CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 22530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2026 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA2673 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEMATANO;- controricorrente -per la correzione della ordinanza n. 352/2026 della CORTE SUPREMADI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/01/2026 R.G.N.28281/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4487/2026Numero sezionale 2674/2026Numero di raccolta generale 22530/2026Data pubblicazione 01/07/2026RILEVATO CHE:con decreto presidenziale del 25.2.26 è stata disposta laprocedura per l’eventuale correzione dell’erroremateriale dell’ordinanza n.352/26, a seguito disegnalazione pervenuta via pec alla cancelleria;l’ordinanza reca in effetti l’errata indicazione delnominativo del difensore del ricorrente, che è daindividuarsi non nell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma nell’avv.si rientra nell’ipotesi di errore materiale (v.Cass.24494/06);va dunque disposta la correzione dell’intestazione dellasentenza nel senso che al posto delle parole “MauroMantica” deve leggersi “[OSCURATO:PERSONA]”;nulla sulle spese trattandosi di procedimento noncontenzioso P.Q.MCorregge l’ordinanza di questa Corte n.352/26 nei sensidi cui in motivazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.26La PresidenteLucia Esposito