CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 23454/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29712/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, viale Mazzini n. 114/B; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, via Celimontana n. 38; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1027 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’estratto di ruolo afferente alla cartella di pagamento n. 06220080019623461 (relativa a IRPEF, addizionali e accessori per gli anni 2002 e 2003), deducendo l’inesistenza della relativa notificazione, per il mancato rispetto dei requisiti dell’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e dell’invio della raccomandata informativa; il giudice di prime cure accolse il ricorso; la CTR della Toscana accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sul presupposto che la notificazione fosse stata regolarmente effettuata alla stregua dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 - non applicandosi, per converso, l’art. 140 c.p.c. (benché, nei fatti, la raccomandata fosse stata comunque inviata) -, ed evidenziando, in ogni caso, come la contribuente, nel proporre istanza di rateazione del debito, si fosse richiamata proprio alla cartella in contestazione, così dimostrando (nell’ottica dell’art. 156 c.p.c.) di esserne venuta a conoscenza; avverso tale sentenza la Pennacchi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; Equitalia centro s.p.a. ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; in data in data 7.4.2023 la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197/2022; successivamente Equitalia ha depositato un’ulteriore memoria; considerato che: non può darsi corso all’istanza di sospensione suddetta, non essendo parte nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o erronea applicazione” degli artt. 140 c.p.c.; 26, comma 4, d.p.r. n. 602/1973; 8, commi 2 e 3, l. n. 890/1982, per avere la CTR ritenuto validamente effettuata la notifica della cartella secondo le modalità prescritte dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/1973, per i cd. irreperibili assoluti, nonostante la contribuente, all’epoca della notifica de qua, mantenesse la propria residenza nel comune nel quale essa era stata effettuata (avendola trasferita in altro comune solo successivamente); con il secondo motivo, la Pennacchi deduce la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonché la “erronea e/o illegittima applicazione” degli artt. 156, comma 3, e 157, comma 3, c.p.c., per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che l’istanza di rateazione, implicando la conoscenza dell’atto da parte della contribuente, valesse a sanare l’eventuale nullità della notificazione; può omettersi l’esame nel merito delle doglianze convogliate nei suddetti motivi, dovendosi applicare il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che, “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un., 06/09/2022, n. 26283); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire, quest’ultimo può dirsi sussistente ove il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto, neppure nell’ambito della memoria depositata; il ricorso deve dichiararsi, pertanto, inammissibile; la posteriorità della citata pronuncia di legittimità rispetto all’epoca di introduzione del ricorso rappresenta ragione idonea a fondare la compensazione delle spese del presente processo di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore impo