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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42376/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '[OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e per danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, attraverso il rilievo che la volontarietà del gesto (colpire ripetutamente con pugni il finestrino dell'auto di Merlo) è comprovata dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla natura stessa del danno provocato all'autovettura, dal momento che solo colpi ripetuti e violenti, inferti intenzionalmente, erano idonei a provocare l'esplosione del cristallo.

Irritualmente, pertanto, il ricorrente ripropone la tesi sostenuta in giudizio, atteso che è legata alle sue sole parole e costituisce solo contrapposizione labiale alla ricostruzione del giudicante.

Quanto al trattamento sanzionatorio, gli argomenti del giudicante danno piena ragione della conclusione cui si è pervenuti, essendo basati sulla gravità del fatto, sui gravi precedenti penali dell'imputato e sul pessimo contegno processuale: fatti che giustificano pienamente l'irrogazione di una pena moderatamente superiore al minimo edittale; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nsore Il Presidente re) ([OSCURATO:PERSONA] io) E D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '[OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e per danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, attraverso il rilievo che la volontarietà del gesto (colpire ripetutamente con pugni il finestrino dell'auto di Merlo) è comprovata dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla natura stessa del danno provocato all'autovettura, dal momento che solo colpi ripetuti e violenti, inferti intenzionalmente, erano idonei a provocare l'esplosione del cristallo. Irritualmente, pertanto, il ricorrente ripropone la tesi sostenuta in giudizio, atteso che è legata alle sue sole parole e costituisce solo contrapposizione labiale alla ricostruzione del giudicante. Quanto al trattamento sanzionatorio, gli argomenti del giudicante danno piena ragione della conclusione cui si è pervenuti, essendo basati sulla gravità del fatto, sui gravi precedenti penali dell'imputato e sul pessimo contegno processuale: fatti che giustificano pienamente l'irrogazione di una pena moderatamente superiore al minimo edittale; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nsore Il Presidente re) ([OSCURATO:PERSONA] io) E D E
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