fondo rustico nel paese di stabilimento dell'azienda agricola.

I dati forniti al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 435 443 468 490 478 I ricorrenti non contestano questi dati.

Va sottolineato che le cifre indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] coincidono quasi interamente con quelle indicate dal LEI, cioè dalla fonte cui i ricorrenti fanno riferimento per giustificare le loro richieste.

Il perito ritiene invece che, nel determinare il reddito prodotto dalla terra liberata a seguito della interruzione della produzione di latte, si debbano prendere in conto non solo i redditi derivanti dall'affitto di fondi rustici, ma anche quelli prodotti dall'affitto degli edifici.

I redditi riferiti alla terra liberata e agli edifici situati su di essa sono, per ciascuno dei ricorrenti, quelli indicati nella tabella che segue:$

[OSCURATO:PERSONA]

42 ha

[OSCURATO:PERSONA]

24 ha

[OSCURATO:PERSONA]

24 ha

[OSCURATO:PERSONA]

54 ha$ totale /100 kg totale /100 kg totale /100 kg totale /100 kg 1984/85 13 367 5,86 15 731 5,93 4 530 4,29 0 5,89 1985/86 26 508 5,84 16 764 5,79 13 153 4,48 32 701 5,80 1986/87 26 640 5,87 17 129 5,91 12 525 4,27 33 909 5,87 1987/88 27 335 6,14 17 525 6,17 13 542 4,71 34 660 6,12 1988/89 7 596 6,39 15 097 6,47 14 624 5,22 2 908 6,40

[OSCURATO:PERSONA]

101 446$ 82 246$ 60 374$ 104 178$ 96 Tale modo di calcolare il reddito della «terra liberata» è criticato sia dalla [OSCURATO:PERSONA], che sottolinea come non risulti su quale base si sia fondato il perito per identificare il prezzo relativo all'affitto delle terre, che dai ricorrenti, i quali rilevano che, se si suppone che anche gli edifici, in assenza di produzione di latte, siano stati dati in affitto, si dà per scontata una circostanza in sé poco verosimile, e precisamente che gli agricoltori avrebbero scelto di abitare altrove pur di ricavare dai loro stabili un reddito alternativo.

Senza dire che, così procedendo, non si terrebbe conto della spesa necessaria per procurarsi una diversa abitazione. 97 b) Per quanto riguarda infine il reddito riconducibile al fattore lavoro, esso corrisponde al tempo di lavoro che si sarebbe liberato a seguito dell'interruzione dell'attività di allevamento.

Per calcolare tale reddito la [OSCURATO:PERSONA] assume come dato di base il numero di ore che sarebbero state necessarie per l'allevamento del bestiame al momento dell'abbandono della produzione lattiera, e sottrae poi da tale cifra il numero delle ore di lavoro dedicate dal titolare dell'impresa all'allevamento di ogni singola vacca, considerato pari a 2 496 ore annue.

Tale calcolo si basa sul numero di ore che normalmente il titolare dell'impresa dedica all'allevamento e sui salari dei lavoratori agricoli nel periodo considerato, salari che, in tale periodo, oscillerebbero tra i 14 e i 16 HFL l'ora, come risulta dalla tabella che segue: 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 14,80 15,14 15,46 15,62 15,88 Tutti questi dati non sono contestati dai ricorrenti.

Il perito ritiene invece che nel calcolo del reddito prodotto dal lavoro si debba prendere in considerazione anche il lavoro ipoteticamente prestato dai membri della famiglia.

Tenuto conto di questo elemento e riferendosi alla media delle ore di lavoro indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], il perito calcola il reddito da capitale come viene riportato nella tabella che segue. 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

* Gestore 1 241 2 496 2 496 2 496 684 * Famiglia 788 1 276 848 514 117

* [OSCURATO:PERSONA] (HFL)

30 027 57 108 51 698 47 016 12 721 * NLG/100kg 13,17 12,58 11,39 10,57 10,70

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

* Gestore 2 257 2 392 2 156 1 935 1 597 * Famiglia 130 - - - -

* [OSCURATO:PERSONA] (HFL)

35 336 36 215 33 332 30 225 25 353 * HFL/100kg 13,32 12,47 11,48 10,62 10,83

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

* Gestore 887 2 496 2 496 2 352 2 162 * Famiglia 286 364 101 0 0

* [OSCURATO:PERSONA] (HFL)

17 348 43 300 40 150 36 738 34 333 * HFL/100kg 16,44 14,72 13,65 12,74 12,21

[OSCURATO:PERSONA]$$$$$

* Gestore 0 2 434 2 496 2 496 205 * Famiglia 0 1 947 1 772 1 331 102

* [OSCURATO:PERSONA] (HFL)

0 66 332 65 983 59 778 4 883 * HFL/100kg 11,35 11,73 11,38 10,52 10,72 98 [OSCURATO:PERSONA] rileva che le cifre su cui si è basato il perito per determinare il reddito (ipotetico) da lavoro sono diverse da quelle sulle quali vi è stato un accordo tra le parti.

I ricorrenti, dal canto loro, contestano che possa essere preso in considerazione, ai fini del calcolo, il lavoro prestato dai familiari.

Il perito - essi affermano - avrebbe fatto erroneamente astrazione dalla loro situazione familiare e, così procedendo, non avrebbe considerato che i figli dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano, all'epoca, troppo giovani per poter prestare lavoro al di fuori della famiglia e che i congiunti dei medesimi concorrevano all'attività produttiva prestando la loro opera solo in alcune ore del giorno, cosicché appare inconcepibile che potessero lavorare all'esterno dell'azienda e produrre un reddito autonomo; e che, infine, il signor [OSCURATO:PERSONA], nel periodo preso in considerazione, non aveva famiglia. 99 Il calcolo della [OSCURATO:PERSONA] relativo al reddito riferito al «fattore lavoro» ed al «fattore terra» non è oggetto di contestazione tra le parti, non sembra quindi necessario e nemmeno opportuno pronunciarsi sulla determinazione di tali redditi, non c'è quindi che da prendere atto dei dati generali su tali redditi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] (relativi al salario mensile medio di un lavoratore agricolo ed al canone medio di affitto di fondo rustico relativo al periodo considerato).

Si ritiene opportuno comunque esprimere taluni rilievi sul metodo seguito dal perito.

Innanzitutto, e relativamente al «fattore terra», si condivide il ragionamento del perito secondo cui non solo il terreno ma tutti gli edifici dell'azienda insistenti sul terreno dovrebbero considerarsi come dati in affitto.

E' infatti ragionevole presumere che i ricorrenti, così come ogni altro imprenditore che si trovi in una situazione analoga alla loro, abbiano utilizzato tali stabili per altre attività.

E' quindi equo includere nel reddito prodotto dal fattore terra non solo il terreno ma anche gli stabili insistenti su di esso.

Per quanto riguarda il «reddito da lavoro» invece, l'impostazione del perito non pare corretta.

Egli infatti ha incluso nel calcolo anche i redditi che avrebbero potuto percepire i familiari del titolare dell'azienda svolgendo un'attività esterna all'azienda medesima; e, così procedendo, non ha tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, la peculiarità delle situazioni familiari dei ricorrenti, già più sopra evidenziata, non consentiva di desumere per via presuntiva dai dati statistici, riferiti ad una specifica realtà, un'attività lavorativa esterna dei familiari.

Differenziazione rispetto ai singoli territori nazionali 100 I ricorrenti censurano il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] per non aver preso in considerazione, ai fini del calcolo del reddito ipotetico, la circostanza che la produttività, e quindi la redditività, dei singoli operatori varia a seconda dello Stato membro nel quale essi sono stabiliti, e quindi per non avere differenziato l'offerta di indennizzo in relazione ai singoli territori nazionali, basandosi unicamente sulla dimensione dell'impresa.

Essi fanno valere che il modello di calcolo scelto dalle istituzioni penalizzerebbe in particolare le imprese olandesi in quanto queste hanno una produttività nettamente superiore rispetto alla media europea.

Il Consiglio ricorda a tale proposito che la Corte stessa nella sentenza interlocutoria del 1992 ha stabilito che il calcolo dell'indennizzo deve basarsi sulla produttività di un'impresa rappresentativa e che quindi tale calcolo si fonda essenzialmente sulla dimensione dell'impresa; e che, in ogni caso, le differenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rifletterebbero anche all'interno dei singoli territori nazionali, laddove esistono regioni più produttive rispetto ad altre. 101 Condivido le osservazioni del Consiglio, e aggiungo che in realtà nei calcoli sin qui esposti si è preso in conto, laddove necessario (v. la precedente analisi sul prezzo del latte e sui costi variabili), l'indice di produttività della regione in cui sono situati i ricorrenti e che quindi l'elemento territoriale è stato un fattore non trascurabile nel calcolo del reddito dei ricorrenti.

Sulla domanda di ulteriori danni ascrivibili a) ad un aumento della aliquota delle imposte nazionali, b) alla svalutazione monetaria e c) agli interessi compensativi maturati fino al giorno della liquidazione dei danni 102 Nelle memorie presentate successivamente alla sentenza interlocutoria del 1992, i ricorrenti chiedono che la somma loro dovuta a titolo risarcitorio sia maggiorata per tener conto a) del pregiudizio derivante dal fatto che l'aliquota dell'imposta sull'importo complessivo del risarcimento sarà superiore a quella che sarebbe stata applicata se fosse stato regolarmente percepito un reddito nel periodo di non commercializzazione, e cioè dal 1984 al 1989; b) della perdita economica conseguente alla svalutazione subita dal fiorino a partire dal 1984, anno in cui, con il regolamento del Consiglio n. 857/84, è stato illegalmente impedito ai ricorrenti di commercializzare il latte; e, infine, c) della perdita derivante dalla indisponibilità del capitale. 103 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità di questa domanda, intesa a far prendere in conto, nella determinazione dell'importo dei danni, i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

Al riguardo, essa deduce che tale domanda non era espressamente formulata nel ricorso e quindi costituisce una domanda nuova, e come tale irricevibile, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio deducono anche un secondo profilo di irricevibilità facendo valere che nella sentenza del 1992 la Corte aveva già liquidato gli interessi per il periodo successivo alla data della sentenza stessa e che quindi doveva considerarsi preclusa la liquidazione di ulteriori interessi con riferimento al periodo tra la data di produzione del danno e quella della sentenza.

L'eccezione non è fondata.

Occorre invero considerare che, contrariamente a quanto affermano le istituzioni, i ricorrenti, nell'atto introduttivo della causa C-104/89, hanno richiesto gli «interessi legali dell'8% l'anno fino al giorno della liquidazione» e in tal modo si sono riferiti al periodo anteriore alla pronuncia della sentenza e quindi anteriore alla liquidazione del danno.

Inoltre, ritengo infondata anche l'eccezione delle istituzioni resistenti, secondo le quali nella sentenza del 1992 la Corte avrebbe già rigettato tali domande.

A mio parere, nella sentenza del 1992 la Corte si è limitata a pronunciare sui soli interessi da ritardo (gli interessi di mora cui fa espresso riferimento al punto 35) e non si sarebbe pronunciata sulla domanda, che pure era stata formulata, relativa agli interessi per il periodo precedente.

Non è dunque preclusa la possibilità che siano concessi altri interessi legali, non riconducibili al ritardo nel pagamento dei danni cui è stata condannata la Comunità, ma riconducibili appunto all'esigenza di ripristinare il valore reale della somma cui i ricorrenti hanno diritto. 104 Passiamo dunque ad analizzare separatamente il merito delle singole domande.

La prima domanda, sub a), riguarda l'eventuale pregiudizio dovuto ad un aumento dell'aliquota dell'imposta che graverebbe sull'importo del risarcimento del danno, aliquota che sarebbe superiore rispetto a quella che avrebbe dovuto essere applicata ai redditi (ipotetici) relativi agli anni 1984-1989.

Questa differenza deriverebbe dalla circostanza che, in condizioni normali, se cioè i redditi prodotti fossero stati scaglionati nel tempo, l'aliquota - che è proporzionale al reddito - avrebbe dovuto essere computata in ragione delle quote di reddito prodotte nei diversi periodi, mentre, nel caso di un risarcimento che copre l'intero periodo 1984-1989 e viene fatto con un unico pagamento, essa è calcolata su questa maggiore somma e quindi l'imposta ha un importo superiore rispetto alla somma delle imposte riferite alle singole annualità.

Questa tesi non può essere condivisa.

Ed invero, le eventuali perdite, causate dalla percezione dei tributi previsti dai singoli diritti nazionali, non possono essere prese in conto nel calcolo dell'importo del risarcimento dei danni ex art. 215, secondo comma, del Trattato, considerato che esse non sono causate dal comportamento illegale delle istituzioni ma sono riconducibili al comportamento delle autorità nazionali (20).$ 105 Le domande sub b) e c) riguardano i danni da svalutazione monetaria e gli interessi compensativi: a tale titolo i ricorrenti chiedono l'applicazione di un tasso di interesse del 5,5% a partire dal 1984.

Al riguardo, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di danni da responsabilità extracontrattuale, al soggetto leso spetta il ripristino integrale del patrimonio.

Nel caso in cui, come nella specie, l'importo complessivo dei danni è determinato con riferimento al momento dell'evento dannoso, occorre prendere in conto l'incidenza del decorso del tempo sul credito spettante al danneggiato.

E' necessario pertanto che l'importo nominale del danno sia maggiorato per tener conto della eventuale svalutazione subita dalla moneta nel periodo intercorso tra il fatto lesivo e la liquidazione del danno medesimo (21).

Questa maggiorazione può essere effettuata attribuendo ai danneggiati degli interessi sulla somma di base a partire dal giorno della produzione del danno e fino al giorno della pronuncia della sentenza che liquida lo stesso.

Si ricorda che, nella specie, sono già stati attribuiti ai ricorrenti, nella sentenza del 1992, gli interessi moratori a partire dalla data di tale sentenza e sino al saldo effettivo.

Ai fini della determinazione e della applicazione, nella presente causa, di tale tasso di interesse, si rileva che la media della variazione dell'indice dei prezzi nei [OSCURATO:PERSONA], negli anni 1984-1988, è stata, secondo dati Eurostat, dell'1,85 %.

Pertanto, sembra ragionevole ed equo che, poiché l'importo complessivo dei danni riguarda perdite economiche che i ricorrenti hanno subito progressivamente nel corso di tutte le campagne per le quali non è stata loro attribuita una quota di latte, cioè progressivamente nel corso degli anni 1984-1989, gli interessi siano fissati ad un tasso inferiore alla media, che tenga conto appunto del carattere progressivo delle perdite subite dai ricorrenti.

Ritengo dunque equo che la somma di base sia maggiorata degli interessi ad un tasso fissato forfettariamente all'1,3%, e ciò a partire dal giorno in cui è stata illegalmente rifiutata una quota di produzione di latte, giorno che coincide con quello della cessazione dell'impegno di non commercializzazione dei ricorrenti - cioè il 1_ ottobre 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 1_ maggio 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 1_ gennaio 1985, per il signor [OSCURATO:PERSONA], e il 1_ gennaio 1985, per il signor [OSCURATO:PERSONA] - fino al 19 maggio 1992, giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria, da cui decorrono, secondo quanto già stabilito dalla Corte, gli interessi moratori al tasso dell'8%.

La maggiorazione determinata nella detta misura secondo criteri equitativi, in assenza di una prova esaustiva, non solo ripara gli effetti della svalutazione, ma anche le eventuali perdite dovute alla indisponibilità del capitale.

Pertanto detta maggiorazione si deve ritenere comprensiva degli interessi compensativi che le parti ricorrenti hanno espressamente richiesto. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 106 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 703 090 HFL.

Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. 107 Per quanto riguarda i redditi sostitutivi ricavati negli anni 1984-1988, in assenza della produzione di latte, il ricorrente dichiara, fornendo anche una relativa perizia (v. allegato 1 delle osservazioni presentate il 18 giugno 1993), di aver venduto ad un prezzo molto basso il bestiame allevato prima del 1984 e di essersi quindi dedicato, a causa del rifiuto di una quota di latte per gli anni 1984-1988, all'allevamento di bestiame da carne e precisamente di montoni, vacche e tori.

Nelle memorie presentate successivamente alla pronuncia della sentenza del 1992 il ricorrente indica, quali dati generali relativi ai redditi sostitutivi, quelli che figurano nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1984 1985 1986 1987 Attività di sostituzione realizzata

[OSCURATO:PERSONA]

22,21 - 10,04 24,38 - 11,00 36,04 - 11,43 22,03 - 9,18

SALDO

12,17 13,38 16,40 12,85 108 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 50 579,15 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma

[OSCURATO:PERSONA]

meno: = costi variabili, in particolare foraggio = salari dei dipendenti (3 924 ore) [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 18,11 91,58 52,65 21,87 17,06 73,98 18,63 92,61 53,37 22,15 17,09 74,36 19,46 93,82 48,58 22,16 23,08 76,69 20,27 96,96 42,55 22,41 32,00 79,93 21,12 101,05 40,92 23,11 37,02

2. [OSCURATO:PERSONA] delle attività alternative costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 8,51 4,41 7,86 20,78 8,51 4,49 8,15 21,15 8,51 4,74 8,32 21,57 8,51 4,97 8,41 21,89 8,51 4,85 8,55 21,91

3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) - - 1,51 10,11 15,11

4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19,16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo per 100 kg di latte +19,16 +21,63 +17,42 +9,23 +8,79 109 Infine, l'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 475 767 HFL.

Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno 177 582 29 024 ----- 206 606 (110 228) - ------ 96 378 (4 256) (13 367) (30 027) ----- (47 650) 48 728 358 536 62 840 ----- 421 376 (217 393) - ---- 203 983 (8 478) (26 508) (57 108) ---- (92 094) 111 889 357 628 62 606 ----- 420 234 (204 859) - ---- 215 375 (12 367) (26 640) (51 698) ---- (90 705) 124 670 358 393 52 012 ----- 410 405 (176 763) - ---- 233 642 (13 108) (27 335) (47 016) ---- (87 459) 146 183 101 779 13 561 ----- 115 340 (47 080) - ----- 68 260 (3 646) (7 596) (12 721) ---- (23 963) 44 297 817 638 (341 871) 475 767 110 Sulla base delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (22), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 1_ ottobre 1984 al 1_ agosto 1988, è di 630 416 HFL; e ciò sulla base dei dati che figurano nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 2 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Mancato guadagno 178 2071 29 024 207 231 96 382 110 849 7 512 14 470 18 366 40 348 70 501 358 311 1 62 840 421 151 190 843 230 308 12 947 30 038 38 588 81 573 148 735 359 648 1 62 606 422 254 174 300 247 954 12 747 30 314 37 789 80 850 167 104 364 043 1 52 012 416 055 148 802 267 253 11 965 32 154 38 987 83 106 184 147 126 909 1 17 310 144 219 55 929 88 290 4 894 10 398 13 069 28 361 59 929 630 416 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Gli importi indicati dal perito e, per i costi variabili, quelli indicati dal LEI sono corretti in considerazione dei rilievi svolti quanto al periodo della campagna 1988/89 che è preso in conto nel presente calcolo.

Periodo che diverge da quello indicato dal perito, sul quale si basa anche il calcolo del LEI.

Per le considerazioni fatte in precedenza, l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi, essendo inferiore a quello sostitutivo ipotetico, non viene preso in conto nel calcolo dei danni.

Pertanto l'importo complessivo dei redditi alternativi medesimi, dato dalla differenza tra i redditi ipotetici e alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 630 416 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 1_ ottobre 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 111 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 570 020 HFL.

Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. 112 Il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiara, nelle memorie presentate successivamente alla pronuncia della sentenza del 1992, di aver esercitato più attività nel periodo che rileva ai fini della determinazione del danno, cioè negli anni 1984-1989: egli, infatti, ha preso in affitto il bestiame giovane, ha venduto foraggio grezzo, è stato autista di camion ed ha costituito una impresa definita in modo generico di «subappalto».

Tutte queste attività gli hanno permesso di produrre, per gli anni 1984, 1985 e 1986, un reddito superiore a quello ipotetico calcolato sulla base del metodo indicato dalle istituzioni resistenti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che per i primi tre anni si debba tener conto dei redditi alternativi reali mentre, per le campagne 1987/88 e 1988/89, si debbano applicare i dati sui redditi alternativi «ipotetici».

Relativamente alle ultime due campagne, il ricorrente fa presente che il livello relativamente più basso del reddito ricavato negli anni 1987 e 1988 era dovuto a più fattori concomitanti, e precisamente: a) al fatto che il mais coltivato era marcito, ciò che conferma che il suo terreno non poteva essere utilizzato per la coltivazione ma solo per l'allevamento; b) al fatto che l'introduzione del prelievo supplementare aveva comportato una diminuzione del numero dei capi di bestiame presenti nelle aziende dedite alla produzione del latte, e quindi una diminuzione della domanda di bestiame giovane e di foraggio; e c) al fatto che l'attività dell'impresa di «subappalto» aveva comportato, dopo una prima fase, la necessità di rinnovare ed aumentare i macchinari impiegati, operazione che egli non aveva potuto effettuare non disponendo di sufficiente liquidità.

Secondo i dati forniti dal ricorrente nelle memorie presentate successivamente alla sentenza del 1992, l'importo complessivo dei redditi sostitutivi relativi agli anni 1984-1987 sarebbe quello che figura nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Attività di sostituzione realizzate

[OSCURATO:PERSONA]

41,40 - 10,60 38,76 - 7,14 36,04 - 9,18 17,69 - 6,93 Saldo 30,80 31,62 26,86 10,76 113 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 109 675,55 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma

[OSCURATO:PERSONA]

meno: = costi variabili, in particolare foraggio = salari dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 16,15 89,62 49,07 12,80 27,75 73,98 16,60 90,58 49,74 12,97 27,87 74,36 17,34 91,70 45,28 12,97 33,45 76,69 18,06 94,75 39,66 13,11 41,98 79,93 18,82 98,75 38,14 13,53 47,08

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'attività alternativa costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 7,58 4,11 12,29 23,98 7,58 4,18 12,74 24,50 7,58 4,42 13,01 25,01 7,58 4,63 13,15 25,36 7,58 4,51 13,37 25,46

3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) 3,77 3,37 8,44 16,62 21,62

4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19,16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo per 100 kg di latte +15,39 +18,26 +10,49 + 2,72 + 2,28 114 Infine, l'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 386 891 HFL.

Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno 206 031 34 976 ________ 241 007 (129 716) - _______ 111 291 (5 008) (15 731) (35 336) _______ (56 075) 55 216 230 997 38 949 ______ 269 946 (137 859) - ______ 132 087 (5 486) (16 764) (36 215) _______ (58 465) 73 622 229 995 39 677 ______ 269 672 (132 080) - _______ 137 592 (8 002) (17 129) (33 332) _______ (58 463) 79 129 228 226 33 373 _______ 261 599 (113 633) - ______ 147 966 (8 482) (17 525) (30 225) _______ (56 232) 91 734 201 386 27 349 ______ 228 735 (93 828) - ______ 134 907 (7 267) (15 097) (25 353) ______ (47 717) 87 190 663 843 (276 952) 386 891 115 Sulla base delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (23), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 5 maggio 1984 al 31 dicembre 1988, è di 363 908 HFL.

Per le considerazioni fatte in precedenza l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi verrà in rilievo solo per le prime tre campagne, cioè per gli anni 1984-1987 essendo tali redditi superiori a quelli sostitutivi ipotetici, mentre per le ultime due campagne si prendono in conto i redditi alternativi calcolati in via ipotetica.

I dati generali relativi alle singole campagne sono quelli che figurano nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 2 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Redditi alternativi effettivi Mancato guadagno 207 279 1 34 976 242 255 113 422 128 833 8 928 15 600 33 403 57 931 82 237 46 596 230 699 1 38 949 269 648 121 022 148 626 8 377 17 631 36 214 62 222 92 927 55 699 230 718 1 39 677 270 395 112 377 158 018 8 248 17 793 33 331 59 372 76 548 81 470 232 360 1 33 373 265 733 95 658 170 075 7 742 18 873 30 224 56 839 113 236 160 994 1 20 505 181 499 64 212 117 287 6 525 18 495 25 360 50 380 66 907 363 908 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Gli importi indicati dal perito e, per i costi variabili, quelli indicati dal LEI sono corretti in considerazione dei rilievi svolti quanto al periodo della campagna 1988/89 che è preso in conto nel presente calcolo.

Periodo che diverge da quello indicato dal perito, sul quale si basa anche il calcolo del LEI.

Pertanto l'importo complessivo dei medesimi, dato dalla differenza tra redditi ipotetici e redditi alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 363 908 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 5 maggio 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 116 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 570 020 HFL.

Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. 117 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato le sue terre per svariate coltivazioni con un fatturato medio mensile per gli anni 1984-1986 di 8 000/9 000 HFL. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, che per il 1984 si debba tener conto, nel calcolo dei danni, del reddito effettivo e non di quello teorico, in quanto il primo è stato superiore al secondo.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] contesta questo modo di calcolare, sottolineando che le cifre prese in considerazione rappresentano il fatturato e non il reddito dei tre anni presi in considerazione.

Nelle memorie presentate dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria indica i redditi sostitutivi relativi alle singole campagne nel modo che risulta nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1984 1985 1986 1987 Attività di sostituzione realizzate

[OSCURATO:PERSONA]

48,79 - 14,51 35,30 - 19,31 44,29 - 20,31 33,65 - 21,25 Saldo 34,28 15,99 23,98 12,40 118 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 120 090,83 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma

[OSCURATO:PERSONA]

meno: = [OSCURATO:PERSONA] variabili, in particolare foraggio = salari dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 15,68 89,15 50,18 12,08 26,89 73,98 16,12 90,10 50,87 12,23 27,00 74,36 16,84 91,20 46,30 12,24 32,66 76,69 17,54 94,23 40,56 12,37 41,30 79,93 18,28 98,21 39,01 12,76 46,44

2. [OSCURATO:PERSONA] delle attività alternative costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 7,36 4,20 12,13 23,69 7,36 4,49 12,58 24,43 7,36 4,74 12,85 24,95 7,36 4,97 12,98 25,91 7,36 4,49 13,20 25,05

3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) 3,20 2,57 7,71 15,99 21,42

4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19.16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo 100 kg di latte + 15,96 + 19,06 + 11,22 + 3,35 + 2,48 119 Infine, l'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 318 938 HFL.

Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno 80 978 13 737 _______ 94 715 (52 935) - _______ 41 780 (1 967) (4 530) (17 348) _______ (23 845) 17 935 226 762 38 949 _______ 265 711 (142 055) - _______ 123 656 (5 486) (13 153) (43 300) ______ (61 939) 61 717 231 292 34 239 _______ 265 531 (138 118) - _______ 127 413 (8 002) (12 525) (40 150) _______ (60 677) 66 736 229 374 37 075 _______ 266 449 (125 222) - _______ 141 227 (8 482) (13 542) (36 738) _______ (58 762) 82 465 230 821 33 090 ______ 263 911 (116 258) - ______ 147 653 (8 611) (14 624) (34 333) ______ (57 568) 90 085 581 729 (262 791) 318 938 120 In virtù delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (24), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 22 novembre 1984 al 29 marzo 1989, è di 445 563 HFL.

Per le considerazioni fatte in precedenza, l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi verrà in rilievo solo per la campagna 1986/87 essendo tali redditi superiori a quelli sostitutivi ipotetici.

Mentre per le ultime tre campagne si prendono in conto i redditi alternativi calcolati in via ipotetica.

I dati generali, relativi alle singole campagne sono quelli che figurano nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Redditi alternativi effettivi Mancato guadagno 81 073 1 13 737 94 810 38 975 55 835 3 472 5 460 13 127 22 059 33 776 227 895 1 38 949 266 844 111 115 155 729 8 377 16 182 37 789 62 348 93 381 231 983 1 34 239 266 222 102 577 163 645 8 248 15 312 38 588 62 148 70 5962 93 049 231 213 1 37 075 268 288 97 657 170 631 7 742 15 341 36 738 59 821 110 810 233 773 1 33 090 266 863 91 654 175 209 9 597 16 733 34 332 60 662 114 547 445 563 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Il ricorrente indica i redditi sostitutivi in relazione ai singoli anni solari.

Si è ritenuto opportuno, secondo un criterio di equità, riprendere il dato relativo al 1986 per il calcolo dei danni per la campagna 1986/87.

Pertanto l'importo complessivo dei medesimi, dato dalla differenza tra redditi ipotetici e redditi alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 445 563 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 22 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 121 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 751 141 HFL.

Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver destinato la propria azienda alla coltivazione di svariati prodotti e di aver ricavato un fatturato medio di 9 000 HFL al mese per raggiungere il reddito complessivo qui di seguito indicato:

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 1986/87 1987/88 Attività di sostituzione realizzate

[OSCURATO:PERSONA]

- 18,59 - 6,59 - 18,25 - 4,39 - 15,34 - 6,20 Saldo 12,00 13,86 9,14 122 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 317 299,20 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma

[OSCURATO:PERSONA]

meno: = [OSCURATO:PERSONA] variabili, in particolare foraggio = [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 15,25 88,72 38,27 19,23 31,22 73,98 15,68 89,66 38,79 19,47 31,40 74,36 16,38 90,74 35,31 19,48 35,95 76,69 17,06 93,75 30,93 19,69 43,13 79,93 17,78 97,71 29,75 20,31 47,65

2. [OSCURATO:PERSONA] delle attività alternative costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 7,16 3,20 6,16 16,52 7,16 3,26 6,38 16,80 7,16 3,44 6,52 17,12 7,16 3,60 6,59 17,35 7,16 3,51 6,70 17,37

3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) 14,70 14,60 18,83 25,78 30,28

4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19,16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo per 100 kg di latte + 4,46 + 7,03 + 0,10 - 6,44 - 6,38 123 L'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 517 186 HFL.

Ciò sulla base dei dati seguenti:

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno - - _______ - - - _______ - - - - _______ - - 449 845 78 076 _______ 527 921 (268 920) (7 658) ______ 251 343 (10 118) (32 701) (66 332) _______ (109 151) 142 192 462 493 79 467 ______ 541 960 (261 465) - _______ 280 495 -15 131) (33 909) (65 983) _______ (115 023) 165 472 461 762 65 984 ______ 527 746 (224 741) - _______ 303 005 (16 038) (34 660) (59 778) _______ (110 476) 192 529 38 078 5 114 ______ 44 192 (18 070) - ______ 26 122 (1 338 (2 908) (4 883) _______ (9 129) 16 993 860 965 (343 779) 517 186 124 Sulla base delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (25), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 10 aprile 1985 al 30 aprile 1988, è di 709 791 HFL.

Per le considerazioni fatte in precedenza, l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi verrà in rilievo solo per le prime tre campagne, cioè per gli anni 1984-1987, essendo tali redditi superiori a quelli sostitutivi ipotetici, mentre per le ultime due campagne si prendono in conto i redditi alternativi calcolati in via ipotetica.

I dati generali relativi alle singole campagne sono quelli che figurano nella tabella che segue:

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 2 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Mancato guadagno 450 156 1 78 076 528 232 236 077 292 155 15 841 35 262 36 850 87 953 204 202 464 668 1 79 467 544 135 222 462 321 673 15 596 35 586 38 588 89 770 231 903 468 225 1 65 984 534 209 189 190 345 019 14 640 37 746 38 987 91 373 253 646 38 075 1 4 976 43 051 15 346 27 705 1 451 2 959 3 255 7 665 20 040 709 791 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Gli importi indicati dal perito e, per i costi variabili, quelli indicati dal LEI sono corretti in considerazione dei rilievi svolti quanto al periodo della campagna 1988/89 che è preso in conto nel presente calcolo.

Periodo che diverge da quello indicato dal perito, sul quale si basa anche il calcolo del LEI.

Pertanto l'importo complessivo dei medesimi, dato dalla differenza tra redditi ipotetici e redditi alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 709 791 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 10 aprile 1985 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo.

Sulla causa C-37/90 125 Per determinare l'importo dei danni cui ha diritto il signor [OSCURATO:PERSONA] è necessario procedere secondo il noto schema: calcolando prima i redditi della produzione ipotetica di latte e, successivamente, i redditi delle attività alternative alla medesima produzione.

Il reddito ipotetico 126 Ricordiamo che, per determinare il reddito ipotetico, le parti prendono in considerazione due fonti di reddito, la vendita di latte e la vendita delle vacche di riforma (cioè delle vacche non destinate alla produzione di latte) e dei vitelli; detraggono poi da tali redditi i soli costi variabili, cioè i costi che vengono meno con la cessazione della produzione del latte, e non anche le spese fisse, cioè quelle che l'imprenditore sopporta anche quando tale produzione è interrotta. 127 Ricordo, inoltre, che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto quattro perizie di cui tre del signor Wortmann e una del signor Spandau.

Su domanda esplicita del giudice relatore, il ricorrente ha spiegato che le perizie del primo perito (depositate, due, prima della sentenza del 1992, in allegato rispettivamente al ricorso e alla replica, e, una, successivamente alla sentenza, in allegato alla memoria del 23 dicembre 1993) sono state prodotte proprio al fine di adeguare il metodo seguito per la determinazione dell'importo dei danni richiesti alle indicazioni generali fornite alla Corte, mentre la perizia Spandau, depositata in allegato alla memoria del 25 giugno 1993, si basa sul metodo di calcolo seguito nel regolamento del Consiglio n. 2187/93.

Il ricorrente ha comunque dichiarato di fondare la sua domanda unicamente sui dati forniti dall'ultimo perito, cioè dal signor Spandau. - Il periodo da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno 128 Il signor [OSCURATO:PERSONA] chiede il risarcimento dei danni per il periodo di non commercializzazione, e cioè per il periodo che va dal 1_ aprile 1984, giorno in cui avrebbe dovuto ricominciare a produrre latte, al 28 agosto 1989, giorno in cui aveva effettivamente ripreso la produzione.

Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la data di decorrenza del periodo di risarcimento, facendo valere che il ricorrente ha assunto, sulla base del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione con scadenza al 20 novembre 1984.

Di conseguenza, la campagna 1984/85 non dovrebbe decorrere, per il signor [OSCURATO:PERSONA], dal 1_ aprile 1984 bensì dal 20 novembre dello stesso anno e quindi non potrebbe essere presa in considerazione integralmente ai fini del calcolo del danno. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì, in relazione alla data di scadenza del periodo preso in considerazione, che nella sentenza interlocutoria del 1992 la Corte aveva stabilito che il periodo di non produzione, che rileva ai fini del risarcimento, è quello che va dal 1_ aprile 1984 al 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89.

Pertanto, il ricorrente non potrebbe richiedere un risarcimento per un periodo ulteriore, che sarebbe nella specie quello che decorre dal 29 marzo 1989 al 28 agosto 1989.

A far data dal 29 marzo 1989 ricadrebbero quindi sul ricorrente stesso le conseguenze economiche del ritardo nel ripristino della sua attività di produzione di latte.

Durante la procedura scritta, il ricorrente dava il suo accordo sul fatto di considerare il 20 novembre 1984 come dies a quo (del periodo che rileva ai fini del risarcimento) indicato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Egli invece continua a contestare la data di scadenza indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che, nel periodo successivo al 29 marzo 1989, nessun allevatore tedesco aveva di fatto acquisito una quota che gli permettesse di ripristinare la produzione di latte.

L'inizio della sua attività, nell'agosto successivo, sarebbe quindi dovuto alla circostanza che prima di quella data gli era stato impossibile acquisire una quota di latte. 129 Come si è già osservato nella causa C-104/89, il risarcimento dei danni deve essere calcolato in relazione al periodo di impedimento effettivo della commercializzazione del latte, con la conseguenza che la data iniziale e quella finale di detto periodo, indicate nella sentenza del 1992, al punto 26, sono da considerare di carattere indicativo dell'intervallo di tempo intercorso tra l'atto per la cui illegalità la Comunità è stata condannata al risarcimento dei danni e la data del ripristino del diritto alle quote di latte.

Il fatto poi che il regolamento del 1989, facendo carico alle parti di richiedere alle autorità nazionali l'attribuzione della quota, non abbia permesso la ripresa immediata della produzione non comporta, a mio parere, l'obbligo delle Comunità di risarcire la mancata produzione anche per il periodo successivo a tale data, in quanto l'eventuale non commercializzazione del latte non è, per tale periodo, riconducibile alla condotta delle istituzioni, bensì eventualmente alla condotta delle autorità nazionali.

Pertanto, per il signor [OSCURATO:PERSONA] il periodo di non commercializzazione da prendere in considerazione per la quantificazione del danno è quello che va dal 20 novembre 1984 al 29 marzo 1989. - Il quantitativo di riferimento ed il tasso di riduzione 130 Le parti concordano sul quantitativo di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito ipotetico.

Tale quantitativo è equivalente alla quota di latte di riferimento attribuita al signor [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'assunzione nel 1979 dell'impegno di non commercializzazione, pari a 36 705 kg.

In base a quanto stabilito dalla Corte nella sentenza del 1992, a questo quantitativo deve essere aggiunto l'1% e deve essere dedotta la percentuale equivalente al tasso di riduzione applicato alle quote di latte attribuite nel 1984 in Germania (art. 2, n. 2, regolamento n. 856/84).

La determinazione di quest'ultima percentuale è ancora in contestazione.

Secondo il signor [OSCURATO:PERSONA], il regolamento tedesco relativo all'attuazione del regime comunitario del prelevamento supplementare dispone che, sebbene il tasso nazionale di riduzione sia del 4%, per quantitativi minimi di produzione di latte, quali quelli dello stesso richiedente, tale percentuale non deve superare il 2%.

Secondo il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], invece, il regolamento tedesco non prevede l'applicazione di un tasso di riduzione inferiore a quello generale del 4%. [OSCURATO:PERSONA] rileva anche che per le campagne successive al 1984/85 è stato applicato in Germania un tasso di riduzione del 7,5% e che, pertanto, il tasso del 4%, proposto dalle istituzioni, sarebbe più favorevole rispetto a quello generale previsto dalla legislazione nazionale.

Non essendo stato raggiunto fra le parti un accordo su tale punto, la Corte ha chiesto al perito di determinare la quantità iniziale di riferimento del signor [OSCURATO:PERSONA] e di indicare quindi il tasso di riduzione.

Il perito ha risposto affermando che nella specie è applicabile un tasso di riduzione differenziato.

Più precisamente, per le prime tre campagne, quelle che vanno dal 1984 all'inizio del 1987, è applicabile il tasso di riduzione del 2%, in quanto l'art. 4, nn. 2 e 3, del citato regolamento tedesco prevede una deroga all'applicazione del tasso di riduzione del 4% per le imprese, come quella del signor [OSCURATO:PERSONA], che producono una quantità di latte inferiore a 161 000 kg.

Lo stesso perito ritiene poi che, per gli anni 1987-1989, si dovrebbe applicare il tasso di riduzione applicato dalle autorità tedesche, che sarebbe del 7,5%.

I tassi di riduzione per le singole campagne sarebbero quindi i seguenti: 1984/85 - 2% 1985/86 - 2% 1986/87 - 2% 1987/88 - 7,5% = 2% + 5,5% supplementari 1988/89 - 7,5% = 2% + 5,5% supplementari Il ricorrente non contesta tali dati.

Fa solo presente che la disciplina nazionale contemplava, per gli anni 1987 e 1988, cioè per gli anni in cui non era previsto un trattamento uniforme per tutte le imprese, una sovvenzione in relazione a quantitativi di latte minimi (26).

Considerando che il quantitativo di riferimento del ricorrente è di 36 705 kg, e che tale quantitativo è da considerare tra quelli che davano diritto alla medesima sovvenzione, al signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe spettato, per le campagne 1987/88 e 1988/89, un contributo di 440 DM per anno.

Mi limito a rilevare in proposito che, nel calcolare il reddito ricavato dalla vendita del latte, il perito ha incluso la sovvenzione cui il ricorrente afferma di avere diritto.

Infatti, una delle componenti del reddito derivante dalla vendita del latte è costituita dalla sovvenzione di 600 DM per la campagna 1987/88, e da quella di 482 DM per la campagna 1988/89 (v. tabella pag. 52 della perizia). [OSCURATO:PERSONA] invece non accetta l'impostazione del perito limitandosi a rinviare a quanto in precedenza dalla stessa dedotto a sostegno della sua interpretazione della normativa tedesca. 131 Ora, fermo restando che al giudice comunitario non compete interpretare il diritto nazionale, si deve comunque rilevare che anche le critiche della [OSCURATO:PERSONA] relative alla interpretazione della normativa tedesca cui fa riferimento il perito non possono essere condivise, atteso il loro carattere generico e immotivato.

Ne segue che, nel calcolo del quantitativo di riferimento, vanno presi in conto i dati forniti dal perito. - Il reddito ricavato dalla vendita del latte e dalla vendita dei vitelli e delle vacche di riforma 132 Per quanto riguarda la vendita del latte, le parti hanno indicato prezzi non molto divergenti.

La differenza è determinata unicamente dal fatto che, mentre il ricorrente si basa sui dati statistici della regione di Hannover, regione di provenienza del signor [OSCURATO:PERSONA], Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] si basano sui dati medi relativi a tutto il territorio nazionale.

Durante la procedura scritta le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che le istituzioni resistenti hanno accettato i dati forniti dal ricorrente, sia relativamente al prezzo del latte che relativamente al prezzo dei vitelli e delle vacche di riforma.

Tali prezzi figurano nella tabella che segue, nella quale il prezzo delle vacche di riforma e dei vitelli è indicato sotto la voce «prestazioni connesse»: [OSCURATO:PERSONA] del latte kg/anno Prezzo del latte DM/kg Prestazioni connesse DM/kg [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/kg [OSCURATO:PERSONA] lordo DM/kg 1984/85 4 664 0,671 0,159 0,460 0,370 1985/86 4 764 0,701 0,154 0,420 0,435 1986/87 4 828 0,693 0,140 0,390 0,443 1987/88 4 509 0,693 0,130 0,380 0,443 1988/89 5 117 0,752 0,141 0,390 0,503 1989/90 5 070 0,743 0,144 0,394 0,493 133 Sulla base dei dati concordati tra le parti, il perito quantifica come segue il reddito complessivo ricavato dalla produzione del latte: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] totale (DM/kg) 0,830 0,855 0,833 0,823 0,893$

[OSCURATO:PERSONA] 2% *

quantitativo di riferimento

[OSCURATO:PERSONA]

2% 13 139 10 905 2% 36 331 31 063 2% 36 331 30 263 2% 36 331 29 900 2% 36 132 32 265 134 397

[OSCURATO:PERSONA] 4% **

quantitativo di riferimento

[OSCURATO:PERSONA]

4% 12 871 10 683 4% 35 589 30 429 4% 35 589 29 646 4% 35 589 29 290 4% 35 394 31 607 131 654

[OSCURATO:PERSONA] 7.5%

quantità risarcite Redditi 7.5% 12 401 10 293 7.5% 34 292 29 319 7.5% 34 292 28 565 7.5% 34 292 28 222 7.5% 34 104 30 455 126 854 [OSCURATO:PERSONA] progressiva quantità risarcite Redditi + sovvenzioni Redditi per kg di latte 2% 13 139 10 905 0.830 2% 36 331 31 063 0,855 2% 36 331 30 263 0,833 7,5% 34 292 28 822 0,840 7,5% 34 104 30 937 0,907 131 990 * Percentuale di riduzione proposta dal ricorrente ** Percentuale di riduzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 134 In considerazione dell'accordo sulle singole voci e di quanto osservato circa la determinazione del tasso di riduzione ritengo che il guadagno netto, indicato nell'ultima colonna della tabella appena riportata, nella quale figura un tasso di riduzione del 2% per le prime tre campagne e del 7,5% per le ultime due, debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito ipotetico. - I costi variabili 135 Relativamente ai costi variabili, le parti concordano sul metodo di calcolo, perché il ricorrente, modificando la posizione inizialmente assunta, si è adeguato al metodo stabilito nel regolamento del Consiglio n. 2187/93.

Le parti tuttavia continuano ad essere in disaccordo sui dati statistici da utilizzare ai fini del calcolo.

Il ricorrente, infatti, si basa sulle statistiche relative alla sola [OSCURATO:PERSONA], mentre le istituzioni resistenti si riferiscono ai dati sulla produzione media relativa a tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, il perito rileva che i dati su cui si basa il signor [OSCURATO:PERSONA] riguardano talune imprese che hanno un tasso di produttività particolarmente elevato, quindi imprese i cui costi di produzione sono relativamente bassi.

Il perito, quindi, mettendo a confronto i dati statistici della regione di Hannover e quelli della [OSCURATO:PERSONA], è arrivato alla conclusione che è corretto determinare i costi variabili della produzione di latte per il signor [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati della regione di Hannover, la regione, ricordiamo, in cui è stabilito il ricorrente.

I dati relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e quelli specifici riguardanti il ricorrente figurano nella tabella seguente come quelli relativi al costo per cui il singolo capo per la regione di Hannover figurano nella tabella successiva:$ Cifre relative alla regione di [OSCURATO:PERSONA]$ Costo variabile per vacca Produttiv. in Vestf. [OSCURATO:PERSONA] variabili per 100 kg [OSCURATO:PERSONA] variabili per 100 kg Quota secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle vacche necessarie [OSCURATO:PERSONA] variabili per vacca secondo il ricorrente 1984/85 2 612 5 586 46,76 46 36 331 8 2 089 1985/86 2 466 5 838 42,24 42 36 331 8 1 907 1986/87 2 362 6 028 39,18 39 36 331 8 1 771 1987/88 2 308 6 041 38,20 38 36 331 9 1 534 1988/89 2 512 6 320 39,74 39 36 331 8 1 771 1984/85 2 199 (categoria 4 280 - 4 750 kg) 1985/86 2 265 (categoria 4 750 - 5 250 kg) 1986/87 2 217 (categoria 4 770 - 5 250 kg) 1987/88 2 267 (categoria 5 260 - 5 750 kg) 1988/89 2 242 (categoria 5 270 - 5 740 kg) 136 Sulla base di questi dati, i costi variabili del signor [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 1984-1989 sarebbero, sempre secondo il perito, quelli che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/vacca 2 199 2 265 2 217 2 267 2 242$

[OSCURATO:PERSONA] 2%

[OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 2% 9 7 157 54,47 2% 8 18 120 49,88 2% 8 17 736 48,82 2% 9 20 403 56,16 2% 8 17 838 49,37 81 254

[OSCURATO:PERSONA] 4%

[OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 4% 8 6 362 49,43 4% 8 18 120 50,91 4% 8 17 736 49,84 4% 9 20 403 57,33 4% 8 17 838 50,40 80 459

[OSCURATO:PERSONA] 7.5%

[OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 7,5% 8 6 362 51,30 7,5% 8 18 120 52,84 7,5% 8 17 736 51,72 7,5% 8 18 136 52,89 7,5% 7 15 608 45,77 75 962 [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 2% 9 7 157 54,47 2% 8 18 120 49,88 2% 8 17 736 48,82 7,5% 8 18 136 52,89 7,5% 7 15 608 45,77 76 757 137 In relazione a tale calcolo la [OSCURATO:PERSONA] si limita a notare che, per determinare l'aumento graduale della produttività del signor [OSCURATO:PERSONA], il perito si sarebbe basato sulle medie relative ai [OSCURATO:PERSONA], anziché su quelle della regione nella quale il ricorrente era stabilito.

Questa censura è però infondata.

Ed invero, sebbene il perito abbia esplicitamente dichiarato (alla pagina 13 della perizia) di ritenere necessario prendere in considerazione le percentuali di aumento di produttività dell'Olanda anche nella determinazione del risarcimento dei danni del medesimo ricorrente, risulta chiaramente (dalle tabelle che qui si riportano) che egli si è basato, per la quasi totalità dei dati, sulle statistiche relative alle imprese situate nella regione di Hannover, in cui il ricorrente era stabilito e che, quindi - come è stato rilevato dallo stesso perito - il riferimento ai dati sulla produttività nei [OSCURATO:PERSONA] ha un'incidenza minima nel quadro del calcolo complessivo.

Ne deriva che per il calcolo dei costi variabili possono essere seguite le indicazioni fornite dal perito.

Si ricorda che, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, non ci si è basati sul calcolo del perito per la determinazione dei costi della produzione ipotetica del latte essenzialmente per due ragioni: perché la quantificazione dei costi di mantenimento dei macchinari era eccessiva e perché la presa in conto di alcune voci di spesa appariva non esatta.

Nella specie, considerando che le parti non hanno esercitato alcuna censura sulle voci di costo prese in conto dal perito e considerando altresì che la dimensione dell'attività di produzione del latte del signor [OSCURATO:PERSONA] è relativamente ridotta, e che quindi è minima l'incidenza dei costi che sono stati ritenuti, nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, non ascrivibili al calcolo generale, si può concludere nel senso che per il calcolo dei costi variabili ci si debba attenere alle indicazioni fornite dal perito. - I redditi alternativi - I redditi alternativi ipotetici 138 Si ricorda che la determinazione del reddito alternativo di natura ipotetica si basa sul calcolo dei redditi derivanti dai tre fattori di produzione, che si sono liberati con la interruzione della produzione del latte: il capitale, la terra e il lavoro.

Il fattore capitale 139 Il ricorrente indica come ammontare complessivo del capitale liberato la somma di 6 200 DM che equivarrebbe alla metà del valore di un posto nella stalla (stimato in 8 000 DM) maggiorato del prezzo medio di acquisto di una giovenca (2 200 DM).

Tale somma di 6 200 DM non è contestata dalle istituzioni convenute. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea unicamente che il ricorrente non ha preso in considerazione le somme necessarie all'acquisto di nuovi macchinari che avrebbero permesso la ripresa dell'attività di produzione del latte nel 1984 e, più precisamente, che il medesimo non ha preso in conto le spese ulteriori finalizzate al rinnovo dell'attrezzatura per la mungitura, cui comunque le imprese avrebbero dovuto provvedere indipendentemente dallo stato dei macchinari già presenti nell'azienda. 140 Quanto al reddito prodotto da questo capitale, secondo il ricorrente esso dovrebbe calcolarsi nella misura del 3,5% annuo, ciò sulla base dei dati risultanti dalle statistiche sull'agricoltura predisposte dalle autorità tedesche.

Il ricorrente esclude che possa calcolarsi questo reddito nella misura, più elevata, che di regola produce il denaro disponibile in contanti.

Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono invece che il tasso d'interesse dovrebbe aggirarsi intorno al 5,5% annuo.

Il perito, poi, non si basa sul valore del posto (liberato) della stalla, ma sul prezzo d'acquisto dei capi riferito al momento della (ipotetica) ripresa dell'attività produttiva e quindi calcola il capitale risparmiato a causa della mancata ripresa di quest'attività.

Egli esprime l'avviso che la somma necessaria per l'acquisto, nel 1984, delle otto-nove giovenche che potevano assicurare la produzione della quota di latte del signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pari a 19 800 DM.

A questo capitale si dovrebbe poi applicare, sempre secondo il perito, il tasso di interesse generale praticato dalle Casse di risparmio locali, ridotto in misura pari al tasso di variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo.

Il reddito da capitale del ricorrente dovrebbe calcolarsi quindi applicando i tassi che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di interesse delle Casse di risparmio [OSCURATO:PERSONA] reddito da capitale 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 3,39% 3,25% 2,78% 2,38% 2,25% 2,40% 2,00% (0,10)% 0,20% 1,30% + 0,99% + 1,25% + 2,88% + 2,18% + 0,95% Sia il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio contestano queste conclusioni.

Le istituzioni affermano che il capitale complessivo dovrebbe essere determinato non in relazione al prezzo delle sole giovenche ma in relazione al prezzo di tutti i capi che costituiscono una mandria, prezzo riferito alla data della ripresa della produzione del latte, fermo restando che la mandria comprende sia le giovenche che le vacche e i vitelli.

Per quanto riguarda la redditività del capitale, tutte le parti contestano che dal tasso di interesse praticato dalle Casse di risparmio locali debba essere detratto il tasso di inflazione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe infatti irragionevole effettuare tale detrazione soltanto per i redditi da capitale e non anche per gli altri redditi.

Il ricorrente osserva invece che un tale modello di calcolo si risolverebbe, tenuto conto degli interessi dalle Casse di risparmio pubbliche, nell'azzeramento dell'eventuale reddito: ciò perché la sottrazione delle due percentuali sarebbe normalmente negativa, con la conseguenza che non risulterebbe alcun reddito da capitale. 141 Le perplessità espresse dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi di bestiame da prendere in considerazione e alla detrazione del tasso di inflazione, sono parzialmente condivisibili.

Quanto ai capi da prendere in considerazione, risulta chiaramente dalla perizia che il calcolo relativo al reddito da capitale, effettuato con riguardo alla causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, è diverso da quello seguito per il signor [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nel primo caso, il perito ha fissato il prezzo medio di un capo della mandria prendendo in considerazione i prezzi delle vacche nei diversi stadi di lattazione, mentre nella causa in esame il prezzo preso in considerazione è solo quello generale delle giovenche.

Ciò nonostante, poiché mancano i dati sul prezzo medio dei vari capi che compongono la mandria, sembra ragionevole ed equo prendere in conto nel calcolo del reddito da capitale i valori cui si è riferito il perito.

Sembra comunque lecito supporre che il perito abbia prospettato un calcolo semplificato rispetto a quello seguito nella causa [OSCURATO:PERSONA] (non indicando il prezzo differenziato dei diversi capi) in ragione della dimensione ridotta della produzione di latte del signor [OSCURATO:PERSONA].

Non si può quindi escludere che il signor [OSCURATO:PERSONA] avesse, tra i capi di bestiame destinati alla produzione di latte, solo giovenche e non altri capi.

Quanto poi alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla detrazione del tasso di inflazione, esse meritano di essere condivise.

Sul punto è sufficiente rinviare ai rilievi svolti nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri.

In conclusione, ritengo che, per calcolare il reddito da capitale del signor [OSCURATO:PERSONA], si debba applicare al capitale complessivo indicato dal perito il tasso di interesse delle Casse di risparmio locali.

Il fattore terra 142 Il ricorrente calcola il reddito prodotto dal fattore terra facendo riferimento al canone medio di affitto dei fondi rustici quale risulta dalle statistiche della Camera dell'agricoltura della regione di Hannover.

Egli prospetta i dati di cui alla tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] del latte kg/anno Colture foraggio ha/vacca Canone di affitto DM/ha Affitto per kg di latte DM/kg 1984/85 4 664 0,43 358 0,033 1985/86 4 764 0,44 308 0,028 1986/87 4 828 0,41 383 0,033 1987/88 4 509 0,40 366 0,032 1988/89 5 117 0,43 283 0,024 1989/90 5 070 0,37 379 0,028 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la quale utilizza le statistiche della [OSCURATO:PERSONA] e non quelle di Hannover, dove il ricorrente è stabilito, i redditi risultanti da questo prospetto sarebbero eccessivamente bassi: esse, in particolare, non terrebbero conto della superficie che in ogni azienda lattiera è destinata alla produzione di foraggio, superficie che sarebbe pari a 0,5 ha per vacca.

Dovrebbe quindi ritenersi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il signor [OSCURATO:PERSONA] destina alla coltivazione del foraggio 4,5 ha, poiché erano nove le vacche che normalmente utilizzava per la produzione del latte.

[OSCURATO:PERSONA]

DM/ha Ha (x) DM/anno (=) 1984/85 (223 giorni) 429 4,5 1 179 1985/86 426 4,5 1 917 1986/87 446 4,5 2 007 1987/88 472 4,5 2 124 1988/89 (301 giorni) 495 4,5 1 837$$

[OSCURATO:PERSONA]

9 064 143 Il perito, sempre rifacendosi alle statistiche della Camera di agricoltura di Hannover, segue un metodo di calcolo diverso, in quanto prende in considerazione non solo il reddito prodotto dall'affitto del fondo, ma anche quello prodotto dall'affitto degli edifici situati sul medesimo.

Ai fini della determinazione dell'estensione della parte dell'azienda del signor [OSCURATO:PERSONA] destinata alla produzione del latte, il perito si basa sul numero complessivo dei capi della mandria dello stesso produttore.

Il risultato di tale calcolo è il seguente: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva Terre liberate (ha) [OSCURATO:PERSONA] terre prorata [OSCURATO:PERSONA] terre (DM/100 kg) 2% 5,06 1 026 7,81 2% 4,74 2 463 6,78 2% 4,46 3 289 9,05 7,5% 4,26 2 585 7,58 7,5% 12 112 144 Il ricorrente contesta tali cifre sulla base di due considerazioni.

Egli, in primo luogo, censura in via generale l'inclusione dell'affitto degli edifici tra le fonti di reddito e, in secondo luogo, rileva che l'unico tipo di reddito che poteva produrre il suo terreno era quello inerente all'area destinata all'allevamento dei tori, pari al 16% dell'estensione totale.

Questa censura non è condivisibile.

Basti rinviare alle osservazioni già svolte su questo punto nei paragrafi precedenti.

Non ritengo, comunque, che si possa fare riferimento ai calcoli della [OSCURATO:PERSONA] poiché questa si fonda sulle statistiche riguardanti la regione [OSCURATO:PERSONA] e non quella di Hannover, in cui il ricorrente è stabilito.

In conclusione, il reddito del fattore terra deve essere calcolato sulla base del canone del fondo rustico indicato dal perito.

Il fattore lavoro 145 Il fattore lavoro è costituito dalla manodopera liberata per effetto della cessazione della produzione di latte.

Per determinare l'importo del reddito di tale fattore produttivo occorrerebbe, secondo il ricorrente, riferirsi alle ore di lavoro necessarie per l'allevamento delle vacche da latte, ore che, interrottasi la produzione, l'imprenditore era divenuto libero di destinare ad altre attività produttive.

Nel caso di specie occorrerebbe dunque tener conto delle ore di lavoro dedicate dal signor [OSCURATO:PERSONA] all'allevamento delle vacche da latte.

Secondo lo stesso ricorrente, il tempo-lavoro da lui dedicato a tale attività era di un'ora e mezza al giorno, per un totale di 547,5 ore annue, e questo tempo-lavoro non era convertibile in altre attività attesa la sua limitatezza. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che il numero totale di ore necessarie all'allevamento di una vacca sarebbe di 80 all'anno e che pertanto il signor [OSCURATO:PERSONA], per allevare le sue nove vacche, avrebbe dedicato a tale attività 720 ore annue.

Assumendo questo tempo-lavoro a base del calcolo, il reddito complessivo sarebbe di 25 390 DM, come risulta dai dati riportati nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] medio - Lavoratori agricoli DM/ore x 720 ore = [OSCURATO:PERSONA] per anno 1984/85 (223 giorni) 9,39 x 720 ore 4 131 1985/86 8,15 x 720 ore 5 868 1986/87 8,82 x 720 ore 6 350 1987/88 4,50 x 720 ore 3 240 1988/89 (301 giorni) 9,77 x 720 ore 5 801$$

[OSCURATO:PERSONA]

25 390 Il perito effettua il suo calcolo partendo dal presupposto che il tempo-lavoro dedicato dal ricorrente alle nove vacche da latte della sua azienda fosse quello dal medesimo indicato, pari a 68,44 ore per vacca per anno.

Applicando i dati relativi ai salari medi di un lavoratore agricolo negli anni 1984-1989, il perito calcola il reddito da lavoro del signor [OSCURATO:PERSONA] secondo i valori che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] orario 70 9,67 70 9,97 70 10,17 70 10,40 70 10,55$ [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] liberato (ore) [OSCURATO:PERSONA] tempo prorata [OSCURATO:PERSONA] tempo DM/100kg 2% 227,84 2 203 16,77 2% 560,00 5 583 15,37 2% 560,00 5 695 15,68 7,5% 560,00 5 826 16,98 7,5% 487,32 5 141 15,08 24 447 Il ricorrente ritiene che tale reddito sia troppo elevato. [OSCURATO:PERSONA] invece contesta il fatto che il perito abbia calcolato il reddito da lavoro senza considerare il tempo necessario ad altri lavori, non strettamente collegati all'allevamento delle vacche, quali la coltura e lo stoccaggio del foraggio, lavori generalmente effettuati dallo stesso produttore.

Prendendo in conto anche tali attività, si raggiungerebbero le 80 ore di lavoro per vacca per anno indicate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 146 A mio parere, sulla base degli elementi forniti dalle parti è ragionevole supporre che il perito abbia tenuto conto di tutte le attività inerenti alla produzione e quindi anche della eventuale attività di coltivazione del foraggio.

Pertanto, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], si può seguire il perito quando afferma, in sintonia con lo stesso ricorrente, che il tempo-lavoro dedicato alle nove vacche della sua azienda era pari a 68,44 ore annue.

Di conseguenza, per la determinazione dei redditi prodotti dal fattore lavoro ci si può attenere ai calcoli effettuati dal perito. - I redditi alternativi effettivi prodotti dall'ingrasso dei tori negli anni 1984-1989 147 L'attività alternativa effettivamente esercitata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1984-1989 è stata quella dell'ingrasso dei tori.

