CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa; ritenuto, con argomenti comuni ai ricorrenti, che il reato di ricettazione non è prescritto, dovendosi considerare l'effetto, oltre che delle sospensioni del termine, anche della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata al Barba e di quella reiterata specifica contestata al Cuomo, siccome correttamente applicate, rispetto al fatto commesso nel 2009; che i motivi sulla responsabilità sono privi di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha superato le doglianze di nuovo ripetute nei ricorsi (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]