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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42119/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WXHPL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAd e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 01).

Ritenuto che il primo motivo dedotto - nel quale il ricorrente lamenta che il fatto avrebbe dovuto sussumersi sotto la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico e che l'assunto difensivo è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso - concernente la lamentata mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WXHPL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAd e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 01). Ritenuto che il primo motivo dedotto - nel quale il ricorrente lamenta che il fatto avrebbe dovuto sussumersi sotto la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico e che l'assunto difensivo è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso - concernente la lamentata mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de
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