CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30215/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al giudizio di responsabilità per il reato di furto e per quello di resistenza a pubblico ufficiale, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato è stato dichiarato improcedibile per intervenuta remissione di querela all'esito del giudizio di primo grado, e, quanto agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d