Questo dato fattuale non è in contestazione, mentre è ancora oggetto di posizioni divergenti la determinazione del numero dei capi allevati dal signor [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente dichiara, senza fornire alcun elemento di prova, di aver allevato nove tori, che costituiscono il numero massimo di capi che poteva contenere la parte della stalla destinata a tale attività.

Il numero complessivo dei tori sarebbe quindi identico a quello delle vacche da latte precedentemente allevate dallo stesso ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] contesta questo calcolo e ritiene che non è corretto mettere a confronto il reddito prodotto dalle due attività in relazione all'estensione della parte della stalla destinata alla produzione di latte.

Basandosi sui valori medi forniti dal ricorrente quanto al reddito medio prodotto dall'allevamento dei tori nelle campagne 1984-1989 (v. memoria del ricorrente del 30 giugno 1993, pag. 8), la [OSCURATO:PERSONA] arriva alla conclusione che di fatto non vi è stato alcun danno per il signor [OSCURATO:PERSONA], o che comunque la sua perdita economica è stata minima in quanto le attività sostitutive dal medesimo esercitate hanno prodotto un reddito superiore a quello che avrebbe prodotto l'eventuale attività di produzione del latte. [OSCURATO:PERSONA] effettua i propri calcoli al riguardo sulla base dei dati forniti dal perito Wortmann, che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] produzione latte (DM) Redditi effettivi (DM) = Danni (DM) 1984/85 (223 giorni) 5 653 9 303 0 1985/86 11 388 15 227 0 1986/87 12 456 15 227 0 1987/88 13 168 15 227 0 1988/89 12 326 12 557 0$$ Danni complessivi 0 148 [OSCURATO:PERSONA] inoltre, dichiarando di basarsi sui dati forniti dal perito Wortmann (senza peraltro specificare in quale delle perizie prodotte dal ricorrente si troverebbero i medesimi dati), afferma che la differenza tra il reddito ascrivibile alla produzione ipotetica di latte e i redditi sostitutivi sarebbe di soli 4 739 DM.

Ciò perché, mentre il reddito ipotetico per la produzione di latte sarebbe stato, secondo la stessa perizia, di 54 991 DM, il guadagno effettivo del ricorrente sarebbe stato negli anni 1984-1989 di 50 252 DM, come risulta appunto dalla tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] lordo / toro x 35

[OSCURATO:PERSONA] DM

1984/85 (223 giorni) 317 6 779 1985/86 335 11 725 1986/87 476 16 660 1987/88 328 11 480 1988/89 (301 giorni) 125 3 608

[OSCURATO:PERSONA] 50 252

Inoltre, e allo stesso modo, sulla base dei dati della perizia prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria del 25 giugno 1993, si arriverebbe, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], ad un importo del pregiudizio valutabile in 12 534 DM.

Questo importo risulterebbe (come emerge dalla tabella che segue) dalla differenza tra i redditi ipotetici, stimati in 69 820 DM, ed i redditi sostitutivi, stimati in 57 286 DM; ad esso si dovrebbero poi sottrarre 3 500 DM, equivalenti all'offerta del premio, per l'allevamento e l'ingrasso dei tori, prevista dal regolamento (CEE) n. 467/87 del Consiglio, del 10 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonché i regimi di premi concessi in questo settore (27). [OSCURATO:PERSONA] lordo per kg di latte [OSCURATO:PERSONA] lordo per toro [OSCURATO:PERSONA] per 35 tori 1984/85 (223 giorni) 0,370 8 045 356 7 613 1985/86 0,435 15 481 340 11 900 1986/87 0,443 15 766 432 15 120 1987/88 0,443 15 766 325 11 375 1988/89 (301 giorni) 0,503 14 762 389 11 278

[OSCURATO:PERSONA]$

69 820$ 57 286 149 Il perito ritiene, invece, che dai dati forniti dal ricorrente sul numero dei capi destinati alla produzione del latte e dalla effettiva dimensione della stalla si dedurrebbe che il signor [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto allevare, nel periodo considerato, 21 tori.

Moltiplicando tale numero per il reddito medio ascrivibile alla vendita di ciascun toro, reddito indicato dallo stesso ricorrente nella memoria del 25 giugno 1993 e non contestato dalle istituzioni resistenti, si arriva ad un importo complessivo superiore a quello indicato dallo stesso ricorrente, e ciò sulla base dei fattori di calcolo che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] lordo / toro x 35

[OSCURATO:PERSONA] DM

1984/85 (223 giorni) 356 2 242 1985/86 340 7 140 1986/87 432 9 072 1987/88 325 6 825 1988/89 (301 giorni) 389 8 169

[OSCURATO:PERSONA] 33 448

150 Non è necessario valutare nel merito tale calcolo per le seguenti due considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, questo calcolo presenta gli stessi connotati di astrattezza di quello relativo alla determinazione dei redditi prodotti dai tre fattori di produzione (capitale, terra e lavoro) liberati a seguito dell'interruzione della produzione del latte.

Il calcolo relativo al numero dei tori così come quello relativo ai redditi ricavati dalla loro vendita si basa infatti su dati statistici e quindi non può considerarsi come la quantificazione dei redditi effettivi prodotti dal signor [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, l'importo complessivo determinato sulla base di tale metodo è leggermente inferiore a quello risultante dal calcolo dei redditi (ipotetici) prodotti dai tre fattori di produzione liberati.

Di conseguenza, sembra ragionevole ed equo attenersi al metodo di calcolo seguito dal perito.

Sulla domanda di ulteriori danni ascrivibili ad un aumento della aliquota delle imposte nazionali e sulla domanda degli interessi compensativi 151 Il ricorrente chiede il rimborso dell'imposta nazionale che graverebbe sull'importo corrispondente al complessivo risarcimento dei danni.

Al riguardo egli si limita a far presente, senza fornire alcun riscontro quanto alle pertinenti disposizioni fiscali nazionali, che l'aliquota di tale imposta sarà superiore a quella (minima o addirittura nulla) delle imposte che sarebbero gravate sui redditi prodotti nel corso delle singole campagne prese in conto nella quantificazione dei danni, e cioè nelle campagne 1984-1989. 152 Su tale punto si rinvia alle osservazioni svolte in precedenza in ordine alla analoga richiesta formulata dai ricorrenti nella causa C-104/89.

Si ricorda solo che la perdita economica dovuta all'aumento dell'aliquota delle imposte nazionali non costituisce un pregiudizio ricollegabile, nemmeno indirettamente, al comportamento illegale delle istituzioni e quindi non rileva nel calcolo dei danni. 153 Il ricorrente chiede altresì che l'importo complessivo sia maggiorato di interessi (28) al tasso del 7%.

Anche per tale domanda si rinvia alle osservazioni svolte al riguardo nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, osservazioni che permettono di affermare che il ricorrente ha diritto agli interessi a far data dal giorno dell'evento dannoso, e quindi dal giorno in cui è scaduto il termine dell'impegno di non commercializzazione, e sino al giorno della liquidazione dei danni, cioè sino alla pronuncia della sentenza interlocutoria del 1992.

Per quanto riguarda il tasso di tali interessi, risulta dai dati Eurostat che l'aumento dei prezzi al consumo in Germania si è aggirato, negli anni 1984-1992, intorno ad una media del 2,1% annuo.

Ora, considerando che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha subito le perdite economiche progressivamente, in quanto il pregiudizio si è prodotto nel corso degli anni 1984-1989, si deve sottrarre a tale tasso medio una percentuale che tenga conto della distribuzione nel tempo del pregiudizio.

Tenuto conto di ciò, è ragionevole ed equo determinare il tasso degli interessi da applicare all'importo complessivo dei danni nell'1,5%. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 154 Nella memoria del 25 giugno 1993 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 71 826 DM.

Deve ritenersi che questa indicazione assorba quella precedente di importo diverso. 155 [OSCURATO:PERSONA] offre un indennizzo complessivo di 1 239 DM. 156 Infine, il perito quantifica l'importo totale del risarcimento spettante al ricorrente in 17 167 DM, nel caso di applicazione, nel calcolo del quantitativo di riferimento del latte, del tasso di riduzione differenziato (del 2% per le prime tre campagne, e del 7,5% per le ultime tre campagne); e ciò sulla base dei dati generali che figurano nelle tabelle che seguono: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] lordo [OSCURATO:PERSONA] lordo (DM/100 kg) [OSCURATO:PERSONA] lordo 2% 3 748 28,53 28,53 2% 12 943 35,62 35,62 2% 12 527 34,48 34,48 7,5% 10 686 31,16 29,41 7,5% 15 329 44,95 43,53 55 233 [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva Redditi di sostituzione [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione DM/100 2% 3 300 25,11 2% 8 294 22,83 2% 9 555 26,30 7,5% 9 005 26,26 7,5% 7 913 23,20 38 066 [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1%

[OSCURATO:PERSONA]

1984/85 132 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1985/86 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1986/87 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1987/88 365 36 705 37 072

[OSCURATO:PERSONA]

1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] (DM/100kg)

[OSCURATO:PERSONA]

2% 448 3,413,41 2% 4 649 12,80 12,80 2% 2 973 8,18 8,18 7,5% 1 681 4,90 3,15 7,5% 7 416 21,74 20,33 17 167 157 Per tutte le considerazioni sin qui formulate (29) ritengo che l'importo complessivo dei danni cui ha diritto il signor [OSCURATO:PERSONA] sia di 16 517 DM, e ciò sulla base dei dati che figurano nella tabella che segue.

[OSCURATO:PERSONA] (1)

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Mancato guadagno 4 543 214 956 2 203 3 373 1 170 12 943 572 2 509 5 583 8 664 4 279 12 527 648 3 350 5 695 9 693 2 834 10 686 418 2 800 5 824 9 042 1 644 15 329 396 2 638 5 141 8 739 6 590 16 517 1) Tutti gli importi sono stati corretti secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza.

L'importo complessivo dei danni deve essere maggiorato degli interessi al tasso dell'1,5% annuo a far data dal 20 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno da cui decorrono gli interessi moratori al tasso dell'7% annuo e sino al giorno del saldo effettivo.

Sulle spese 158 Sia nella causa C-104/89 che nella causa C-37/90, i ricorrenti chiedono che le istituzioni resistenti siano condannate alle spese.

Tra tali spese è compreso l'onorario del perito che, si ricorda, può essere posto a carico delle parti in quanto spesa «ripetibile» (rectius: recuperabile) ai sensi dell'art. 73, lett. a), del regolamento di procedura (30).

A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura le spese sono poste a carico della parte soccombente.

L'art. 69, n. 3, dispone poi che la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti restano rispettivamente soccombenti su uno o più punti.

Ora, è indubbio che, nella specie, le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, sia relativamente all'accertamento della responsabilità della Comunità, che deriva solo dall'illegittimità della normativa sulle quote del latte del 1984, e non anche dalla illegittimità della normativa del 1989, che pure era stata dedotta dai ricorrenti (31), sia relativamente alla quantificazione dei danni.

Ritengo, pertanto, che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese.

Gli onorari relativi alla perizia del consulente di ufficio possono inoltre essere sopportati dalla Corte fino ad un terzo dell'importo totale, restando i residui due terzi a carico delle parti.

Quanto a tale quota, sembra ragionevole ed equo che per la metà sia posta a carico delle istituzioni e per l'altra metà sia posta solidalmente a carico dei cinque ricorrenti nelle due cause riunite. 159 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di dichiarare che: 1) nella causa C-104/89, le istituzioni convenute sono condannate a pagare: - al signor J.M. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 630 416 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 1_ ottobre 1984 e sino al 19 maggio 1992; - al signor W.H. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 363 908 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 5 maggio 1984 e sino al 19 maggio 1992; - al signor J.M. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 445 563 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 22 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; - al signor Tj. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 709 791 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 10 aprile 1985 e sino al 19 maggio 1992; 2) nella causa C-37/90, le istituzioni convenute sono condannate a pagare al signor O. [OSCURATO:PERSONA] l'importo di 16 517 DM maggiorato degli interessi dell'1,5% a far data dal 20 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; 3) ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative alle cause riunite.

Gli onorari del perito sono, per un terzo, a carico delle casse della Corte, per un terzo, a carico delle istituzioni convenute e, per il residuo terzo, a carico dei cinque ricorrenti. (1) - GU L 131, pag.

1. (2) - GU L 90, pag.

10. (3) - GU L 90, pag.

13. (4) - GU L 132, pag.

11. (5) - [OSCURATO:PERSONA] 120/86 (Racc. pag. 2321). (6) - [OSCURATO:PERSONA] 170/86 (Racc. pag. 2355). (7) -

V. i dispositivi delle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] (in particolare il punto 2) e von Deetzen. (8) - GU L 84, pag.

2. (9) - [OSCURATO:PERSONA]189/89 (Racc. pag.

I-4539); v. anche la coeva sentenza Pastätter, causa C-217/89 (Racc. pag.

I-4585). (10) - Racc. pag.

I-3061. (11) - GU L 196, pag.

6. (12) - Nella sentenza 2 giugno 1976, cause riunite da 56 a 60/74, Kampffmeyer (Racc. pag. 711), la Corte ha considerato ricevibile un ricorso di responsabilità in cui la parti si erano riservate di indicare l'importo dei danni nel corso della causa.

In questa causa, il ricorso era stato presentato per i danni cagionati durante una campagna che non si era conclusa al momento della presentazione del ricorso e pertanto la Corte ha ritenuto che il ricorso era ricevibile sebbene nelle conclusioni dell'atto introduttivo non fosse indicato un importo preciso. (13) -

V. in particolare la sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 195).

Si segnala che una qualche divergenza con tale giurisprudenza si riscontra in più sentenze del tribunale di primo grado in materia di pubblico impiego, che hanno dichiarato irricevibili talune domande risarcitorie nelle quali non era indicato in termini precisi l'importo complessivo dei danni richiesti.

In tal senso, v. da ultimo la sentenza 16 settembre 1998, causa T-215/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta. (14) - Al punto 10 della sentenza 27 gennaio 1982, cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 85), la Corte ha affermato che «il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire», e che pertanto, «trattandosi qui di casi in cui la responsabilità della Comunità deriva da un atto normativo, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto e quindi, nel caso di specie, prima del momento in cui le ricorrenti, avendo compiute le operazioni che davano loro diritto di percepire le restituzioni, hanno subito un danno certo». (15) - L'art. 2 del regolamento n. 857/84 prevede che: «Il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentati dell'1 %» (n. 1) e dispone altresì che «Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68» (n. 2). (16) -

V. allegato 1 delle perizie depositate in allegato alla memoria del 18 giugno 1990, pag. 24 dell'originale. (17) - L'allegato I della decisione 7 giugno 1985, 83/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole, (GU L 220, pag. 1), prevede, al punto c), che «i costi specifici da detrarre dalla produzione lorda per il calcolo delle RLS sono i seguenti: 1) per le produzioni vegetali - sementi e materiali di moltiplicazione (acquistati o prodotti nell'azienda), - concimi comprati, - prodotti di protezione delle colture, - spese varie specifiche, comprendenti: - il costo dell'acqua per l'irrigazione, - le spese di riscaldamento, - le spese di essiccazione, - le spese specifiche di commercializzazione (ad esempio: cernita, pulitura, imballaggio) e di trasformazione, - le spese specifiche di assicurazione, - altri costi specifici». (18) -

V. COM(93) def. (19) - Si rileva al riguardo che nella tabella relativa al calcolo del LEI figura tra i costi fissi una voce denominata «salari Loonwerk»: questa voce riguarda i costi di eventuali attività date in subappalto, come risulta dal fatto che i valori riportati sono quelli indicati - con minime divergenze - sotto la voce «subappalto» nella tabella del perito d'ufficio. (20) - La questione del resto non è nuova.

Già nella sentenza 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-1675), il Tribunale, pronunciando in materia di restituzione di aiuti di Stato illegali, ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non deve «calcolare gli effetti dell'imposta sulla somma degli aiuti da recuperare poiché tale calcolo rientra nel campo di applicazione del diritto nazionale, ma deve limitarsi a indicare l'importo lordo da recuperare» (punto 83). (21) -

V. sentenza 3 febbraio 1994, causa C-308/87, Grifoni/CEEA (Racc. pag.

I-341).

Si ricorda al riguardo che, sebbene costituisca un principio comune agli [OSCURATO:PERSONA] membri che ai fini della reintegrazione del patrimonio leso si debba tener conto anche dei danni provocati dalla indisponibilità del capitale a far tempo dal giorno dell'evento dannoso, tuttavia le modalità per un tale ripristino sono le più disparate: in alcuni [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione e la decorrenza degli interessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, in altri la decorrenza è fissata o alla data della messa in mora del debitore, oppure a quella della sentenza, o ancora varia secondo l'oggetto degli interessi stessi (v. conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, sentenza 19 maggio 1982, Dumortier/Consiglio, Racc. pag. 1733, e quelle dell'avvocato generale Tesauro nella causa Grifoni/CEEA, già citata). (22) - Per la quantificazione delle singole voci che concorrono alla determinazione del danno, occorre sinteticamente ricordare le fonti da cui sono stati tratti i dati presi in conto per la determinazione del danno.

a) Relativamente al reddito ipotetico, - per il reddito (lordo) ricavato dalla vendita del latte e dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli, sono stati ripresi i dati forniti dal perito (v. pagg. 20 e 28 della perizia), salvo alcune modifiche di carattere meramente numerico dovute a più fattori: a) per la campagna 1984/85 del signor [OSCURATO:PERSONA], pur indicando una data iniziale corretta, il perito ha calcolato in modo errato il numero dei giorni della prima campagna, che non sarebbero 100 bensì

122. Tale divergenza comporta una differenza tra i quantitativi di latte presi in conto nel calcolo e quindi una differenza nel reddito ipotetico; b) relativamente alla campagna del 1988/89, del signor [OSCURATO:PERSONA], il perito fa riferimento ad una data relativa alla ripresa effettiva della attività di produzione del latte - e quindi ad un termine finale del periodo preso in considerazione ai fini del risarcimento - che non coincide con quello su cui ci si basa nelle presenti conclusioni (v. pag. 20 della perizia); c) relativamente alla campagna del 1988/89 del signor [OSCURATO:PERSONA], si è riscontrato un errore di calcolo in relazione al numero dei giorni effettivi di astensione dalla produzione del latte, in quanto, pur indicando il numero di 30 giorni, cifra che risulta corretta, il perito ha poi calcolato il quantitativo di latte per un numero complessivo di giorni differente; - per i costi variabili, sono stati ripresi i dati forniti dal LEI nella perizia prodotta in allegato alla memoria dei ricorrenti del 4 giugno 1997, con le modifiche di carattere numerico, dovute al fatto che il LEI ha calcolato i dati totali delle singole campagne basandosi sulle indicazioni del perito relative ai quantitativi di riferimento e quindi sugli errori di calcolo appena menzionati.

b) Relativamente ai redditi alternativi, i dati presi in considerazione sono di massima quelli forniti dal perito, cui però sono stati apportati alcuni correttivi tutte le volte che ci si è discostati dal sistema di calcolo seguito dal medesimo perito.

In particolare, nel calcolo dei redditi di tutti i fattori, con riguardo alla campagna iniziale e finale del periodo preso in considerazione per il calcolo dei danni, si è sempre ridotto il reddito complessivo di una percentuale corrispondente al numero dei giorni delle singole campagne esclusi da tale periodo.

Inoltre: - relativamente al fattore «capitale», non è stato detratto dal tasso di interesse offerto dalle Casse di risparmio locali (tasso che, ricordiamo, viene applicato al capitale di base per la determinazione del reddito che produce tale capitale) il tasso relativo all'aumento dei prezzi al consumo negli anni 1984-1989; - relativamente al fattore «lavoro», non sono stati presi in considerazione gli ipotetici redditi dei membri della famiglia, per cui il valore medio dei salari orari, su cui peraltro vi è stato un accordo tra le parti, è stato moltiplicato unicamente per le ore corrispondenti al tempo-lavoro del solo titolare dell'azienda; - relativamente al fattore «terra», si sono presi in conto i canoni medi di affitto indicati dal perito alla pag. 41, i quali sono stati moltiplicati per il numero degli ettari di terreno destinati alla produzione del latte quali sono stati indicati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pag. 4 delle perizie prodotte in allegato alla memoria del 18 giugno 1993. [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione sull'estensione del terreno fornita dal ricorrente è sembrata inverosimile (30 ha), data la produzione generale dell'azienda, è stata presa in conto, quindi, l'indicazione fornita dal perito (54 ha). (23) - V., al riguardo, la nota

22. (24) - V., al riguardo, la nota

22. (25) - V., al riguardo, la nota

22. (26) - Si ricorda, al riguardo, che nella sentenza Kamp, invocata peraltro da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue argomentazioni, la Corte ha affermato che l'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, deve essere interpretato nel senso che, per calcolare i quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte da assegnare ai produttori che hanno sospeso le consegne nell'ambito del sistema dei premi di non commercializzazione o di riconversione istituito dal regolamento n. 1078/77, occorre sottrarre dal quantitativo di base che rispecchia il livello della produzione precedente il periodo di non commercializzazione una percentuale pari alla somma della percentuale rappresentativa di tutte le riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento nello Stato membro di cui trattasi con la percentuale corrispondente alla diminuzione di base che è stata applicata, a titolo di sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento istituita con il regolamento n. 775/87 a tutti i produttori della Comunità (sentenza 5 maggio 1994, causa C-21/92, Racc. pag.

I-1619). (27) - GU L 48, pag.

1. (28) - Nelle osservazioni del 25 giugno 1993 (pag. 12 dell'originale) il ricorrente qualifica tali interessi come «compensativi». (29) - Per la quantificazione delle singole voci che concorrono alla determinazione del danno, occorre sinteticamente ricordare le fonti da cui sono stati tratti i dati presi in conto per la determinazione del danno.

a) Relativamente al reddito ipotetico, i dati riportati sono quelli forniti dal perito.

b) Relativamente ai redditi alternativi, i dati presi in considerazione sono sempre quelli forniti dal perito, cui però sono stati apportati alcuni correttivi tutte le volte che ci si è discostati dal metodo di calcolo seguito nella perizia.

In particolare, nel calcolo dei redditi di tutti i fattori, con riguardo alla campagna iniziale e a quella finale del periodo preso in considerazione per il calcolo dei danni, si è sempre ridotto il reddito complessivo di una percentuale corrispondente al numero dei giorni delle singole campagne esclusi da tale periodo.

Inoltre, - relativamente al fattore capitale, non è stato detratto dal tasso di interesse offerto dalle Casse di risparmio locali il tasso relativo all'aumento dei prezzi al consumo negli anni 1984-1989. - relativamente al fattore terra, si sono presi in conto i dati sui redditi ipotetici forniti dal perito. (30) - L'importo dell'onorario richiesto dal perito è stato contestato da tutte le parti in giudizio e pertanto la Corte si dovrà pronunciare con ordinanza ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura. (31) - La Corte ha infatti escluso la responsabilità della Comunità per l'adozione del regolamento n.764/89, in quanto, sebbene vi sia stata una violazione del principio del legittimo affidamento, tale violazione «non può considerarsi sufficientemente grave» per attribuire un diritto ai danni ai sensi dell'art. 215, n. 2, del Trattato (punti 18-20 della sentenza del 1992).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CC0104_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale Il contesto normativo e i fatti di causa I regolamenti contestati 1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078 (1), che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la conversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, ha creato un sistema di premi per la non commercializzazione, per un periodo di cinque anni, di prodotti lattiero-caseari (artt. 1 e 2). 2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha istituito un prelievo supplementare sui quantitativi di latte forniti in eccedenza rispetto ad un determinato quantitativo di riferimento (v. l'art. 1, che inserisce una nuova disposizione, l'art. 5 quater, nel regolamento di base del 1968) (2). Tale quantitativo è determinato sulla base delle disposizioni del coevo regolamento (CEE) del Consiglio n. 857 (3), che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui al citato art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il quantitativo di riferimento è di massima equivalente al latte consegnato o acquistato durante l'anno civile 1981, aumentato dall'1% (art. 2, n. 1). [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia prevedere che sul loro territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato durante l'anno civile 1982 o l'anno civile 1983, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo globale, garantito ad ogni singolo Stato membro, che si trova espressamente indicato al n. 3 dello stesso art. 5 quater (art. 2, n. 2). Le modalità di applicazione di detto prelievo supplementare sono, infine, fissate dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1984, n. 1371 (4). 3 Nelle sentenze del 28 aprile 1988, [OSCURATO:PERSONA] (5) e von Deetzen (6), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84, per violazione del principio del legittimo affidamento, «in quanto non contempla l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un obbligo assunto sulla base del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno effettuato cessioni di latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato interessato» (7). 4 A seguito di queste sentenze il Consiglio, il 20 marzo 1989, adottava il regolamento (CEE) n. 764/89, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8). Detto regolamento introduceva nel regolamento n. 857/84 un nuovo art. 3 bis, secondo il quale i produttori che, per assolvere un impegno contratto in virtù del regolamento n. 1078/77, non hanno fornito latte durante l'anno di riferimento, ottengono, a certe condizioni e a partire dal 29 marzo 1989, un quantitativo di riferimento specifico (art. 3 bis, n. 1) «pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione» (art. 3 bis, n. 2). 5 Nella sentenza 11 dicembre 1990, Spagl, la Corte dichiarava altresì invalido l'art. 3 bis, nn. 1 e 2, del regolamento n. 857/84, in quanto, da un lato, il n. 1 «esclude dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico [...] i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in adempimento di un impegno assunto a norma del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, scade prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983»; e, dall'altro, il n. 2 «limita il quantitativo di riferimento specifico previsto dallo stesso articolo al 60% del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore durante il periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda [del] premio di non commercializzazione o di riconversione» istituito dal citato regolamento n. 1078/77 (9). I fatti 6 I ricorrenti nella causa C-104/89, signori J.M. [OSCURATO:PERSONA], W.H. [OSCURATO:PERSONA], J.M.M. [OSCURATO:PERSONA] e Tj. [OSCURATO:PERSONA], avendo assunto un impegno di non commercializzazione in base al regolamento n. 1078/77, non avevano prodotto latte né prodotti lattiero-caseari durante un periodo di cinque anni, che comprendeva l'anno civile 1983, anno assunto dai [OSCURATO:PERSONA] come periodo di riferimento per l'applicazione del regime di prelievo supplementare di cui ai regolamenti n. 856/84 e n. 857/84, e quindi non potevano beneficiare del sistema delle quote istituito nel 1984. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] avevano ripreso la produzione di latte dopo le citate sentenze della Corte del 28 aprile 1988, che avevano dichiarato invalido il regolamento n. 857/84. Il signor [OSCURATO:PERSONA] invece aveva rinviato la ripresa della produzione attendendo l'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico a norma del regolamento n. 764/89. 7 Il ricorrente nella causa C-37/90, signor O. [OSCURATO:PERSONA], è un agricoltore tedesco, il quale aveva assunto l'impegno di non commercializzare per il periodo tra il 1979 e il 1984. Il 20 novembre 1984 e il 16 dicembre 1985, egli chiedeva l'assegnazione di un quantitativo di riferimento in base ai regolamenti n. 856/84 e n. 857/84. Dette richieste venivano disattese in applicazione delle disposizioni più sopra richiamate. Dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica n. 764/89, il signor [OSCURATO:PERSONA] otteneva però un quantitativo di riferimento specifico provvisorio e, a seguito di ciò, il 29 agosto 1989, riprendeva le consegne di latte. 8 Con i loro ricorsi, ex art. 178 del Trattato, depositati in data 31 marzo 1989, nella causa C-104/89, e 7 febbraio 1990, nella causa C-37/90, tutti i ricorrenti chiedevano alla Corte di accertare la responsabilità delle Comunità per le perdite economiche subite a seguito dell'applicazione dei citati regolamenti dichiarati invalidi e chiedevano altresì di condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in loro favore. 9 Le due cause erano riunite con ordinanza del 9 luglio 1991. La sentenza del 19 maggio 1992 e la procedura successiva 10 Nella sentenza interlocutoria sui due ricorsi, pronunciata il 19 maggio 1992 (in prosieguo: la «sentenza del 1992») (10), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati ai ricorrenti e condannava il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i medesimi. 11 Nel dispositivo della sentenza si legge infatti che: «1) I convenuti devono risarcire il danno subito dai ricorrenti per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come integrato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1984, n. 1371, nei limiti in cui detti regolamenti non hanno contemplato l'assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato. 2) Gli importi dei risarcimenti dovuti vanno maggiorati di interessi al tasso annuo dell'8% nella causa C-104/89 e del 7% nella causa C-37/90, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza. 3) Per il resto, i ricorsi sono respinti. 4) Le parti comunicheranno alla Corte, entro un termine di dodici mesi dalla data della pronuncia della sentenza, l'entità degli importi concordati per il pagamento. 5) In caso di mancato accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le rispettive richieste pecuniarie. 6) Le spese sono riservate». 12 Ai fini del calcolo dell'importo del risarcimento dei danni, la Corte afferma, al punto 26 della sentenza, che il pregiudizio economico è pari alla differenza tra gli introiti che i ricorrenti avrebbero ricavato, in una situazione normale, dalle consegne di latte che avrebbero effettuato, «durante il periodo compreso tra il 1_ aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89», se avessero ottenuto un quantitativo di riferimento e gli introiti effettivamente realizzati non solo per le consegne di latte effettuate nello stesso periodo ma anche in conseguenza di eventuali attività sostitutive. 13 Secondo la Corte, si deve ritenere che i quantitativi di riferimento sono i quantitativi di latte forniti «durante un periodo rappresentativo precedente al [...] periodo di non commercializzazione [dei ricorrenti], come ad esempio il quantitativo preso come base per il calcolo del premio di non commercializzazione» (punto 28). 14 Dichiara inoltre la Corte che tale «quantitativo va aumentato dell'1%, [in applicazione del]l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84, per garantire che i ricorrenti non subiscano alcuna restrizione specifica rispetto ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono fissati conformemente a detto art. 2». Al quantitativo di riferimento si deve poi applicare «un tasso di riduzione rappresentativo dei tassi di riduzione applicabili ai produttori di cui all'art. 2, onde evitare che i ricorrenti siano indebitamente avvantaggiati rispetto a quest'ultima categoria di operatori» (punto 29). 15 Ai fini del calcolo dei redditi ipotetici, la Corte ha precisato che «occorre prendere come base di calcolo le possibilità di reddito di un'azienda rappresentativa analoga a quella di ciascun ricorrente», considerando anche il fatto che un'impresa che ricomincia la propria attività ha una redditività ridotta durante il periodo di avviamento (punto 32). 16 Infine, per quanto riguarda gli introiti ricavati da eventuali attività sostitutive, la Corte ha stabilito che questi devono comprendere non solo gli introiti «che i ricorrenti hanno effettivamente tratto da attività sostitutive, ma anche quelli che avrebbero potuto trarre se si fossero ragionevolmente impegnati in tali attività. [...] Eventuali perdite di gestione subite dai ricorrenti [...] non possono [poi essere] imputate alla Comunità [in quanto] [...] non sono dovute agli effetti della disciplina comunitaria» (punto 33). 17 Successivamente alla pronuncia della sentenza, le parti non raggiungevano un accordo sull'entità degli importi spettanti ai soli produttori e pertanto riassumevano la procedura indicando le rispettive richieste ed offerte di danni. 18 Con ordinanza del 12 luglio 1996, la Corte nominava un perito di ufficio, sulla base degli artt. 22 dello Statuto e 49, n. 1, del regolamento di procedura, per la determinazione dell'ammontare dei danni. 19 Il consulente di ufficio (in prosieguo: il «perito») depositava la propria perizia presso la cancelleria della Corte in data 27 febbraio 1997. Il regolamento del Consiglio n. 2187/93 20 Dopo la pronuncia di questa sentenza, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2187/93, del 22 luglio 1993 (11), che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari ai quali sia stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività. 21 In tale regolamento il Consiglio fissa dei criteri per il calcolo dell'importo dell'indennizzo e, a tal fine, determina i redditi ipotetici ed effettivi dei produttori che questo indennizzo dovranno ricevere. In particolare, all'art. 6, il Consiglio stabilisce che il reddito ipotetico deve essere determinato in relazione al quantitativo annuo che è servito per il calcolo del premio concesso in forza del regolamento n. 1078/77 aumentato dell'1% e diminuito di una percentuale rappresentativa delle riduzioni applicate, in ciascuno Stato membro, ai quantitativi di riferimento dei produttori che non hanno potuto fruire del prelievo supplementare ai sensi del regolamento n. 856/84. L'art. 9 dispone poi che il quantitativo oggetto di indennizzo è diminuito, per il periodo di cui trattasi, dei quantitativi consegnati o venduti direttamente che superano il quantitativo di riferimento di cui il produttore poteva disporre prima di detta attribuzione, ad esclusione di quelli menzionati all'art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84. 22 L'importo dell'indennizzo è calcolato in funzione del quantitativo e del periodo da indennizzare in applicazione di una serie di importi fissati per ogni singolo anno di produzione (v. l'art. 11 del regolamento n. 2187/93 e l'allegato allo stesso regolamento). Nel detto allegato, che qui di seguito si riporta, vengono indicati gli indennizzi in relazione alle singole campagne e alla dimensione dell'azienda. ALLEGATO Indennità da offrire in virtù dell'articolo 11 (in ecu verde per 100 kg di latte)$ [OSCURATO:PERSONA] dell'azienda secondo il volume della produzione lattiera << 50 000 kg << 120 000 kg << 120 000 kg 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 7,9 8,8 8,3 6,5 6,2 6,9 5,7 8,8 9,7 9,2 7,4 7,1 7,8 6,6 9,7 10,7 10,2 8,3 8,0 8,7 7,6 Le specifiche richieste di risarcimento 23 I ricorrenti nella causa C-104/89 chiedevano in sede di ricorso di condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a versare i seguenti importi: - 533 997 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA]; - 288 473 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA]; - 448 099 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA]; - 787 366 HFL al signor [OSCURATO:PERSONA], maggiorati dell'interesse legale dell'8% annuo fino al momento del versamento. 24 Nella memoria di replica gli stessi ricorrenti chiedevano per il ristoro dei danni i seguenti importi: - 841 734,60 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 578 957,20 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 407 713,40 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 916 084,40 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA], o quanto meno i diversi importi ritenuti dalla Corte giusti ed equi, sempre con gli interessi al tasso dell'8% annuo per il periodo fra il 30 marzo 1989 e il giorno del pagamento. 25 Nelle memorie presentate dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, i medesimi ricorrenti chiedevano a titolo risarcitorio i seguenti importi: - 1 159 000 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 1 166 000 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 778 500 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 1 069 000 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA], o quanto meno i diversi importi ritenuti dalla Corte giusti ed equi, maggiorati degli interessi dell'8% annuo a partire dal giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria nella presente causa, e cioè a partire dal 19 maggio 1992 fino al momento della liquidazione. 26 Nella memoria del 4 giugno 1997, presentata dopo il deposito della perizia di ufficio effettuato il 27 febbraio 1997, i ricorrenti chiedevano come risarcimento i seguenti importi: - 703 090 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 570 020 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 535 762 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 751 141 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA], maggiorati degli interessi compensativi fino al giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria del 19 maggio 1992 «al tasso dei prestiti di Stato, applicato dalle autorità olandesi». 27 Nelle osservazioni presentate dopo la sentenza interlocutoria, il Consiglio si dichiarava pronto ad offrire un indennizzo nei termini di cui al regolamento n. 2187/93. 28 [OSCURATO:PERSONA] quantificava il risarcimento a suo parere dovuto ai ricorrenti nei termini seguenti: - 50 579,15 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 109 675,55 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 120 090,83 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]; - 137 299,20 HFL per il signor [OSCURATO:PERSONA]. 29 Il ricorrente nella causa C-37/90, il signor [OSCURATO:PERSONA], chiedeva in sede di ricorso di condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di 52 652 DM, maggiorata dell'interesse legale del 7% annuo a decorrere dalla data della presentazione del ricorso. 30 Nella memoria presentata il 17 novembre 1993, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, a titolo di risarcimento, la somma di 71 826 DM maggiorata del 7% di interessi a partire dal 19 maggio 1992, comprendendo in tale somma anche le imposte dovute dal ricorrente in ragione di tale reddito, imposte che ammonterebbero a 4 000 DM. 31 Nelle osservazioni presentate dopo la sentenza interlocutoria, il Consiglio si dichiarava pronto ad offrire un indennizzo nei termini di cui al regolamento n. 2187/93. 32 [OSCURATO:PERSONA] offriva a titolo di risarcimento la somma di 1 238 DM. Sulla ricevibilità 33 Nella causa C-104/89, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità delle domande di risarcimento limitatamente alla quota di danni superiore a quella indicata nel ricorso. 34 Nella causa C-37/90, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono l'irricevibilità della domanda formulata dal ricorrente per la prima volta nella memoria del 28 giugno 1993, domanda riguardante gli interessi moratori relativi al periodo anteriore alla pronuncia della sentenza del 1992. Le istituzioni convenute ritengono che tale domanda siano da considerare come domande nuove e quindi irricevibili ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. 35 Contro una tale tesi, i ricorrenti fanno valere che nella sentenza Kampffmeyer (12) la Corte ha ritenuto che le correzioni o le maggiorazioni apportate nel corso della procedura all'ammontare richiesto nel ricorso non costituiscono domande nuove ai sensi dell'art. 42 del regolamento di procedura. 36 Mi limito a ricordare, in proposito, che nel corso di una procedura di condanna al risarcimento dei danni il ricorrente ha normalmente il diritto di modificare in corso di causa l'importo complessivo richiesto nelle conclusioni del ricorso. Secondo una consolidata giurisprudenza, l'indicazione dell'ammontare del risarcimento effettuato dopo l'introduzione del ricorso costituisce infatti «una precisazione della domanda contenuta nell'atto introduttivo ed è quindi ammissibile», ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura (13). Nel merito Quanto al calcolo dei danni, in generale 37 Allo stato attuale della procedura la Corte è chiamata a determinare l'importo del risarcimento dei danni che la Comunità è stata condannata a pagare, in favore di un gruppo di produttori di latte, con la sentenza del 1992. In questa sentenza la Corte ha indicato in termini abbastanza completi le modalità da seguire per calcolare detto importo: i danni sarebbero costituiti dalla differenza tra gli introiti, definiti dalle parti come reddito ipotetico, che sarebbero stati ricavati dalla consegna del latte - in caso di attribuzione di una quota di commercializzazione - e quelli ricavati o ricavabili da attività esercitate in sostituzione alla produzione del latte, definiti dalle parti come reddito alternativo. 38 La difficoltà principale che si incontra nella determinazione del quantum deriva dalla impossibilità di ricavarlo direttamente dagli elementi fattuali disponibili e dalla conseguente necessità di fare ricorso alle presunzioni ed all'equità. Il ricorso alla prova per presunzioni è dovuto essenzialmente a due ragioni e precisamente, in primo luogo, al fatto che, per calcolare il reddito derivante dalla commercializzazione ipotetica del latte, è risultato indispensabile basarsi, per la quasi totalità dei fattori relativi al calcolo del reddito, sui valori statistici medi relativi alla regione in cui è stabilito l'imprenditore, in relazione al periodo di non commercializzazione per il quale questi ha diritto al risarcimento; e, in secondo luogo, al fatto che, per calcolare il reddito alternativo, gli elementi fattuali forniti dalle parti risultano, nella maggior parte dei casi, manifestamente insufficienti, sicché, anche per questo calcolo, sia i danneggiati che le istituzioni convenute fanno ricorso a valori statistici generali assunti quali premessa di una prova per presunzione. 39 Nel corso della procedura, le parti hanno raggiunto un accordo di massima sulle singole voci - di entrata e di uscita - da prendere in conto ai fini del calcolo in esame. I ricorrenti, in particolare, hanno ridefinito i termini del loro calcolo iniziale, seguendo, nelle grandi linee, il metodo indicato dal Consiglio nel regolamento n. 2187/93, i cui termini generali sono stati in precedenza richiamati. 40 Non è agevole valutare in questa sede la correttezza di un tale metodo, vale a dire la fondatezza della scelta dei singoli fattori presi in considerazione e dei dati statistici utilizzati per quantificare l'incidenza di ciascun fattore. Conforta però, in tale analisi, la presenza di numerose perizie che non si discostano, se non in modo marginale, dallo schema generale e che quindi seguono metodologie non dissimili. 41 Ma vediamo in concreto in che cosa consiste questo metodo di calcolo. Per determinare il reddito ipotetico, le parti prendono in considerazione due fonti di reddito, la vendita del latte e la vendita delle vacche di riforma (cioè delle vacche non destinate alla produzione del latte) e dei vitelli; detraggono poi da tali redditi i soli costi variabili, cioè i costi che vengono meno con la cessazione della produzione del latte, e non anche le spese fisse, cioè quelle che l'imprenditore sopporta anche quando tale produzione è interrotta. La determinazione del reddito alternativo invece si basa sul calcolo dei redditi derivanti dai tre fattori di produzione che sono liberati in virtù dell'interruzione della produzione del latte: il capitale, la terra e il lavoro. L'adozione di un sistema di presunzioni per il calcolo dei redditi alternativi fa sorgere qualche perplessità perché, essendo questi redditi reali e non ipotetici, dovrebbero, in via di principio, essere valutati direttamente sulla base di specifici elementi fattuali. In realtà, come è stato già rilevato, le parti non hanno offerto elementi di prova sufficienti ed hanno così reso necessario il ricorso a valori statistici astratti. Le istituzioni convenute rilevano al riguardo che, in ogni caso, il calcolo astratto permette la determinazione di un tetto minimo di reddito e quindi permette di stabilire se il reddito dichiarato dal singolo richiedente corrisponda o meno a quello che questi avrebbe potuto trarre usando la dovuta diligenza. 42 Passiamo quindi all'analisi delle singole voci di reddito indicate dalle parti con riferimento a ciascuna delle due cause riunite. Sulla causa C-104/89 43 Come è stato già ricordato, ai fini del calcolo del reddito ipotetico, è necessario determinare il margine di guadagno ricavato dalla vendita sia del latte, che dei vitelli e delle vacche di riforma, nel periodo in cui è stato illegalmente impedito ai ricorrenti di commercializzare il latte, detraendo poi da tali importi i costi variabili. Nell'esposizione che segue ci si soffermerà preliminarmente sulla determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno e si passerà quindi all'analisi degli elementi costitutivi del reddito ipotetico e del reddito alternativo. I periodi da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno 44 Al punto 26 della sentenza del 1992, la Corte ha stabilito che il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del risarcimento dei danni è quello «compreso tra il 1_ aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89». Tenuto conto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], invocata dal Consiglio (14), occorre aggiungere a questa indicazione che il periodo che rileva ai fini della determinazione del danno è quello che va dalla data della scadenza del termine dell'impegno di non commercializzazione assunto da ogni singolo ricorrente sulla base del regolamento n. 1078/77, e quindi dal giorno in cui è stato di fatto illegalmente impedito ai ricorrenti di ripristinare la loro produzione di latte, al giorno in cui è stato espressamente offerto un nuovo quantitativo di produzione, cioè al 29 marzo 1989, giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89. Regolamento con il quale è stato espressamente attribuito un quantitativo di riferimento ai produttori che, come i ricorrenti nella presente causa, hanno assunto un impegno di non commercializzazione sulla base del regolamento n. 1078/77. 45 Le date di scadenza dell'impegno di non commercializzazione dei ricorrenti sono il 1_ ottobre 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 5 maggio 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 22 novembre 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA] e, infine, il 10 aprile 1985, per il signor [OSCURATO:PERSONA]. 46 Risulta dalle perizie prodotte dai ricorrenti che il ripristino dell'attività di produzione del latte avrebbe avuto luogo il 1_ agosto 1988, per il signor [OSCURATO:PERSONA], e il 31 dicembre 1988, per il signor [OSCURATO:PERSONA]. Il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver ripreso la produzione alla fine del 1989 (pag. 34 dell'allegato 35 alla replica). Il signor [OSCURATO:PERSONA] indica quali anni solari da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei danni, gli anni che vanno dal 1984 al 1988 escludendo quindi i tre mesi del 1989 che rientrano nell'ultima campagna anteriore alla offerta di una nuova quota di latte come previsto dal regolamento n. 764/89. Ciononostante, il perito dichiara che la ripresa effettiva della produzione di latte del signor [OSCURATO:PERSONA] risale al 30 aprile 1988. Questa data non è contestata né dal ricorrente né dalle istituzioni comunitarie. Risulta quindi che tre dei ricorrenti, e precisamente i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno ricominciato a produrre latte prima del 29 marzo 1989. Il problema che si pone è pertanto quello di stabilire se tali date debbano essere considerate come i momenti finali del periodo che rileva ai fini del calcolo del risarcimento danni. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'anno 1989 dovrebbe essere escluso dal calcolo dei danni atteso che i ricorrenti hanno tutti ricominciato a produrre nel 1988. 47 Su tale punto non vi è motivo di discostarsi da ciò che la Corte ha affermato nella sentenza del 1992. Ne segue che il diritto al risarcimento, essendo stato ivi riconosciuto in relazione al pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della quota di produzione di latte di cui al regolamento n. 857/84, viene meno a far tempo dal momento della riattribuzione di un contingente di produzione, e quindi solo a partire dal 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89. L'eventuale ripristino della produzione del latte prima di tale data costituisce una fonte di reddito che deve essere presa in conto nel quantificare i danni. Ne discende che, se il reddito ricavato è superiore a quello che i ricorrenti avrebbero prodotto in caso di attribuzione di una quota di latte, non vi è luogo al risarcimento, mentre nel caso inverso i ricorrenti avrebbero diritto alla sola differenza tra il reddito ipotetico e quello effettivo. Ritengo quindi che il periodo da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno inizia a decorrere dal giorno, indicato dalle parti, in cui è cessato l'impegno di non commercializzazione, e ha termine il 29 marzo 1989. 48 Considerando comunque che risulta difficile, sulla base dei dati forniti dalle parti, ed in particolare dai ricorrenti, calcolare l'esatto importo dei danni in relazione al periodo in cui essi hanno effettivamente rincominciato a produrre e smerciare il latte, sembra ragionevole ed equo escludere - così come è già stato fatto dal consulente di ufficio - questo periodo della campagna 1988/89 dal calcolo generale dell'importo del risarcimento. Il reddito ipotetico 49 Per il calcolo del reddito ipotetico è necessario, in via preliminare, determinare i quantitativi di produzione ipotetica dei ricorrenti, relativi alle campagne che qui rilevano, per poi passare all'esame delle due fonti di reddito proprie della produzione del latte (la vendita del latte e la vendita delle vacche di riforma e dei vitelli) e dei relativi costi variabili. - I quantitativi di riferimento relativi alla ipotetica produzione del latte durante gli anni 1984-1989 50 Al punto 28 della sentenza del 1992, la Corte ha stabilito che, per determinare i quantitativi di riferimento spettanti ai ricorrenti negli anni 1984-1989, si deve tener conto «del quantitativo di latte da essi fornito durante un periodo rappresentativo precedente al loro periodo di non commercializzazione, come ad esempio il quantitativo preso come base per il calcolo del premio di non commercializzazione», di cui al regolamento n. 1078/77. 51 Ora, per i ricorrenti, il quantitativo di riferimento è stato il seguente: [OSCURATO:PERSONA] 463 566 kg [OSCURATO:PERSONA] 296 507 kg [OSCURATO:PERSONA] 300 340 kg [OSCURATO:PERSONA] 591 905 kg 52 Le parti sono d'accordo nel considerare tali quantitativi come le quote della produzione ipotetica relative alle campagne 1984-1989. 53 La Corte ha poi stabilito, sempre nella sentenza del 1992 (punto 29), che questo quantitativo «va aumentato dell'1%, applicando analogicamente l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84, per garantire che i ricorrenti non subiscano alcuna restrizione specifica rispetto ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono fissati conformemente a detto art. 2» e va ridotto in base ai tassi di riduzione «applicabili ai produttori di cui all'art. 2, onde evitare che i ricorrenti siano indebitamente avvantaggiati rispetto a quest'ultima categoria di operatori». Questi ultimi tassi di riduzione sono fissati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel caso in cui le autorità nazionali, per determinare il prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, assumano come base di calcolo non il latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1981, bensì quello relativo agli anni 1982 o 1983. Ciò consente di non superare il quantitativo globale, garantito ad ogni singolo Stato membro, che si trova espressamente indicato al n. 3 dello stesso art. 5 quater (15). 