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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13203/2026

Testo disponibile della fonte

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ower S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato,-controricorrente-avversol’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 29858/2023depositata il 27/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11196/2024Numero sezionale 3431/2026Numero di raccolta generale 13203/2026Data pubblicazione 07/05/2026Enel [OSCURATO:PERSONA] spa è proprietaria, fra gli altri, di un impianto digenerazione in agro di [OSCURATO:PERSONA] (PI), dal 2019, perscissione, poi intestato ad altra società del medesimo gruppo.

Nel 2016l’Agenzia delle entrate ha emanato avviso di accertamento conrimodulazione del valore catastale di quel compendio, portando asostanziale quintuplicazione della rendita.L’atto impositivo era avversato dalla contribuente società elettrica,coltivando l’azione assieme alla società subentrata per scissione,procedendo con alterne vicende.Analoghe vicende processuali fiorivano in diversi luoghi, inconseguenza della generale revisione delle rendite catastali.Per quanto maggiorente qui interessa, Enel ricorreva per cassazioneavverso pronuncia sfavorevole della CTR Toscana, allibrando il ricorso rgn.10372/2022 che esitava nell’ordinanza di questa Corte n. 29858/2023,ove la sentenza impugnata era cassata in parte ed il giudizio definito,senza rinvio.Rilevato che la sentenza di merito conteneva dei profili da essa nondecisi perché rimasti assorbiti, Enel osservava come in analoghi casi sifosse proceduto a cassazione con rinvio per la decisione sui capi didomanda rimasti assorbiti nella pronuncia di secondo grado, dondepropone ricorso per revocazione, affidato ad unico motivo, poi illustratocon memoria depositata in prossimità dell’adunanza, mentre l’Agenziadelle entrate ha spiegato tempestivo controricorso con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Viene proposto unico motivo di ricorso, con cui si prospetta errorepercettivo di fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e395, n. 4, c.p.c..Numero registro generale 11196/2024Numero sezionale 3431/2026Numero di raccolta generale 13203/2026Data pubblicazione 07/05/2026Come rilevato nella ricostruzione in fatto la prefata ordinanza n.29858/2023 ha accolto il ricorso principale proposto dall’Agenzia delleentrate e rigettato il ricorso incidentale proposto dalle ricorrenti società delgruppo ENEL e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorsooriginario proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2.

In particolare, per quanto di rilievo, questa Corte, dopo averedichiarato illegittima la sentenza d’appello per avere i giudicierroneamente ritenuto non valorizzabili ai fini catastali i pozzi di estrazionee reiniezione, ha espressamente statuito che “La sentenza impugnata va,pertanto, in parte qua cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso dirigettare l’originario ricorso della contribuente”.3.

L’ordinanza impugnata tuttavia non ha rilevato esservi un motivorimasto assorbito nei giudizi di merito, esposto da pag. 26 a 35 del ricorsodi primo grado e riproposto anche nel giudizio di legittimità, inerentel’infondatezza nel merito della rendita catastale così come rettificatadall’Ufficio per “(B) Erronea sovrastima dei costi relativi ai pozzi” e per“(C) Erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni incontestazione”.

A sostegno dell’assunto era allegata perizia tecnica diparte.Non è stata quindi mai esaminata -perché assorbita nei gradi dimerito- la questione sempre riproposta circa la sovrastima dei costirelativi ai pozzi minerari, dacché il rigetto del ricorso originario dellasocietà elettrica contribuente è avvenuto senza mai fosse stata esaminatatale questione, prospettata fin dal primo grado, come anche in questasede evidenziato in ossequio alla completezza del ricorso ai sensi dell’art.366 del codice di rito civile.4.

Anche di recente è stato ribadito che in tema di revocazione dellepronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sullequali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, ancheNumero registro generale 11196/2024Numero sezionale 3431/2026Numero di raccolta generale 13203/2026Data pubblicazione 07/05/2026implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art.395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventualeomessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, sucui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta edecisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione delprincipio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in unadecisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorsodell'Agenzia e deciso la causa nel merito rigettando la domanda delcontribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti infatto rimasti assorbiti nella sentenza d'appello e che andavano rimessi algiudice del rinvio.

Cfr. Cass.

T., n. 14770/2025).L’indirizzo non è orientamento isolato, costituendo piuttostol’affinamento di quanto già affermato negli stessi termini da Cass.

V, n.23502/2018 e poi da n. 1897/2022.5.

In definitiva, il ricorso va accolto, l’impugnata ordinanza di questaCorte n. 29858/2023 dev’essere revocata limitatamente alla parte dovedecide nel merito la causa con rigetto del ricorso originario dellacontribuente e, per l’effetto, la sentenza della CTR della Toscana1135/01/2021 viene cassata con rinvio al giudice di merito, perchéesamini i profili rimasti assorbiti in detta pronuncia di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, dispone larevocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 29858/2023, cassa lasentenza della CTR Toscana n. 1135/01/2021 e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese dl presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteValentino LENOCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ower S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato,-controricorrente-avversol’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 29858/2023depositata il 27/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11196/2024Numero sezionale 3431/2026Numero di raccolta generale 13203/2026Data pubblicazione 07/05/2026Enel [OSCURATO:PERSONA] spa è proprietaria, fra gli altri, di un impianto digenerazione in agro di [OSCURATO:PERSONA] (PI), dal 2019, perscissione, poi intestato ad altra società del medesimo gruppo. Nel 2016l’Agenzia delle entrate ha emanato avviso di accertamento conrimodulazione del valore catastale di quel compendio, portando asostanziale quintuplicazione della rendita.L’atto impositivo era avversato dalla contribuente società elettrica,coltivando l’azione assieme alla società subentrata per scissione,procedendo con alterne vicende.Analoghe vicende processuali fiorivano in diversi luoghi, inconseguenza della generale revisione delle rendite catastali.Per quanto maggiorente qui interessa, Enel ricorreva per cassazioneavverso pronuncia sfavorevole della CTR Toscana, allibrando il ricorso rgn.10372/2022 che esitava nell’ordinanza di questa Corte n. 29858/2023,ove la sentenza impugnata era cassata in parte ed il giudizio definito,senza rinvio.Rilevato che la sentenza di merito conteneva dei profili da essa nondecisi perché rimasti assorbiti, Enel osservava come in analoghi casi sifosse proceduto a cassazione con rinvio per la decisione sui capi didomanda rimasti assorbiti nella pronuncia di secondo grado, dondepropone ricorso per revocazione, affidato ad unico motivo, poi illustratocon memoria depositata in prossimità dell’adunanza, mentre l’Agenziadelle entrate ha spiegato tempestivo controricorso con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Viene proposto unico motivo di ricorso, con cui si prospetta errorepercettivo di fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e395, n. 4, c.p.c..Numero registro generale 11196/2024Numero sezionale 3431/2026Numero di raccolta generale 13203/2026Data pubblicazione 07/05/2026Come rilevato nella ricostruzione in fatto la prefata ordinanza n.29858/2023 ha accolto il ricorso principale proposto dall’Agenzia delleentrate e rigettato il ricorso incidentale proposto dalle ricorrenti società delgruppo ENEL e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorsooriginario proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2. In particolare, per quanto di rilievo, questa Corte, dopo averedichiarato illegittima la sentenza d’appello per avere i giudicierroneamente ritenuto non valorizzabili ai fini catastali i pozzi di estrazionee reiniezione, ha espressamente statuito che “La sentenza impugnata va,pertanto, in parte qua cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso dirigettare l’originario ricorso della contribuente”.3. L’ordinanza impugnata tuttavia non ha rilevato esservi un motivorimasto assorbito nei giudizi di merito, esposto da pag. 26 a 35 del ricorsodi primo grado e riproposto anche nel giudizio di legittimità, inerentel’infondatezza nel merito della rendita catastale così come rettificatadall’Ufficio per “(B) Erronea sovrastima dei costi relativi ai pozzi” e per“(C) Erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni incontestazione”. A sostegno dell’assunto era allegata perizia tecnica diparte.Non è stata quindi mai esaminata -perché assorbita nei gradi dimerito- la questione sempre riproposta circa la sovrastima dei costirelativi ai pozzi minerari, dacché il rigetto del ricorso originario dellasocietà elettrica contribuente è avvenuto senza mai fosse stata esaminatatale questione, prospettata fin dal primo grado, come anche in questasede evidenziato in ossequio alla completezza del ricorso ai sensi dell’art.366 del codice di rito civile.4. Anche di recente è stato ribadito che in tema di revocazione dellepronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sullequali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, ancheNumero registro generale 11196/2024Numero sezionale 3431/2026Numero di raccolta generale 13203/2026Data pubblicazione 07/05/2026implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art.395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventualeomessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, sucui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta edecisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione delprincipio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in unadecisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorsodell'Agenzia e deciso la causa nel merito rigettando la domanda delcontribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti infatto rimasti assorbiti nella sentenza d'appello e che andavano rimessi algiudice del rinvio. Cfr. Cass. T., n. 14770/2025).L’indirizzo non è orientamento isolato, costituendo piuttostol’affinamento di quanto già affermato negli stessi termini da Cass. V, n.23502/2018 e poi da n. 1897/2022.5. In definitiva, il ricorso va accolto, l’impugnata ordinanza di questaCorte n. 29858/2023 dev’essere revocata limitatamente alla parte dovedecide nel merito la causa con rigetto del ricorso originario dellacontribuente e, per l’effetto, la sentenza della CTR della Toscana1135/01/2021 viene cassata con rinvio al giudice di merito, perchéesamini i profili rimasti assorbiti in detta pronuncia di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, dispone larevocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 29858/2023, cassa lasentenza della CTR Toscana n. 1135/01/2021 e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese dl presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteValentino LENOCI
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