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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09729/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7324-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoPaolo PALMA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona della mandataria doValue S.p.a., domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoCristina PAVONE; -controricorrente - Avversola sentenza n. 174 /2 3 d ella Corte d’appello d e L’Aquila , depositata in data 02/02/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Estinzione del giudiziodi legittimità R.G.N.7324/2023 Cron.

Rep.

Ud.16/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; considerato: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n.174/23, del 2 febbraio 2023, della Corte d’appello de L’Aquila che – in accoglimento del gravame esperito, in via di principalità, dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.141/20, del 31 luglio 2020 , del Tribunale diAvezzano (respingendo, invece, quello incidentale dell’odierna ricorrente, volto a contestare la disposta compensazione delle spese di lite) – ha dichiara to la legittimità dell’azione esecutiva esperita sui beni acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA], con rogito notarile del 23 giugno 2010 , dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e L.D.N.

EdiliziaS.r.l.; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., assumendo responsabilità ed inadempimento grave del creditore; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., deducendo irrilevanza della richiamata sentenza da parte del Corte di appello e da parte del creditore sul mancato perfezionamento del primo accollo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 e dell’art. 1218 cod. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che il quarto motivo richiede l’accoglimento del l’appello incidentale, unicamente volto a contestare la compensazione delle spese disposta dal Tribunale;- che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - che, con atto del 31 ottobre 2024, il legale della parte ricorrente –in forza procura speciale conferit a gli i l precedente 29 ottobre– ha rinunciato al presente ricorso; - che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese dello stesso, come da congiunta richiesta delle parti; p.q . m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7324-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoPaolo PALMA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona della mandataria doValue S.p.a., domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoCristina PAVONE; -controricorrente - Avversola sentenza n. 174 /2 3 d ella Corte d’appello d e L’Aquila , depositata in data 02/02/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Estinzione del giudiziodi legittimità R.G.N.7324/2023 Cron. Rep. Ud.16/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; considerato: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n.174/23, del 2 febbraio 2023, della Corte d’appello de L’Aquila che – in accoglimento del gravame esperito, in via di principalità, dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.141/20, del 31 luglio 2020 , del Tribunale diAvezzano (respingendo, invece, quello incidentale dell’odierna ricorrente, volto a contestare la disposta compensazione delle spese di lite) – ha dichiara to la legittimità dell’azione esecutiva esperita sui beni acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA], con rogito notarile del 23 giugno 2010 , dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e L.D.N. EdiliziaS.r.l.; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., assumendo responsabilità ed inadempimento grave del creditore; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., deducendo irrilevanza della richiamata sentenza da parte del Corte di appello e da parte del creditore sul mancato perfezionamento del primo accollo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 e dell’art. 1218 cod. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che il quarto motivo richiede l’accoglimento del l’appello incidentale, unicamente volto a contestare la compensazione delle spese disposta dal Tribunale;- che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - che, con atto del 31 ottobre 2024, il legale della parte ricorrente –in forza procura speciale conferit a gli i l precedente 29 ottobre– ha rinunciato al presente ricorso; - che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese dello stesso, come da congiunta richiesta delle parti; p.q . m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezi
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