54 Nel corso della procedura, le parti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione, come aliquote di riduzione, dei tassi normalmente applicati dall'amministrazione olandese nel calcolo degli indennizzi di cui al regolamento n. 2187/93. Tali aliquote sono le seguenti: 1984/85 2,05% 1985/86 3,03% 1986/87 3,03% 1987/88 4,97% 1988/89 7,34% 1989/90 7,34% 55 Pertanto si può ritenere che i quantitativi di produzione relativi alle singole campagne siano quelli su cui vi è stato accordo tra le parti, salvo le eventuali deduzioni dovute alla presa in conto solo di una parte e non della totalità della campagna (per esempio, per la campagna 1984/85 del signor [OSCURATO:PERSONA], il quantitativo di riferimento sarà ridotto in relazione al numero dei giorni della medesima campagna che è stato escluso dal calcolo dei danni, si considererà quindi che il periodo che rileva ai fini del presente calcolo è di 122 giorni per l'anno 1984/85 e quindi che il quantitativo di riferimento rispettivo è pari al 49% del totale). - Il reddito ipotetico ricavato dalla vendita del latte 56 I ricorrenti non hanno prodotto dati specifici, relativi alla loro produzione di latte, che permettano di determinare il reddito ipotetico per il periodo preso in considerazione, ma hanno calcolato la perdita economica subita con riguardo alle singole campagne fondandosi su una serie di statistiche concernenti i redditi di imprese rappresentative che operano nel loro settore. Il Consiglio come la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la possibilità di determinare, su tale base, il reddito ipotetico delle imprese ricorrenti e hanno indicato, come metodo di calcolo, quello indicato dal Consiglio nel regolamento n. 2187/93 salvi «gli eventuali correttivi» suggeriti dalla Corte. Secondo i ricorrenti, il reddito ipotetico complessivo relativo a 100 kg di latte, tratto da dati basati sul metodo [OSCURATO:PERSONA], cioè sul metodo applicato dalle autorità amministrative olandesi (16), sarebbe il seguente: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 62 59 68 - 1985/86 65 64 57 48 1986/87 65 75 58 50 1987/88 70 64 63 54 1988/89 77 67 68 61 1989/90$$$$ 1990/91$$$$ Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano questi dati e fanno notare, in primo luogo, che la media del reddito per 100 kg di latte indicata dai ricorrenti equivale a più o meno 62 HFL contro i 45 HFL fissati dal regolamento n. 2187/93; e, in secondo luogo, che tali dati erano stati forniti ai ricorrenti da un organismo commerciale privato che determina il reddito sulla base di dati statistici - metodo [OSCURATO:PERSONA] - che non possono in alcun modo essere considerati come rappresentativi della produzione delle imprese agricole operanti nei [OSCURATO:PERSONA]. Tali dati, quindi, non potrebbero essere sottoposti ad alcun tipo di controllo. [OSCURATO:PERSONA] indica quali medie nazionali relative al reddito ricavato dalla vendita del latte nelle campagne 1984-1989 gli importi seguenti, riguardanti sempre la vendita di 100 kg di latte: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 39,83 1985/86 41,01 1986/87 44,96 1987/88 49,40 1988/89 53,43 1989/90 54,94 1990/91 49,81 57 Nel corso della procedura le parti non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte e quindi sul margine di guadagno. Esse hanno comunque convenuto di basarsi non su statistiche generali fondate sulle medie nazionali ma sul prezzo effettivo del latte praticato dalle latterie alle quali veniva normalmente consegnato. E' stato dunque chiesto al perito di ufficio di determinare i prezzi specifici del latte consegnato da ogni singolo ricorrente ed il relativo guadagno netto. Alla pag. 18 della perizia sono indicati, come figura nelle due tabelle che seguono, i prezzi, tasse incluse, pagati da ogni singola latteria (tabella A), nonché i relativi redditi ricavati dai singoli ricorrenti negli anni 1984-1989 (tabella B). [OSCURATO:PERSONA] A$ [OSCURATO:PERSONA] (alt)) (1) ct/kg Noord-Nederland (2) ct/kg [OSCURATO:PERSONA]. Friesland (3) ct/kg Campina (4) ct/kg [OSCURATO:PERSONA] (5) ct/kg 1984 77,87 77,39 77,94 76,73 79,58 1985 78,97 79,06 80,03 77,09 79,56 1986 78,77 78,34 80,06 78,63 79,78 1987 80,55 79,34 81,05 79,57 81,28 1988 85,63 84,90 87,11 82,12 85,83 1989 84,35 80,36 86,22 86,32 85,40 (1) [OSCURATO:PERSONA] (2) [OSCURATO:PERSONA] (3) [OSCURATO:PERSONA] (4) [OSCURATO:PERSONA] (5) [OSCURATO:PERSONA] B$$ [OSCURATO:PERSONA]$ [OSCURATO:PERSONA] /100kg totale /100kg totale /100kg totale /100 kg 1984/85 177 82(1) 77,87 206 031(3) 77,67 80 978(5) 76,73 0(7) 79,58 1985/86 358 536 78,97 230 997 79,55 226 762 77,09 449 845 79,56 1986/87 357 628 78,77 229 995 79,20 231 292 78,63 462 493 79,78 1987/88 358 393 80,55 228 226 80,20 229 374 79,57 461 762 81,28 1988/89 101 779(2) 85,63 201 386(4) 86,01 230 821(6) 82,12 39 078(8) 85,83 (1) dall'1/10/84 (2) al 9/7/88 (2) dal 5/5/84 (4) al 2/2/89 (5) dal 22/11/84 (6) al 31/3/89 (7) dal 10/4/85 (8) al 30/4/88 58 I ricorrenti riconoscono in via generale l'esattezza dei prezzi indicati nella consulenza di ufficio. Tuttavia, rinviando alle osservazioni del LEI ([OSCURATO:PERSONA]) sulla stessa perizia - prodotte in allegato alle loro memorie del 4 giugno 1997 -, affermano che il consulente avrebbe di fatto ridotto l'importo del risarcimento di circa 10 000 HFL scegliendo di prendere in considerazione gli anni solari e non le singole campagne, che decorrono dal 1_ aprile di ogni anno. 59 Tali critiche non compromettono l'attendibilità dei dati forniti dal perito. Il perito ha comunque prodotto in udienza dati relativi ai redditi calcolati sulla base del prezzo medio del latte relativo alle singole campagne. Da tali tabelle risulta che la variazione dei redditi annuali si limita ad un aumento relativamente contenuto del reddito complessivo. Anche la censura della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il perito sarebbe incorso in errore fornendo, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i dati relativi al prezzo annuale del latte praticati dalla latteria «[OSCURATO:PERSONA]» e non dalla latteria «[OSCURATO:PERSONA]», indicata dal ricorrente come la latteria che questi rifornisce normalmente, non pare fondata. Basti osservare, a tale proposito, che il perito ha chiarito che la prima latteria, [OSCURATO:PERSONA], ha acquisito la seconda divenendo così in teoria la destinataria ipotetica delle consegne del latte del signor [OSCURATO:PERSONA]. Per le considerazioni sin qui svolte ritengo dunque ragionevole ed equo che il calcolo relativo al reddito (ipotetico) ricavato dalla vendita del latte sia effettuato sulla base dei valori indicati dal perito di ufficio e più sopra riportati. Ciò non vale però per il reddito relativo alla campagna 1988-1989 la quale, come è già stato osservato, è stata determinata dal perito sulla base di dati che sono risultati inesatti. - Il reddito ipotetico ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli 60 Ai fini del calcolo del reddito ipotetico deve poi considerarsi la vendita delle vacche dette «di riforma» (cioè le vacche destinate al macello) e dei vitelli. Questo elemento è stato specificamente introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dell'offerta di indennizzo effettuata dopo la sentenza del 1992, sebbene le parti non avessero dato un autonomo rilievo a tale voce nelle perizie presentate nel corso della procedura scritta anteriore alla pronuncia di detta sentenza. I ricorrenti hanno quindi preso in conto i redditi annuali tratti dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli. Essi hanno altresì riportato gli importi di tali redditi, desunti dalle statistiche del LEI (v. allegato 1 alla memoria del 22 dicembre 1993, tabella 1) che figurano nella tabella che segue.$ 1984 1985 1986 1987 1988 Fatturato e crescita per vacca* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in % 710 745 + 4.9 % 790 840 + 6.3 % 685 760 + 10.9 % 815 890 + 9.2 % 940 990 + 5.3 % * [OSCURATO:PERSONA] indicativo tratto dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli relativo a 100 kg di latte. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha indicato i prezzi dei vitelli e delle vacche (v. tabella che segue), che, sostiene la stessa istituzione, sarebbero più elevati rispetto a quelli sui cui si sono basati i ricorrenti.$ 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Prezzo del vitello 385 395 418 440 465 Valore residuo della vacca da latte 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle cifre fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], figuranti nella tabella che precede, relativamente al prezzo delle vacche di riforma e dei vitelli. 61 Il consulente, in ordine alla determinazione del reddito ipotetico ricavato dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli, pur assumendo a base del suo calcolo i prezzi unitari indicati dalla [OSCURATO:PERSONA], parte dal presupposto che il numero dei capi è diverso rispetto a quello preso in considerazione dalle parti in quanto deve includere tutti i capi necessari all'autorinnovamento del bestiame e quindi a mantenere costante la produzione del latte. Il numero complessivo dei capi che comprende una mandria in cui sono presenti 100 vacche da latte sarebbe quello indicato nella tabella A. I redditi ricavati dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli da ogni singolo ricorrente nelle cinque campagne che qui rilevano sono indicati nella tabella B. E' opportuno sottolineare che il perito ha arrotondato in eccesso il numero delle vacche e dei vitelli in tutti i casi in cui il calcolo dava luogo ad una frazione di capo anziché ad una unità. [OSCURATO:PERSONA] A$ Inizio dell'anno [OSCURATO:PERSONA] - + Fine anno Vacche da latte 100 - (1) (25) - 26 100 Giovenche + 2 anni 12 - - - (12) 12 12 Giovenche 1 a 2 anni 26 - - - (26) 26 26 Giovenche 0 a 1 anno 27 - (1) - (26) 27 27 Vitelli femmine 0 50 (6) (17) (27) 0 0 Vitelli maschi$ 50 (7) (43) - 0 0 [OSCURATO:PERSONA] 165 100 (15) (85) (91) 91 165 [OSCURATO:PERSONA] B$ 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ Redditi vacche e vitelli 29 024 62 840 62 606 52 012 49 498 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ Redditi vacche e vitelli 34 976 38 949 39 677 33 373 27 349 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ Redditi vacche e vitelli 13 737 38 949 34 239 37 075 33 090 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ Redditi vacche e vitelli 0 78 076 79 467 65 984 5 114 Sia le istituzioni che i ricorrenti contestano questi calcoli e i risultati cui pervengono e fanno valere, in termini generali, che l'arrotondamento delle cifre per eccesso comporta un'alterazione dell'ammontare finale. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle osservazioni del LEI sulla perizia, fa presente che, anche se, nel calcolare la media del numero di vacche che producono latte in una azienda, possono residuare dei decimi di capo da prendere in conto, tuttavia l'arrotondamento può comportare la presa in conto di cinque o seimila kg di latte in più rispetto all'effettiva quantità annua di prodotto. 62 A parte tale censura, di carattere peraltro marginale, le parti non hanno comunque contestato i dati generali relativi alla composizione della mandria né hanno offerto modelli alternativi rispetto a questo modo di valutare il numero dei capi. Così stando le cose, è ragionevole ed equo seguire il calcolo del perito, che peraltro tiene conto del «prezzo medio» delle vacche di riforma e dei vitelli su cui le parti hanno raggiunto un accordo. - I costi variabili 63 Ai fini del calcolo dei costi relativi alla produzione del latte, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] prendono in considerazione unicamente quelli variabili, cioè quelli che vengono meno con la cessazione della produzione lattiera, e non anche le spese fisse, cioè quelle che i ricorrenti hanno continuato a sostenere pure in assenza di produzione di latte. Ai costi variabili fa riferimento il tredicesimo considerando del regolamento n. 2187/93, laddove precisa che il reddito ipotetico si determina «detraendo, fra le spese, soltanto quelle variabili, che vengono immediatamente soppresse in caso di cessazione della produzione lattiera e non le spese fisse relative al suolo, al lavoro e al capitale». Sebbene nel detto regolamento il Consiglio non abbia incluso la voce «lavoro» tra i costi variabili, nel quadro della presente procedura la stessa istituzione e la [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto necessario prendere in conto, oltre agli altri costi variabili, quello relativo alla (ipotetica) manodopera esterna. Cosicché il dibattito su tale voce è, insieme all'altra principale voce di uscita, e cioè quella riguardante il costo del foraggio, l'oggetto centrale delle divergenze riguardanti il calcolo dei costi variabili. Dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] variabili 1984 1985 1986 1987 [OSCURATO:PERSONA] - 18,10 - 35,63 - 35,30 - 34,72 [OSCURATO:PERSONA] - 27,34 - 29,56 - 28,91 - 26,16$ 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 [OSCURATO:PERSONA] - 42,92 - 36,38 - 32,98 - 31,92 [OSCURATO:PERSONA] - - 42,41 - 40,21 - 39,31 Dati forniti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] variabili in particolare foraggio 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] 52,65 53,37 48,58 42,55 40,92 [OSCURATO:PERSONA] 0049,07 49,74 45,28 39,66 38,14 [OSCURATO:PERSONA] 50,18 50,87 46,30 40,56 39,01 [OSCURATO:PERSONA] 38,27 38,79 35,31 30,93 29,75 64 A differenza delle parti, il perito ha definito le diverse voci di spesa ed ha indicato i dati che figurano nelle tabelle qui appresso riportate. Queste tabelle riguardano due aree dei [OSCURATO:PERSONA]. Per ciascuna area sono presi in considerazione due distinti gruppi di costi. Dati relativi alla regione settentrionale dei [OSCURATO:PERSONA] tabella [OSCURATO:PERSONA] HFL/capo Altri costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] capo/ha [OSCURATO:PERSONA] HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] 2 HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] HFL/ha 1984/85 1 391 207 1 598 2,03 3 244 2 050 5 294 1985/86 1 398 217 1 615 2,02 3 262 2 093 5 355 1986/87 1 319 268 1 587 1,88 2 984 2 084 5 068 1987/88 1 129 304 1 433 1,79 2 565 1 955 4 520 1988/89 1 142 322 1 464 1,68 2 460 1 786 4 246 Seconda tabella [OSCURATO:PERSONA] HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] colture HFL Utile colture e a. Subappalto HFL/ha Affitto e manutenzione dei macchinari Manutenzione degli stabilimenti Mangime degli altri animali [OSCURATO:PERSONA] 2 HFL/ha 1984/85 194 595 -196 298 1 083 87 -11 2050 1985/86 186 679 -292 290 1 149 88 -7 2093 1986/87 139 651 -360 272 1 285 104 -7 2084 1987/88 137 537 -546 357 1 357 121 -8 1955 1988/89 127 498 -608 304 1 339 135 -9 1786 Dati relativi alla regione occidentale dei [OSCURATO:PERSONA] tabella [OSCURATO:PERSONA] HFL/capo Altri costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] costi variabili HFL/capo [OSCURATO:PERSONA] costi [OSCURATO:PERSONA] capo/ha [OSCURATO:PERSONA] var/ha HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] 2 HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] HFL/ha 1984/85 1 622 248 1 870 2,32 4 338 1 948 6 287 1985/86 1 589 226 1 815 2,2 3 993 2 017 6 010 1986/87 1 517 243 1 760 2,06 3 626 2 181 5 806 1987/88 1 286 303 1 589 1,87 2 971 1 907 4 879 1988/89 1 229 279 1 508 1,81 2 729 1 845 4 574 Seconda tabella [OSCURATO:PERSONA] HFL/ha [OSCURATO:PERSONA] colture HFL Subappalto HFL/ha Affitto e manutenzione dei macchinari Manutenzione degli stabilimenti Mangime degli altri animali [OSCURATO:PERSONA] 2 HFL/ha 1984/85 194 477 240 1 149 116 -20 1 948 1985/86 186 535 262 1 159 103 -24 2 017 1986/87 139 521 240 1 361 124 -16 2 181 1987/88 137 401 345 1 357 123 -23 1 907 1988/89 127 386 319 1 342 138 -24 1 845 Questi dati sono stati criticati dai ricorrenti e dalle istituzioni convenute in relazione sia alla identificazione delle singole voci di spesa che alla quantificazione dei relativi ammontari. Secondo i ricorrenti, che rinviano al rapporto del LEI allegato alle loro osservazioni del 4 giugno 1997, la maggior parte delle spese figuranti nella seconda tabella della pag. 33 della consulenza (energia, spese relative alle colture, alimenti per gli animali estranei all'attività di produzione del latte, spese relative al noleggio e soprattutto alla manutenzione dei macchinari e degli stabili, spesa quest'ultima relativamente molto rilevante) non rientra nella nozione di costo variabile in quanto si tratta di spese collegate ad attività che vengono svolte anche in assenza della produzione del latte. Nel suo rapporto il LEI sottolinea, in particolare, che il costo del salario, il costo di manutenzione delle attrezzature e degli stabili, così come quelli relativi al consumo di acqua e di energia elettrica, non sono qualificabili come costi variabili sebbene incidano sul reddito generalmente ricavato dalla produzione del latte. Il LEI dunque detrae questi ultimi costi, senza peraltro ridurre tale reddito in misura significativa dal momento che riconosce a detti costi valori minimi. Questo organismo fa anche notare che le voci relative ai costi delle semenze e dei prodotti fitosanitari sono prese in conto due volte come rende evidente il fatto che esse figurano nella seconda colonna sia nella prima che nella seconda tabella. Ritiene, infine, applicabile al calcolo dei costi il sistema indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione n. 85/377 (17) e, con riferimento alle diverse voci indicate in questa decisione, indica i costi che figurano nella tabella che segue. Tali dati sono rapportabili alla produzione annua di 100 kg di latte ed includono sia i costi variabili (tabella A) sia, in misura ridotta, i costi fissi (tabella B): tabella A [OSCURATO:PERSONA] contabili [OSCURATO:PERSONA] variabili ad esclusione dei concimi (pag. 33 del rapporto Ernst & Young, tabella 1, «var/ha totale» dopo correzione relativa al costo del foraggio Concimi (bestiame da latte 1975-1995 op. 110, allegato 1a) [OSCURATO:PERSONA] costi variabili/ha 1984/85 3 191 605 3 796 1985/86 3 192 680 3 872 1986/87 2 914 642 3 556 1987/88 2 471 529 3 000 1988/89 2 373 487 2 860 tabella B [OSCURATO:PERSONA] non variabili da defalcare [OSCURATO:PERSONA] macchinari e a. [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 110 78 297 62 157 129 1985/86 117 83 290 54 152 133 1986/87 89 82 273 64 104 144 1987/88 81 67 355 59 101 142 1988/89 79 64 304 55 93 151 [OSCURATO:PERSONA] costi non variabili da defalcare [OSCURATO:PERSONA] totale [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] da defalcare 1984/85 833 3 796 4 629 1985/86 829 3 872 4 701 1986/87 756 3 556 4 312 1987/88 805 3 000 3 805 1988/89 746 2 860 3 606 Basandosi su tali dati, il LEI calcola nel modo seguente i costi della (ipotetica) produzione di latte dei ricorrenti nelle campagne 1984-1989: [OSCURATO:PERSONA] /100 kg totale /100 kg totale /100 kg totale /100 kg 1984/85 96 382 42,26 113 422 42,76 38 975 36,93 0 0 1985/86 190 843 42,03 121 022 41,67 111 115 37,77 236 077 42,72 1986/87 174 300 38,39 112 377 38,70 102 577 34,87 222 462 38,37 1987/88 148 802 33,44 95 658 33,61 97 657 33,88 189 190 33,30 1988/89 39 984 33,64 79 685 34,03 91 654 32,61 15 346 33,71 65 Il perito ha fatto presente in udienza che, in realtà, lo stesso istituto LEI ha annoverato tra i costi variabili il noleggio e la manutenzione dei macchinari, il carburante, l'elettricità e l'acqua e ha ammesso di aver tenuto conto anche delle fonti di spesa che non figurano nei calcoli delle parti ma che comunque sono state considerate, da queste, come fonti di reddito alternativo e sono state quindi, in ogni caso, detratte dall'ammontare globale del reddito ipotetico. In particolare, mettendo a confronto le cifre indicate dal LEI e quelle indicate nella perizia si arriverebbe, secondo il perito, all'incirca allo stesso risultato con la sola differenza derivante dalla diversa valutazione (più bassa per il LEI) dei costi relativi alle spese di manutenzione dei macchinari. 66 Il quadro presentato dal perito è minuzioso ma non chiaro. Risultano infatti annoverate più fonti di spesa che in apparenza non sembrano direttamente collegarsi alla produzione del latte. Ora, dato che un tale approccio non può che penalizzare ingiustamente le aziende già danneggiate, ritengo che nel calcolo dei costi da detrarre dal reddito ipotetico sia invece opportuno prendere in considerazione solo quei costi che si ricollegano, non in modo soltanto marginale, alla produzione di latte. A mio avviso quindi il prospetto dei costi elaborato dal perito non è interamente attendibile. Al contrario, i dati forniti dal LEI, che figurano nel documento prodotto dai ricorrenti, e che quindi può supporsi siano da questi condivisi, e che per di più non sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], possono costituire una base affidabile di riferimento. Il LEI in effetti si fonda su dati ufficiali dell'amministrazione olandese e si attiene, nelle grandi linee, alla definizione che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato dei costi variabili nella decisione 85/377. 67 Dopo avere esaminato in generale le componenti del costo di produzione, è opportuno esaminare in dettaglio le due componenti principali di tali costi: quella relativa all'acquisto del foraggio e quella relativa all'assunzione di manodopera esterna. - Il costo del foraggio 68 La determinazione del costo del foraggio solleva due problemi: il primo riguarda il numero delle vacche necessario, negli anni 1984-1989, per la produzione dei quantitativi di latte precedentemente indicati con riferimento ai singoli ricorrenti, il secondo riguarda, invece, la possibilità di determinare questo costo anche in relazione alla estensione del terreno dell'azienda. 69 1) Relativamente al costo del foraggio, le cifre riportate dai ricorrenti e dalla [OSCURATO:PERSONA] divergono sensibilmente: i ricorrenti sottolineano che quelle su cui essi si sono basati oscillerebbero tra i 26 e i 37 HFL per ogni 100 kg di latte (v. il rapporto del LEI allegato alla memoria del 22 dicembre 1993), mentre quelle su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] oscillerebbero tra i 60 e i 70 HFL, sempre per 100 kg di latte. Questa divergenza sarebbe dovuta alla differente stima del numero delle vacche richieste per la produzione del latte in ogni singola campagna. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio deve supporsi che il numero delle vacche sia rimasto invariato negli anni presi in considerazione ai fini del calcolo dell'indennizzo, con la implicazione che il numero delle vacche da prendere in considerazione dovrebbe essere quello delle vacche che i ricorrenti detenevano all'inizio del periodo di non commercializzazione, cioè nel 1978. Secondo i ricorrenti, invece, in presenza di un aumento della produttività delle aziende agricole di tutta Europa, aumento che sarebbe statisticamente provato, si dovrebbe assumere come dato di base quello relativo alla produzione media delle aziende in Olanda nel periodo 1984-1989. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in proposito, che almeno per tre dei quattro produttori ricorrenti la produttività era già bassa rispetto alla media nel periodo anteriore all'impegno di non commercializzazione e che quindi il dato della capacità produttiva delle singole aziende non può essere sottovalutato. 70 Il perito, come i ricorrenti, nega invece che, nel calcolare il costo del foraggio, possa prescindersi dalla produttività media delle aziende agricole che, come è stato accertato, segue un andamento crescente. Da ciò trae la conseguenza, ovvia, che la produttività dei ricorrenti vada determinata sulla base dei dati generali riguardanti le regioni in cui le imprese sono situate. Le statistiche generali relative alla produttività nelle regioni occidentali e settentrionali dei [OSCURATO:PERSONA] sono, secondo il perito, le seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 5 410 kg/anno 5 455 kg/anno 1985/86 5 600 kg/anno 5 660 kg/anno 1986/87 6 000 kg/anno 6 015 kg/anno 1987/88 6 390 kg/anno 6 120 kg/anno 1988/89 6 435 kg/anno 6 155 kg/anno Sulla base di tali dati il perito perviene alla conclusione che il numero di vacche necessario per assicurare, negli anni 1984-1989, la produzione del quantitativo di riferimento di ciascun ricorrente è quello riportato nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di vacche 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 458 604 5 410 85 454 015 5 600 82 454 015 6 000 76 444 932 6 390 70 433 836 6 435 68 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 293 333 5 410 55 290 398 5 600 52 290 398 6 000 49 284 588 6 390 45 277 491 6 435 44 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 297 125 5 455 55 294 152 5 660 52 294 152 6 015 49 288 267 6 120 48 281 078 6 155 46 [OSCURATO:PERSONA] di riferimento Produttività numero di vacche 585 569 5 410 109 579 710 5 600 104 579 710 6 000 97 568 112 6 390 89 553 944 6 435 87 Sempre secondo il consulente, il costo annuale del foraggio per vacca sarebbe, rispettivamente nelle regioni settentrionali ed in quelle occidentali, quello riportato nelle due tabelle che seguono: Regioni settentrionali [OSCURATO:PERSONA]: HFL/capo 1984/85 1 391 1985/86 1 398 1986/87 1 319 1987/88 1 129 1988/89 1 142 Regioni occidentali [OSCURATO:PERSONA]: HFL/capo 1984/85 1 622 1985/86 1 589 1986/87 1 517 1987/88 1 286 1988/89 1 229 71 L'analisi del perito è condivisibile. Invero, è ragionevole ed equo che, per ricostruire l'andamento ipotetico di ogni singola azienda, si faccia riferimento ai valori medi nazionali. Non è infatti possibile ricostruire tale evoluzione esclusivamente sulla base di dati (ipotetici) riferiti ad ogni singola azienda, poiché tali dati variano in funzione di una molteplicità di fattori, interni ed esterni, dei quali è problematico stabilire in via presuntiva l'incidenza sul volume della produzione. Secondo questa logica, l'esame del perito parte, è vero, da un dato individuale, e cioè dal quantitativo di riferimento relativo ad ogni produttore, che è sicuramente indicativo della capacità e delle dimensioni dell'azienda, ma sviluppa poi questo valore tenendo conto dell'evoluzione della produttività media nazionale, che costituisce l'unico riferimento per ricostruire l'evoluzione di un'azienda. 72 2) Passando all'esame del secondo aspetto problematico della determinazione del costo del foraggio, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione anche l'estensione del terreno di ogni azienda agricola. Essa giustifica questa scelta in relazione sia ai metodi di calcolo ufficiali indicati dal LEI che all'esigenza di calcolare la produttività in funzione della dimensione di ogni singola azienda. Il metodo che essa adotta consiste nel dividere il numero degli ettari di cui ciascuna azienda dispone per il numero della vacche e per il numero di chili di latte prodotti. I ricorrenti criticano i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] affermando che i dati su cui questi si basano sono assolutamente irrealistici, giacché non tengono conto della circostanza che i costi variabili relativi alla produzione di latte variano in proporzione inversa al variare della dimensione del terreno dell'azienda, che, cioè, quanto più grande è il terreno tanto minore è la loro incidenza sul costo di produzione complessivo. Seguendo il metodo di calcolo della [OSCURATO:PERSONA], invece, vi sarebbe un aumento dei costi in proporzione al variare della grandezza del terreno. 73 Su questo punto è sufficiente rinviare alle osservazioni critiche del perito, il quale rileva che la [OSCURATO:PERSONA], nell'includere la dimensione dell'azienda tra gli elementi in funzione dei quali viene determinato il costo del foraggio, ha di fatto preso in conto, nel detto calcolo, anche costi (quali quelli per alimenti e cure veterinarie) che possono riguardare anche altri animali presenti nell'azienda. Tale riflessione conferma che i dati indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi variabili. - Il costo dei salari 74 I ricorrenti affermano concordemente di non avere assunto manodopera esterna nel periodo successivo all'interruzione della produzione del latte. Ciononostante, poiché nella specie si tratta di calcolare un reddito ipotetico, ci si deve domandare se si debba tener conto anche di questa voce di spesa nel calcolare il costo globale di produzione e, su questa base, il reddito (ipotetico) dell'imprenditore; se, cioè, per la produzione (ipotetica) del quantitativo di riferimento sia da includere anche la spesa (ipotetica) per manodopera esterna. [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di prendere in conto il costo dei salari per tutti i ricorrenti e fornisce al riguardo le cifre seguenti, rapportate alla produzione di 100 kg di latte: Costo dei dipendenti 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] 21,87 22,15 22,16 22,41 23,11 [OSCURATO:PERSONA] 12,80 12,97 12,97 13,11 13,53 [OSCURATO:PERSONA] 12,08 12,23 12,24 12,37 12,76 [OSCURATO:PERSONA] 19,23 19,47 19,48 19,69 20,31 I ricorrenti contestano in radice questo modo di calcolo negando che il costo dei salari debba essere dedotto dal reddito ipotetico. Essi argomentano in tal senso osservando che, secondo le statistiche fornite dal LEI, il ricorso al personale dipendente nelle aziende agricole dei [OSCURATO:PERSONA] non supera normalmente la soglia del 4% del totale della manodopera occupata all'interno dell'azienda. Fanno inoltre notare che, nella decisione 85/377, così come nella proposta del 21 aprile 1993 di regolamento relativo all'offerta di indennizzo per i produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (18), la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione i costi salariali nel calcolo del reddito ipotetico. Gli stessi contestano altresì i dati di base per il calcolo del salario cui la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento nella sua difesa: stando alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], per la produzione di latte sono necessarie 60 ore di lavoro annuo per vacca, mentre secondo i ricorrenti sarebbero sufficienti 35 ore annue per vacca. 75 Il perito ritiene che, per la produzione del latte, si deve prendere in conto non solo, come fanno i ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA], il lavoro svolto direttamente dal titolare dell'azienda, ma anche quello prestato dai membri della famiglia. Egli afferma che l'imprenditore dedica all'attività di produzione del latte 2 496 ore annue (equivalenti a 8 ore al giorno) e che il tempo che presumibilmente i membri della famiglia dedicano alla stessa attività si aggira (secondo le statistiche del LEI cui egli fa riferimento) intorno all'80% delle ore di lavoro del titolare dell'azienda, e cioè intorno a 1 996 ore annue, per un totale di 4 492 ore annue, corrispondenti alla somma del lavoro del titolare e di quello dei membri della famiglia. Ai fini del calcolo dei costi viene preso in considerazione soltanto quello superiore al tempo-lavoro del titolare e dei membri della famiglia. Concludendo, in relazione alla produzione ipotetica dei ricorrenti il quadro generale relativo al costo del lavoro esterno sarebbe, secondo il consulente, il seguente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /100 kg [OSCURATO:PERSONA] /100 kg totale /100 kg [OSCURATO:PERSONA] /100 kg 1984/85 - - - - - - - - 1985/86 - - - - - - 7 658 1,35 1986/87 - - - - - - - - 1987/88 - - - - - - - - 1988/89 - - - - - - - - 76 Come si è già rilevato, nell'esame di questa voce di spesa si pone in via preliminare la questione del suo stesso inserimento nel calcolo del reddito ipotetico. Se è vero, infatti, che l'imprenditore può sempre fare ricorso a manodopera esterna, mi pare tuttavia che non si possa presumere, sulla base di valori statistici generali, che questo ricorso sia inevitabile. Pertanto ciò che occorre stabilire è se nel calcolo del reddito ipotetico si debba includere automaticamente questa voce di spesa basandosi sulle ore di lavoro necessarie per assicurare la produzione del loro quantitativo di latte e sulle ore di lavoro presunte del titolare dell'azienda e eventualmente anche della sua famiglia - così come indicato dal perito -, oppure se si debba esaminare la situazione effettiva di ciascuna azienda e accertare se sia stato fatto normalmente ricorso a manodopera esterna nei periodi precedenti e successivi all'interruzione della produzione. In realtà, per determinare la dimensione di tale voce di spesa, non si può prescindere da un'analisi della situazione effettiva dell'azienda; ciò perché l'assunzione di manodopera esterna è collegata a scelte molto personali dell'imprenditore, quali ad esempio la distribuzione del lavoro tra i membri della famiglia. Pertanto, dai dati statistici non può di regola scaturire la presunzione di una tale assunzione. 77 Ora, considerato che nella specie non è contestato che i ricorrenti non hanno assunto - se non saltuariamente - manodopera esterna, considerato, cioè, che non è stata data la prova positiva, in relazione a tutte le imprese attrici, di un ricorso costante a forza lavoro esterna, non si può dedurre da valori astratti, quali vanno considerate le medie statistiche, che le affermazioni dei ricorrenti - non contrastate da alcuna prova contraria - non debbano essere prese in considerazione nell'analisi di un tale costo ipotetico. Se si ritenessero infondate tali affermazioni, anche in assenza di prova contraria, si farebbe infatti ricadere sui ricorrenti l'onere di provare un fatto negativo (la non assunzione di manodopera esterna), prova che, secondo i principi generali di diritto, non può essere posta a carico dell'attore (negativa non sunt probanda). Ne segue che, nel calcolare il reddito ipotetico, non può farsi riferimento alla spesa per manodopera esterna, a meno che non risulti che sia stato impiegato, normalmente, personale esterno durante il periodo in cui è stato prodotto il latte. In caso di contestazione su tale dato fattuale, ricade sulle istituzioni l'onere di provare la presenza o l'assoluta necessità di ricorrere a personale esterno alla famiglia. Nella specie, tale prova non è stata fornita; anzi, come è stato appena ricordato, non è contestato tra le parti, ed è per di più confermato dal perito, che le aziende ricorrenti normalmente non assumevano personale esterno. Ritengo dunque che, nella specie, tale voce di spesa non debba essere inclusa tra i costi variabili dei ricorrenti. Si aggiunga poi che, in ogni caso, tale conclusione non diverge da quella cui perviene (tranne che per la campagna 1985/86 del signor [OSCURATO:PERSONA]) lo stesso perito seguendo il metodo dell'applicazione di valori astratti dedotti da statistiche generali. 78 Per tutte le considerazioni sin qui svolte sembra ragionevole ed equo che nella specie il calcolo dei costi sia effettuato nel modo prospettato dall'istituto LEI. Ne segue che non dovranno essere presi in conto né il costo relativo alla manutenzione dei macchinari né il costo relativo alla manodopera esterna (19). Se si fa eccezione per questi due punti, il modo di calcolo prospettato dal LEI, che propongo di seguire, a parte alcune divergenze minori, coincide con il calcolo del perito. Il calcolo dei redditi sostitutivi 79 Conviene premettere che, mentre per il calcolo del reddito ipotetico era risultato appropriato ricorrere [tranne per il reddito ricavato dalla vendita (ipotetica) del latte] ai valori medi nazionali quali figurano nelle statistiche relative al periodo considerato - fatte salve le riserve appena formulate circa la valutazione dell'incidenza del costo del lavoro -, per il calcolo dei redditi sostitutivi, cioè dei guadagni netti tratti da attività alternative alla produzione del latte, non si può a priori prescindere dall'esame delle attività effettivamente svolte dalle aziende richiedenti. Ciò perché, come si è già detto in precedenza, risulta che i ricorrenti, dopo avere cessato la produzione del latte, hanno svolto attività sostitutive di varia consistenza. 80 Ciò posto, conviene identificare i criteri secondo i quali i redditi alternativi devono essere calcolati. Al riguardo conviene dunque prendere le mosse dalla sentenza del 1992, secondo la quale, ove si accerti che il reddito ricavato dalle parti esercitando attività alternative alla produzione del latte è inferiore a quello minimo che presumibilmente l'azienda avrebbe realizzato producendo latte, la diminuzione del reddito rispetto ai valori minimi è da addebitare alla negligenza del danneggiato e comporta quindi la riduzione della somma da versare a titolo di risarcimento per un importo corrispondente. E' appena il caso di aggiungere che l'onere di provare, anche solo per presunzione (così come è avvenuto nella presente causa), la negligenza del titolare dell'azienda ricade sulle istituzioni convenute, trattandosi di una circostanza che fa venire meno in tutto o in parte l'obbligo risarcitorio. Pertanto, in assenza di una tale prova, non si può ridurre il reddito ipotetico di un importo superiore al reddito alternativo effettivamente prodotto nel periodo considerato. 81 Nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, di cui ora ci stiamo occupando, i ricorrenti si sono limitati a dichiarare, senza peraltro produrre alcun mezzo di prova, di aver ricavato redditi minimi data la difficoltà, soprattutto per i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di convertire le loro aziende in attività differenti dalla produzione di latte. In particolare, il signor [OSCURATO:PERSONA] si è consacrato all'allevamento di montoni, tori e vacche da latte e al pascolo del bestiame; mentre il signor [OSCURATO:PERSONA] si è dedicato alla coltura di ortaggi e alla vendita di alimenti per il bestiame. Differente sarebbe la situazione del signor [OSCURATO:PERSONA], che ha esercitato un lavoro dipendente, e del signor [OSCURATO:PERSONA], che ha potuto diversificare le colture del proprio terreno. 82 Le istituzioni convenute fanno valere che le parti non hanno fornito prove adeguate circa il reddito prodotto dalle attività sostitutive e comunque hanno indicato redditi sostitutivi eccessivamente bassi. Esse propongono di seguire il metodo di calcolo astratto, che nelle grandi linee è definito nel regolamento n. 2187/93. Questo metodo prescinde dal riferimento ai redditi sostitutivi effettivi, basandosi, come in precedenza si è detto, sulla determinazione del reddito derivante da ciascuno dei tre fattori di produzione (capitale, terra e lavoro) liberati per effetto dell'interruzione della produzione del latte. Facendo uso di tale metodo si perviene, secondo le istituzioni, alla conclusione che, qualora un'impresa agricola provi di avere svolto un'attività produttiva e di avere ottenuto, da questa attività, un reddito inferiore a quello determinato sulla base di tale metodo di calcolo, la sua domanda di risarcimento deve essere rigettata per la parte relativa alla differenza tra il reddito alternativo effettivo e il reddito alternativo ipotetico determinato con il sistema astratto. In tal caso, secondo le istituzioni, dovrebbe assumersi come premessa del calcolo che l'azienda stessa non abbia dato prova della «diligenza necessaria» per limitare la portata del pregiudizio. 83 A seguito della adozione del regolamento n. 2187/93, e quindi dopo la sentenza del 1992, i ricorrenti hanno ammesso la possibilità di applicare un tale metodo di calcolo ed hanno altresì indicato i rispettivi redditi alternativi (ipotetici), determinandoli appunto secondo tale metodo (v., in particolare, la memoria dei ricorrenti del 22 dicembre 1993 e la perizia del LEI depositata in allegato alla medesima memoria). I dati sui redditi sostitutivi, forniti dai ricorrenti e dalla [OSCURATO:PERSONA], figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 12 31 32 ... 19,66 1985/86 13 32 16 12 19,39 1986/87 16 27 24 14 18,46 1987/88 13 11 12 10 18,41 1988/89 73** 15** 15 39** 18,73 * Tutti gli importi sono espressi in HFL e sono rapportati a 100 kg di latte; ** Compresi i redditi ricavati dalla produzione di latte. 84 Così stando le cose è agevole constatare che le divergenze relative alla determinazione del reddito alternativo riguardano, allo stato attuale della procedura, non la possibilità o meno di prendere in conto in via generalizzata i redditi effettivi dei ricorrenti quanto la stima dei redditi ipoteticamente ascrivibili ai tre fattori di produzione liberati, in funzione dei quali vada calcolato il guadagno minimo che ogni azienda avrebbe dovuto ricavare da «attività alternative». Pertanto, essendo impossibile escludere in via generale qualsiasi rilevanza dei redditi effettivi nel calcolo dei redditi alternativi, occorre innanzitutto calcolare i redditi ipotetici alternativi e solo in un secondo momento controllare se essi sono superiori a quelli effettivi. I redditi effettivi verranno quindi presi in considerazione solo se superiori a quelli ipotetici. 85 Ciò posto, passo all'esame dei singoli fattori da cui in varia misura dipende la quantificazione dei redditi sostitutivi, e precisamente del «fattore capitale», del «fattore terra» e del «fattore lavoro». - Il fattore capitale 86 Per quanto riguarda il reddito da capitale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso debba essere calcolato non solo in ragione del capitale ottenuto grazie alle vendite di bestiame effettuate dopo l'interruzione della produzione, ma anche in ragione del capitale liberato per effetto della riduzione dei costi di mantenimento degli impianti (stabili, silos e materiali agricoli), riduzione che si aggirerebbe intorno al 50% dei costi che l'impresa sopporta a questo titolo quando svolge la sua attività produttiva. Questo capitale è complessivamente valutato dalla [OSCURATO:PERSONA] in un ammontare medio di 6 700 HFL per capo, cui devono aggiungersi gli interessi annui, pari a circa il 5,5%, corrispondenti a 368,50 HFL per vacca. 87 I ricorrenti contestano questi calcoli della [OSCURATO:PERSONA] sotto più profili. Essi contestano, in primo luogo, la presa in conto dei costi relativi alla manutenzione di impianti quali la stalla e i macchinari per la mungitura, osservando che le imprese avrebbero comunque dovuto provvedere alla loro manutenzione per espletare altre attività proprie all'azienda. Essi aggiungono che, anche supponendo che questi macchinari fossero stati venduti, il loro valore di mercato sarebbe stato minimo e quindi molto inferiore a quello che avrebbero presentato, per lo stesso imprenditore, in caso di riutilizzo alla ripresa dell'attività di produzione del latte. A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver tenuto conto della possibilità dell'utilizzo dei macchinari per fini diversi dalla produzione del latte e di avere, per questo motivo, annoverato, tra i redditi alternativi, solo il 50% dei costi di manutenzione. L'istituzione si domanda inoltre se gli stessi macchinari possano sempre, come sostengono i ricorrenti, essere riutilizzati dopo un lungo periodo di interruzione della produzione del latte. 88 I ricorrenti fanno valere, in secondo luogo, che il calcolo relativo al valore di mercato delle vacche vendute, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], è basato sui prezzi di mercato praticati nella metà degli anni '80, laddove gli anni che dovrebbero essere presi in considerazione sono il 1978 e il 1979: sono infatti questi gli anni, anteriori all'impegno di non commercializzazione del latte, in cui le vacche sono state effettivamente vendute. La differenza di prezzo sarebbe notevole: il valore medio di mercato di una vacca era infatti, negli anni 1978 e 1979, di 3 100 HFL contro i 6 700 indicati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa istituzione replica di avere determinato tale somma in 6 700 HFL tenendo conto non solo del valore specifico di una vacca, ma anche dei costi, riferiti ad una singola vacca, relativi ai materiali e ai macchinari impiegati nella produzione del latte. Il valore della vacca preso in considerazione ai fini del calcolo sarebbe in realtà di 1 800 HFL, contro i 3 500 HFL indicati dai ricorrenti sulla base dei dati forniti dall'istituto LEI. 89 I ricorrenti contestano infine la presa in conto degli interessi nel calcolo dei redditi da capitale, assumendo che il capitale eventualmente ricavato dalla vendita delle vacche sarebbe stato utilizzato parzialmente o totalmente nell'esercizio di attività sostitutive; e che, in ogni caso, non si potrebbe prendere in conto, ai fini di tale calcolo, una voce di reddito da capitale che non si considera tra le fonti del reddito ipotetico. 90 I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] suscitano qualche perplessità. Sembra legittimo chiedersi come possa considerarsi capitale produttivo di reddito l'importo della riduzione dei costi di mantenimento dei macchinari. Se infatti non vi è dubbio che l'interruzione della produzione del latte abbia comportato una diminuzione di questi costi, tale diminuzione non è però facilmente accertabile e determinabile nel suo ammontare, dal momento che, come si è già osservato, non può quantificarsi l'incidenza dell'interruzione della produzione del latte sull'eventuale intensificazione dell'utilizzo degli stessi macchinari per attività diverse dalla produzione del latte. In ogni caso, il costo dei macchinari, ricollegabile alla (ipotetica) produzione del latte negli anni 1984-1989, viene già preso in conto nel calcolo del reddito ipotetico. Da ciò deriva che, se la riduzione dei costi di mantenimento dei macchinari fosse annoverata tra le fonti di reddito da capitale, essa sarebbe in realtà computata due volte: una volta come voce di spesa ed una seconda volta come componente del reddito alternativo. 91 Anche il perito di ufficio, come i ricorrenti, sostiene che nel calcolo del reddito sostitutivo da capitale si debba considerare solo l'introito derivante dalla vendita delle vacche da latte. I macchinari, come ad esempio le installazioni frigorifere, verrebbero infatti in conto unicamente tra i costi variabili. Egli indica dunque il seguente schema di calcolo: si assume come dato di base il valore commerciale dei capi di una mandria al momento della ipotetica ripresa dell'attività di produzione, cioè nel 1985; il relativo importo viene quindi maggiorato degli interessi al tasso offerto dalle Casse di risparmio locali e ridotto in ragione del tasso di inflazione, in entrambi i casi con riferimento agli anni considerati. Il prezzo medio di una vacca nei periodi che qui interessano è indicato dal perito in 2 358 HFL, cifra questa che corrisponde alla media dei prezzi delle vacche nei differenti stadi di lattazione. Il perito indica quindi, con riferimento ai soli ricorrenti e ai diversi periodi che vengono in considerazione, gli importi che figurano nella tabella qui di seguito riportata. [OSCURATO:PERSONA] (HFL) 200 430$ 129 690$ 129 690$ 245 232$ 1984/85 4 256 1,87 5 008 1,89 1 967 1,86 0 1,87 1985/86 8 478 1,87 5 486 1,89 5 486 1,86 10 118 1,79 1986/87 12 367 2,72 8 002 2,76 8 002 2,72 15 131 2,61 1987/88 13 108 2,95 8 482 2,98 8 482 2,94 16 038 2,82 1988/89 3 646 3,07 7 267 3,10 8 611 3,06 1 338 2,94 92 [OSCURATO:PERSONA] non concorda con questo modello di calcolo. A suo avviso, dal tasso di interesse delle Casse di risparmio locali non potrebbe essere detratto il tasso di inflazione, in quanto, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero ricavato da tale capitale altri redditi compensando così le perdite dovute all'aumento dei prezzi al consumo. 93 Mi sembra ragionevole ed equo seguire, nella specie, il metodo di calcolo del reddito sostitutivo da capitale prospettato dal perito, metodo che, come si è già visto, si basa sul prezzo di mercato dei capi di bestiame riferito al momento nel quale presumibilmente questi avrebbero dovuto essere acquistati, e cioè al momento della probabile ripresa dell'attività di produzione del latte. Come si è visto, il perito include tra i capi di cui tener conto le giovenche e le vacche nei differenti stadi di lattazione; egli prende così in considerazione tutti i capi che concorrevano alla produzione del latte. Anche l'assunzione, in tale calcolo, di questo ulteriore elemento mi pare corretta. 94 Va condiviso il modello prospettato dal perito, secondo cui il tasso di interesse applicato al capitale è quello offerto dalle Casse di risparmio locali, trattandosi del tasso che ragionevolmente più si avvicina a quello che si può ritenere i ricorrenti abbiano effettivamente percepito. Non mi sembra invece che si debba tener conto, come suggerisce il perito, anche degli effetti dell'inflazione sul reddito (ipotetico) prodotto dal capitale e che, quindi, il tasso di interesse debba essere ridotto di un valore pari a quello dell'inflazione. Ciò perché, se si sottrae dal tasso di interesse praticato dalle Casse di risparmio locali il tasso di inflazione, la variazione del potere di acquisto della moneta ricade sul detentore del capitale penalizzando senza alcuna giustificazione i ricorrenti che hanno diritto al risarcimento. La verità è che il reddito da capitale, data la costanza del valore nominale e l'aumento dei prezzi al consumo, si riduce in relazione alla diminuzione del potere di acquisto della moneta. - I fattori terra e lavoro 95 a) Il reddito del fattore terra è quello riferibile alla terra non utilizzata ai fini dell'allevamento. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], esso va calcolato sulla base del canone medio di affitto per ettaro di un fondo rustico nel paese di stabilimento dell'azienda agricola. I dati forniti al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 435 443 468 490 478 I ricorrenti non contestano questi dati. Va sottolineato che le cifre indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] coincidono quasi interamente con quelle indicate dal LEI, cioè dalla fonte cui i ricorrenti fanno riferimento per giustificare le loro richieste. Il perito ritiene invece che, nel determinare il reddito prodotto dalla terra liberata a seguito della interruzione della produzione di latte, si debbano prendere in conto non solo i redditi derivanti dall'affitto di fondi rustici, ma anche quelli prodotti dall'affitto degli edifici. I redditi riferiti alla terra liberata e agli edifici situati su di essa sono, per ciascuno dei ricorrenti, quelli indicati nella tabella che segue:$ [OSCURATO:PERSONA] 42 ha [OSCURATO:PERSONA] 24 ha [OSCURATO:PERSONA] 24 ha [OSCURATO:PERSONA] 54 ha$ totale /100 kg totale /100 kg totale /100 kg totale /100 kg 1984/85 13 367 5,86 15 731 5,93 4 530 4,29 0 5,89 1985/86 26 508 5,84 16 764 5,79 13 153 4,48 32 701 5,80 1986/87 26 640 5,87 17 129 5,91 12 525 4,27 33 909 5,87 1987/88 27 335 6,14 17 525 6,17 13 542 4,71 34 660 6,12 1988/89 7 596 6,39 15 097 6,47 14 624 5,22 2 908 6,40 [OSCURATO:PERSONA] 101 446$ 82 246$ 60 374$ 104 178$ 96 Tale modo di calcolare il reddito della «terra liberata» è criticato sia dalla [OSCURATO:PERSONA], che sottolinea come non risulti su quale base si sia fondato il perito per identificare il prezzo relativo all'affitto delle terre, che dai ricorrenti, i quali rilevano che, se si suppone che anche gli edifici, in assenza di produzione di latte, siano stati dati in affitto, si dà per scontata una circostanza in sé poco verosimile, e precisamente che gli agricoltori avrebbero scelto di abitare altrove pur di ricavare dai loro stabili un reddito alternativo. Senza dire che, così procedendo, non si terrebbe conto della spesa necessaria per procurarsi una diversa abitazione. 97 b) Per quanto riguarda infine il reddito riconducibile al fattore lavoro, esso corrisponde al tempo di lavoro che si sarebbe liberato a seguito dell'interruzione dell'attività di allevamento. Per calcolare tale reddito la [OSCURATO:PERSONA] assume come dato di base il numero di ore che sarebbero state necessarie per l'allevamento del bestiame al momento dell'abbandono della produzione lattiera, e sottrae poi da tale cifra il numero delle ore di lavoro dedicate dal titolare dell'impresa all'allevamento di ogni singola vacca, considerato pari a 2 496 ore annue. Tale calcolo si basa sul numero di ore che normalmente il titolare dell'impresa dedica all'allevamento e sui salari dei lavoratori agricoli nel periodo considerato, salari che, in tale periodo, oscillerebbero tra i 14 e i 16 HFL l'ora, come risulta dalla tabella che segue: 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 14,80 15,14 15,46 15,62 15,88 Tutti questi dati non sono contestati dai ricorrenti. Il perito ritiene invece che nel calcolo del reddito prodotto dal lavoro si debba prendere in considerazione anche il lavoro ipoteticamente prestato dai membri della famiglia. Tenuto conto di questo elemento e riferendosi alla media delle ore di lavoro indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], il perito calcola il reddito da capitale come viene riportato nella tabella che segue. 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ * Gestore 1 241 2 496 2 496 2 496 684 * Famiglia 788 1 276 848 514 117 * [OSCURATO:PERSONA] (HFL) 30 027 57 108 51 698 47 016 12 721 * NLG/100kg 13,17 12,58 11,39 10,57 10,70 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ * Gestore 2 257 2 392 2 156 1 935 1 597 * Famiglia 130 - - - - * [OSCURATO:PERSONA] (HFL) 35 336 36 215 33 332 30 225 25 353 * HFL/100kg 13,32 12,47 11,48 10,62 10,83 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ * Gestore 887 2 496 2 496 2 352 2 162 * Famiglia 286 364 101 0 0 * [OSCURATO:PERSONA] (HFL) 17 348 43 300 40 150 36 738 34 333 * HFL/100kg 16,44 14,72 13,65 12,74 12,21 [OSCURATO:PERSONA]$$$$$ * Gestore 0 2 434 2 496 2 496 205 * Famiglia 0 1 947 1 772 1 331 102 * [OSCURATO:PERSONA] (HFL) 0 66 332 65 983 59 778 4 883 * HFL/100kg 11,35 11,73 11,38 10,52 10,72 98 [OSCURATO:PERSONA] rileva che le cifre su cui si è basato il perito per determinare il reddito (ipotetico) da lavoro sono diverse da quelle sulle quali vi è stato un accordo tra le parti. I ricorrenti, dal canto loro, contestano che possa essere preso in considerazione, ai fini del calcolo, il lavoro prestato dai familiari. Il perito - essi affermano - avrebbe fatto erroneamente astrazione dalla loro situazione familiare e, così procedendo, non avrebbe considerato che i figli dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano, all'epoca, troppo giovani per poter prestare lavoro al di fuori della famiglia e che i congiunti dei medesimi concorrevano all'attività produttiva prestando la loro opera solo in alcune ore del giorno, cosicché appare inconcepibile che potessero lavorare all'esterno dell'azienda e produrre un reddito autonomo; e che, infine, il signor [OSCURATO:PERSONA], nel periodo preso in considerazione, non aveva famiglia. 99 Il calcolo della [OSCURATO:PERSONA] relativo al reddito riferito al «fattore lavoro» ed al «fattore terra» non è oggetto di contestazione tra le parti, non sembra quindi necessario e nemmeno opportuno pronunciarsi sulla determinazione di tali redditi, non c'è quindi che da prendere atto dei dati generali su tali redditi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] (relativi al salario mensile medio di un lavoratore agricolo ed al canone medio di affitto di fondo rustico relativo al periodo considerato). Si ritiene opportuno comunque esprimere taluni rilievi sul metodo seguito dal perito. Innanzitutto, e relativamente al «fattore terra», si condivide il ragionamento del perito secondo cui non solo il terreno ma tutti gli edifici dell'azienda insistenti sul terreno dovrebbero considerarsi come dati in affitto. E' infatti ragionevole presumere che i ricorrenti, così come ogni altro imprenditore che si trovi in una situazione analoga alla loro, abbiano utilizzato tali stabili per altre attività. E' quindi equo includere nel reddito prodotto dal fattore terra non solo il terreno ma anche gli stabili insistenti su di esso. Per quanto riguarda il «reddito da lavoro» invece, l'impostazione del perito non pare corretta. Egli infatti ha incluso nel calcolo anche i redditi che avrebbero potuto percepire i familiari del titolare dell'azienda svolgendo un'attività esterna all'azienda medesima; e, così procedendo, non ha tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, la peculiarità delle situazioni familiari dei ricorrenti, già più sopra evidenziata, non consentiva di desumere per via presuntiva dai dati statistici, riferiti ad una specifica realtà, un'attività lavorativa esterna dei familiari. Differenziazione rispetto ai singoli territori nazionali 100 I ricorrenti censurano il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] per non aver preso in considerazione, ai fini del calcolo del reddito ipotetico, la circostanza che la produttività, e quindi la redditività, dei singoli operatori varia a seconda dello Stato membro nel quale essi sono stabiliti, e quindi per non avere differenziato l'offerta di indennizzo in relazione ai singoli territori nazionali, basandosi unicamente sulla dimensione dell'impresa. Essi fanno valere che il modello di calcolo scelto dalle istituzioni penalizzerebbe in particolare le imprese olandesi in quanto queste hanno una produttività nettamente superiore rispetto alla media europea. Il Consiglio ricorda a tale proposito che la Corte stessa nella sentenza interlocutoria del 1992 ha stabilito che il calcolo dell'indennizzo deve basarsi sulla produttività di un'impresa rappresentativa e che quindi tale calcolo si fonda essenzialmente sulla dimensione dell'impresa; e che, in ogni caso, le differenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rifletterebbero anche all'interno dei singoli territori nazionali, laddove esistono regioni più produttive rispetto ad altre. 101 Condivido le osservazioni del Consiglio, e aggiungo che in realtà nei calcoli sin qui esposti si è preso in conto, laddove necessario (v. la precedente analisi sul prezzo del latte e sui costi variabili), l'indice di produttività della regione in cui sono situati i ricorrenti e che quindi l'elemento territoriale è stato un fattore non trascurabile nel calcolo del reddito dei ricorrenti. Sulla domanda di ulteriori danni ascrivibili a) ad un aumento della aliquota delle imposte nazionali, b) alla svalutazione monetaria e c) agli interessi compensativi maturati fino al giorno della liquidazione dei danni 102 Nelle memorie presentate successivamente alla sentenza interlocutoria del 1992, i ricorrenti chiedono che la somma loro dovuta a titolo risarcitorio sia maggiorata per tener conto a) del pregiudizio derivante dal fatto che l'aliquota dell'imposta sull'importo complessivo del risarcimento sarà superiore a quella che sarebbe stata applicata se fosse stato regolarmente percepito un reddito nel periodo di non commercializzazione, e cioè dal 1984 al 1989; b) della perdita economica conseguente alla svalutazione subita dal fiorino a partire dal 1984, anno in cui, con il regolamento del Consiglio n. 857/84, è stato illegalmente impedito ai ricorrenti di commercializzare il latte; e, infine, c) della perdita derivante dalla indisponibilità del capitale. 103 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità di questa domanda, intesa a far prendere in conto, nella determinazione dell'importo dei danni, i fattori di cui alle lettere a), b) e c). Al riguardo, essa deduce che tale domanda non era espressamente formulata nel ricorso e quindi costituisce una domanda nuova, e come tale irricevibile, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio deducono anche un secondo profilo di irricevibilità facendo valere che nella sentenza del 1992 la Corte aveva già liquidato gli interessi per il periodo successivo alla data della sentenza stessa e che quindi doveva considerarsi preclusa la liquidazione di ulteriori interessi con riferimento al periodo tra la data di produzione del danno e quella della sentenza. L'eccezione non è fondata. Occorre invero considerare che, contrariamente a quanto affermano le istituzioni, i ricorrenti, nell'atto introduttivo della causa C-104/89, hanno richiesto gli «interessi legali dell'8% l'anno fino al giorno della liquidazione» e in tal modo si sono riferiti al periodo anteriore alla pronuncia della sentenza e quindi anteriore alla liquidazione del danno. Inoltre, ritengo infondata anche l'eccezione delle istituzioni resistenti, secondo le quali nella sentenza del 1992 la Corte avrebbe già rigettato tali domande. A mio parere, nella sentenza del 1992 la Corte si è limitata a pronunciare sui soli interessi da ritardo (gli interessi di mora cui fa espresso riferimento al punto 35) e non si sarebbe pronunciata sulla domanda, che pure era stata formulata, relativa agli interessi per il periodo precedente. Non è dunque preclusa la possibilità che siano concessi altri interessi legali, non riconducibili al ritardo nel pagamento dei danni cui è stata condannata la Comunità, ma riconducibili appunto all'esigenza di ripristinare il valore reale della somma cui i ricorrenti hanno diritto. 104 Passiamo dunque ad analizzare separatamente il merito delle singole domande. La prima domanda, sub a), riguarda l'eventuale pregiudizio dovuto ad un aumento dell'aliquota dell'imposta che graverebbe sull'importo del risarcimento del danno, aliquota che sarebbe superiore rispetto a quella che avrebbe dovuto essere applicata ai redditi (ipotetici) relativi agli anni 1984-1989. Questa differenza deriverebbe dalla circostanza che, in condizioni normali, se cioè i redditi prodotti fossero stati scaglionati nel tempo, l'aliquota - che è proporzionale al reddito - avrebbe dovuto essere computata in ragione delle quote di reddito prodotte nei diversi periodi, mentre, nel caso di un risarcimento che copre l'intero periodo 1984-1989 e viene fatto con un unico pagamento, essa è calcolata su questa maggiore somma e quindi l'imposta ha un importo superiore rispetto alla somma delle imposte riferite alle singole annualità. Questa tesi non può essere condivisa. Ed invero, le eventuali perdite, causate dalla percezione dei tributi previsti dai singoli diritti nazionali, non possono essere prese in conto nel calcolo dell'importo del risarcimento dei danni ex art. 215, secondo comma, del Trattato, considerato che esse non sono causate dal comportamento illegale delle istituzioni ma sono riconducibili al comportamento delle autorità nazionali (20).$ 105 Le domande sub b) e c) riguardano i danni da svalutazione monetaria e gli interessi compensativi: a tale titolo i ricorrenti chiedono l'applicazione di un tasso di interesse del 5,5% a partire dal 1984. Al riguardo, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di danni da responsabilità extracontrattuale, al soggetto leso spetta il ripristino integrale del patrimonio. Nel caso in cui, come nella specie, l'importo complessivo dei danni è determinato con riferimento al momento dell'evento dannoso, occorre prendere in conto l'incidenza del decorso del tempo sul credito spettante al danneggiato. E' necessario pertanto che l'importo nominale del danno sia maggiorato per tener conto della eventuale svalutazione subita dalla moneta nel periodo intercorso tra il fatto lesivo e la liquidazione del danno medesimo (21). Questa maggiorazione può essere effettuata attribuendo ai danneggiati degli interessi sulla somma di base a partire dal giorno della produzione del danno e fino al giorno della pronuncia della sentenza che liquida lo stesso. Si ricorda che, nella specie, sono già stati attribuiti ai ricorrenti, nella sentenza del 1992, gli interessi moratori a partire dalla data di tale sentenza e sino al saldo effettivo. Ai fini della determinazione e della applicazione, nella presente causa, di tale tasso di interesse, si rileva che la media della variazione dell'indice dei prezzi nei [OSCURATO:PERSONA], negli anni 1984-1988, è stata, secondo dati Eurostat, dell'1,85 %. Pertanto, sembra ragionevole ed equo che, poiché l'importo complessivo dei danni riguarda perdite economiche che i ricorrenti hanno subito progressivamente nel corso di tutte le campagne per le quali non è stata loro attribuita una quota di latte, cioè progressivamente nel corso degli anni 1984-1989, gli interessi siano fissati ad un tasso inferiore alla media, che tenga conto appunto del carattere progressivo delle perdite subite dai ricorrenti. Ritengo dunque equo che la somma di base sia maggiorata degli interessi ad un tasso fissato forfettariamente all'1,3%, e ciò a partire dal giorno in cui è stata illegalmente rifiutata una quota di produzione di latte, giorno che coincide con quello della cessazione dell'impegno di non commercializzazione dei ricorrenti - cioè il 1_ ottobre 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 1_ maggio 1984, per il signor [OSCURATO:PERSONA], il 1_ gennaio 1985, per il signor [OSCURATO:PERSONA], e il 1_ gennaio 1985, per il signor [OSCURATO:PERSONA] - fino al 19 maggio 1992, giorno della pronuncia della sentenza interlocutoria, da cui decorrono, secondo quanto già stabilito dalla Corte, gli interessi moratori al tasso dell'8%. La maggiorazione determinata nella detta misura secondo criteri equitativi, in assenza di una prova esaustiva, non solo ripara gli effetti della svalutazione, ma anche le eventuali perdite dovute alla indisponibilità del capitale. Pertanto detta maggiorazione si deve ritenere comprensiva degli interessi compensativi che le parti ricorrenti hanno espressamente richiesto. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 106 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 703 090 HFL. Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. 107 Per quanto riguarda i redditi sostitutivi ricavati negli anni 1984-1988, in assenza della produzione di latte, il ricorrente dichiara, fornendo anche una relativa perizia (v. allegato 1 delle osservazioni presentate il 18 giugno 1993), di aver venduto ad un prezzo molto basso il bestiame allevato prima del 1984 e di essersi quindi dedicato, a causa del rifiuto di una quota di latte per gli anni 1984-1988, all'allevamento di bestiame da carne e precisamente di montoni, vacche e tori. Nelle memorie presentate successivamente alla pronuncia della sentenza del 1992 il ricorrente indica, quali dati generali relativi ai redditi sostitutivi, quelli che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1984 1985 1986 1987 Attività di sostituzione realizzata [OSCURATO:PERSONA] 22,21 - 10,04 24,38 - 11,00 36,04 - 11,43 22,03 - 9,18 SALDO 12,17 13,38 16,40 12,85 108 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 50 579,15 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma [OSCURATO:PERSONA] meno: = costi variabili, in particolare foraggio = salari dei dipendenti (3 924 ore) [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 18,11 91,58 52,65 21,87 17,06 73,98 18,63 92,61 53,37 22,15 17,09 74,36 19,46 93,82 48,58 22,16 23,08 76,69 20,27 96,96 42,55 22,41 32,00 79,93 21,12 101,05 40,92 23,11 37,02 2. [OSCURATO:PERSONA] delle attività alternative costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 8,51 4,41 7,86 20,78 8,51 4,49 8,15 21,15 8,51 4,74 8,32 21,57 8,51 4,97 8,41 21,89 8,51 4,85 8,55 21,91 3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) - - 1,51 10,11 15,11 4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19,16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo per 100 kg di latte +19,16 +21,63 +17,42 +9,23 +8,79 109 Infine, l'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 475 767 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno 177 582 29 024 ----- 206 606 (110 228) - ------ 96 378 (4 256) (13 367) (30 027) ----- (47 650) 48 728 358 536 62 840 ----- 421 376 (217 393) - ---- 203 983 (8 478) (26 508) (57 108) ---- (92 094) 111 889 357 628 62 606 ----- 420 234 (204 859) - ---- 215 375 (12 367) (26 640) (51 698) ---- (90 705) 124 670 358 393 52 012 ----- 410 405 (176 763) - ---- 233 642 (13 108) (27 335) (47 016) ---- (87 459) 146 183 101 779 13 561 ----- 115 340 (47 080) - ----- 68 260 (3 646) (7 596) (12 721) ---- (23 963) 44 297 817 638 (341 871) 475 767 110 Sulla base delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (22), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 1_ ottobre 1984 al 1_ agosto 1988, è di 630 416 HFL; e ciò sulla base dei dati che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 2 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Mancato guadagno 178 2071 29 024 207 231 96 382 110 849 7 512 14 470 18 366 40 348 70 501 358 311 1 62 840 421 151 190 843 230 308 12 947 30 038 38 588 81 573 148 735 359 648 1 62 606 422 254 174 300 247 954 12 747 30 314 37 789 80 850 167 104 364 043 1 52 012 416 055 148 802 267 253 11 965 32 154 38 987 83 106 184 147 126 909 1 17 310 144 219 55 929 88 290 4 894 10 398 13 069 28 361 59 929 630 416 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Gli importi indicati dal perito e, per i costi variabili, quelli indicati dal LEI sono corretti in considerazione dei rilievi svolti quanto al periodo della campagna 1988/89 che è preso in conto nel presente calcolo. Periodo che diverge da quello indicato dal perito, sul quale si basa anche il calcolo del LEI. Per le considerazioni fatte in precedenza, l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi, essendo inferiore a quello sostitutivo ipotetico, non viene preso in conto nel calcolo dei danni. Pertanto l'importo complessivo dei redditi alternativi medesimi, dato dalla differenza tra i redditi ipotetici e alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 630 416 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 1_ ottobre 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 111 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 570 020 HFL. Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. 112 Il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiara, nelle memorie presentate successivamente alla pronuncia della sentenza del 1992, di aver esercitato più attività nel periodo che rileva ai fini della determinazione del danno, cioè negli anni 1984-1989: egli, infatti, ha preso in affitto il bestiame giovane, ha venduto foraggio grezzo, è stato autista di camion ed ha costituito una impresa definita in modo generico di «subappalto». Tutte queste attività gli hanno permesso di produrre, per gli anni 1984, 1985 e 1986, un reddito superiore a quello ipotetico calcolato sulla base del metodo indicato dalle istituzioni resistenti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che per i primi tre anni si debba tener conto dei redditi alternativi reali mentre, per le campagne 1987/88 e 1988/89, si debbano applicare i dati sui redditi alternativi «ipotetici». Relativamente alle ultime due campagne, il ricorrente fa presente che il livello relativamente più basso del reddito ricavato negli anni 1987 e 1988 era dovuto a più fattori concomitanti, e precisamente: a) al fatto che il mais coltivato era marcito, ciò che conferma che il suo terreno non poteva essere utilizzato per la coltivazione ma solo per l'allevamento; b) al fatto che l'introduzione del prelievo supplementare aveva comportato una diminuzione del numero dei capi di bestiame presenti nelle aziende dedite alla produzione del latte, e quindi una diminuzione della domanda di bestiame giovane e di foraggio; e c) al fatto che l'attività dell'impresa di «subappalto» aveva comportato, dopo una prima fase, la necessità di rinnovare ed aumentare i macchinari impiegati, operazione che egli non aveva potuto effettuare non disponendo di sufficiente liquidità. Secondo i dati forniti dal ricorrente nelle memorie presentate successivamente alla sentenza del 1992, l'importo complessivo dei redditi sostitutivi relativi agli anni 1984-1987 sarebbe quello che figura nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Attività di sostituzione realizzate [OSCURATO:PERSONA] 41,40 - 10,60 38,76 - 7,14 36,04 - 9,18 17,69 - 6,93 Saldo 30,80 31,62 26,86 10,76 113 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 109 675,55 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma [OSCURATO:PERSONA] meno: = costi variabili, in particolare foraggio = salari dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 16,15 89,62 49,07 12,80 27,75 73,98 16,60 90,58 49,74 12,97 27,87 74,36 17,34 91,70 45,28 12,97 33,45 76,69 18,06 94,75 39,66 13,11 41,98 79,93 18,82 98,75 38,14 13,53 47,08 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'attività alternativa costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 7,58 4,11 12,29 23,98 7,58 4,18 12,74 24,50 7,58 4,42 13,01 25,01 7,58 4,63 13,15 25,36 7,58 4,51 13,37 25,46 3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) 3,77 3,37 8,44 16,62 21,62 4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19,16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo per 100 kg di latte +15,39 +18,26 +10,49 + 2,72 + 2,28 114 Infine, l'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 386 891 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno 206 031 34 976 ________ 241 007 (129 716) - _______ 111 291 (5 008) (15 731) (35 336) _______ (56 075) 55 216 230 997 38 949 ______ 269 946 (137 859) - ______ 132 087 (5 486) (16 764) (36 215) _______ (58 465) 73 622 229 995 39 677 ______ 269 672 (132 080) - _______ 137 592 (8 002) (17 129) (33 332) _______ (58 463) 79 129 228 226 33 373 _______ 261 599 (113 633) - ______ 147 966 (8 482) (17 525) (30 225) _______ (56 232) 91 734 201 386 27 349 ______ 228 735 (93 828) - ______ 134 907 (7 267) (15 097) (25 353) ______ (47 717) 87 190 663 843 (276 952) 386 891 115 Sulla base delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (23), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 5 maggio 1984 al 31 dicembre 1988, è di 363 908 HFL. Per le considerazioni fatte in precedenza l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi verrà in rilievo solo per le prime tre campagne, cioè per gli anni 1984-1987 essendo tali redditi superiori a quelli sostitutivi ipotetici, mentre per le ultime due campagne si prendono in conto i redditi alternativi calcolati in via ipotetica. I dati generali relativi alle singole campagne sono quelli che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 2 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Redditi alternativi effettivi Mancato guadagno 207 279 1 34 976 242 255 113 422 128 833 8 928 15 600 33 403 57 931 82 237 46 596 230 699 1 38 949 269 648 121 022 148 626 8 377 17 631 36 214 62 222 92 927 55 699 230 718 1 39 677 270 395 112 377 158 018 8 248 17 793 33 331 59 372 76 548 81 470 232 360 1 33 373 265 733 95 658 170 075 7 742 18 873 30 224 56 839 113 236 160 994 1 20 505 181 499 64 212 117 287 6 525 18 495 25 360 50 380 66 907 363 908 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Gli importi indicati dal perito e, per i costi variabili, quelli indicati dal LEI sono corretti in considerazione dei rilievi svolti quanto al periodo della campagna 1988/89 che è preso in conto nel presente calcolo. Periodo che diverge da quello indicato dal perito, sul quale si basa anche il calcolo del LEI. Pertanto l'importo complessivo dei medesimi, dato dalla differenza tra redditi ipotetici e redditi alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 363 908 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 5 maggio 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 116 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 570 020 HFL. Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. 117 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato le sue terre per svariate coltivazioni con un fatturato medio mensile per gli anni 1984-1986 di 8 000/9 000 HFL. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, che per il 1984 si debba tener conto, nel calcolo dei danni, del reddito effettivo e non di quello teorico, in quanto il primo è stato superiore al secondo. Il signor [OSCURATO:PERSONA] contesta questo modo di calcolare, sottolineando che le cifre prese in considerazione rappresentano il fatturato e non il reddito dei tre anni presi in considerazione. Nelle memorie presentate dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria indica i redditi sostitutivi relativi alle singole campagne nel modo che risulta nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1984 1985 1986 1987 Attività di sostituzione realizzate [OSCURATO:PERSONA] 48,79 - 14,51 35,30 - 19,31 44,29 - 20,31 33,65 - 21,25 Saldo 34,28 15,99 23,98 12,40 118 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 120 090,83 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma [OSCURATO:PERSONA] meno: = [OSCURATO:PERSONA] variabili, in particolare foraggio = salari dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 15,68 89,15 50,18 12,08 26,89 73,98 16,12 90,10 50,87 12,23 27,00 74,36 16,84 91,20 46,30 12,24 32,66 76,69 17,54 94,23 40,56 12,37 41,30 79,93 18,28 98,21 39,01 12,76 46,44 2. [OSCURATO:PERSONA] delle attività alternative costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 7,36 4,20 12,13 23,69 7,36 4,49 12,58 24,43 7,36 4,74 12,85 24,95 7,36 4,97 12,98 25,91 7,36 4,49 13,20 25,05 3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) 3,20 2,57 7,71 15,99 21,42 4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19.16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo 100 kg di latte + 15,96 + 19,06 + 11,22 + 3,35 + 2,48 119 Infine, l'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 318 938 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno 80 978 13 737 _______ 94 715 (52 935) - _______ 41 780 (1 967) (4 530) (17 348) _______ (23 845) 17 935 226 762 38 949 _______ 265 711 (142 055) - _______ 123 656 (5 486) (13 153) (43 300) ______ (61 939) 61 717 231 292 34 239 _______ 265 531 (138 118) - _______ 127 413 (8 002) (12 525) (40 150) _______ (60 677) 66 736 229 374 37 075 _______ 266 449 (125 222) - _______ 141 227 (8 482) (13 542) (36 738) _______ (58 762) 82 465 230 821 33 090 ______ 263 911 (116 258) - ______ 147 653 (8 611) (14 624) (34 333) ______ (57 568) 90 085 581 729 (262 791) 318 938 120 In virtù delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (24), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 22 novembre 1984 al 29 marzo 1989, è di 445 563 HFL. Per le considerazioni fatte in precedenza, l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi verrà in rilievo solo per la campagna 1986/87 essendo tali redditi superiori a quelli sostitutivi ipotetici. Mentre per le ultime tre campagne si prendono in conto i redditi alternativi calcolati in via ipotetica. I dati generali, relativi alle singole campagne sono quelli che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Redditi alternativi effettivi Mancato guadagno 81 073 1 13 737 94 810 38 975 55 835 3 472 5 460 13 127 22 059 33 776 227 895 1 38 949 266 844 111 115 155 729 8 377 16 182 37 789 62 348 93 381 231 983 1 34 239 266 222 102 577 163 645 8 248 15 312 38 588 62 148 70 5962 93 049 231 213 1 37 075 268 288 97 657 170 631 7 742 15 341 36 738 59 821 110 810 233 773 1 33 090 266 863 91 654 175 209 9 597 16 733 34 332 60 662 114 547 445 563 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Il ricorrente indica i redditi sostitutivi in relazione ai singoli anni solari. Si è ritenuto opportuno, secondo un criterio di equità, riprendere il dato relativo al 1986 per il calcolo dei danni per la campagna 1986/87. Pertanto l'importo complessivo dei medesimi, dato dalla differenza tra redditi ipotetici e redditi alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 445 563 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 22 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 121 Nella memoria del 4 giugno 1997 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 751 141 HFL. Deve ritenersi che questa indicazione assorba quelle precedenti di importi diversi. Il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver destinato la propria azienda alla coltivazione di svariati prodotti e di aver ricavato un fatturato medio di 9 000 HFL al mese per raggiungere il reddito complessivo qui di seguito indicato: [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 1986/87 1987/88 Attività di sostituzione realizzate [OSCURATO:PERSONA] - 18,59 - 6,59 - 18,25 - 4,39 - 15,34 - 6,20 Saldo 12,00 13,86 9,14 122 L'indennizzo complessivo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], è di 317 299,20 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1. [OSCURATO:PERSONA] della produzione di latte Entrate: = vendita di latte alla latteria = vendita di vitelli e di vacche di riforma [OSCURATO:PERSONA] meno: = [OSCURATO:PERSONA] variabili, in particolare foraggio = [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] lordo 73,47 15,25 88,72 38,27 19,23 31,22 73,98 15,68 89,66 38,79 19,47 31,40 74,36 16,38 90,74 35,31 19,48 35,95 76,69 17,06 93,75 30,93 19,69 43,13 79,93 17,78 97,71 29,75 20,31 47,65 2. [OSCURATO:PERSONA] delle attività alternative costituito dal reddito dei fattori di produzione utilizzati = capitale = terra = lavoro Somma dei redditi dei fattori 7,16 3,20 6,16 16,52 7,16 3,26 6,38 16,80 7,16 3,44 6,52 17,12 7,16 3,60 6,59 17,35 7,16 3,51 6,70 17,37 3. Importo dell'indennizzo dopo deduzione del reddito dei fattori dal guadagno lordo della produzione di cui al punto 1) 14,70 14,60 18,83 25,78 30,28 4. Indennizzo offerto dal Consiglio 19,16 21,63 18,93 19,34 23,90 Sopra - (+) sotto - (-) indennizzo per 100 kg di latte + 4,46 + 7,03 + 0,10 - 6,44 - 6,38 123 L'importo totale del risarcimento spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], calcolato dal perito, è di 517 186 HFL. Ciò sulla base dei dati seguenti: [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] delle vacche e dei vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili Costo del personale esterno [OSCURATO:PERSONA] marginale relativo alla produzione del latte Redditi di sostituzione - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi di sostituzione Mancato guadagno - - _______ - - - _______ - - - - _______ - - 449 845 78 076 _______ 527 921 (268 920) (7 658) ______ 251 343 (10 118) (32 701) (66 332) _______ (109 151) 142 192 462 493 79 467 ______ 541 960 (261 465) - _______ 280 495 -15 131) (33 909) (65 983) _______ (115 023) 165 472 461 762 65 984 ______ 527 746 (224 741) - _______ 303 005 (16 038) (34 660) (59 778) _______ (110 476) 192 529 38 078 5 114 ______ 44 192 (18 070) - ______ 26 122 (1 338 (2 908) (4 883) _______ (9 129) 16 993 860 965 (343 779) 517 186 124 Sulla base delle osservazioni sin qui formulate e delle conclusioni cui si è pervenuti con riguardo ai singoli fattori del reddito ipotetico ed alternativo (ipotetico) (25), risulta che l'importo complessivo dei redditi nel periodo considerato, cioè dal 10 aprile 1985 al 30 aprile 1988, è di 709 791 HFL. Per le considerazioni fatte in precedenza, l'importo indicato dal ricorrente relativamente ai redditi sostitutivi effettivi verrà in rilievo solo per le prime tre campagne, cioè per gli anni 1984-1987, essendo tali redditi superiori a quelli sostitutivi ipotetici, mentre per le ultime due campagne si prendono in conto i redditi alternativi calcolati in via ipotetica. I dati generali relativi alle singole campagne sono quelli che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 2 [OSCURATO:PERSONA] del latte [OSCURATO:PERSONA] di vacche e di vitelli [OSCURATO:PERSONA] variabili [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Mancato guadagno 450 156 1 78 076 528 232 236 077 292 155 15 841 35 262 36 850 87 953 204 202 464 668 1 79 467 544 135 222 462 321 673 15 596 35 586 38 588 89 770 231 903 468 225 1 65 984 534 209 189 190 345 019 14 640 37 746 38 987 91 373 253 646 38 075 1 4 976 43 051 15 346 27 705 1 451 2 959 3 255 7 665 20 040 709 791 1) Importo corretto secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza (per l'anno 1988/89 la detrazione si basa su un valore calcolato forfettariamente). 2) Gli importi indicati dal perito e, per i costi variabili, quelli indicati dal LEI sono corretti in considerazione dei rilievi svolti quanto al periodo della campagna 1988/89 che è preso in conto nel presente calcolo. Periodo che diverge da quello indicato dal perito, sul quale si basa anche il calcolo del LEI. Pertanto l'importo complessivo dei medesimi, dato dalla differenza tra redditi ipotetici e redditi alternativi relativi alle singole campagne, è pari a 709 791 HFL maggiorato degli interessi al tasso dell'1,3% a far data dal 10 aprile 1985 e sino al 19 maggio 1992; giorno in cui cominciano a decorrere gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. Sulla causa C-37/90 125 Per determinare l'importo dei danni cui ha diritto il signor [OSCURATO:PERSONA] è necessario procedere secondo il noto schema: calcolando prima i redditi della produzione ipotetica di latte e, successivamente, i redditi delle attività alternative alla medesima produzione. Il reddito ipotetico 126 Ricordiamo che, per determinare il reddito ipotetico, le parti prendono in considerazione due fonti di reddito, la vendita di latte e la vendita delle vacche di riforma (cioè delle vacche non destinate alla produzione di latte) e dei vitelli; detraggono poi da tali redditi i soli costi variabili, cioè i costi che vengono meno con la cessazione della produzione del latte, e non anche le spese fisse, cioè quelle che l'imprenditore sopporta anche quando tale produzione è interrotta. 127 Ricordo, inoltre, che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto quattro perizie di cui tre del signor Wortmann e una del signor Spandau. Su domanda esplicita del giudice relatore, il ricorrente ha spiegato che le perizie del primo perito (depositate, due, prima della sentenza del 1992, in allegato rispettivamente al ricorso e alla replica, e, una, successivamente alla sentenza, in allegato alla memoria del 23 dicembre 1993) sono state prodotte proprio al fine di adeguare il metodo seguito per la determinazione dell'importo dei danni richiesti alle indicazioni generali fornite alla Corte, mentre la perizia Spandau, depositata in allegato alla memoria del 25 giugno 1993, si basa sul metodo di calcolo seguito nel regolamento del Consiglio n. 2187/93. Il ricorrente ha comunque dichiarato di fondare la sua domanda unicamente sui dati forniti dall'ultimo perito, cioè dal signor Spandau. - Il periodo da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno 128 Il signor [OSCURATO:PERSONA] chiede il risarcimento dei danni per il periodo di non commercializzazione, e cioè per il periodo che va dal 1_ aprile 1984, giorno in cui avrebbe dovuto ricominciare a produrre latte, al 28 agosto 1989, giorno in cui aveva effettivamente ripreso la produzione. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la data di decorrenza del periodo di risarcimento, facendo valere che il ricorrente ha assunto, sulla base del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione con scadenza al 20 novembre 1984. Di conseguenza, la campagna 1984/85 non dovrebbe decorrere, per il signor [OSCURATO:PERSONA], dal 1_ aprile 1984 bensì dal 20 novembre dello stesso anno e quindi non potrebbe essere presa in considerazione integralmente ai fini del calcolo del danno. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì, in relazione alla data di scadenza del periodo preso in considerazione, che nella sentenza interlocutoria del 1992 la Corte aveva stabilito che il periodo di non produzione, che rileva ai fini del risarcimento, è quello che va dal 1_ aprile 1984 al 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89. Pertanto, il ricorrente non potrebbe richiedere un risarcimento per un periodo ulteriore, che sarebbe nella specie quello che decorre dal 29 marzo 1989 al 28 agosto 1989. A far data dal 29 marzo 1989 ricadrebbero quindi sul ricorrente stesso le conseguenze economiche del ritardo nel ripristino della sua attività di produzione di latte. Durante la procedura scritta, il ricorrente dava il suo accordo sul fatto di considerare il 20 novembre 1984 come dies a quo (del periodo che rileva ai fini del risarcimento) indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Egli invece continua a contestare la data di scadenza indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], facendo valere che, nel periodo successivo al 29 marzo 1989, nessun allevatore tedesco aveva di fatto acquisito una quota che gli permettesse di ripristinare la produzione di latte. L'inizio della sua attività, nell'agosto successivo, sarebbe quindi dovuto alla circostanza che prima di quella data gli era stato impossibile acquisire una quota di latte. 129 Come si è già osservato nella causa C-104/89, il risarcimento dei danni deve essere calcolato in relazione al periodo di impedimento effettivo della commercializzazione del latte, con la conseguenza che la data iniziale e quella finale di detto periodo, indicate nella sentenza del 1992, al punto 26, sono da considerare di carattere indicativo dell'intervallo di tempo intercorso tra l'atto per la cui illegalità la Comunità è stata condannata al risarcimento dei danni e la data del ripristino del diritto alle quote di latte. Il fatto poi che il regolamento del 1989, facendo carico alle parti di richiedere alle autorità nazionali l'attribuzione della quota, non abbia permesso la ripresa immediata della produzione non comporta, a mio parere, l'obbligo delle Comunità di risarcire la mancata produzione anche per il periodo successivo a tale data, in quanto l'eventuale non commercializzazione del latte non è, per tale periodo, riconducibile alla condotta delle istituzioni, bensì eventualmente alla condotta delle autorità nazionali. Pertanto, per il signor [OSCURATO:PERSONA] il periodo di non commercializzazione da prendere in considerazione per la quantificazione del danno è quello che va dal 20 novembre 1984 al 29 marzo 1989. - Il quantitativo di riferimento ed il tasso di riduzione 130 Le parti concordano sul quantitativo di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito ipotetico. Tale quantitativo è equivalente alla quota di latte di riferimento attribuita al signor [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'assunzione nel 1979 dell'impegno di non commercializzazione, pari a 36 705 kg. In base a quanto stabilito dalla Corte nella sentenza del 1992, a questo quantitativo deve essere aggiunto l'1% e deve essere dedotta la percentuale equivalente al tasso di riduzione applicato alle quote di latte attribuite nel 1984 in Germania (art. 2, n. 2, regolamento n. 856/84). La determinazione di quest'ultima percentuale è ancora in contestazione. Secondo il signor [OSCURATO:PERSONA], il regolamento tedesco relativo all'attuazione del regime comunitario del prelevamento supplementare dispone che, sebbene il tasso nazionale di riduzione sia del 4%, per quantitativi minimi di produzione di latte, quali quelli dello stesso richiedente, tale percentuale non deve superare il 2%. Secondo il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], invece, il regolamento tedesco non prevede l'applicazione di un tasso di riduzione inferiore a quello generale del 4%. [OSCURATO:PERSONA] rileva anche che per le campagne successive al 1984/85 è stato applicato in Germania un tasso di riduzione del 7,5% e che, pertanto, il tasso del 4%, proposto dalle istituzioni, sarebbe più favorevole rispetto a quello generale previsto dalla legislazione nazionale. Non essendo stato raggiunto fra le parti un accordo su tale punto, la Corte ha chiesto al perito di determinare la quantità iniziale di riferimento del signor [OSCURATO:PERSONA] e di indicare quindi il tasso di riduzione. Il perito ha risposto affermando che nella specie è applicabile un tasso di riduzione differenziato. Più precisamente, per le prime tre campagne, quelle che vanno dal 1984 all'inizio del 1987, è applicabile il tasso di riduzione del 2%, in quanto l'art. 4, nn. 2 e 3, del citato regolamento tedesco prevede una deroga all'applicazione del tasso di riduzione del 4% per le imprese, come quella del signor [OSCURATO:PERSONA], che producono una quantità di latte inferiore a 161 000 kg. Lo stesso perito ritiene poi che, per gli anni 1987-1989, si dovrebbe applicare il tasso di riduzione applicato dalle autorità tedesche, che sarebbe del 7,5%. I tassi di riduzione per le singole campagne sarebbero quindi i seguenti: 1984/85 - 2% 1985/86 - 2% 1986/87 - 2% 1987/88 - 7,5% = 2% + 5,5% supplementari 1988/89 - 7,5% = 2% + 5,5% supplementari Il ricorrente non contesta tali dati. Fa solo presente che la disciplina nazionale contemplava, per gli anni 1987 e 1988, cioè per gli anni in cui non era previsto un trattamento uniforme per tutte le imprese, una sovvenzione in relazione a quantitativi di latte minimi (26). Considerando che il quantitativo di riferimento del ricorrente è di 36 705 kg, e che tale quantitativo è da considerare tra quelli che davano diritto alla medesima sovvenzione, al signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe spettato, per le campagne 1987/88 e 1988/89, un contributo di 440 DM per anno. Mi limito a rilevare in proposito che, nel calcolare il reddito ricavato dalla vendita del latte, il perito ha incluso la sovvenzione cui il ricorrente afferma di avere diritto. Infatti, una delle componenti del reddito derivante dalla vendita del latte è costituita dalla sovvenzione di 600 DM per la campagna 1987/88, e da quella di 482 DM per la campagna 1988/89 (v. tabella pag. 52 della perizia). [OSCURATO:PERSONA] invece non accetta l'impostazione del perito limitandosi a rinviare a quanto in precedenza dalla stessa dedotto a sostegno della sua interpretazione della normativa tedesca. 131 Ora, fermo restando che al giudice comunitario non compete interpretare il diritto nazionale, si deve comunque rilevare che anche le critiche della [OSCURATO:PERSONA] relative alla interpretazione della normativa tedesca cui fa riferimento il perito non possono essere condivise, atteso il loro carattere generico e immotivato. Ne segue che, nel calcolo del quantitativo di riferimento, vanno presi in conto i dati forniti dal perito. - Il reddito ricavato dalla vendita del latte e dalla vendita dei vitelli e delle vacche di riforma 132 Per quanto riguarda la vendita del latte, le parti hanno indicato prezzi non molto divergenti. La differenza è determinata unicamente dal fatto che, mentre il ricorrente si basa sui dati statistici della regione di Hannover, regione di provenienza del signor [OSCURATO:PERSONA], Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] si basano sui dati medi relativi a tutto il territorio nazionale. Durante la procedura scritta le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che le istituzioni resistenti hanno accettato i dati forniti dal ricorrente, sia relativamente al prezzo del latte che relativamente al prezzo dei vitelli e delle vacche di riforma. Tali prezzi figurano nella tabella che segue, nella quale il prezzo delle vacche di riforma e dei vitelli è indicato sotto la voce «prestazioni connesse»: [OSCURATO:PERSONA] del latte kg/anno Prezzo del latte DM/kg Prestazioni connesse DM/kg [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/kg [OSCURATO:PERSONA] lordo DM/kg 1984/85 4 664 0,671 0,159 0,460 0,370 1985/86 4 764 0,701 0,154 0,420 0,435 1986/87 4 828 0,693 0,140 0,390 0,443 1987/88 4 509 0,693 0,130 0,380 0,443 1988/89 5 117 0,752 0,141 0,390 0,503 1989/90 5 070 0,743 0,144 0,394 0,493 133 Sulla base dei dati concordati tra le parti, il perito quantifica come segue il reddito complessivo ricavato dalla produzione del latte: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] totale (DM/kg) 0,830 0,855 0,833 0,823 0,893$ [OSCURATO:PERSONA] 2% * quantitativo di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 2% 13 139 10 905 2% 36 331 31 063 2% 36 331 30 263 2% 36 331 29 900 2% 36 132 32 265 134 397 [OSCURATO:PERSONA] 4% ** quantitativo di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 4% 12 871 10 683 4% 35 589 30 429 4% 35 589 29 646 4% 35 589 29 290 4% 35 394 31 607 131 654 [OSCURATO:PERSONA] 7.5% quantità risarcite Redditi 7.5% 12 401 10 293 7.5% 34 292 29 319 7.5% 34 292 28 565 7.5% 34 292 28 222 7.5% 34 104 30 455 126 854 [OSCURATO:PERSONA] progressiva quantità risarcite Redditi + sovvenzioni Redditi per kg di latte 2% 13 139 10 905 0.830 2% 36 331 31 063 0,855 2% 36 331 30 263 0,833 7,5% 34 292 28 822 0,840 7,5% 34 104 30 937 0,907 131 990 * Percentuale di riduzione proposta dal ricorrente ** Percentuale di riduzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 134 In considerazione dell'accordo sulle singole voci e di quanto osservato circa la determinazione del tasso di riduzione ritengo che il guadagno netto, indicato nell'ultima colonna della tabella appena riportata, nella quale figura un tasso di riduzione del 2% per le prime tre campagne e del 7,5% per le ultime due, debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito ipotetico. - I costi variabili 135 Relativamente ai costi variabili, le parti concordano sul metodo di calcolo, perché il ricorrente, modificando la posizione inizialmente assunta, si è adeguato al metodo stabilito nel regolamento del Consiglio n. 2187/93. Le parti tuttavia continuano ad essere in disaccordo sui dati statistici da utilizzare ai fini del calcolo. Il ricorrente, infatti, si basa sulle statistiche relative alla sola [OSCURATO:PERSONA], mentre le istituzioni resistenti si riferiscono ai dati sulla produzione media relativa a tutto il territorio nazionale. Al riguardo, il perito rileva che i dati su cui si basa il signor [OSCURATO:PERSONA] riguardano talune imprese che hanno un tasso di produttività particolarmente elevato, quindi imprese i cui costi di produzione sono relativamente bassi. Il perito, quindi, mettendo a confronto i dati statistici della regione di Hannover e quelli della [OSCURATO:PERSONA], è arrivato alla conclusione che è corretto determinare i costi variabili della produzione di latte per il signor [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati della regione di Hannover, la regione, ricordiamo, in cui è stabilito il ricorrente. I dati relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e quelli specifici riguardanti il ricorrente figurano nella tabella seguente come quelli relativi al costo per cui il singolo capo per la regione di Hannover figurano nella tabella successiva:$ Cifre relative alla regione di [OSCURATO:PERSONA]$ Costo variabile per vacca Produttiv. in Vestf. [OSCURATO:PERSONA] variabili per 100 kg [OSCURATO:PERSONA] variabili per 100 kg Quota secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle vacche necessarie [OSCURATO:PERSONA] variabili per vacca secondo il ricorrente 1984/85 2 612 5 586 46,76 46 36 331 8 2 089 1985/86 2 466 5 838 42,24 42 36 331 8 1 907 1986/87 2 362 6 028 39,18 39 36 331 8 1 771 1987/88 2 308 6 041 38,20 38 36 331 9 1 534 1988/89 2 512 6 320 39,74 39 36 331 8 1 771 1984/85 2 199 (categoria 4 280 - 4 750 kg) 1985/86 2 265 (categoria 4 750 - 5 250 kg) 1986/87 2 217 (categoria 4 770 - 5 250 kg) 1987/88 2 267 (categoria 5 260 - 5 750 kg) 1988/89 2 242 (categoria 5 270 - 5 740 kg) 136 Sulla base di questi dati, i costi variabili del signor [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 1984-1989 sarebbero, sempre secondo il perito, quelli che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/vacca 2 199 2 265 2 217 2 267 2 242$ [OSCURATO:PERSONA] 2% [OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 2% 9 7 157 54,47 2% 8 18 120 49,88 2% 8 17 736 48,82 2% 9 20 403 56,16 2% 8 17 838 49,37 81 254 [OSCURATO:PERSONA] 4% [OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 4% 8 6 362 49,43 4% 8 18 120 50,91 4% 8 17 736 49,84 4% 9 20 403 57,33 4% 8 17 838 50,40 80 459 [OSCURATO:PERSONA] 7.5% [OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 7,5% 8 6 362 51,30 7,5% 8 18 120 52,84 7,5% 8 17 736 51,72 7,5% 8 18 136 52,89 7,5% 7 15 608 45,77 75 962 [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] di vacche [OSCURATO:PERSONA] variabili prorata [OSCURATO:PERSONA] variabili DM/100 kg 2% 9 7 157 54,47 2% 8 18 120 49,88 2% 8 17 736 48,82 7,5% 8 18 136 52,89 7,5% 7 15 608 45,77 76 757 137 In relazione a tale calcolo la [OSCURATO:PERSONA] si limita a notare che, per determinare l'aumento graduale della produttività del signor [OSCURATO:PERSONA], il perito si sarebbe basato sulle medie relative ai [OSCURATO:PERSONA], anziché su quelle della regione nella quale il ricorrente era stabilito. Questa censura è però infondata. Ed invero, sebbene il perito abbia esplicitamente dichiarato (alla pagina 13 della perizia) di ritenere necessario prendere in considerazione le percentuali di aumento di produttività dell'Olanda anche nella determinazione del risarcimento dei danni del medesimo ricorrente, risulta chiaramente (dalle tabelle che qui si riportano) che egli si è basato, per la quasi totalità dei dati, sulle statistiche relative alle imprese situate nella regione di Hannover, in cui il ricorrente era stabilito e che, quindi - come è stato rilevato dallo stesso perito - il riferimento ai dati sulla produttività nei [OSCURATO:PERSONA] ha un'incidenza minima nel quadro del calcolo complessivo. Ne deriva che per il calcolo dei costi variabili possono essere seguite le indicazioni fornite dal perito. Si ricorda che, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, non ci si è basati sul calcolo del perito per la determinazione dei costi della produzione ipotetica del latte essenzialmente per due ragioni: perché la quantificazione dei costi di mantenimento dei macchinari era eccessiva e perché la presa in conto di alcune voci di spesa appariva non esatta. Nella specie, considerando che le parti non hanno esercitato alcuna censura sulle voci di costo prese in conto dal perito e considerando altresì che la dimensione dell'attività di produzione del latte del signor [OSCURATO:PERSONA] è relativamente ridotta, e che quindi è minima l'incidenza dei costi che sono stati ritenuti, nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, non ascrivibili al calcolo generale, si può concludere nel senso che per il calcolo dei costi variabili ci si debba attenere alle indicazioni fornite dal perito. - I redditi alternativi - I redditi alternativi ipotetici 138 Si ricorda che la determinazione del reddito alternativo di natura ipotetica si basa sul calcolo dei redditi derivanti dai tre fattori di produzione, che si sono liberati con la interruzione della produzione del latte: il capitale, la terra e il lavoro. Il fattore capitale 139 Il ricorrente indica come ammontare complessivo del capitale liberato la somma di 6 200 DM che equivarrebbe alla metà del valore di un posto nella stalla (stimato in 8 000 DM) maggiorato del prezzo medio di acquisto di una giovenca (2 200 DM). Tale somma di 6 200 DM non è contestata dalle istituzioni convenute. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea unicamente che il ricorrente non ha preso in considerazione le somme necessarie all'acquisto di nuovi macchinari che avrebbero permesso la ripresa dell'attività di produzione del latte nel 1984 e, più precisamente, che il medesimo non ha preso in conto le spese ulteriori finalizzate al rinnovo dell'attrezzatura per la mungitura, cui comunque le imprese avrebbero dovuto provvedere indipendentemente dallo stato dei macchinari già presenti nell'azienda. 140 Quanto al reddito prodotto da questo capitale, secondo il ricorrente esso dovrebbe calcolarsi nella misura del 3,5% annuo, ciò sulla base dei dati risultanti dalle statistiche sull'agricoltura predisposte dalle autorità tedesche. Il ricorrente esclude che possa calcolarsi questo reddito nella misura, più elevata, che di regola produce il denaro disponibile in contanti. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono invece che il tasso d'interesse dovrebbe aggirarsi intorno al 5,5% annuo. Il perito, poi, non si basa sul valore del posto (liberato) della stalla, ma sul prezzo d'acquisto dei capi riferito al momento della (ipotetica) ripresa dell'attività produttiva e quindi calcola il capitale risparmiato a causa della mancata ripresa di quest'attività. Egli esprime l'avviso che la somma necessaria per l'acquisto, nel 1984, delle otto-nove giovenche che potevano assicurare la produzione della quota di latte del signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pari a 19 800 DM. A questo capitale si dovrebbe poi applicare, sempre secondo il perito, il tasso di interesse generale praticato dalle Casse di risparmio locali, ridotto in misura pari al tasso di variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo. Il reddito da capitale del ricorrente dovrebbe calcolarsi quindi applicando i tassi che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di interesse delle Casse di risparmio [OSCURATO:PERSONA] reddito da capitale 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 3,39% 3,25% 2,78% 2,38% 2,25% 2,40% 2,00% (0,10)% 0,20% 1,30% + 0,99% + 1,25% + 2,88% + 2,18% + 0,95% Sia il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio contestano queste conclusioni. Le istituzioni affermano che il capitale complessivo dovrebbe essere determinato non in relazione al prezzo delle sole giovenche ma in relazione al prezzo di tutti i capi che costituiscono una mandria, prezzo riferito alla data della ripresa della produzione del latte, fermo restando che la mandria comprende sia le giovenche che le vacche e i vitelli. Per quanto riguarda la redditività del capitale, tutte le parti contestano che dal tasso di interesse praticato dalle Casse di risparmio locali debba essere detratto il tasso di inflazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe infatti irragionevole effettuare tale detrazione soltanto per i redditi da capitale e non anche per gli altri redditi. Il ricorrente osserva invece che un tale modello di calcolo si risolverebbe, tenuto conto degli interessi dalle Casse di risparmio pubbliche, nell'azzeramento dell'eventuale reddito: ciò perché la sottrazione delle due percentuali sarebbe normalmente negativa, con la conseguenza che non risulterebbe alcun reddito da capitale. 141 Le perplessità espresse dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi di bestiame da prendere in considerazione e alla detrazione del tasso di inflazione, sono parzialmente condivisibili. Quanto ai capi da prendere in considerazione, risulta chiaramente dalla perizia che il calcolo relativo al reddito da capitale, effettuato con riguardo alla causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, è diverso da quello seguito per il signor [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nel primo caso, il perito ha fissato il prezzo medio di un capo della mandria prendendo in considerazione i prezzi delle vacche nei diversi stadi di lattazione, mentre nella causa in esame il prezzo preso in considerazione è solo quello generale delle giovenche. Ciò nonostante, poiché mancano i dati sul prezzo medio dei vari capi che compongono la mandria, sembra ragionevole ed equo prendere in conto nel calcolo del reddito da capitale i valori cui si è riferito il perito. Sembra comunque lecito supporre che il perito abbia prospettato un calcolo semplificato rispetto a quello seguito nella causa [OSCURATO:PERSONA] (non indicando il prezzo differenziato dei diversi capi) in ragione della dimensione ridotta della produzione di latte del signor [OSCURATO:PERSONA]. Non si può quindi escludere che il signor [OSCURATO:PERSONA] avesse, tra i capi di bestiame destinati alla produzione di latte, solo giovenche e non altri capi. Quanto poi alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla detrazione del tasso di inflazione, esse meritano di essere condivise. Sul punto è sufficiente rinviare ai rilievi svolti nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri. In conclusione, ritengo che, per calcolare il reddito da capitale del signor [OSCURATO:PERSONA], si debba applicare al capitale complessivo indicato dal perito il tasso di interesse delle Casse di risparmio locali. Il fattore terra 142 Il ricorrente calcola il reddito prodotto dal fattore terra facendo riferimento al canone medio di affitto dei fondi rustici quale risulta dalle statistiche della Camera dell'agricoltura della regione di Hannover. Egli prospetta i dati di cui alla tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] del latte kg/anno Colture foraggio ha/vacca Canone di affitto DM/ha Affitto per kg di latte DM/kg 1984/85 4 664 0,43 358 0,033 1985/86 4 764 0,44 308 0,028 1986/87 4 828 0,41 383 0,033 1987/88 4 509 0,40 366 0,032 1988/89 5 117 0,43 283 0,024 1989/90 5 070 0,37 379 0,028 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la quale utilizza le statistiche della [OSCURATO:PERSONA] e non quelle di Hannover, dove il ricorrente è stabilito, i redditi risultanti da questo prospetto sarebbero eccessivamente bassi: esse, in particolare, non terrebbero conto della superficie che in ogni azienda lattiera è destinata alla produzione di foraggio, superficie che sarebbe pari a 0,5 ha per vacca. Dovrebbe quindi ritenersi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il signor [OSCURATO:PERSONA] destina alla coltivazione del foraggio 4,5 ha, poiché erano nove le vacche che normalmente utilizzava per la produzione del latte. [OSCURATO:PERSONA] DM/ha Ha (x) DM/anno (=) 1984/85 (223 giorni) 429 4,5 1 179 1985/86 426 4,5 1 917 1986/87 446 4,5 2 007 1987/88 472 4,5 2 124 1988/89 (301 giorni) 495 4,5 1 837$$ [OSCURATO:PERSONA] 9 064 143 Il perito, sempre rifacendosi alle statistiche della Camera di agricoltura di Hannover, segue un metodo di calcolo diverso, in quanto prende in considerazione non solo il reddito prodotto dall'affitto del fondo, ma anche quello prodotto dall'affitto degli edifici situati sul medesimo. Ai fini della determinazione dell'estensione della parte dell'azienda del signor [OSCURATO:PERSONA] destinata alla produzione del latte, il perito si basa sul numero complessivo dei capi della mandria dello stesso produttore. Il risultato di tale calcolo è il seguente: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva Terre liberate (ha) [OSCURATO:PERSONA] terre prorata [OSCURATO:PERSONA] terre (DM/100 kg) 2% 5,06 1 026 7,81 2% 4,74 2 463 6,78 2% 4,46 3 289 9,05 7,5% 4,26 2 585 7,58 7,5% 12 112 144 Il ricorrente contesta tali cifre sulla base di due considerazioni. Egli, in primo luogo, censura in via generale l'inclusione dell'affitto degli edifici tra le fonti di reddito e, in secondo luogo, rileva che l'unico tipo di reddito che poteva produrre il suo terreno era quello inerente all'area destinata all'allevamento dei tori, pari al 16% dell'estensione totale. Questa censura non è condivisibile. Basti rinviare alle osservazioni già svolte su questo punto nei paragrafi precedenti. Non ritengo, comunque, che si possa fare riferimento ai calcoli della [OSCURATO:PERSONA] poiché questa si fonda sulle statistiche riguardanti la regione [OSCURATO:PERSONA] e non quella di Hannover, in cui il ricorrente è stabilito. In conclusione, il reddito del fattore terra deve essere calcolato sulla base del canone del fondo rustico indicato dal perito. Il fattore lavoro 145 Il fattore lavoro è costituito dalla manodopera liberata per effetto della cessazione della produzione di latte. Per determinare l'importo del reddito di tale fattore produttivo occorrerebbe, secondo il ricorrente, riferirsi alle ore di lavoro necessarie per l'allevamento delle vacche da latte, ore che, interrottasi la produzione, l'imprenditore era divenuto libero di destinare ad altre attività produttive. Nel caso di specie occorrerebbe dunque tener conto delle ore di lavoro dedicate dal signor [OSCURATO:PERSONA] all'allevamento delle vacche da latte. Secondo lo stesso ricorrente, il tempo-lavoro da lui dedicato a tale attività era di un'ora e mezza al giorno, per un totale di 547,5 ore annue, e questo tempo-lavoro non era convertibile in altre attività attesa la sua limitatezza. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che il numero totale di ore necessarie all'allevamento di una vacca sarebbe di 80 all'anno e che pertanto il signor [OSCURATO:PERSONA], per allevare le sue nove vacche, avrebbe dedicato a tale attività 720 ore annue. Assumendo questo tempo-lavoro a base del calcolo, il reddito complessivo sarebbe di 25 390 DM, come risulta dai dati riportati nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] medio - Lavoratori agricoli DM/ore x 720 ore = [OSCURATO:PERSONA] per anno 1984/85 (223 giorni) 9,39 x 720 ore 4 131 1985/86 8,15 x 720 ore 5 868 1986/87 8,82 x 720 ore 6 350 1987/88 4,50 x 720 ore 3 240 1988/89 (301 giorni) 9,77 x 720 ore 5 801$$ [OSCURATO:PERSONA] 25 390 Il perito effettua il suo calcolo partendo dal presupposto che il tempo-lavoro dedicato dal ricorrente alle nove vacche da latte della sua azienda fosse quello dal medesimo indicato, pari a 68,44 ore per vacca per anno. Applicando i dati relativi ai salari medi di un lavoratore agricolo negli anni 1984-1989, il perito calcola il reddito da lavoro del signor [OSCURATO:PERSONA] secondo i valori che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] orario 70 9,67 70 9,97 70 10,17 70 10,40 70 10,55$ [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] liberato (ore) [OSCURATO:PERSONA] tempo prorata [OSCURATO:PERSONA] tempo DM/100kg 2% 227,84 2 203 16,77 2% 560,00 5 583 15,37 2% 560,00 5 695 15,68 7,5% 560,00 5 826 16,98 7,5% 487,32 5 141 15,08 24 447 Il ricorrente ritiene che tale reddito sia troppo elevato. [OSCURATO:PERSONA] invece contesta il fatto che il perito abbia calcolato il reddito da lavoro senza considerare il tempo necessario ad altri lavori, non strettamente collegati all'allevamento delle vacche, quali la coltura e lo stoccaggio del foraggio, lavori generalmente effettuati dallo stesso produttore. Prendendo in conto anche tali attività, si raggiungerebbero le 80 ore di lavoro per vacca per anno indicate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 146 A mio parere, sulla base degli elementi forniti dalle parti è ragionevole supporre che il perito abbia tenuto conto di tutte le attività inerenti alla produzione e quindi anche della eventuale attività di coltivazione del foraggio. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], si può seguire il perito quando afferma, in sintonia con lo stesso ricorrente, che il tempo-lavoro dedicato alle nove vacche della sua azienda era pari a 68,44 ore annue. Di conseguenza, per la determinazione dei redditi prodotti dal fattore lavoro ci si può attenere ai calcoli effettuati dal perito. - I redditi alternativi effettivi prodotti dall'ingrasso dei tori negli anni 1984-1989 147 L'attività alternativa effettivamente esercitata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1984-1989 è stata quella dell'ingrasso dei tori. Questo dato fattuale non è in contestazione, mentre è ancora oggetto di posizioni divergenti la determinazione del numero dei capi allevati dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente dichiara, senza fornire alcun elemento di prova, di aver allevato nove tori, che costituiscono il numero massimo di capi che poteva contenere la parte della stalla destinata a tale attività. Il numero complessivo dei tori sarebbe quindi identico a quello delle vacche da latte precedentemente allevate dallo stesso ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] contesta questo calcolo e ritiene che non è corretto mettere a confronto il reddito prodotto dalle due attività in relazione all'estensione della parte della stalla destinata alla produzione di latte. Basandosi sui valori medi forniti dal ricorrente quanto al reddito medio prodotto dall'allevamento dei tori nelle campagne 1984-1989 (v. memoria del ricorrente del 30 giugno 1993, pag. 8), la [OSCURATO:PERSONA] arriva alla conclusione che di fatto non vi è stato alcun danno per il signor [OSCURATO:PERSONA], o che comunque la sua perdita economica è stata minima in quanto le attività sostitutive dal medesimo esercitate hanno prodotto un reddito superiore a quello che avrebbe prodotto l'eventuale attività di produzione del latte. [OSCURATO:PERSONA] effettua i propri calcoli al riguardo sulla base dei dati forniti dal perito Wortmann, che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] produzione latte (DM) Redditi effettivi (DM) = Danni (DM) 1984/85 (223 giorni) 5 653 9 303 0 1985/86 11 388 15 227 0 1986/87 12 456 15 227 0 1987/88 13 168 15 227 0 1988/89 12 326 12 557 0$$ Danni complessivi 0 148 [OSCURATO:PERSONA] inoltre, dichiarando di basarsi sui dati forniti dal perito Wortmann (senza peraltro specificare in quale delle perizie prodotte dal ricorrente si troverebbero i medesimi dati), afferma che la differenza tra il reddito ascrivibile alla produzione ipotetica di latte e i redditi sostitutivi sarebbe di soli 4 739 DM. Ciò perché, mentre il reddito ipotetico per la produzione di latte sarebbe stato, secondo la stessa perizia, di 54 991 DM, il guadagno effettivo del ricorrente sarebbe stato negli anni 1984-1989 di 50 252 DM, come risulta appunto dalla tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] lordo / toro x 35 [OSCURATO:PERSONA] DM 1984/85 (223 giorni) 317 6 779 1985/86 335 11 725 1986/87 476 16 660 1987/88 328 11 480 1988/89 (301 giorni) 125 3 608 [OSCURATO:PERSONA] 50 252 Inoltre, e allo stesso modo, sulla base dei dati della perizia prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria del 25 giugno 1993, si arriverebbe, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], ad un importo del pregiudizio valutabile in 12 534 DM. Questo importo risulterebbe (come emerge dalla tabella che segue) dalla differenza tra i redditi ipotetici, stimati in 69 820 DM, ed i redditi sostitutivi, stimati in 57 286 DM; ad esso si dovrebbero poi sottrarre 3 500 DM, equivalenti all'offerta del premio, per l'allevamento e l'ingrasso dei tori, prevista dal regolamento (CEE) n. 467/87 del Consiglio, del 10 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonché i regimi di premi concessi in questo settore (27). [OSCURATO:PERSONA] lordo per kg di latte [OSCURATO:PERSONA] lordo per toro [OSCURATO:PERSONA] per 35 tori 1984/85 (223 giorni) 0,370 8 045 356 7 613 1985/86 0,435 15 481 340 11 900 1986/87 0,443 15 766 432 15 120 1987/88 0,443 15 766 325 11 375 1988/89 (301 giorni) 0,503 14 762 389 11 278 [OSCURATO:PERSONA]$ 69 820$ 57 286 149 Il perito ritiene, invece, che dai dati forniti dal ricorrente sul numero dei capi destinati alla produzione del latte e dalla effettiva dimensione della stalla si dedurrebbe che il signor [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto allevare, nel periodo considerato, 21 tori. Moltiplicando tale numero per il reddito medio ascrivibile alla vendita di ciascun toro, reddito indicato dallo stesso ricorrente nella memoria del 25 giugno 1993 e non contestato dalle istituzioni resistenti, si arriva ad un importo complessivo superiore a quello indicato dallo stesso ricorrente, e ciò sulla base dei fattori di calcolo che figurano nella tabella che segue: [OSCURATO:PERSONA] lordo / toro x 35 [OSCURATO:PERSONA] DM 1984/85 (223 giorni) 356 2 242 1985/86 340 7 140 1986/87 432 9 072 1987/88 325 6 825 1988/89 (301 giorni) 389 8 169 [OSCURATO:PERSONA] 33 448 150 Non è necessario valutare nel merito tale calcolo per le seguenti due considerazioni di carattere generale. In primo luogo, questo calcolo presenta gli stessi connotati di astrattezza di quello relativo alla determinazione dei redditi prodotti dai tre fattori di produzione (capitale, terra e lavoro) liberati a seguito dell'interruzione della produzione del latte. Il calcolo relativo al numero dei tori così come quello relativo ai redditi ricavati dalla loro vendita si basa infatti su dati statistici e quindi non può considerarsi come la quantificazione dei redditi effettivi prodotti dal signor [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, l'importo complessivo determinato sulla base di tale metodo è leggermente inferiore a quello risultante dal calcolo dei redditi (ipotetici) prodotti dai tre fattori di produzione liberati. Di conseguenza, sembra ragionevole ed equo attenersi al metodo di calcolo seguito dal perito. Sulla domanda di ulteriori danni ascrivibili ad un aumento della aliquota delle imposte nazionali e sulla domanda degli interessi compensativi 151 Il ricorrente chiede il rimborso dell'imposta nazionale che graverebbe sull'importo corrispondente al complessivo risarcimento dei danni. Al riguardo egli si limita a far presente, senza fornire alcun riscontro quanto alle pertinenti disposizioni fiscali nazionali, che l'aliquota di tale imposta sarà superiore a quella (minima o addirittura nulla) delle imposte che sarebbero gravate sui redditi prodotti nel corso delle singole campagne prese in conto nella quantificazione dei danni, e cioè nelle campagne 1984-1989. 152 Su tale punto si rinvia alle osservazioni svolte in precedenza in ordine alla analoga richiesta formulata dai ricorrenti nella causa C-104/89. Si ricorda solo che la perdita economica dovuta all'aumento dell'aliquota delle imposte nazionali non costituisce un pregiudizio ricollegabile, nemmeno indirettamente, al comportamento illegale delle istituzioni e quindi non rileva nel calcolo dei danni. 153 Il ricorrente chiede altresì che l'importo complessivo sia maggiorato di interessi (28) al tasso del 7%. Anche per tale domanda si rinvia alle osservazioni svolte al riguardo nella causa [OSCURATO:PERSONA] e altri, osservazioni che permettono di affermare che il ricorrente ha diritto agli interessi a far data dal giorno dell'evento dannoso, e quindi dal giorno in cui è scaduto il termine dell'impegno di non commercializzazione, e sino al giorno della liquidazione dei danni, cioè sino alla pronuncia della sentenza interlocutoria del 1992. Per quanto riguarda il tasso di tali interessi, risulta dai dati Eurostat che l'aumento dei prezzi al consumo in Germania si è aggirato, negli anni 1984-1992, intorno ad una media del 2,1% annuo. Ora, considerando che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha subito le perdite economiche progressivamente, in quanto il pregiudizio si è prodotto nel corso degli anni 1984-1989, si deve sottrarre a tale tasso medio una percentuale che tenga conto della distribuzione nel tempo del pregiudizio. Tenuto conto di ciò, è ragionevole ed equo determinare il tasso degli interessi da applicare all'importo complessivo dei danni nell'1,5%. - Dei danni del signor [OSCURATO:PERSONA] 154 Nella memoria del 25 giugno 1993 il signor [OSCURATO:PERSONA] indica la somma chiesta a titolo di risarcimento in 71 826 DM. Deve ritenersi che questa indicazione assorba quella precedente di importo diverso. 155 [OSCURATO:PERSONA] offre un indennizzo complessivo di 1 239 DM. 156 Infine, il perito quantifica l'importo totale del risarcimento spettante al ricorrente in 17 167 DM, nel caso di applicazione, nel calcolo del quantitativo di riferimento del latte, del tasso di riduzione differenziato (del 2% per le prime tre campagne, e del 7,5% per le ultime tre campagne); e ciò sulla base dei dati generali che figurano nelle tabelle che seguono: [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] lordo [OSCURATO:PERSONA] lordo (DM/100 kg) [OSCURATO:PERSONA] lordo 2% 3 748 28,53 28,53 2% 12 943 35,62 35,62 2% 12 527 34,48 34,48 7,5% 10 686 31,16 29,41 7,5% 15 329 44,95 43,53 55 233 [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva Redditi di sostituzione [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione DM/100 2% 3 300 25,11 2% 8 294 22,83 2% 9 555 26,30 7,5% 9 005 26,26 7,5% 7 913 23,20 38 066 [OSCURATO:PERSONA] di base Aumento dell'1% [OSCURATO:PERSONA] 1984/85 132 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1985/86 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1986/87 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1987/88 365 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] 1988/89 363 36 705 37 072 [OSCURATO:PERSONA] progressiva [OSCURATO:PERSONA] (DM/100kg) [OSCURATO:PERSONA] 2% 448 3,413,41 2% 4 649 12,80 12,80 2% 2 973 8,18 8,18 7,5% 1 681 4,90 3,15 7,5% 7 416 21,74 20,33 17 167 157 Per tutte le considerazioni sin qui formulate (29) ritengo che l'importo complessivo dei danni cui ha diritto il signor [OSCURATO:PERSONA] sia di 16 517 DM, e ciò sulla base dei dati che figurano nella tabella che segue. [OSCURATO:PERSONA] (1) 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 [OSCURATO:PERSONA] ipotetico Redditi alternativi - [OSCURATO:PERSONA] da capitale - [OSCURATO:PERSONA] della terra - [OSCURATO:PERSONA] da lavoro [OSCURATO:PERSONA] redditi alternativi Mancato guadagno 4 543 214 956 2 203 3 373 1 170 12 943 572 2 509 5 583 8 664 4 279 12 527 648 3 350 5 695 9 693 2 834 10 686 418 2 800 5 824 9 042 1 644 15 329 396 2 638 5 141 8 739 6 590 16 517 1) Tutti gli importi sono stati corretti secondo le indicazioni fornite dal perito in udienza. L'importo complessivo dei danni deve essere maggiorato degli interessi al tasso dell'1,5% annuo a far data dal 20 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; giorno da cui decorrono gli interessi moratori al tasso dell'7% annuo e sino al giorno del saldo effettivo. Sulle spese 158 Sia nella causa C-104/89 che nella causa C-37/90, i ricorrenti chiedono che le istituzioni resistenti siano condannate alle spese. Tra tali spese è compreso l'onorario del perito che, si ricorda, può essere posto a carico delle parti in quanto spesa «ripetibile» (rectius: recuperabile) ai sensi dell'art. 73, lett. a), del regolamento di procedura (30). A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura le spese sono poste a carico della parte soccombente. L'art. 69, n. 3, dispone poi che la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti restano rispettivamente soccombenti su uno o più punti. Ora, è indubbio che, nella specie, le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, sia relativamente all'accertamento della responsabilità della Comunità, che deriva solo dall'illegittimità della normativa sulle quote del latte del 1984, e non anche dalla illegittimità della normativa del 1989, che pure era stata dedotta dai ricorrenti (31), sia relativamente alla quantificazione dei danni. Ritengo, pertanto, che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese. Gli onorari relativi alla perizia del consulente di ufficio possono inoltre essere sopportati dalla Corte fino ad un terzo dell'importo totale, restando i residui due terzi a carico delle parti. Quanto a tale quota, sembra ragionevole ed equo che per la metà sia posta a carico delle istituzioni e per l'altra metà sia posta solidalmente a carico dei cinque ricorrenti nelle due cause riunite. 159 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di dichiarare che: 1) nella causa C-104/89, le istituzioni convenute sono condannate a pagare: - al signor J.M. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 630 416 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 1_ ottobre 1984 e sino al 19 maggio 1992; - al signor W.H. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 363 908 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 5 maggio 1984 e sino al 19 maggio 1992; - al signor J.M. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 445 563 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 22 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; - al signor Tj. [OSCURATO:PERSONA], l'importo di 709 791 HFL, maggiorato degli interessi dell'1,3% a far data dal 10 aprile 1985 e sino al 19 maggio 1992; 2) nella causa C-37/90, le istituzioni convenute sono condannate a pagare al signor O. [OSCURATO:PERSONA] l'importo di 16 517 DM maggiorato degli interessi dell'1,5% a far data dal 20 novembre 1984 e sino al 19 maggio 1992; 3) ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative alle cause riunite. Gli onorari del perito sono, per un terzo, a carico delle casse della Corte, per un terzo, a carico delle istituzioni convenute e, per il residuo terzo, a carico dei cinque ricorrenti. (1) - GU L 131, pag. 1. (2) - GU L 90, pag. 10. (3) - GU L 90, pag. 13. (4) - GU L 132, pag. 11. (5) - [OSCURATO:PERSONA] 120/86 (Racc. pag. 2321). (6) - [OSCURATO:PERSONA] 170/86 (Racc. pag. 2355). (7) - V. i dispositivi delle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] (in particolare il punto 2) e von Deetzen. (8) - GU L 84, pag. 2. (9) - [OSCURATO:PERSONA]189/89 (Racc. pag. I-4539); v. anche la coeva sentenza Pastätter, causa C-217/89 (Racc. pag. I-4585). (10) - Racc. pag. I-3061. (11) - GU L 196, pag. 6. (12) - Nella sentenza 2 giugno 1976, cause riunite da 56 a 60/74, Kampffmeyer (Racc. pag. 711), la Corte ha considerato ricevibile un ricorso di responsabilità in cui la parti si erano riservate di indicare l'importo dei danni nel corso della causa. In questa causa, il ricorso era stato presentato per i danni cagionati durante una campagna che non si era conclusa al momento della presentazione del ricorso e pertanto la Corte ha ritenuto che il ricorso era ricevibile sebbene nelle conclusioni dell'atto introduttivo non fosse indicato un importo preciso. (13) - V. in particolare la sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 195). Si segnala che una qualche divergenza con tale giurisprudenza si riscontra in più sentenze del tribunale di primo grado in materia di pubblico impiego, che hanno dichiarato irricevibili talune domande risarcitorie nelle quali non era indicato in termini precisi l'importo complessivo dei danni richiesti. In tal senso, v. da ultimo la sentenza 16 settembre 1998, causa T-215/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta. (14) - Al punto 10 della sentenza 27 gennaio 1982, cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 85), la Corte ha affermato che «il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire», e che pertanto, «trattandosi qui di casi in cui la responsabilità della Comunità deriva da un atto normativo, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto e quindi, nel caso di specie, prima del momento in cui le ricorrenti, avendo compiute le operazioni che davano loro diritto di percepire le restituzioni, hanno subito un danno certo». (15) - L'art. 2 del regolamento n. 857/84 prevede che: «Il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentati dell'1 %» (n. 1) e dispone altresì che «Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68» (n. 2). (16) - V. allegato 1 delle perizie depositate in allegato alla memoria del 18 giugno 1990, pag. 24 dell'originale. (17) - L'allegato I della decisione 7 giugno 1985, 83/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole, (GU L 220, pag. 1), prevede, al punto c), che «i costi specifici da detrarre dalla produzione lorda per il calcolo delle RLS sono i seguenti: 1) per le produzioni vegetali - sementi e materiali di moltiplicazione (acquistati o prodotti nell'azienda), - concimi comprati, - prodotti di protezione delle colture, - spese varie specifiche, comprendenti: - il costo dell'acqua per l'irrigazione, - le spese di riscaldamento, - le spese di essiccazione, - le spese specifiche di commercializzazione (ad esempio: cernita, pulitura, imballaggio) e di trasformazione, - le spese specifiche di assicurazione, - altri costi specifici». (18) - V. COM(93) def. (19) - Si rileva al riguardo che nella tabella relativa al calcolo del LEI figura tra i costi fissi una voce denominata «salari Loonwerk»: questa voce riguarda i costi di eventuali attività date in subappalto, come risulta dal fatto che i valori riportati sono quelli indicati - con minime divergenze - sotto la voce «subappalto» nella tabella del perito d'ufficio. (20) - La questione del resto non è nuova. Già nella sentenza 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-1675), il Tribunale, pronunciando in materia di restituzione di aiuti di Stato illegali, ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non deve «calcolare gli effetti dell'imposta sulla somma degli aiuti da recuperare poiché tale calcolo rientra nel campo di applicazione del diritto nazionale, ma deve limitarsi a indicare l'importo lordo da recuperare» (punto 83). (21) - V. sentenza 3 febbraio 1994, causa C-308/87, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I-341). Si ricorda al riguardo che, sebbene costituisca un principio comune agli [OSCURATO:PERSONA] membri che ai fini della reintegrazione del patrimonio leso si debba tener conto anche dei danni provocati dalla indisponibilità del capitale a far tempo dal giorno dell'evento dannoso, tuttavia le modalità per un tale ripristino sono le più disparate: in alcuni [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione e la decorrenza degli interessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, in altri la decorrenza è fissata o alla data della messa in mora del debitore, oppure a quella della sentenza, o ancora varia secondo l'oggetto degli interessi stessi (v. conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, sentenza 19 maggio 1982, Dumortier/Consiglio, Racc. pag. 1733, e quelle dell'avvocato generale Tesauro nella causa Grifoni/CEEA, già citata). (22) - Per la quantificazione delle singole voci che concorrono alla determinazione del danno, occorre sinteticamente ricordare le fonti da cui sono stati tratti i dati presi in conto per la determinazione del danno. a) Relativamente al reddito ipotetico, - per il reddito (lordo) ricavato dalla vendita del latte e dalla vendita delle vacche di riforma e dei vitelli, sono stati ripresi i dati forniti dal perito (v. pagg. 20 e 28 della perizia), salvo alcune modifiche di carattere meramente numerico dovute a più fattori: a) per la campagna 1984/85 del signor [OSCURATO:PERSONA], pur indicando una data iniziale corretta, il perito ha calcolato in modo errato il numero dei giorni della prima campagna, che non sarebbero 100 bensì 122. Tale divergenza comporta una differenza tra i quantitativi di latte presi in conto nel calcolo e quindi una differenza nel reddito ipotetico; b) relativamente alla campagna del 1988/89, del signor [OSCURATO:PERSONA], il perito fa riferimento ad una data relativa alla ripresa effettiva della attività di produzione del latte - e quindi ad un termine finale del periodo preso in considerazione ai fini del risarcimento - che non coincide con quello su cui ci si basa nelle presenti conclusioni (v. pag. 20 della perizia); c) relativamente alla campagna del 1988/89 del signor [OSCURATO:PERSONA], si è riscontrato un errore di calcolo in relazione al numero dei giorni effettivi di astensione dalla produzione del latte, in quanto, pur indicando il numero di 30 giorni, cifra che risulta corretta, il perito ha poi calcolato il quantitativo di latte per un numero complessivo di giorni differente; - per i costi variabili, sono stati ripresi i dati forniti dal LEI nella perizia prodotta in allegato alla memoria dei ricorrenti del 4 giugno 1997, con le modifiche di carattere numerico, dovute al fatto che il LEI ha calcolato i dati totali delle singole campagne basandosi sulle indicazioni del perito relative ai quantitativi di riferimento e quindi sugli errori di calcolo appena menzionati. b) Relativamente ai redditi alternativi, i dati presi in considerazione sono di massima quelli forniti dal perito, cui però sono stati apportati alcuni correttivi tutte le volte che ci si è discostati dal sistema di calcolo seguito dal medesimo perito. In particolare, nel calcolo dei redditi di tutti i fattori, con riguardo alla campagna iniziale e finale del periodo preso in considerazione per il calcolo dei danni, si è sempre ridotto il reddito complessivo di una percentuale corrispondente al numero dei giorni delle singole campagne esclusi da tale periodo. Inoltre: - relativamente al fattore «capitale», non è stato detratto dal tasso di interesse offerto dalle Casse di risparmio locali (tasso che, ricordiamo, viene applicato al capitale di base per la determinazione del reddito che produce tale capitale) il tasso relativo all'aumento dei prezzi al consumo negli anni 1984-1989; - relativamente al fattore «lavoro», non sono stati presi in considerazione gli ipotetici redditi dei membri della famiglia, per cui il valore medio dei salari orari, su cui peraltro vi è stato un accordo tra le parti, è stato moltiplicato unicamente per le ore corrispondenti al tempo-lavoro del solo titolare dell'azienda; - relativamente al fattore «terra», si sono presi in conto i canoni medi di affitto indicati dal perito alla pag. 41, i quali sono stati moltiplicati per il numero degli ettari di terreno destinati alla produzione del latte quali sono stati indicati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pag. 4 delle perizie prodotte in allegato alla memoria del 18 giugno 1993. [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione sull'estensione del terreno fornita dal ricorrente è sembrata inverosimile (30 ha), data la produzione generale dell'azienda, è stata presa in conto, quindi, l'indicazione fornita dal perito (54 ha). (23) - V., al riguardo, la nota 22. (24) - V., al riguardo, la nota 22. (25) - V., al riguardo, la nota 22. (26) - Si ricorda, al riguardo, che nella sentenza Kamp, invocata peraltro da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue argomentazioni, la Corte ha affermato che l'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, deve essere interpretato nel senso che, per calcolare i quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte da assegnare ai produttori che hanno sospeso le consegne nell'ambito del sistema dei premi di non commercializzazione o di riconversione istituito dal regolamento n. 1078/77, occorre sottrarre dal quantitativo di base che rispecchia il livello della produzione precedente il periodo di non commercializzazione una percentuale pari alla somma della percentuale rappresentativa di tutte le riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento nello Stato membro di cui trattasi con la percentuale corrispondente alla diminuzione di base che è stata applicata, a titolo di sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento istituita con il regolamento n. 775/87 a tutti i produttori della Comunità (sentenza 5 maggio 1994, causa C-21/92, Racc. pag. I-1619). (27) - GU L 48, pag. 1. (28) - Nelle osservazioni del 25 giugno 1993 (pag. 12 dell'originale) il ricorrente qualifica tali interessi come «compensativi». (29) - Per la quantificazione delle singole voci che concorrono alla determinazione del danno, occorre sinteticamente ricordare le fonti da cui sono stati tratti i dati presi in conto per la determinazione del danno. a) Relativamente al reddito ipotetico, i dati riportati sono quelli forniti dal perito. b) Relativamente ai redditi alternativi, i dati presi in considerazione sono sempre quelli forniti dal perito, cui però sono stati apportati alcuni correttivi tutte le volte che ci si è discostati dal metodo di calcolo seguito nella perizia. In particolare, nel calcolo dei redditi di tutti i fattori, con riguardo alla campagna iniziale e a quella finale del periodo preso in considerazione per il calcolo dei danni, si è sempre ridotto il reddito complessivo di una percentuale corrispondente al numero dei giorni delle singole campagne esclusi da tale periodo. Inoltre, - relativamente al fattore capitale, non è stato detratto dal tasso di interesse offerto dalle Casse di risparmio locali il tasso relativo all'aumento dei prezzi al consumo negli anni 1984-1989. - relativamente al fattore terra, si sono presi in conto i dati sui redditi ipotetici forniti dal perito. (30) - L'importo dell'onorario richiesto dal perito è stato contestato da tutte le parti in giudizio e pertanto la Corte si dovrà pronunciare con ordinanza ai sensi dell'art. 74 del regolamento di procedura. (31) - La Corte ha infatti escluso la responsabilità della Comunità per l'adozione del regolamento n.764/89, in quanto, sebbene vi sia stata una violazione del principio del legittimo affidamento, tale violazione «non può considerarsi sufficientemente grave» per attribuire un diritto ai danni ai sensi dell'art. 215, n. 2, del Trattato (punti 18-20 della sentenza del 1992).
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris