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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05775/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 23381/24 Malki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico (v. in particolare pag. 6,7); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ripropone le doglianze avanzate nell'atto di appello, cui la Corte ha risposto con argomentazioni prove di fratture logiche (v. in particolare pag. 7); Ritenuto infine che anche le residue doglianze relative alla negata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa la stabilità della progettualità criminale e la assenza di elementi positivi valutabili (v. in particolare pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 23381/24 Malki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico (v. in particolare pag. 6,7); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ripropone le doglianze avanzate nell'atto di appello, cui la Corte ha risposto con argomentazioni prove di fratture logiche (v. in particolare pag. 7); Ritenuto infine che anche le residue doglianze relative alla negata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa la stabilità della progettualità criminale e la assenza di elementi positivi valutabili (v. in particolare pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 05775/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris