CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/5/.1958 avverso la sentenza del 11/3/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato procuratore speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza dell'Il marzo 2021 della Seconda Sezione penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Fidei avverso la sentenza del 5 dicembre 2019 della Corte di appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia plurimi errori di fatto nei quali è incorsa la sentenza impugnata. Nella prospettazione del ricorrente assume rilevanza l'errore di analisi delle coordinate normative che sovrintendono alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato e sulle quali è fondato il giudizio di responsabilità. In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto che non potesse essere devoluta in sede di legittimità la questione relativa alla inammissibilità della prova del pagamento a mezzo di testimoni trascurando che il diritto processuale penale impone la verifica in ogni momento del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rivenienti dalla persona offesa dal reato e che la giurisprudenza civile subordina a stretti connotati interpretativi la mancata predisposizione di documentazione scritta, a comprova dei pagamenti dei debiti. Integra un errore sul fatto l'avere omesso, a cura della Corte di cassazione, la verifica dell'adempimento di tale onere da parte del debitore e, quindi, la conclusione che non integri una violazione di legge rilevabile di ufficio la verifica sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. 6.Non è necessario dilungarsi nella disamina della nozione di errore percettivo, delineata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ed è qui sufficiente evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280). Secondo questa giurisprudenza l'errore di fatto deve essere non solo decisivo con riferimento all'influenza esercitata sulla volontà del giudice, tale cioè da risultare determinante nella soluzione adottata, ma deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene, invece, strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, errore che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441).7.A fronte di tale inquadramento, risulta evidente come i motivi di ricorso proposti con l'odierna impugnazione straordinaria riproducono, sotto diverso angolo visuale, le allegazioni già portate all'attenzione di questa Corte e disattese dal Collegio di legittimità con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso ove si censurava il tentativo della difesa di far rifluire sotto l'aspetto di vizio di violazione di legge e di errore nella qualificazione giuridica il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal momento che le sue affermazioni non erano supportate, a comprova dei pagamenti eseguiti, da scritture documentali. Non si è, pertanto, in presenza, ai fini del controllo devoluto al giudice di legittimità con il ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen., della mancata valutazione di circostanze fattuali rilevanti ma della richiesta di rivisitazione delle conclusioni cui la sentenza dell'Il marzo 2021 della Seconda Sezione Penale della Corte è pervenuta sulla base di un articolato ragionamento in diritto (cfr. pag. 4) e con le quali si dichiarava inammissibile la questione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, persona offesa dal reato, perché volta a sollecitare alla Corte di legittimità una indeducibile - perché non devoluta al giudice di appello - questione inerente all'attendibilità e completezza della prova dichiarativa acquisita. Come noto, per il principio del libero convincimento, la valutazione della estensione dell'esame testimoniale, ed addirittura della sua necessiti, e, più in generale della rilevanza e sufficienza della prova, è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale trova un limite solo nel dovere di spiegare in termini di adeguatezza logica le ragioni della decisione. Per conseguenza, si è affermato che neppure la mancanza di riscontri costituisce di per sé violazione della legge processuale e tale carenza può essere dedotta quale motivo di ricorso per Cassazione solo quando abbia avuto per effetto la mancanza della motivazione, basata su affermazioni apodittiche o su travisamento dei fatti (Sez. 6, Sentenza n. 72 del 22/01/1971, Russo, Rv. 117100): ma si tratta, all'evidenza, di un vizio del tutto diverso da quello relativo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato. 7.1. La Seconda Sezione penale di questa Corte ha puntualmente esaminato il motivo di ricorso con il quale era stato eccepito l'errore derivante dalla necessità di prova a mezzo di scritture del pagamento del debito- affidata alle dichiarazioni della persona offesa dal reato- pervenendo a risultati ineccepibili e le cui coordinate esulano dalla nozione di errore di fatto nella quale è astretto il ricorso straordinario. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere to