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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41863/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. relativo al vizio di motivazione in tema di mancata esclusione della recidiva contestata, è inammissibile perché la stessa censura, già proposta in sede di gravame era generica e, pertanto, deve dichiararsi essa stessa inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. relativo al vizio di motivazione in tema di mancata esclusione della recidiva contestata, è inammissibile perché la stessa censura, già proposta in sede di gravame era generica e, pertanto, deve dichiararsi essa stessa inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
Sentenza Cassazione n. 41863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris