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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27428/2026

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lo di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,

V. Manuali, che hachiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio,anche riportandosi alla memoria già depositata;udite le conclusioni del difensore, Avv.

P. Chicco, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo insede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 27 aprile2023, n. 22648 - 23, ha parzialmente riformato la condanna, resa in data 10luglio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificando il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1,r.d. n. 267 del 1942 (legge fall.) ai sensi dell’art. 216, comma 3, legge fall. edichiarando l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, conrideterminazione della pena, per la residua imputazione, in quella di anni uno emesi quattro di reclusione e conferma nel resto della sentenza impugnata.1.1.

La sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale diTorino, assolta la coimputata da tutti i reati ascritti ed assolto [OSCURATO:PERSONA] di bancarotta per distrazione con riferimento ad un sollevatoretelescopico, riqualificata nei suoi confronti l'imputazione di bancarottafraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice e quella di bancarottaper distrazione relativa a fondi cassa, riducendo la distrazione alla sommacomplessiva di euro 14.994,07, lo aveva condannato alla pena di anni uno emesi sei di reclusione, oltre che per quest'ultimo reato, anche per il delitto dibancarotta per distrazione con riferimento al saldo di cassa (nell’importo comeridotto) ed alla somma di euro 9.760,00 provento della vendita di un autocarrodi proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 28 settembre 2016.Tanto, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi prevalenza sulla circostanza aggravante contestata (art. 219, comma 2, n. 1legge fall.) e irrogate le pene accessorie fallimentari nella durata di anni cinque.Di tale società l'imputato era stato dapprima socio (dal 30 gennaio 2009 al21 febbraio 2011, come si evince dalla sentenza di primo grado) e, poi,amministratore dal 25 novembre 2014 al 20 aprile 2016 e, di nuovo, rivestendotale carica dal 15 giugno 2016 fino alla data del fallimento.1.2.

La prima sentenza di appello, resa in data 14 aprile 2022, aveva ridottola durata delle pene accessorie fallimentari in quella pari alla pena principale,confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.1.3.

La sentenza rescindente ha annullato quest’ultima pronuncia,limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.La pronuncia di annullamento ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato,dopo aver richiamato una recente sentenza (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021,Provvisionato, Rv. 281872) sullo stato della giurisprudenza di legittimità inordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarottapreferenziale in casi come quello in esame, e lo ha accolto nei seguenti termini.Secondo la sentenza rescindente, la Corte di appello ha omesso diconfrontarsi con i principi appena riportati, limitandosi a concludere nel sensoche l'amministratore che si soddisfi di propri crediti verso la società, maturati atitolo di finanziamento, risponde sempre di bancarotta per distrazione laddovetali prelievi avvengano in un momento di crisi o di dissesto.

Partendo da talepresupposto, non ha dunque risposto ai rilievi dell'appello in ordine alla discrasiatra le affermazioni del curatore fallimentare e quelle del consulente difensivocirca il rilievo da dare al c.d.

"bilancino" redatto al 31.12.2015.

Infatti, secondo ilTribunale, dalla circostanza che in quel bilancino fosse riportato l'importo di cui sidiscute, indicato quale "debiti verso soci", e che il prelievo non fossedocumentato, si poteva desumere la correttezza - anche in fatto - dell'accusa.L'appello aveva opposto a tale ricostruzione quella del consulente difensivo,secondo cui il prelievo è avvenuto nel corso del 2015 e l'importo non è stato"stornato" dal bilancino del 2015 per mero errore.

La Corte non ha preso inesame questi argomenti, perché ha ritenuto assorbenti le considerazioni in dirittocirca la configurabilità, in ogni caso di prelievo di denaro durante il periodo didissesto, della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Così facendo, haomesso pure di confrontarsi con il motivo di appello relativo alla distrazione deldenaro contenuto nella cassa, perché ha ritenuto che tale saldo dovessesommarsi alla somma prelevata dall'amministratore (e dunque raggiungesse unasomma di un certo rilievo).In definitiva, secondo la sentenza di parziale annullamento con rinvio, non ècomprensibile, dalla lettura delle sentenze di merito, a quale titolo siano avvenutii finanziamenti da parte dello [OSCURATO:PERSONA] a favore della società, tanto più che egli harivestito inizialmente la qualità di socio, per poi divenire amministratore cedendoperò le quote, e non è stato spiegato a quando risalga il finanziamento che pure igiudici di merito hanno ritenuto pacifico.

Manca, dunque, una compiutamotivazione sui passaggi essenziali per la qualificazione corretta del reato dibancarotta patrimoniale ascritto, con riferimento al saldo di cassa, all'importoprelevato a titolo di restituzione di un pregresso finanziamento ed all'importocorrispondente al prezzo dell'autocarro venduto poco prima del fallimento (nonessendosi confrontata la Corte di appello con la tesi secondo la quale si siatrattato del soddisfacimento in via preferenziale di un credito dell'imputato,corrispondente all'importo versato nelle casse sociali l'anno precedente) e perl'effettuazione della necessaria diagnosi differenziale tra bancarotta perdistrazione e bancarotta preferenziale.Il ricorso, poi, quanto alle restanti deduzioni devolute con l’impugnazione, èstato dichiarato inammissibile.1.4.

La Corte territoriale, infine, con la sentenza impugnata nella presentesede, all’esito del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha dichiaratol’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione,riqualificandolo quale bancarotta preferenziale, ha escluso che ricorressedistrazione per l’importo di euro 2.919,13 e ha rideterminato le pene principaleed accessorie, complessivamente irrogate all’imputato, partendo dalla pena basedi anni tre di reclusione, in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione,reputando caducata la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1legge fall. rispetto alla quale erano già state riconosciute prevalenti lecircostanze attenuanti generiche, con conferma nel resto della pronuncia diprimo grado.2.

Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del difensore, Avv.

P. Chicco, affidando l’impugnazionea un unico motivo, riassunto di seguito ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce il ricorrente l’erronea applicazione di legge penale in punto dirideterminazione della pena.La Corte di appello avrebbe errato nella rideterminazione della pena relativaal secondo capo di imputazione concernente il reato di bancarotta documentale,fatto per il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto trattarsi dibancarotta semplice.

Ciò comporta, a parere del ricorrente, che non possaritenersi quale pena base quella, individuata dal giudice del rinvio, di anni tre direclusione perché, all’esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., non residuaalcuna condotta riconducibile all'art. 216 legge fall.Invero il capo 1 dell'imputazione, nelle varie condotte contestate, nonresidua in alcuna parte e il capo 2 è giudicato rispetto alla ritenuta qualificazionedi cui all'art. 217 legge fall.Sicché la pena base doveva essere individuata in quella prevista da taleultima norma, considerato che il primo Giudice aveva attestato la pena irrogatasul minimo edittale che, dunque, nel caso al vaglio, avrebbe dovuto essere quelladi mesi sei di reclusione.2.2.

Inoltre, si rileva che le circostanze attenuanti sono state già applicatenella loro massima estensione quindi devono essere applicate, in sede di rinvio,nella medesima misura con riduzione, quantomeno, a mesi quattro di reclusionecui deve seguire la riduzione per il rito abbreviato, a mesi due giorni venti direclusione, con pari durata per le sanzioni accessorie.Sicché si deduce un errore grave nell’individuazione della pena base convizio di erronea applicazione della legge penale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte,

V. Manuali, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviolimitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ferma laresponsabilità.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata.

Leparti all’odierna udienza hanno concluso, a seguito della discussione orale, nelsenso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1.

Va rilevato che l’intervenuta declaratoria di prescrizione del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riqualificato dal giudice delrinvio in bancarotta preferenziale, ha riguardato entrambe le residuecontestazioni di cui al capo 1, cioè sia quella di bancarotta per distrazionerelativa a fondi cassa (soltanto per la somma di euro 12.074,76), sia quellarelativa alla somma di euro 9.760,00 contestata come provento della vendita diun autocarro di proprietà della società (v. p. 6 e 7 della sentenza impugnata inquesta sede).

Per la residua somma di euro 2.919,13 si è ritenuto, poi, da partedel giudice del rinvio che non ricorresse alcuna distrazione.

Si tratta di statuizioniche rispondono agli unici temi devoluti dalla sentenza rescindente e privi diaffermazione irrevocabile di responsabilità dell’imputato, residuata soltanto per ilreato di bancarotta semplice, come già riqualificato il reato di cui al capo 2 dalprimo Giudice.Dunque, come deduce il ricorrente, va riscontrato che non residual’accertamento irrevocabile della responsabilità dell’imputato per alcuna condottapunita ai sensi dell’art. 216 legge fall. tra quelle originariamente contestate,restando accertato a suo carico soltanto il reato di cui al capo 2, come giàriqualificato ai sensi dell’art. 217 legge fall., rispetto al quale pertanto, si imponela necessità di nuovo giudizio per rideterminare il trattamento sanzionatorio.Invero, la Corte territoriale, giudice del rinvio, pur prendendo atto del venirmeno della circostanza bilanciabile di cui all’art. 219 legge fall., è partita dallapena base di anni tre di reclusione, prevista per il reato di cui all’art. 216 leggefall., riducendola ad anni due di reclusione e, ulteriormente per il rito, a quella inconcreto irrogata, di anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo, per paridurata, anche le pene accessorie fallimentari.Invece, l’unico reato per il quale va rideterminata la pena irrogata è quellodi cui al capo 2, già riqualificato ex art. 217 legge fall.1.2.

Inoltre, si deve tenere conto, anche con riferimento alle già concessecircostanze attenuanti generiche e al venir meno della circostanza da bilanciaredi cui all’art. 219 legge fall., che nella sentenza di primo grado, confermata dallaprima sentenza di appello, espressamente, il primo Giudice aveva escluso che lecircostanze attenuanti generiche potessero operare nella massima estensione,pur reputandole prevalenti rispetto alla circostanza bilanciabile di cui all’art. 219legge fall.

Tuttavia, il Giudice del rinvio ha riconosciuto queste nella massimaestensione, pur essendo venuta meno la circostanza bilanciabile di cui all’art.219, comma 2, n. 1 legge fall.Infine, va rilevato che le pene accessorie fallimentari erano statedeterminate, quanto alla durata, con la prima pronuncia di condanna, in annicinque.

Tale misura è stata rideterminata nella prima sentenza di appello, in unadurata pari alla pena principale che, in quel caso, era risultata pari ad anni uno emesi sei di reclusione.La sentenza del Giudice del rinvio ha rideterminato la durata delle peneaccessorie, individuandola in una misura pari a quella della pena principale, cioèin anni uno e mesi quattro.Orbene, con riferimento ai motivi di ricorso proposti, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato,nella presente sede, la conferma della statuizione quanto alla durata delle peneaccessorie chiedendo, espressamente, di rideterminarla in una misura pari allapena principale da rideterminare quanto all’entità, secondo la prospettazioneaccolta nel presente giudizio.Sul punto, va specificato che si tratta di valutazione del tutto discrezionale,rimessa al giudice di merito e sottratta all’eventuale attivazione dei poteri di cuiall’art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

Tanto, tenuto conto che, nel caso di specie, ilprimo Giudice aveva spiegato le ragioni per le quali veniva fissata la durata dellepene accessorie fallimentari in anni cinque (stante la presenza di un precedentespecifico), mentre entrambe le pronunce di appello hanno irrogato peneaccessorie fallimentari di durata pari alla (diversa) pena principale irrogata,senza nulla aggiungere in punto motivazione, sì da non consentire a questaCorte di operare ex art. 620, lett. l) cod. proc. pen., tenendo conto dellestatuizioni adottate in sede di merito.Invero, è rimessa al giudice del merito, avvalendosi del proprio poterediscrezionale, la determinazione, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., delle pene accessorie fallimentari (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru,Rv. 278856), senza che queste debbano essere rapportate, automaticamente,alla durata della pena principale.

Ciò, in base ai principi sanciti dalla pronunciadella Corte Costituzionale n. 222 dei 2018 e della interpretazione di questa Cortea Sezioni Unite (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) che haaffermato che detta durata va graduata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. enon rapportata automaticamente alla pena principale.Dunque, anche di tale segmento del trattamento sanzionatorio dovràoccuparsi il Giudice del rinvio nel rideterminare la pena da irrogare.2.

Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diTorino per il giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diTorino.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Manuali, che hachiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio,anche riportandosi alla memoria già depositata;udite le conclusioni del difensore, Avv. P. Chicco, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo insede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 27 aprile2023, n. 22648 - 23, ha parzialmente riformato la condanna, resa in data 10luglio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificando il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1,r.d. n. 267 del 1942 (legge fall.) ai sensi dell’art. 216, comma 3, legge fall. edichiarando l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, conrideterminazione della pena, per la residua imputazione, in quella di anni uno emesi quattro di reclusione e conferma nel resto della sentenza impugnata.1.1. La sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale diTorino, assolta la coimputata da tutti i reati ascritti ed assolto [OSCURATO:PERSONA] di bancarotta per distrazione con riferimento ad un sollevatoretelescopico, riqualificata nei suoi confronti l'imputazione di bancarottafraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice e quella di bancarottaper distrazione relativa a fondi cassa, riducendo la distrazione alla sommacomplessiva di euro 14.994,07, lo aveva condannato alla pena di anni uno emesi sei di reclusione, oltre che per quest'ultimo reato, anche per il delitto dibancarotta per distrazione con riferimento al saldo di cassa (nell’importo comeridotto) ed alla somma di euro 9.760,00 provento della vendita di un autocarrodi proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 28 settembre 2016.Tanto, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi prevalenza sulla circostanza aggravante contestata (art. 219, comma 2, n. 1legge fall.) e irrogate le pene accessorie fallimentari nella durata di anni cinque.Di tale società l'imputato era stato dapprima socio (dal 30 gennaio 2009 al21 febbraio 2011, come si evince dalla sentenza di primo grado) e, poi,amministratore dal 25 novembre 2014 al 20 aprile 2016 e, di nuovo, rivestendotale carica dal 15 giugno 2016 fino alla data del fallimento.1.2. La prima sentenza di appello, resa in data 14 aprile 2022, aveva ridottola durata delle pene accessorie fallimentari in quella pari alla pena principale,confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.1.3. La sentenza rescindente ha annullato quest’ultima pronuncia,limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.La pronuncia di annullamento ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato,dopo aver richiamato una recente sentenza (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021,Provvisionato, Rv. 281872) sullo stato della giurisprudenza di legittimità inordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarottapreferenziale in casi come quello in esame, e lo ha accolto nei seguenti termini.Secondo la sentenza rescindente, la Corte di appello ha omesso diconfrontarsi con i principi appena riportati, limitandosi a concludere nel sensoche l'amministratore che si soddisfi di propri crediti verso la società, maturati atitolo di finanziamento, risponde sempre di bancarotta per distrazione laddovetali prelievi avvengano in un momento di crisi o di dissesto. Partendo da talepresupposto, non ha dunque risposto ai rilievi dell'appello in ordine alla discrasiatra le affermazioni del curatore fallimentare e quelle del consulente difensivocirca il rilievo da dare al c.d. "bilancino" redatto al 31.12.2015. Infatti, secondo ilTribunale, dalla circostanza che in quel bilancino fosse riportato l'importo di cui sidiscute, indicato quale "debiti verso soci", e che il prelievo non fossedocumentato, si poteva desumere la correttezza - anche in fatto - dell'accusa.L'appello aveva opposto a tale ricostruzione quella del consulente difensivo,secondo cui il prelievo è avvenuto nel corso del 2015 e l'importo non è stato"stornato" dal bilancino del 2015 per mero errore. La Corte non ha preso inesame questi argomenti, perché ha ritenuto assorbenti le considerazioni in dirittocirca la configurabilità, in ogni caso di prelievo di denaro durante il periodo didissesto, della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva. Così facendo, haomesso pure di confrontarsi con il motivo di appello relativo alla distrazione deldenaro contenuto nella cassa, perché ha ritenuto che tale saldo dovessesommarsi alla somma prelevata dall'amministratore (e dunque raggiungesse unasomma di un certo rilievo).In definitiva, secondo la sentenza di parziale annullamento con rinvio, non ècomprensibile, dalla lettura delle sentenze di merito, a quale titolo siano avvenutii finanziamenti da parte dello [OSCURATO:PERSONA] a favore della società, tanto più che egli harivestito inizialmente la qualità di socio, per poi divenire amministratore cedendoperò le quote, e non è stato spiegato a quando risalga il finanziamento che pure igiudici di merito hanno ritenuto pacifico. Manca, dunque, una compiutamotivazione sui passaggi essenziali per la qualificazione corretta del reato dibancarotta patrimoniale ascritto, con riferimento al saldo di cassa, all'importoprelevato a titolo di restituzione di un pregresso finanziamento ed all'importocorrispondente al prezzo dell'autocarro venduto poco prima del fallimento (nonessendosi confrontata la Corte di appello con la tesi secondo la quale si siatrattato del soddisfacimento in via preferenziale di un credito dell'imputato,corrispondente all'importo versato nelle casse sociali l'anno precedente) e perl'effettuazione della necessaria diagnosi differenziale tra bancarotta perdistrazione e bancarotta preferenziale.Il ricorso, poi, quanto alle restanti deduzioni devolute con l’impugnazione, èstato dichiarato inammissibile.1.4. La Corte territoriale, infine, con la sentenza impugnata nella presentesede, all’esito del giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha dichiaratol’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione,riqualificandolo quale bancarotta preferenziale, ha escluso che ricorressedistrazione per l’importo di euro 2.919,13 e ha rideterminato le pene principaleed accessorie, complessivamente irrogate all’imputato, partendo dalla pena basedi anni tre di reclusione, in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione,reputando caducata la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1legge fall. rispetto alla quale erano già state riconosciute prevalenti lecircostanze attenuanti generiche, con conferma nel resto della pronuncia diprimo grado.2. Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del difensore, Avv. P. Chicco, affidando l’impugnazionea un unico motivo, riassunto di seguito ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Deduce il ricorrente l’erronea applicazione di legge penale in punto dirideterminazione della pena.La Corte di appello avrebbe errato nella rideterminazione della pena relativaal secondo capo di imputazione concernente il reato di bancarotta documentale,fatto per il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto trattarsi dibancarotta semplice. Ciò comporta, a parere del ricorrente, che non possaritenersi quale pena base quella, individuata dal giudice del rinvio, di anni tre direclusione perché, all’esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., non residuaalcuna condotta riconducibile all'art. 216 legge fall.Invero il capo 1 dell'imputazione, nelle varie condotte contestate, nonresidua in alcuna parte e il capo 2 è giudicato rispetto alla ritenuta qualificazionedi cui all'art. 217 legge fall.Sicché la pena base doveva essere individuata in quella prevista da taleultima norma, considerato che il primo Giudice aveva attestato la pena irrogatasul minimo edittale che, dunque, nel caso al vaglio, avrebbe dovuto essere quelladi mesi sei di reclusione.2.2. Inoltre, si rileva che le circostanze attenuanti sono state già applicatenella loro massima estensione quindi devono essere applicate, in sede di rinvio,nella medesima misura con riduzione, quantomeno, a mesi quattro di reclusionecui deve seguire la riduzione per il rito abbreviato, a mesi due giorni venti direclusione, con pari durata per le sanzioni accessorie.Sicché si deduce un errore grave nell’individuazione della pena base convizio di erronea applicazione della legge penale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, V. Manuali, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviolimitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ferma laresponsabilità.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata. Leparti all’odierna udienza hanno concluso, a seguito della discussione orale, nelsenso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. Va rilevato che l’intervenuta declaratoria di prescrizione del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riqualificato dal giudice delrinvio in bancarotta preferenziale, ha riguardato entrambe le residuecontestazioni di cui al capo 1, cioè sia quella di bancarotta per distrazionerelativa a fondi cassa (soltanto per la somma di euro 12.074,76), sia quellarelativa alla somma di euro 9.760,00 contestata come provento della vendita diun autocarro di proprietà della società (v. p. 6 e 7 della sentenza impugnata inquesta sede). Per la residua somma di euro 2.919,13 si è ritenuto, poi, da partedel giudice del rinvio che non ricorresse alcuna distrazione. Si tratta di statuizioniche rispondono agli unici temi devoluti dalla sentenza rescindente e privi diaffermazione irrevocabile di responsabilità dell’imputato, residuata soltanto per ilreato di bancarotta semplice, come già riqualificato il reato di cui al capo 2 dalprimo Giudice.Dunque, come deduce il ricorrente, va riscontrato che non residual’accertamento irrevocabile della responsabilità dell’imputato per alcuna condottapunita ai sensi dell’art. 216 legge fall. tra quelle originariamente contestate,restando accertato a suo carico soltanto il reato di cui al capo 2, come giàriqualificato ai sensi dell’art. 217 legge fall., rispetto al quale pertanto, si imponela necessità di nuovo giudizio per rideterminare il trattamento sanzionatorio.Invero, la Corte territoriale, giudice del rinvio, pur prendendo atto del venirmeno della circostanza bilanciabile di cui all’art. 219 legge fall., è partita dallapena base di anni tre di reclusione, prevista per il reato di cui all’art. 216 leggefall., riducendola ad anni due di reclusione e, ulteriormente per il rito, a quella inconcreto irrogata, di anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo, per paridurata, anche le pene accessorie fallimentari.Invece, l’unico reato per il quale va rideterminata la pena irrogata è quellodi cui al capo 2, già riqualificato ex art. 217 legge fall.1.2. Inoltre, si deve tenere conto, anche con riferimento alle già concessecircostanze attenuanti generiche e al venir meno della circostanza da bilanciaredi cui all’art. 219 legge fall., che nella sentenza di primo grado, confermata dallaprima sentenza di appello, espressamente, il primo Giudice aveva escluso che lecircostanze attenuanti generiche potessero operare nella massima estensione,pur reputandole prevalenti rispetto alla circostanza bilanciabile di cui all’art. 219legge fall. Tuttavia, il Giudice del rinvio ha riconosciuto queste nella massimaestensione, pur essendo venuta meno la circostanza bilanciabile di cui all’art.219, comma 2, n. 1 legge fall.Infine, va rilevato che le pene accessorie fallimentari erano statedeterminate, quanto alla durata, con la prima pronuncia di condanna, in annicinque. Tale misura è stata rideterminata nella prima sentenza di appello, in unadurata pari alla pena principale che, in quel caso, era risultata pari ad anni uno emesi sei di reclusione.La sentenza del Giudice del rinvio ha rideterminato la durata delle peneaccessorie, individuandola in una misura pari a quella della pena principale, cioèin anni uno e mesi quattro.Orbene, con riferimento ai motivi di ricorso proposti, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato,nella presente sede, la conferma della statuizione quanto alla durata delle peneaccessorie chiedendo, espressamente, di rideterminarla in una misura pari allapena principale da rideterminare quanto all’entità, secondo la prospettazioneaccolta nel presente giudizio.Sul punto, va specificato che si tratta di valutazione del tutto discrezionale,rimessa al giudice di merito e sottratta all’eventuale attivazione dei poteri di cuiall’art. 620, lett. l) cod. proc. pen. Tanto, tenuto conto che, nel caso di specie, ilprimo Giudice aveva spiegato le ragioni per le quali veniva fissata la durata dellepene accessorie fallimentari in anni cinque (stante la presenza di un precedentespecifico), mentre entrambe le pronunce di appello hanno irrogato peneaccessorie fallimentari di durata pari alla (diversa) pena principale irrogata,senza nulla aggiungere in punto motivazione, sì da non consentire a questaCorte di operare ex art. 620, lett. l) cod. proc. pen., tenendo conto dellestatuizioni adottate in sede di merito.Invero, è rimessa al giudice del merito, avvalendosi del proprio poterediscrezionale, la determinazione, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., delle pene accessorie fallimentari (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru,Rv. 278856), senza che queste debbano essere rapportate, automaticamente,alla durata della pena principale. Ciò, in base ai principi sanciti dalla pronunciadella Corte Costituzionale n. 222 dei 2018 e della interpretazione di questa Cortea Sezioni Unite (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) che haaffermato che detta durata va graduata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. enon rapportata automaticamente alla pena principale.Dunque, anche di tale segmento del trattamento sanzionatorio dovràoccuparsi il Giudice del rinvio nel rideterminare la pena da irrogare.2. Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diTorino per il giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diTorino.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27428/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris