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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 32188/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L'AMM.NE E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

E CONF. [OSCURATO:PERSONA].

ORGANIZZATA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] • LALTTilgye: dak.t.

1. CACIA.11 CiA) ?c)-( t R res-470 cytt,( yt eQ yt4,9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 15 gennaio 2021 il GIP del Tribunale di Milano ha disposto l'ammissione a tutela del credito vantato da CONDOMINIO VIa TORINO n.26 in riferimento alla confisca (irrevocabile) di una unità immobiliare sita in Rho, avvenuta in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato - l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (da ora in avanti ANBSC). 2.1 Tramite il ricorso si deduce, al primo motivo, vizio del procedimento, posto che ANBSC non ha ricevuto avviso della udienza camerale in cui è stata discussa la posizione del creditore istante.

Copia della decisione è stata richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e risulta trasmessa solo in data 12.10.2021. 2.2 La ricorrente evidenzia, sul punto, che l'ANBSC non può essere pretermessa in un giudizio nel quale si discuta della confisca e della tutela dei diritti dei terzi sui beni confiscati, in virtù dell'affidamento legislativo alla medesima dei compiti di amministrazione e destinazione dei beni oggetto di confisca.

Si rappresenta, in particolare, che nel caso in esame trattasi di ammissione del credito inciso da un provvedimento di confisca divenuto definitivo. 2.3 Al secondo motivo si deducono vizi della decisione in riferimento alla tempestività della domanda.

3. Il ricorso è fondato, al primo - assorbente - motivo, per le ragioni che seguono. 3.1 A fronte di confisca definitiva, emessa in sede penale ed in riferimento a beni che rientrano nelle attribuzioni gestionali di ANBSC, è necessaria la instaurazione del contraddittorio con detta Agenzia, a pena di nullità della decisione. 3.2 La linea interpretativa tesa a riconoscere la necessarietà dell'avviso è ormai radicata in sede nomofilattica, come risulta da Sez.

V n. 2772 del 7.12.2021, dep. 2022, rv 282654, ove si è ribadito che in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione. 3.3 Nel caso in esame è pacifica l'avvenuta omissione dell'avviso, il che determina l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L'AMM.NE E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. E CONF. [OSCURATO:PERSONA]. ORGANIZZATA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] • LALTTilgye: dak.t. 1. CACIA.11 CiA) ?c)-( t R res-470 cytt,( yt eQ yt4,9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 15 gennaio 2021 il GIP del Tribunale di Milano ha disposto l'ammissione a tutela del credito vantato da CONDOMINIO VIa TORINO n.26 in riferimento alla confisca (irrevocabile) di una unità immobiliare sita in Rho, avvenuta in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato - l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (da ora in avanti ANBSC). 2.1 Tramite il ricorso si deduce, al primo motivo, vizio del procedimento, posto che ANBSC non ha ricevuto avviso della udienza camerale in cui è stata discussa la posizione del creditore istante. Copia della decisione è stata richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e risulta trasmessa solo in data 12.10.2021. 2.2 La ricorrente evidenzia, sul punto, che l'ANBSC non può essere pretermessa in un giudizio nel quale si discuta della confisca e della tutela dei diritti dei terzi sui beni confiscati, in virtù dell'affidamento legislativo alla medesima dei compiti di amministrazione e destinazione dei beni oggetto di confisca. Si rappresenta, in particolare, che nel caso in esame trattasi di ammissione del credito inciso da un provvedimento di confisca divenuto definitivo. 2.3 Al secondo motivo si deducono vizi della decisione in riferimento alla tempestività della domanda. 3. Il ricorso è fondato, al primo - assorbente - motivo, per le ragioni che seguono. 3.1 A fronte di confisca definitiva, emessa in sede penale ed in riferimento a beni che rientrano nelle attribuzioni gestionali di ANBSC, è necessaria la instaurazione del contraddittorio con detta Agenzia, a pena di nullità della decisione. 3.2 La linea interpretativa tesa a riconoscere la necessarietà dell'avviso è ormai radicata in sede nomofilattica, come risulta da Sez. V n. 2772 del 7.12.2021, dep. 2022, rv 282654, ove si è ribadito che in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione. 3.3 Nel caso in esame è pacifica l'avvenuta omissione dell'avviso, il che determina l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere
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